Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 24290/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego
Ragozini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24290 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5669/2022 del 26/07/2022
emesso da Tribunale di Napoli, II sez. civile, nel procedimento monitorio rubricato al numero di r. g. n° 17347/2022.
TRA
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Napoli il 18-10-1964 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Silvio Iodice e dall'avv. Clorinda Rosciano ed elettivamente domiciliato presso il di loro lo studio sito in Napoli alla
Via Cervantes n.64.
- opponente-
E
(P. Iva – già Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria,
[...]
(P. Iva ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Marco Rossi con domicilio eletto presso il suo studio in
Verona, v. lo S. Bernardino 5A.
- opposta -
CONCLUSIONI per la parte opponente: come dagli atti di causa, accogliere l'
opposizione anche in relazione allo spiegato disconoscimento della sottoscrizione del contratto e, nel merito dichiarare la nullità e/o annullabilità del saldoconto ex art 50 TULB in quanto mancante delle condizioni essenziali espressamente richieste dallavigente normativa anche in materia di diritto bancario, e per l'effetto accertare quanto effettivamente dovuto epurando gli interessi ultra soglia e tutte le voci di costo del danaro già versate nelle rate di mutuo corrisposte. Accertarsi e dichiararsi, previo accertamento della applicazione di interessi usurari, la nullità della clausola di interessi e, per l'effetto dichiarare gli stessi non dovuti determinando il differenziale tra quanto pagato e quanto residuo in linea capitale.
Accertarsi e dichiararsi l'ingiustificato arricchimento della Banca
Convenuta in ordine alla percezione degli interessi non dovuti dall'origine del rapporto alla chiusura dello stesso. Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma risultante CP_3
anche dalla CTU che fin d'ora si richiede contabile e grafiologico, a
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titolo di rimborso degli interessi non dovuti. Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della CP_3
convenuta per violazione degli obblighi su di essa gravanti e meglio specificati nella narrativa del presente atto, per l'effetto condannare la detta convenuta al pagamento della somma di € 30.000,00 CP_3
(trentamila) a titolo di risarcimento del danno ovvero al pagamento della diversa somma che il Giudicante riterrà di ragione e/o di equità anche ai sensi dell'art. 114 c.p.c. Condannare parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali al 15% ed accessori, come per legge.
per la parte opposta: come dagli atti di causa, rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
della somma di € 60.379,99 (ovvero quella Parte_1
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della Controparte_1
somma di € 60.379,99 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal
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deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma.
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la (di seguito CP_1
CP_ denominata ) chiedeva all'intestato Tribunale di emettersi ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di € 60.379,99, oltre interessi di mora dalla domanda, quale saldo debitorio del contratto di credito al consumo n. 20100078963317 stipulato con la società Findomestic Banca spa, nei confronti del sig. Parte_1
ed ad essa ceduto.
[...]
A fondamento delle proprie pretese, l'attauale opposta depositava: copia contratto di finanziamento, copia atto di cessione credito,
raccomandata notifica cessione, ricevuta di ritorno raccomandata cessione ed estratto conto.
In data 26/07/2022, il Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo n. 5669/2022, con il quale ingiungeva al sig. Parte_1
, il pagamento della complessiva somma di euro 60.379,99,
[...]
oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura, liquidati
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in euro 406,5 0 per esborsi, euro 1.750,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Il suddetto decreto ingiuntivo, congiuntamente al ricorso, veniva notificato all'opponente in data 07/09/2022.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
giudizio di opposizione deducendo quanto alle eccezioni, quanto di seguito sarà esaminato singolarmente, adiva il Tribunale di Napoli,
per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe.
CP_ Nel costituirsi la , chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
Il giudice, ritenuto il quadro probatorio e documentale completo, all'udienza del 05/11/2024 assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla prova del credito.
Sul punto la parte opponente ha in primo luogo disconosciuto la conformità della documentazione e le sottoscrizioni apposte in calce al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Le contestazioni in ordine alla conformità della documentazione sono generiche e non circostanziate. Al contrario la parte che intende far valere il vizio della non conformità della documentazione allegata dall'altra parte del procedimento rispetto all'originale, ha l'onere di indicare dettagliatamente i punti sul quale si manifesta il contrasto oggetto della doglianza.
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Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (Cass. Civ. n. 24634/2021) ed il disconoscimento deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non può risolversi in espressioni di stile (Cass. Civ. n. 35290/2023). Tale onere non è stato ottemperato dall'opponente.
Per quanto concerne invece il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, lo stesso, contrasta con il comportamento concludente del debitore che ha adempiuto parzialmente all'obbligazione.
Difatti “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento contrario a buona fede, è oggettivamente,
logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto (Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ.
25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012) ed inoltre “l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cft. ex multis Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004). A
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tanto si aggiunga che la parte opposta ha prodotto agli atti del processo copie di documenti di identità dell'opponente che non avrebbe potuto avere nella sua disponibilità se non con la consegna dello stesso opponente.
Passando all'esame della prova incombente sul creditore che intenda far valere in giudizio la propria pretesa creditoria, egli deve assolvere all'onere probatorio avente ad oggetto la titolarità del credito, il rapporto contrattuale dal quale è sorto il diritto di credito e l'inadempimento del debitore. Tale prova è stata esaustivamente fornita dalla parte opposta.
Difatti la società creditrice ha prodotto in giudizio il contratto di finanziamento con analitico estratto conto, oggettivamente e pacificamente attribuito e collegato al contatto stipulato (indicazione del numero del rapporto, delle parti, dell'ammontare del credito e del riepilogo delle condizioni applicate). Dall'estratto conto del rapporto si evince inoltre il numero delle rate, il loro importo e la parte del credito insoluto. Ha dato infine prova dell'avvenuta ricezione da parte del debitore, a mezzo lettera raccomandata a/r del 17-10-2021, della comunicazione relativa alla decadenza dal beneficio del pagamento rateale.
