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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 538/2024 R.G.,
Promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di commissario liquidatore della Cooperativa Liatris in l.c.a., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Isabella Linguanti;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il 1° dicembre 1960 (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Russotto;
APPELLATO
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, pubblicata il 20 marzo 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, rigettava il ricorso proposto da nella qualità di Parte_1 commissario liquidatore della Cooperativa Liatris in l.c.a., nei confronti di , con CP_1 cui chiedeva: ”a) dichiarare ex art 72 LF risolto l'accordo di compravendita, come da piano finanziario, intervenuto tra la cooperativa edilizia “ Liatris “ ..... e il Sig. ; b) CP_1 accertare e dichiarare, che il convenuto occupa senza titolo gli immobili di proprietà di società cooperativa edilizia, siti in Vittoria Via Massimo Troisi n. 29 .....; c) ordinare al resistente di liberare immediatamente le unità immobiliari suddette e di consegnarle, senza dilazione, libere da persone e cose, alla parte attrice;
d) condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 32.760,00 (€ 420,00*78 mesi) o in quella maggiore maturata nelle more del giudizio a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal 9.4.2016 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) condannare la parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente indicato nella misura di Euro 5.500,00 salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “L'art. 72 l.f. .... prevede che “l'esecuzione del contratto […] rimane sospesa fino a quando il curatore […] dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito […] ovvero di sciogliersi dal medesimo”. Nel caso di specie, l'unica dichiarazione dell'intenzione di sciogliersi dal contratto è quella di cui alla pec del Commissario del 14.6.2019 in cui, premessa la quantificazione del dovuto per
l'acquisto in € 98.940,00 ..... si legge: “ove non pervenga entro dieci giorni da oggi Sua conferma in proposito, esclusivamente nei termini sopraindicati, valga la presente quale formale comunicazione di recesso di contratto non compiutamente eseguito, ai sensi dell'art.
72 L.F., con conseguente invito a lasciare libero l'immobile”. Tale clausola va letta come una dichiarazione di recesso sospensivamente condizionata alla mancata manifestazione, nel termine assegnato, della volontà acquisire l'immobile al prezzo indicato e, correlativamente, come una dichiarazione della volontà di mantenere in piedi il vincolo contrattuale sospensivamente condizionata alla manifestazione di tale volontà .... Orbene, è lo stesso
Commissario, col proprio ricorso, ad affermare che il sig. confermò (nel termine) la CP_1 propria volontà di acquistare l'immobile alle condizioni indicate, con la conseguenza che, in base a quanto appena esposto, il rapporto contrattuale deve intendersi ancora vigente col subentro del Commissario ...... Ciò posto, una volta che il Commissario ha in tal modo optato per il subentro nel rapporto pendente ai sensi dell'art. 72 l.f., il successivo (eventuale) inadempimento della controparte potrà al più legittimare un'azione di risoluzione per inadempimento, che tuttavia non è stata proposta. Parimenti infondate sono l'azione di rilascio e quella di pagamento dell'indennità di occupazione, perché, non essendo stato esercitato il diritto di recesso, la detenzione da parte del sig. trova titolo nella delibera CP_1 di assegnazione degli alloggi dallo stesso prodotta”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 16 aprile 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Sostiene l'appellante che la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure si appalesa illogica, non tenendo conto che a è stata offerta la possibilità di CP_1 adempiere e che questi non ha adempiuto;
che, spirato il lunghissimo termine del quale il ha ingiustamente beneficiato, il Commissario liquidatore richiedeva dichiararsi la CP_1 risoluzione del contratto;
che tale esercizio del diritto per inadempimento, come, peraltro, riconosciuto dal Giudice di prime cure, non è stato contestato da . CP_1
Col secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione e valutazione di prova documentale.
Sostiene che contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, in ricorso è stato lamentato il totale inadempimento del preliminare da parte di il quale, dopo CP_1 avere manifestato la intenzione di acquistare l'immobile con pec del 19 giugno 2019 ed avere accettato le condizioni di vendita proposte dal Commissario Liquidatore con PEC del
27 giugno 2019 , per ben due anni è rimasto nell'immobile senza concludere alcun contratto definitivo, nemmeno a seguito di invito in mediazione;
che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, appare pienamente lamentato e documentalmente provato l'inadempimento del;
che la risoluzione per inadempimento è stata specificamente CP_1 richiesta, unitamente al risarcimento dei danni, nel ricorso introduttivo del giudizio. Col terzo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 112 cpc.
Sostiene che le caratteristiche della domanda giudiziale, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, sono quelle relative ad una richiesta di risoluzione per inadempimento;
che non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
Al fine di individuare il contesto giuridico nel cui ambito si incentra la questione oggetto del giudizio, va premesso che “In tema di società cooperativa edilizia, il trasferimento dell'immobile prevede una fattispecie a formazione progressiva, la cui prima fase, presupponente l'acquisizione dello "status" di socio da parte dell'assegnatario e la prenotazione dell'alloggio, deve qualificarsi come contratto preliminare, perché con l'individuazione del bene e del corrispettivo nasce l'obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferimento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazione dell'alloggio, si identifica con il contratto definitivo;
ne consegue che, in caso di fallimento della cooperativa, è in facoltà del curatore, prima dell'assegnazione, di sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72, comma 4, l. fall.” (Cass.
Sentenza n. 23514 del 18/11/2016).
Ciò posto, condivisibile, ad avviso della Corte, si appalesa l'iter argomentativo seguito dal primo giudice che ha condotto al rigetto della domanda, siccome infondata.
E', invero, pacifico che il commissario liquidatore, ottenuta la conferma del CP_1 della volontà di acquistare l'immobile alle condizioni indicate nella comunicazione via pec del 14 giugno 2019, condizione, questa, al cui mancato avveramento era subordinato il recesso ex art. 72 L.F. dal contratto preliminare di vendita, è subentrato nel rapporto contrattuale, che, quindi, era vigente allorquando è stato proposto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Stando in questi termini la questione, correttamente il primo giudice ha osservato che
“..... una volta che il ha in tal modo optato per il subentro nel rapporto pendente Parte_2 ai sensi dell'art. 72 l.f., il successivo (eventuale) inadempimento della controparte potrà al più legittimare un'azione di risoluzione per inadempimento, che tuttavia non è stata proposta”.
Ed, in effetti, agli atti del giudizio non è dato rinvenire lo svolgimento di domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del , CP_1 essendosi il Commissario liquidatore limitato a richiedere declaratoria di scioglimento del rapporto contrattuale in esito all'esercizio del diritto di recesso ex art. 72 L.F..
D'altronde non risulta che il commissario liquidatore abbia formalmente invitato il a dare esecuzione all'assunta obbligazione di acquistare l'immobile assegnato dalla CP_1 cooperativa, fissando un termine per l'adempimento, né l'allegazione dell'inadempimento contrattuale è rinvenibile dal verbale di primo incontro negativo versato in atti all'esito della esperita procedura di mediazione obbligatoria, come sostenuto dall'appellante, risultando da tale documento che la procedura di mediazione ha avuto esito negativo poiché “... la parte convocata, dichiara che non è possibile iniziare la procedura di mediazione non ricorrendo i presupposti in quanto titolata alla detenzione dell'immobile”. Lo stesso commissario liquidatore, peraltro, rileva in ricorso che “In data 5 maggio 2021 la ricorrente nella qualità promuoveva ex art 5 del D. Lgs 28/2010 mediazione civile al fine di una conciliazione avente ad oggetto il rilascio dell'immobile detenuto sine titulo”.
Né è consentito qualificare l'azione quale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, come invocato dall'appellante, posto che il significato letterale delle espressioni utilizzate nel corso del ricorso introduttivo e nelle note di trattazione successivamente depositate (nelle note di trattazione del 13 febbraio 2023 è affermato:
“parte ricorrente ha richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio che fosse pronunciato il recesso dal contratto preliminare di compravendita ex art 72 LF”), nonchè negli elementi di fatto e di diritto dedotti a sostegno della richiesta avanzata e la configurazione del petitum sostanziale operata nel corso del giudizio di primo grado sono idonei a confermare univocamente che la domanda della ricorrente era rivolta in via esclusiva ad ottenere declaratoria di scioglimento del rapporto contrattuale per esercizio del diritto di recesso.
Giova, comunque, rilevare che l'assoluta incompatibilità ed infungibilità tra la domanda di recesso e quella ordinaria di risoluzione del contratto per inadempimento, preclude l'invocata diversa qualificazione giuridica della domanda, atteso che il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. Sentenza
n. 8082 del 18/04/2005).
L'appello va, pertanto, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 26.000,01-52000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare tali spese in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo al limitato grado di complessità della questione oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 nella qualità di commissario liquidatore della Cooperativa Liatris in l.c.a., avverso
[...]
l'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Tribunale di Catania in data 20 marzo 2024 nel giudizio iscritto al n. 3426/2022 RG, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore di , le spese del grado, che liquida in complessivi € 5100,00 (ivi CP_1 compresi €. 1050,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 538/2024 R.G.,
Promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di commissario liquidatore della Cooperativa Liatris in l.c.a., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Isabella Linguanti;
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il 1° dicembre 1960 (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Russotto;
APPELLATO
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, pubblicata il 20 marzo 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, rigettava il ricorso proposto da nella qualità di Parte_1 commissario liquidatore della Cooperativa Liatris in l.c.a., nei confronti di , con CP_1 cui chiedeva: ”a) dichiarare ex art 72 LF risolto l'accordo di compravendita, come da piano finanziario, intervenuto tra la cooperativa edilizia “ Liatris “ ..... e il Sig. ; b) CP_1 accertare e dichiarare, che il convenuto occupa senza titolo gli immobili di proprietà di società cooperativa edilizia, siti in Vittoria Via Massimo Troisi n. 29 .....; c) ordinare al resistente di liberare immediatamente le unità immobiliari suddette e di consegnarle, senza dilazione, libere da persone e cose, alla parte attrice;
d) condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 32.760,00 (€ 420,00*78 mesi) o in quella maggiore maturata nelle more del giudizio a titolo di indennità di occupazione per ogni mese a far data dal 9.4.2016 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) condannare la parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente indicato nella misura di Euro 5.500,00 salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “L'art. 72 l.f. .... prevede che “l'esecuzione del contratto […] rimane sospesa fino a quando il curatore […] dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito […] ovvero di sciogliersi dal medesimo”. Nel caso di specie, l'unica dichiarazione dell'intenzione di sciogliersi dal contratto è quella di cui alla pec del Commissario del 14.6.2019 in cui, premessa la quantificazione del dovuto per
l'acquisto in € 98.940,00 ..... si legge: “ove non pervenga entro dieci giorni da oggi Sua conferma in proposito, esclusivamente nei termini sopraindicati, valga la presente quale formale comunicazione di recesso di contratto non compiutamente eseguito, ai sensi dell'art.
72 L.F., con conseguente invito a lasciare libero l'immobile”. Tale clausola va letta come una dichiarazione di recesso sospensivamente condizionata alla mancata manifestazione, nel termine assegnato, della volontà acquisire l'immobile al prezzo indicato e, correlativamente, come una dichiarazione della volontà di mantenere in piedi il vincolo contrattuale sospensivamente condizionata alla manifestazione di tale volontà .... Orbene, è lo stesso
Commissario, col proprio ricorso, ad affermare che il sig. confermò (nel termine) la CP_1 propria volontà di acquistare l'immobile alle condizioni indicate, con la conseguenza che, in base a quanto appena esposto, il rapporto contrattuale deve intendersi ancora vigente col subentro del Commissario ...... Ciò posto, una volta che il Commissario ha in tal modo optato per il subentro nel rapporto pendente ai sensi dell'art. 72 l.f., il successivo (eventuale) inadempimento della controparte potrà al più legittimare un'azione di risoluzione per inadempimento, che tuttavia non è stata proposta. Parimenti infondate sono l'azione di rilascio e quella di pagamento dell'indennità di occupazione, perché, non essendo stato esercitato il diritto di recesso, la detenzione da parte del sig. trova titolo nella delibera CP_1 di assegnazione degli alloggi dallo stesso prodotta”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 16 aprile 2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Sostiene l'appellante che la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure si appalesa illogica, non tenendo conto che a è stata offerta la possibilità di CP_1 adempiere e che questi non ha adempiuto;
che, spirato il lunghissimo termine del quale il ha ingiustamente beneficiato, il Commissario liquidatore richiedeva dichiararsi la CP_1 risoluzione del contratto;
che tale esercizio del diritto per inadempimento, come, peraltro, riconosciuto dal Giudice di prime cure, non è stato contestato da . CP_1
Col secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione e valutazione di prova documentale.
Sostiene che contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, in ricorso è stato lamentato il totale inadempimento del preliminare da parte di il quale, dopo CP_1 avere manifestato la intenzione di acquistare l'immobile con pec del 19 giugno 2019 ed avere accettato le condizioni di vendita proposte dal Commissario Liquidatore con PEC del
27 giugno 2019 , per ben due anni è rimasto nell'immobile senza concludere alcun contratto definitivo, nemmeno a seguito di invito in mediazione;
che, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, appare pienamente lamentato e documentalmente provato l'inadempimento del;
che la risoluzione per inadempimento è stata specificamente CP_1 richiesta, unitamente al risarcimento dei danni, nel ricorso introduttivo del giudizio. Col terzo motivo, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 112 cpc.
Sostiene che le caratteristiche della domanda giudiziale, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, sono quelle relative ad una richiesta di risoluzione per inadempimento;
che non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
Al fine di individuare il contesto giuridico nel cui ambito si incentra la questione oggetto del giudizio, va premesso che “In tema di società cooperativa edilizia, il trasferimento dell'immobile prevede una fattispecie a formazione progressiva, la cui prima fase, presupponente l'acquisizione dello "status" di socio da parte dell'assegnatario e la prenotazione dell'alloggio, deve qualificarsi come contratto preliminare, perché con l'individuazione del bene e del corrispettivo nasce l'obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferimento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazione dell'alloggio, si identifica con il contratto definitivo;
ne consegue che, in caso di fallimento della cooperativa, è in facoltà del curatore, prima dell'assegnazione, di sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72, comma 4, l. fall.” (Cass.
Sentenza n. 23514 del 18/11/2016).
Ciò posto, condivisibile, ad avviso della Corte, si appalesa l'iter argomentativo seguito dal primo giudice che ha condotto al rigetto della domanda, siccome infondata.
E', invero, pacifico che il commissario liquidatore, ottenuta la conferma del CP_1 della volontà di acquistare l'immobile alle condizioni indicate nella comunicazione via pec del 14 giugno 2019, condizione, questa, al cui mancato avveramento era subordinato il recesso ex art. 72 L.F. dal contratto preliminare di vendita, è subentrato nel rapporto contrattuale, che, quindi, era vigente allorquando è stato proposto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Stando in questi termini la questione, correttamente il primo giudice ha osservato che
“..... una volta che il ha in tal modo optato per il subentro nel rapporto pendente Parte_2 ai sensi dell'art. 72 l.f., il successivo (eventuale) inadempimento della controparte potrà al più legittimare un'azione di risoluzione per inadempimento, che tuttavia non è stata proposta”.
Ed, in effetti, agli atti del giudizio non è dato rinvenire lo svolgimento di domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del , CP_1 essendosi il Commissario liquidatore limitato a richiedere declaratoria di scioglimento del rapporto contrattuale in esito all'esercizio del diritto di recesso ex art. 72 L.F..
D'altronde non risulta che il commissario liquidatore abbia formalmente invitato il a dare esecuzione all'assunta obbligazione di acquistare l'immobile assegnato dalla CP_1 cooperativa, fissando un termine per l'adempimento, né l'allegazione dell'inadempimento contrattuale è rinvenibile dal verbale di primo incontro negativo versato in atti all'esito della esperita procedura di mediazione obbligatoria, come sostenuto dall'appellante, risultando da tale documento che la procedura di mediazione ha avuto esito negativo poiché “... la parte convocata, dichiara che non è possibile iniziare la procedura di mediazione non ricorrendo i presupposti in quanto titolata alla detenzione dell'immobile”. Lo stesso commissario liquidatore, peraltro, rileva in ricorso che “In data 5 maggio 2021 la ricorrente nella qualità promuoveva ex art 5 del D. Lgs 28/2010 mediazione civile al fine di una conciliazione avente ad oggetto il rilascio dell'immobile detenuto sine titulo”.
Né è consentito qualificare l'azione quale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, come invocato dall'appellante, posto che il significato letterale delle espressioni utilizzate nel corso del ricorso introduttivo e nelle note di trattazione successivamente depositate (nelle note di trattazione del 13 febbraio 2023 è affermato:
“parte ricorrente ha richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio che fosse pronunciato il recesso dal contratto preliminare di compravendita ex art 72 LF”), nonchè negli elementi di fatto e di diritto dedotti a sostegno della richiesta avanzata e la configurazione del petitum sostanziale operata nel corso del giudizio di primo grado sono idonei a confermare univocamente che la domanda della ricorrente era rivolta in via esclusiva ad ottenere declaratoria di scioglimento del rapporto contrattuale per esercizio del diritto di recesso.
Giova, comunque, rilevare che l'assoluta incompatibilità ed infungibilità tra la domanda di recesso e quella ordinaria di risoluzione del contratto per inadempimento, preclude l'invocata diversa qualificazione giuridica della domanda, atteso che il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. Sentenza
n. 8082 del 18/04/2005).
L'appello va, pertanto, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 26.000,01-52000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare tali spese in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo al limitato grado di complessità della questione oggetto di controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 nella qualità di commissario liquidatore della Cooperativa Liatris in l.c.a., avverso
[...]
l'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Tribunale di Catania in data 20 marzo 2024 nel giudizio iscritto al n. 3426/2022 RG, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore di , le spese del grado, che liquida in complessivi € 5100,00 (ivi CP_1 compresi €. 1050,00 per la fase di studio, €. 750,00 per la fase introduttiva, € 1550,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1750,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena