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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15858/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Violo Alessandro e Parte_1
l'avv. Ragusa Rita);
E
nato in [...] il [...] (con l'avv. Di Giorgio Adriana); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni dei ricorrenti: all'udienza del 07/04/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: nulla oppone in data 07/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato, avvenuta in data
10/06/2024 nell'ambito del giudizio di separazione;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3571 del 20/06/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e all''udienza del 07/04/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno chiesto la conferma della condizioni della separazione anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio, così come confermato dal verbale di udienza del 07/04/2025, condizioni che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Affido condiviso dei figli minori, nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_2
Corleone il 27/04/2018), con collocazione degli stessi presso la madre;
2) facoltà di di tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana dalle Controparte_1 ore 17:00 alle ore 20:00, nonché nei fine settimana in maniera alternata dal sabato alla domenica;
nel periodo estivo terrà con sé i figli per due settimane, anche non Controparte_1 consecutive, da comunicare ogni anno entro il 30 giugno;
3) onere di di corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli minori l'importo mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo sulle spese in vigore presso questo Tribunale;
4) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, , che si Parte_1 impegna ad espletare le pratiche per la richiesta dello stesso;
5) le parti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.” ” (cfr. verbali di udienza del 10/06/2024 e del 07/04/2025).
Dette condizioni, non contrarie alla legge o all'interesse della prole, possono essere poste alla base della decisione.
2. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione Collegiale, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunziando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto a IN (PA) l'11/04/2015 da , Parte_1
nata a [...] l'[...], e nato in [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registro dello Stato civile di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, dell'anno 2015, alle condizioni in parte motiva;
2. dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15858/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Violo Alessandro e Parte_1
l'avv. Ragusa Rita);
E
nato in [...] il [...] (con l'avv. Di Giorgio Adriana); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni dei ricorrenti: all'udienza del 07/04/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: nulla oppone in data 07/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato, avvenuta in data
10/06/2024 nell'ambito del giudizio di separazione;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3571 del 20/06/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e all''udienza del 07/04/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno chiesto la conferma della condizioni della separazione anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio, così come confermato dal verbale di udienza del 07/04/2025, condizioni che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Affido condiviso dei figli minori, nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_2
Corleone il 27/04/2018), con collocazione degli stessi presso la madre;
2) facoltà di di tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana dalle Controparte_1 ore 17:00 alle ore 20:00, nonché nei fine settimana in maniera alternata dal sabato alla domenica;
nel periodo estivo terrà con sé i figli per due settimane, anche non Controparte_1 consecutive, da comunicare ogni anno entro il 30 giugno;
3) onere di di corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli minori l'importo mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo sulle spese in vigore presso questo Tribunale;
4) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre, , che si Parte_1 impegna ad espletare le pratiche per la richiesta dello stesso;
5) le parti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.” ” (cfr. verbali di udienza del 10/06/2024 e del 07/04/2025).
Dette condizioni, non contrarie alla legge o all'interesse della prole, possono essere poste alla base della decisione.
2. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione Collegiale, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunziando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto a IN (PA) l'11/04/2015 da , Parte_1
nata a [...] l'[...], e nato in [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registro dello Stato civile di detto Comune al n. 2, parte 2, serie A, dell'anno 2015, alle condizioni in parte motiva;
2. dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.