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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/07/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 775/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, e da , nato a [...], il giorno C.F._1 Parte_2
04.03.1976, codice fiscale , elettivamente domiciliati a Sutera (CL), in via C.F._2
G. Mameli n. 101, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Carruba, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note scritte depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 24.06.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 29.04.2025,
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Parte_2
PO (CL), il 23.09.1999, e che dall'unione sono nati due figli, (il giorno Per_1
07.06.2003), non ancora economicamente autosufficiente, e (il 21.07.2007), hanno Per_2 dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e, conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale omologarsi la separazione consensuale ex art. 158 c.c. alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di PO in Via Piave n. 95, di proprietà della GN resta a disposizione della moglie e dei figli con tutti gli arredi. _1
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i signori Parte_3 rinunciano reciprocamente ad ogni tipo di contributo e/ assegno di mantenimento.
[...]
4) I figli, e continueranno a vivere stabilmente e prevalentemente con la madre;
Per_1 Per_2 il secondogenito ad oggi minorenne viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, dimorerà stabilmente presso il domicilio della madre, alla quale spetteranno separatamente le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Entrambi i coniugi si obbligano a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e di tutelare, altresì, la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza dei figli. Le decisioni di maggiore interesse per l'educazione, l'istruzione e la salute del minore e, ove Per_2 necessario, anche dalla maggiore , saranno assunte da entrambi i genitori di comune Per_1 accordo e tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
6) Il sig. che, attualmente, per motivi di lavoro, vive in Lombardia, avrà il diritto di Parte_2 vedere e tenere con sé i figli negli orari, nei periodi e nel tempo che i coniugi concorderanno insieme agli stessi ragazzi, ormai capaci di scegliere e di decidere. Appare infatti superfluo stabilire in questa sede un piano genitoriale per il solo figlio minore (che, peraltro, tra breve compirà diciotto anni di età), poiché i due ragazzi gestiscono autonomamente il rapporto e la frequentazione con il padre, tenuto conto delle esigenze scolastiche, lavorative e della distanza
2 chilometrica.
7) I due figli non sono, ad oggi, economicamente autonomi e necessitano di essere sostenuti e mantenuti dai genitori. La GN continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio _1
(per un importo attuale di € 224,00 mensili), comprensivi della quota pari al 50% del Per_2 sig. Si precisa che l'importo è variabile e viene ricalcolato in basa all'età del ragazzo Parte_2
(al compimento della maggiore età verrà considerevolmente ridotto) e alla luce dei dati fiscali e reddituali annuali dei genitori, verrà percepito fino al compimento del ventunesimo anno di età. A quella data, ove il ragazzo non avesse raggiunto la piena autonomia economica, il relativo assegno
a carico del padre, per la parte concernente il figlio, dovrà essere ricalcolato ed integrato. Lo stesso avverrà nel caso in cui la maggiore dovesse trovare lavoro e divenire Per_1 economicamente autonoma. In tale ipotesi il padre ridurrà o revocherà l'assegno di mantenimento in favore della stessa.
8) Il sig. contribuirà al mantenimento dei due figli nella misura di € 200,00 per ciascun Parte_2 figlio, per un totale di € 400,00 mensili, che verserà nel conto della moglie, IBAN Postepay
Evolution [...], entro il giorno 29 di ogni mese, salvo spese straordinarie concorrenti e sempre nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
9) I coniugi hanno ulteriormente concordato il pagamento del mutuo cointestato, acceso per la ristrutturazione della casa coniugale, la cui rata mensile ammonta ad € 392,00 da dividere nella misura di € 196,00 a carico di ciascun coniuge. Il marito verserà la somma di € 196,00 direttamente nel conto corrente cointestato Di IO – AR presso BNL IT
53B0100516600000000003288 sul quale è canalizzato il pagamento del rateo entro il giorno 30 di goni mese. Tale rapporto bancario verrà estinto al momento dell'estinzione totale del mutuo. Le rate del mutuo dal mese di gennaio 2022 (data della separazione di fatto dei coniugi) ad oggi, sono state pagate dalla GN anche per la quota del marito, per un importo di euro 7.800,00 _1
(ossia €196,00 X 40 mesi); il sig. restituirà tale importo alla moglie entro un anno Parte_2 dalla firma del presente accordo di separazione consensuale” (così a pagg.
2-4 del ricorso).
I coniugi hanno altresì domandato, decorso il termine di cui all'art. 3 legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, “confermando le condizioni di cui al superiore accordo di separazione consensuale” (così a pag. 4 del ricorso).
Con decreto del giorno 05.05.2025, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 24.06.2025 con il deposito di note
3 scritte, avendone le parti fatto richiesta in ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno insistito nelle domande congiunte.
Il Pubblico Ministero interveniente ha espresso “parere favorevole”.
2. Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Gli accordi intervenuti tra le parti non presentano, infatti, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le condizioni inerenti alla prole appaiono, anzi, rispondenti all'interesse dei figli, in quanto idonee a garantire l'accesso a un'effettiva bigenitorialità (quanto al figlio minore) e, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In tale contesto, l'ascolto del minore deve ritenersi non necessario, siccome Per_2 manifestamente superfluo ex art. 473 bis.4 c.p.c., tenuto conto del contenuto delle concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio a PO (CL), il Parte_1 Parte_2 giorno 23.09.1999, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni concordate e sopra riportate.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
3. In relazione alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza (sulla cumulabilità, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., delle domande di separazione e divorzio, cfr. ex multis Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
4. La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, non definendo il giudizio:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio a PO (CL), il giorno 23.09.1999, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva;
4 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PO (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato;
DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso il giorno 4 luglio 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 775/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, e da , nato a [...], il giorno C.F._1 Parte_2
04.03.1976, codice fiscale , elettivamente domiciliati a Sutera (CL), in via C.F._2
G. Mameli n. 101, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Carruba, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note scritte depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 24.06.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 29.04.2025,
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Parte_2
PO (CL), il 23.09.1999, e che dall'unione sono nati due figli, (il giorno Per_1
07.06.2003), non ancora economicamente autosufficiente, e (il 21.07.2007), hanno Per_2 dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e, conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale omologarsi la separazione consensuale ex art. 158 c.c. alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di PO in Via Piave n. 95, di proprietà della GN resta a disposizione della moglie e dei figli con tutti gli arredi. _1
3) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i signori Parte_3 rinunciano reciprocamente ad ogni tipo di contributo e/ assegno di mantenimento.
[...]
4) I figli, e continueranno a vivere stabilmente e prevalentemente con la madre;
Per_1 Per_2 il secondogenito ad oggi minorenne viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, dimorerà stabilmente presso il domicilio della madre, alla quale spetteranno separatamente le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.
5) Entrambi i coniugi si obbligano a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco
e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e di tutelare, altresì, la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro alla presenza dei figli. Le decisioni di maggiore interesse per l'educazione, l'istruzione e la salute del minore e, ove Per_2 necessario, anche dalla maggiore , saranno assunte da entrambi i genitori di comune Per_1 accordo e tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
6) Il sig. che, attualmente, per motivi di lavoro, vive in Lombardia, avrà il diritto di Parte_2 vedere e tenere con sé i figli negli orari, nei periodi e nel tempo che i coniugi concorderanno insieme agli stessi ragazzi, ormai capaci di scegliere e di decidere. Appare infatti superfluo stabilire in questa sede un piano genitoriale per il solo figlio minore (che, peraltro, tra breve compirà diciotto anni di età), poiché i due ragazzi gestiscono autonomamente il rapporto e la frequentazione con il padre, tenuto conto delle esigenze scolastiche, lavorative e della distanza
2 chilometrica.
7) I due figli non sono, ad oggi, economicamente autonomi e necessitano di essere sostenuti e mantenuti dai genitori. La GN continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio _1
(per un importo attuale di € 224,00 mensili), comprensivi della quota pari al 50% del Per_2 sig. Si precisa che l'importo è variabile e viene ricalcolato in basa all'età del ragazzo Parte_2
(al compimento della maggiore età verrà considerevolmente ridotto) e alla luce dei dati fiscali e reddituali annuali dei genitori, verrà percepito fino al compimento del ventunesimo anno di età. A quella data, ove il ragazzo non avesse raggiunto la piena autonomia economica, il relativo assegno
a carico del padre, per la parte concernente il figlio, dovrà essere ricalcolato ed integrato. Lo stesso avverrà nel caso in cui la maggiore dovesse trovare lavoro e divenire Per_1 economicamente autonoma. In tale ipotesi il padre ridurrà o revocherà l'assegno di mantenimento in favore della stessa.
8) Il sig. contribuirà al mantenimento dei due figli nella misura di € 200,00 per ciascun Parte_2 figlio, per un totale di € 400,00 mensili, che verserà nel conto della moglie, IBAN Postepay
Evolution [...], entro il giorno 29 di ogni mese, salvo spese straordinarie concorrenti e sempre nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori.
9) I coniugi hanno ulteriormente concordato il pagamento del mutuo cointestato, acceso per la ristrutturazione della casa coniugale, la cui rata mensile ammonta ad € 392,00 da dividere nella misura di € 196,00 a carico di ciascun coniuge. Il marito verserà la somma di € 196,00 direttamente nel conto corrente cointestato Di IO – AR presso BNL IT
53B0100516600000000003288 sul quale è canalizzato il pagamento del rateo entro il giorno 30 di goni mese. Tale rapporto bancario verrà estinto al momento dell'estinzione totale del mutuo. Le rate del mutuo dal mese di gennaio 2022 (data della separazione di fatto dei coniugi) ad oggi, sono state pagate dalla GN anche per la quota del marito, per un importo di euro 7.800,00 _1
(ossia €196,00 X 40 mesi); il sig. restituirà tale importo alla moglie entro un anno Parte_2 dalla firma del presente accordo di separazione consensuale” (così a pagg.
2-4 del ricorso).
I coniugi hanno altresì domandato, decorso il termine di cui all'art. 3 legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, “confermando le condizioni di cui al superiore accordo di separazione consensuale” (così a pag. 4 del ricorso).
Con decreto del giorno 05.05.2025, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 24.06.2025 con il deposito di note
3 scritte, avendone le parti fatto richiesta in ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno insistito nelle domande congiunte.
Il Pubblico Ministero interveniente ha espresso “parere favorevole”.
2. Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Gli accordi intervenuti tra le parti non presentano, infatti, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le condizioni inerenti alla prole appaiono, anzi, rispondenti all'interesse dei figli, in quanto idonee a garantire l'accesso a un'effettiva bigenitorialità (quanto al figlio minore) e, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In tale contesto, l'ascolto del minore deve ritenersi non necessario, siccome Per_2 manifestamente superfluo ex art. 473 bis.4 c.p.c., tenuto conto del contenuto delle concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio a PO (CL), il Parte_1 Parte_2 giorno 23.09.1999, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni concordate e sopra riportate.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
3. In relazione alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza (sulla cumulabilità, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., delle domande di separazione e divorzio, cfr. ex multis Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
4. La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, non definendo il giudizio:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio a PO (CL), il giorno 23.09.1999, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 15, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva;
4 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PO (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato;
DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso il giorno 4 luglio 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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