Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 15/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 15/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Calosso (AT),
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DAMASO E. come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 in Tigliole (AT), il 16/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: ad Asti il 22.12.2014 Persona_1
Con ricorso depositato il 02/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1
All'udienza del 18.03.25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente integrato a maggior tutela del figlio minore.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre presso la quale avrà la residenza, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
I ricorrenti concordano che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, quantomeno, secondo il seguente calendario, tenuto in considerazione le eIGenze lavorative di entrambi e le volontà ed eIGenze del figlio, i coniugi si potranno comunque accordare diversamente:
• il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alternati, dal sabato mattina fino alla Per_1 domenica sera dopo cena e comunque fino alle ore 21,00 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
durante la settimana, il padre terrà con sé Per_1
• tutti i giovedì precisando che nei giovedì della settimana in cui il week end trascorre con la madre, il minore si fermerà a dormire dal padre che lo riaccompagnerà a scuola il mattino successivo, nei giovedì delle settimane in cui il week end è di competenza del padre, il minore si fermerà presso di lui fino alle ore 21,00 con cena nel periodo scolastico e fino alle ore 22,00 con cena nel periodo extra scolastico.
VACANZE NATALIZIE
I coniugi concordano che il giorno di Natale e/o festività da concordarsi verranno, almeno per ora, trascorse insieme con il figlio, mentre per tutti gli altri giorni, si seguirà il calendario sopra determinato;
2 VACANZE PASQUALI e LE ALTRE FESTIVITA'
I ricorrenti concordano di suddividere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, accorpando al giorno di Pasqua il venerdì santo ed il sabato, mentre al giorno di Pasquetta il martedì ed il mercoledì successivi, il tutto anche in base alla chiusura delle scuole.
I coniugi danno atto che le altre festività annuali (es. 25 Aprile, I° Maggio, 2 giugno, …) seguiranno il calendario sopra dedotto;
VACANZE ESTIVE
Per le vacanze estive il minore trascorrerà una settimana durante le vacanze scolastiche con il padre, periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio.
La madre, già dal 2025, trascorrerà con il minore, con sospensione del calendario sopra dedotto, due settimane, anche non consecutive, da comunicare al padre entro il 31.05 di ogni anno.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro la località e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ove andranno con il figlio.
COMPLEANNI E FESTE DEL PAPA' E DELLA MAMMA
La festa di compleanno del figlio verrà organizzata da entrambi i genitori ed entrambi vi potranno partecipare e i costi verranno suddivisi al 50% tra gli stessi.
La festa del papà e il giorno del compleanno del papà verranno trascorsi con il padre e la festa della mamma ovvero il suo giorno di compleanno verranno trascorsi con la madre: il tutto sempre compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori stessi, salvo diverso accordo.
I coniugi concordano che il IG. versi, quale contributo al mantenimento per il figlio, la Parte_2 somma di € 300,00 al mese entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della IG.ra Parte_1 già noto, a far data dal mese in cui la moglie lascerà la casa coniugale con previsione di aumento ISTAT annuale;
il IG. si impegna, nel caso in cui l'importo relativo all'assegno unico Parte_2 universale dovesse scendere sotto la soglia degli € 200,00, a versare alla moglie, oltre al contributo al mantenimento di cui al punto sub. 8), anche la somma necessaria al raggiungimento dei 200 euro ora erogati dallo Stato;
Le parti concordano che le spese straordinarie (come determinate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Asti), queste ultime concordate, documentate, urgenti e non differibili, saranno comunque poste a carico al 50% tra i genitori;
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi concordano che la casa coniugale di proprietà del marito rimarrà nella sua piena disponibilità, così come tutti gli arredi che la compongono, a parte quanto preleverà la IG.ra in accordo con il marito;
Parte_1
Le parti concordano che la moglie possa lasciare la casa coniugale insieme con il figlio, ritirando i propri effetti personali e quelli del minore, anche prima della sentenza di separazione;
I coniugi concordano che la casa coniugale verrà messa in vendita e il ricavato, detratte le spese e detratto l'importo residuo del mutuo, verrà suddiviso al 50% tra di loro;
Il rateo del mutuo verrà versato dal marito (interamente) a far data dal mese di ottobre 2024 e lo stesso non avrà nulla a che pretendere sugli importi versati anche per la moglie fino alla data della vendita, manlevando la stessa anche nei confronti dell'Istituto di Credito;
3 L'intero ammontare dell'assegno unico universale sarà a favore della IG.ra (anche se Parte_1 percepito dal marito) e il IG. dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per la Parte_2 domanda alla moglie e/o agli Enti senza ritardo;
Nel caso in cui fosse il padre a poter percepire l'Assegno Unico (e/o ogni altra indennità statale relativa al figlio), lo stesso si impegna fin da ora a versarlo interamente alla madre, non appena percepito senza indugio;
I ricorrenti concordano che le detrazioni fiscali per il figlio (es: spese mediche, di sport, …) vengano percepite interamente dalla madre;
Tutti i finanziamenti intestati al IG. saranno sempre versati dallo stesso e nulla sarà Parte_2 richiesto alla IG.ra a qualsiasi titolo;
Parte_1
I coniugi dichiarano di possedere ognuno la propria autovettura e di non aver più nulla a che pretendere su quella del coniuge;
I coniugi prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto della minore e di un documento di identità per la figlia minore anche valido per l'espatrio;
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non vi è previsione reciprocamente al concorso nel mantenimento;
le spese legali sono poste a carico solidale delle parti e saranno versate nella misura del 50%;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tigliole (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
4