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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1281/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL OL PP, Presidente
RISPOLI ELISABETTA, RE
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17434/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
L'Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - P.le Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 693/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la società Ricorrente_1 S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugna l'avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune di Roma per presunta omessa dichiarazione e pagamento dei tributi Ta.Ri. e TEFA dal 2018 al 2023, n. 006000102644 notificato in data 20 agosto 2024 per un importo di euro 689.060,00
La società deduce quali motivi di impugnazione: la prescrizione per il tributo relativo all'anno 2018; la nullità dell'atto impugnato per mancata attivazione del contraddittorio preventivo;
l'inoltro da parte della società dell'invio di regolare comunicazione di avvio attività in data 18 luglio 2018, che l'ente non ha considerato, rendendo infondato l'avviso e le sanzioni applicate;
la circostanza che parte delle superfici oggetto di accertamento risultano già tassate e pagate da altri soggetti, come l'NOMINATIVO 2 e Nominativo_1; l'errata valutazione delle superfici in quanto sono state incluse aree esenti (es. quelle relative alle celle frigorifere) e non è stato considerato lo smaltimento corretto dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle carni con apposite ditte.
Concludeva chiedendo che il ricorso fosse accolto con vittoria di spese.
La resistente si è costituita tardivamente con controdeduzioni rilevando l'omessa dichiarazione della ricorrente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in merito all'anno 2018 attesa la notifica dell'atto di accertamento. Rileva, inoltre, che, in data 21.11.2024, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dall'odierno ricorrente, è stato emesso il doc. n. U241100094928, nel quale si è evidenziato che “In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 006000102644 del 05/08/2024, ad esito del riesame della posizione
(…) Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita a superficie inferiore rispetto a quella accertata.
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”. Si deduce ancora che Roma Capitale, in sede di autotutela, a seguito delle verifiche condotte e ad esito del riesame del provvedimento, ha accolto parzialmente le censure addotte dalla ricorrente con riferimento alla superficie assoggettabile a tributo e, in data 06.11.2025, ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo n. 992590005397 in rettifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 006000102644 rideterminando le somme dovute in Euro 648.108,00.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La Corte ritiene assorbenti, ai fini della valutazione della correttezza dell'atto impugnato, le considerazioni che seguono. In primo luogo, si rileva che la resistente ha prodotto, sia pure tardivamente, un atto di accertamento esecutivo in rettifica di annullamento parziale dell'atto impugnato, in cui è stata rideterminata la superfice tassabile accogliendo le istanze della ricorrente, ribadendo tuttavia che risulta la mancanza dell'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della Ta.ri e della TEFA, contestata con il primo atto di accertamento.
L'avviso di accertamento in rettifica, peraltro, allo stato, non notificato alla ricorrente, ha dunque riconosciuto la fondatezza, sia pure parziale, delle doglianze della ricorrente in merito alla superfice tassabile.
Quanto poi all'ulteriore contestazione della omessa dichiarazione, la ricorrente ha dimostrato di aver inviato, tramite il prescritto modulo, la comunicazione di avvio dell'attività svolta all'Ufficio preposto in data
18/07/2018, non considerata dalla resistente.
Tanto posto appare evidente che l'atto impugnato, solo parzialmente annullato dalla resistente, appare essere emesso sulla base di plurimi presupposti erronei (errata determinazione della superficie tassabile, omessa dichiarazione) e come tale deve essere annullato.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente che liquida in complessivi €. 2.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma il 21.1.2026 L'Estensore Elisabetta Rispoli Il Presidente
PE CO MP
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL OL PP, Presidente
RISPOLI ELISABETTA, RE
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17434/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
L'Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - P.le Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 006000102644 TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 693/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la società Ricorrente_1 S.r.l. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugna l'avviso di accertamento esecutivo notificato dal Comune di Roma per presunta omessa dichiarazione e pagamento dei tributi Ta.Ri. e TEFA dal 2018 al 2023, n. 006000102644 notificato in data 20 agosto 2024 per un importo di euro 689.060,00
La società deduce quali motivi di impugnazione: la prescrizione per il tributo relativo all'anno 2018; la nullità dell'atto impugnato per mancata attivazione del contraddittorio preventivo;
l'inoltro da parte della società dell'invio di regolare comunicazione di avvio attività in data 18 luglio 2018, che l'ente non ha considerato, rendendo infondato l'avviso e le sanzioni applicate;
la circostanza che parte delle superfici oggetto di accertamento risultano già tassate e pagate da altri soggetti, come l'NOMINATIVO 2 e Nominativo_1; l'errata valutazione delle superfici in quanto sono state incluse aree esenti (es. quelle relative alle celle frigorifere) e non è stato considerato lo smaltimento corretto dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle carni con apposite ditte.
Concludeva chiedendo che il ricorso fosse accolto con vittoria di spese.
La resistente si è costituita tardivamente con controdeduzioni rilevando l'omessa dichiarazione della ricorrente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in merito all'anno 2018 attesa la notifica dell'atto di accertamento. Rileva, inoltre, che, in data 21.11.2024, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dall'odierno ricorrente, è stato emesso il doc. n. U241100094928, nel quale si è evidenziato che “In relazione all'avviso di accertamento esecutivo n. 006000102644 del 05/08/2024, ad esito del riesame della posizione
(…) Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita a superficie inferiore rispetto a quella accertata.
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi”. Si deduce ancora che Roma Capitale, in sede di autotutela, a seguito delle verifiche condotte e ad esito del riesame del provvedimento, ha accolto parzialmente le censure addotte dalla ricorrente con riferimento alla superficie assoggettabile a tributo e, in data 06.11.2025, ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo n. 992590005397 in rettifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 006000102644 rideterminando le somme dovute in Euro 648.108,00.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La Corte ritiene assorbenti, ai fini della valutazione della correttezza dell'atto impugnato, le considerazioni che seguono. In primo luogo, si rileva che la resistente ha prodotto, sia pure tardivamente, un atto di accertamento esecutivo in rettifica di annullamento parziale dell'atto impugnato, in cui è stata rideterminata la superfice tassabile accogliendo le istanze della ricorrente, ribadendo tuttavia che risulta la mancanza dell'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della Ta.ri e della TEFA, contestata con il primo atto di accertamento.
L'avviso di accertamento in rettifica, peraltro, allo stato, non notificato alla ricorrente, ha dunque riconosciuto la fondatezza, sia pure parziale, delle doglianze della ricorrente in merito alla superfice tassabile.
Quanto poi all'ulteriore contestazione della omessa dichiarazione, la ricorrente ha dimostrato di aver inviato, tramite il prescritto modulo, la comunicazione di avvio dell'attività svolta all'Ufficio preposto in data
18/07/2018, non considerata dalla resistente.
Tanto posto appare evidente che l'atto impugnato, solo parzialmente annullato dalla resistente, appare essere emesso sulla base di plurimi presupposti erronei (errata determinazione della superficie tassabile, omessa dichiarazione) e come tale deve essere annullato.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente che liquida in complessivi €. 2.500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma il 21.1.2026 L'Estensore Elisabetta Rispoli Il Presidente
PE CO MP