Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 43753/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 09/12/2024 da
Parte_1 nato a [...] il [...]
Residente VIA J.F. KENNEDY 3/A LAINATE codice fiscale C.F._1
Con gli avv.ti BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA e ERAMO VALENTINA con l'Avv.
BERNARDINI DE PACE ANNAMARIA cui è domiciliato giusta procura in atti
Nei confronti di
CP_1 Nata a MILANO (MI) il 18/08/1982
Residente VIA TAZIO NUVOLARI 16 ARESE codice fiscale C.F._2
Con gli avv.ti ZANONI PAOLA e CUGNASCA VIVIANA ALESSANDRA presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22 dicembre 2024
OGGETTO:
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Bollate il 21/05/2011 Dall'unione sono nate Per_1 nata il [...] e Per_2 nata il [...]
Le parti si sono separate come da convenzione di negoziazione assistita sottoscritto il 14 dicembre
2023 con vito del PM del 22 dicembre 2023
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 09/12/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di modificare le condizioni di separazione come meglio dettagliato nell'atto introduttivo.
Parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2025 le parti, assistite dai difensori, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, hanno raggiunto i seguenti accordi a parziale modifica delle condizioni di negoziazione assistita
1) Le ragazze Pt_2 OGNI MIGLIORE E DIVERSO ACCORDO DEI GENITORI funzionale al loro benessere staranno con il papà: conDal venerdì all'uscita da scuola fino al mercoledì mattina successivo riaccompagnamento direttamente a scuola o oltre che nelle settimane che terminano con weekend di spettanza paterna il martedì con prelievo direttamente all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola;
Conferma delle restanti frequentazioni;
2) I coniugi rinunciano a mettere in esecuzione ed eliminare la clausola 3 dell'accordo separativo con riferimento alla vendita della casa famigliare con conferma del provvedimento di assegnazione dell'immobile di proprietà del padre alla madre perché continui ad abitarla con le figlie;
3) Il padre con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 verserà alla madre entro il 15 di ogni mese a titolo di mantenimento delle minori l'importo di 750,00 euro oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione, luglio 2026;
4) Con decorrenza da luglio 2025 l'AUU verrà percepito all 100% dalla madre che si impegna a depositare la relativa domanda con rinuncia del padre al proprio 50%,
5) Il rimborso GSE verrà accreditato direttamente sul conto corrente della madre -che ha sostenuto le relative spese- ed il padre si impegna a comunicare i dati al gestore
6) Il padre dà atto che i nonni si impegnano a sostenere i costi delle scuole private fino alla conclusione dell'attuale ciclo frequentato dalle bambine;
7) Conferma della contribuzione nelle spese extra assegno delle figlie come da Linee guida nella misura del 50% ciascuno;
8) Le presenti condizioni verranno trasposte in ricorso congiunto di divorzio che verrà depositato entro la fine del mese di luglio 2025;
9) Spese legali compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei letto ed applicato l'art
473 bis. u.c. c.p.c. dato atto della conciliazione, ha rimesso la causa in decisione.
*****
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Per_1 e
Per_2.
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere recepiti in sentenza.
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
43753 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica della convenzione di negoziazione assistita sottoscritto il 14 dicembre 2023 con vito del PM del 22 dicembre 2023 così provvede:
1. Provvede come da accordi delle parti sopra riportati da intendersi qui trascritti;
2. Conferma, nel resto per quanto di ragione;
3. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai