Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2092 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
( ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. FERRARI MIRCA
nei confronti di
( ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. MASSARENTI ARIANNA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza dell'11 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 3 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:
la ricorrente e il resistente: 1) Con riferimento alle condizioni concordate nel giudizio di separazione (definito con Decreto di
Omologa, emesso dall'intestato Tribunale il 30.01.2017, nel procedimento iscritto al N.R.G. 3866/2016) la SI.ra Parte_1
dichiara di rinunciare al versamento, da parte del marito, dei
[...] contributi di mantenimento, disposti in favore proprio nella misura di
€.100,00 e dei figli maggiorenni e pari ad €.200,00 al Per_1 Per_2 mese ciascuno, oltre a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, essendo divenuti economicamente autosufficienti, pertanto conviene con il SI. di richiederne la revoca immediata;
2) Controparte_1
Le parti prendono atto e dichiarano che non sia dovuto alcun contributo economico, a titolo di assegno di divorzio, in favore della
SI.ra e a carico del SI. , non Parte_1 Controparte_1 sussistendo i presupposti di cui all'art. 5 della L.898/1970; 3) Il SI.
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Tribunale di Ferrara, da intendersi qui integralmente trascritto. Il versamento dovrà essere effettuato a favore della madre, fino a quando il ragazzo conviverà con la stessa, mentre nel caso in cui lo stesso dovesse trasferirsi stabilmente altrove, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al figlio. Al fine di incentivare il figlio ad attivarsi per raggiungere, quanto prima, l'autonomia Per_3 economica, le parti convengono che il versamento del suddetto contributo di mantenimento venga sospeso durante i mesi in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa, che gli consenta di percepire une reddito mensile, o un'indennità di disoccupazione di almeno €.800,00, per poi essere nuovamente versato nei mesi in cui il figlio non percepisca alcun reddito. Pertanto la SI.ra dovrà Parte_1 comunicare al SI. la durata del contratto di lavoro del figlio, CP_1 entro giorni 7 dal relativo inizio e l'importo della rispettiva retribuzione. Le parti convengono che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento in favore del figlio previo Persona_4 accertamento giudiziale, quando lo stesso diventerà economicamente autosufficiente, mediante l'assunzione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o l'apertura di un'attività imprenditoriale o commerciale, circostanze che dovranno essere comunicate dalla SI.ra al SI. entro giorni 7 dal relativo inizio. 4) Tutti i Parte_1 CP_1 benefici fiscali, previsti dalla legge per il figlio a carico, detrazioni per spese di trasporto pubblico e Assegno Unico saranno usufruiti al
100% dalla SI.ra ; 5) Le parti dichiarano di Parte_1 rinunciare espressamente ad ogni ulteriore e diversa domanda formulata in atti e di accettare reciprocamente le rispettive rinunce;
6)
Spese legali integralmente compensate tra le parti.
il PM: visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1° novembre 2024 , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
dal quale era consensualmente separata, chiedeva la CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, un contributo di Euro 400 oltre la metà delle spese straordinarie per il figlio (maggiorenne, ma non indipendente sotto il profilo Per_3 economico) ed un assegno personale di Euro 200.
Lo , nel costituirsi in giudizi, offriva la somma di Euro 200 oltre CP_1 la quota di spese straordinarie quale contributo per il mantenimento del minore e si opponeva al riconoscimento dell'assegno divorzile. In pendenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, i coniugi riuscivano a superare gli originari contrasti e all'udienza pagina 2 di 3 dell'11 febbraio 2025 i loro procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
*** Al momento di deposito dell'odierno ricorso erano decorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con verbale omologato il 24 gennaio 2017. L'accordo con il quale le parti hanno determinato il contributo di mantenimento del figlio non appare contrario all'interesse del medesimo. Per_3
Deve essere quindi pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi nei termini di cui all'epigrafe con l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NOVARA in data 24/4/1995 da e Parte_1
e trascritto al numero 41 parte II Serie A Controparte_1 del registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di NOVARA di procedere all'annotazione della sentenza. Spese compensate.
Ferrara, 11 febbraio 2025
il presidente estensore.
Stefano Scati
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