Infondati ed inconferenti appaiono invece i motivi di opposizione relativi alla nullità e/ annullabilità del saldo conto in riferimento all'art. 50 del Testo Unico Bancario, avendo tale norma disciplinato le ipotesi di rapporti di conto corrente bancario e non le ipotesi di contratti di finanziamento.
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Per i motivi esposti, il credito è provato ed il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Sul carattere usurario del tasso di interessi.
In ordine alla sollevata censura, preme ricordare che la disciplina anti usura si applica agli interessi intendendo con tale disciplina sanzionare la pattuizione di interessi (moratori o corrispettivi) eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale in cambio della concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., impone al debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Civile, sez. unite, sentenza n. 19597 del 18/9/2020).
L'opponente al contrario ha formulato il motivo di opposizione in maniera generica e non specifica, senza alcun riferimento al rapporto negoziale dedotto in lite, ed alle clausole in esse contenute (tasso contrattuale, tasso di soglia per gli interessi di mora, categoria del credito).
Per tali ragioni esso è inammissibile e va rigettato.
Sulla capitalizzazione degli interessi – anatocismo.
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La disciplina dell'anatocismo bancario ha subito diverse modifiche nel tempo, passando da una fase in cui era consentito, a un divieto generale, fino alla regolamentazione attuale che ne prevede l'applicazione solo in determinate condizioni (art. 120 TUB).
Per quanto concerne il rapporto di credito dedotto in giudizio, alla luce della pronuncia delle Cassazione a Sezioni Unite n. 15130 del
29-05-2024, ed aderendo al principio ivi enunciato, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Per quanto concerne l'anatocismo, con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi scaduti cioè non pagati alla scadenza.
Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al
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periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Infatti l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ed è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
Risulta inoltre determinato l'importo complessivo dovuto per gli interessi come indicato in contratto e desumibile dalla somma delle rate da restituire.
Per le motivazioni esposte il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Sulla abusività delle clausole determinative degli interessi moratori e della clausola sulla penale ai sensi dell'art. 33 codice del consumo
Il giudice, con ordinanza del 02-07-2024, invitava le parti a trattare la questione sollevata d'ufficio in ordine alla eventuale abusività delle clausole determinative degli interessi moratori e della penale di cui al contratto in causa e della possibile conseguente nullità ai sensi dell'art. 33 codice del consumo.
In primo luogo non vi è dubbio che il rivesta la qualifica Parte_1
di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività
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imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del prestito allo svolgimento di attività professionale ad opera dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente
(cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE).
Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte Giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale Persona_1
indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
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Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi di mora praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto come risultante dalle rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicabile ratione temporis, possa costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario.
Considerato che il contratto oggetto del giudizio di opposizione è stato stipulato in data 20-07-2018, occorre far riferimento, nella determinazione della abusività della clausola relativa agli interessi moratori, alle rilevazioni contenute nel Decreto Ministeriale protocollo n. DT52276 del 27-06-2018, in vigore dal 01-07-2018 con validità da tale data fino al 30-09-2018.
Nel decreto ministeriale vigente al momento della stipula del contratto, vi è la rilevazione secondo la quale gli interessi di mora, per i contratti di prestito, non riconducibili al negozio di mutuo ipotecario e di operazione di leasing, presenta in media la maggiorazione di 3,1 punti percentuali rispetto al T.A.N.
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Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi degli artt. 33 lette F) e 36 cod. cons., l'abusività delle clausole
18 e 19 del contratto di finanziamento che prevede l'applicazione di un tasso di interesse moratorio nella misura pari al 14,60% annuo
(come specificato altresì dalla stessa opposta) con una differenza in termini di maggiorazione, rispetto al TAN pattuito nella misura del
6,95 % annuo, pari alla misura del 7,65%.
Pertanto la clausola sugli interessi di mora è da ritenersi abusiva e deve essere disapplicata, così come la clausola sulla penale per ritardato pagamento che si aggiunge agli interessi di mora.
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio, il credito vantato dall'appellante nei confronti del debitore deve essere rideterminato in € 58.871,31, a titolo di capitale, epurata degli interessi di mora e della penale per ritardato pagamento.
Tale importo è la risultante della epurazione dal saldo elaborato da
Findomestic epurato delle voci a titolo di penale ed interessi moratori.
Rilevato inoltre che, laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B.,
C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò
perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione
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dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre
2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata). Per tale ragione in questa sede è da escludere anche l'applicabilità del tasso legale dalla data della decadenza dal beneficio del termine, applicando unicamente l'art. 1284 comma 4 c.c. per gli interessi legali dalla data della domanda.
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il va Parte_1
condannato al pagamento della diversa somma emersa in corso di causa.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite che vede sia pure di somma modesta, ridotto il credito di parte opposta, con la conseguenza di una soccombenza reciproca.
Ai fini della liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 4 co. I D.M.
55/2014, tenuto conto delle caratteristiche, della natura documentale e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i valori medi di cui alle tabelle sono diminuiti fino al 50 per cento,
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determinate secondo lo scaglione di competenza, nell'importo di €
7.052,00 con compensazione del 10% per un importo pari ad euro
6.346,80.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1) Accoglie in parte l'opposizione di;
Parte_1
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 5669/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli e condanna a pagare Parte_1
ad l'importo di € 58.871,31, oltre Controparte_1
interessi legali per le transazioni commerciali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna al pagamento in favore Parte_1
dell'appellante delle spese e Controparte_1
competenze del presente grado di giudizio liquidate in €
6.346,80, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Napoli, 1.4.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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