Articolo 4 della Legge 5 maggio 1976, n. 259
Articolo 3Articolo 5
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2 giugno 1976
Art. 4.
Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Il comitato e' presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed e' cosi' composto:
a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;
c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;
e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
h) da un esperto designato dal registro navale italiano;
i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potra' essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.
Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Entrata in vigore il 2 giugno 1976
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