TRIB
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2024, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 6/06/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3867 /2015 R.G., promossa da:
, nato il a , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. MICALE MARIA ELENA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro e CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 BIS CP_1 CP_2
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CIMMINO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Opposizione all'avviso di addebito n. 595 2015 00014142 30 000.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il sig. , in qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2 ha presentato ricorso il 04/12/2015 contro l' per ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito
[...] CP_1
n. 595 2015 00014142 30 000, notificato il 27 ottobre 2015, per un importo complessivo di €1.337,62.
Tale importo include debiti contributivi e somme aggiuntive relativi ai periodi dal 2012 al 2014. Il ricorrente ha contestato l'iscrizione erronea del collaboratore familiare con decorrenza Controparte_3
01/05/2012, periodo in cui questi rivestiva ancora la qualifica di lavoratore dipendente.
-Il sig. , rappresentato dall'Avv. Maria Elena Micale, ha richiesto l'annullamento Parte_1 dell'avviso di addebito e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, sostenendo che il collaboratore è stato erroneamente iscritto alla gestione artigiani con decorrenza Controparte_3
01/05/2012, mentre questi era ancora un lavoratore dipendente fino al 10/02/2013. Il ricorrente ha inoltre richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato e la riformulazione del prospetto dei contributi. L' , rappresentato dall'Avv. Antonio Cimmino, ha contestato le richieste del ricorrente, eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per tardività e sostenendo la legittimità dell'avviso di addebito emesso, poiché derivante da una corretta iscrizione del collaboratore alla gestione artigiani. Controparte_3
Motivi della decisione
La documentazione agli atti dimostra che l'avviso di addebito è stato notificato il 27 ottobre 2015 e il ricorso è stato depositato il 4 dicembre 2015, entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, co. 5 e 6,
d.lgs. n. 46/1999. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall' è CP_1 infondata.
Il collaboratore è stato erroneamente iscritto alla gestione artigiani con decorrenza Controparte_3
01/05/2012, periodo in cui era ancora un lavoratore dipendente della . La Parte_2 documentazione prodotta dal ricorrente, inclusa la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, dimostra che è diventato socio accomandante solo a partire dal Controparte_3
20/09/2012, non soggetto quindi all'obbligo contributivo per il periodo contestato.
Considerato l'errore nell'iscrizione del collaboratore e la documentazione prodotta, l'avviso di addebito emesso dall' risulta essere illegittimo. Pertanto, le somme richieste a titolo di contributi IVS e CP_1 somme aggiuntive non sono dovute.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'iscrizione alla gestione artigiani deve riguardare solo coloro che svolgono effettivamente l'attività artigianale e che abbiano cessato eventuali rapporti di lavoro subordinato, come confermato dalla sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n.
10762/2009.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale di Patti dichiara quanto segue:
1. Il sig. ha diritto all'annullamento dell'avviso di addebito n. 595 2015 00014142 30 Parte_1
000 notificato il 27 ottobre 2015, per un importo complessivo di €1.337,62.
2. L' è condannato a riconoscere l'errore nell'iscrizione del collaboratore e a CP_1 Controparte_3 restituire quanto eventualmente già prelevato nelle more della definizione del presente giudizio.
Spese compensante in considerazione del comportamento di parte resistente che si e' attenuta anche a quanto richiesto erroneamente dal titolare della ditta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' e la e contro la , in Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_4
persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il il 04/12/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- 1. Il sig. ha diritto all'annullamento dell'avviso di addebito n. 595 2015 Parte_1
00014142 30 000 notificato il 27 ottobre 2015, per un importo complessivo di €1.337,62. - 2. L' è condannato a riconoscere l'errore nell'iscrizione del collaboratore e CP_1 Controparte_3
a restituire quanto eventualmente già prelevato nelle more della definizione del presente giudizio.
- 3. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Patti 6/06/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo