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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3349 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...] , , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CARUSO ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] , C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CARUSO ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/02/2025 e , premettendo che con Parte_1 CP_1 sentenza n.593/2020 del 10.01.2020 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi prevedendo, tra le altre condizioni : “…2) la residenza coniugale, sita in Pozzuoli (NA) alla Via Toiano n.47, primo piano. verrà rilasciata nella disponibilità esclusiva dei legittimi proprietari, Sigg.ri Pt_2
e , in virtù del provvedimento reso in data 8 agosto 2019, dal Tribunale di Napoli - V Sezione
[...] Parte_3
Civile, G.E. Dott. Di Lonardo, nel procedimento N.R.G.E. 3043/2018; 3) il Sig. , in considerazione Parte_1 dell'obbligo assunto di acquistare un immobile da intestare alle figlie, verserà ogni fine mese alle stesse, quale contributo per il loro mantenimento, la somma di €.400,00 (Euro quattrocento/00) fino al mese di dicembre dell'anno 2021 e dal mese di gennaio 2022 la somma di €.700,00 (settecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di dicembre di ogni anno, e contribuirà, in ragione del 50% alle spese scolastiche e straordinarie, preventivamente concordate tra i coniugi, nonché quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, occorrenti per dette figlie, riportandosi al protocollo d'intesa magistrati-avvocati del 2018 ……”, rappresentavano inoltre che il sig. in esecuzione degli obblighi assunti in sede di separazione con atto di Pt_1 compravendita per Notar del 29 gennaio 2020 Rep. n.13207, Racc. n.7805, aveva Persona_1 acquistato l'immobile sito in Quarto (NA) alla Via Campana n.380, intestandolo alle figlie , CP_2
C.F. , nata a [...] il [...] e C.F. , C.F._3 Per_2 C.F._4 nata a [...] il [...]; che entrambe le figlie e sono divenute Persona_3 Persona_4 economicamente autosufficienti;
che, la Sig.ra in esecuzione degli obblighi assunti in CP_1 sede di separazione, aveva rilasciato la residenza coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla Via Toiano n.
47 trasferendosi unitamente alle figlie nell'immobile acquistato dal Sig. ; - che sulla Parte_1 ex residenza coniugale ormai abbandonata dalla sig.ra e dalle figlie, gravava la trascrizione CP_1 dell'assegnazione dell'immobile alla rappresentavano la volontà di addivenire CP_1 congiuntamente alla modifica delle condizioni di cui alla separazione personale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ a) revocare ogni contributo economico posto a carico del Sig. per il mantenimento delle figlie e;
Parte_1 CP_2 Per_2
b) ordinare al Conservatore dei Registi Immobiliari di Napoli 2 la cancellazione della trascrizione gravante sull'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Via Toiano n.47, e presentata all'Agenzia delle
Entrate – Ufficio del Territorio di Napoli 2 in data 28 febbraio 2018 ai nn. 9118/7087.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della. sentenza n.593/2020 del 10.01.2020 , dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino