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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/09/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 543/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
11/01/20219 da
– nata a [...], il [...], C.F. : Parte_1
, in proprio e quale titolare della ditta individuale C.F._1
, P.IV , rappresentata e Controparte_1 P.IV_1 difesa dall'Avv. Graziano De Bonis, ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio in
Bisignano (CS), in viale Principe di Piemonte n. 13, il quale ha indicato di voler ricevere le comunicazioni del procedimento al fax n. 0984 679837 ovvero all'indirizzo pec Email_1
contro
- C. F. in persona Controparte_2 P.IV_2 del legale rappresentante pro tempore, rag. con sede legale in Flero Controparte_3
(BS), Via Marconi n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Zenobi, C.F.
[...]
, presso lo studio del quale in Flero (BS), Via Achille Grandi n. 1, è C.F._2 elettivamente domiciliata, indicando di voler ricevere le comunicazioni del procedimento al fax n. 030-48095 e pec Email_2
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/01/20219, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4818/2018,RG n. 9363/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia in data 08/10/2018 che ordinava di pagare alla la somma di € 9.423,16, per forniture di merce portate dalle fatture nn. CP_2
242184, 244966, 244967, 244968,249491, 254239, 254358, 260220, 260221 e 260222,
1 per l'anno 2017, nonché le n. 443, 1054, 8011, 20179 per l'anno 2018 oltre agli interessi moratori dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture fino al saldo ed alle spese di procedura.
L'opponente eccepiva e contestava tutto quanto argomentato e dedotto dall'opposta sostenendo di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con la società CP_2
e chiedeva dichiarare nullo l'opposto Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto,
[...] revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla era dovuto dalla sig.ra Parte_1
[...]
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 contestando le deduzioni e le eccezioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Sosteneva che le affermazioni di parte attrice non corrispondessero al vero ed a conferma di ciò produceva la scrittura privata di accollo intercorsa tra la sig.ra
[...]
il sig. e la Dac. (doc. 18), nonché precedenti Parte_1 Testimone_1 CP_2 pagamenti corrisposti dal sig. (doc. 17 allegato alla comparsa di Testimone_1 costituzione).
Con provvedimento del 23/05/2019 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c. a, venivano ammesse le prove richieste da parte opposta mentre l'opponente veniva dichiarata decaduta, espletate le prove testimoniali e l'interpello dell'opponente che veniva sentita a mezzo prova delegata presso il Tribunale di Cosenza, all'udienza del 20/12/2024 la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
L'opponente ha contestato genericamente le prestazioni indicate nelle fatture azionate in monitorio sostenendo che di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con la società disconoscendo le fatture poste a base del decreto ingiuntivo CP_2 opposto, perché “riguardanti merci non richieste o ricevute”.
A fronte della produzione, da parte della convenuta opposta, del doc. n. 18,
l'attrice ha affermato il disconoscimento, così come per l'assegno utilizzato per saldare parte della somma debitoria, e l'inutilizzabilità degli stessi.
In realtà l'opponente ha disconosciuto “formalmente ex art. 214 cpc ogni documentazione prodotta dalla società ”, effettuandola in modo generico. CP_2
Nei propri successivi atti difensivi a fatto preciso riferimento non alla firma ma al
2 timbro apposto in calce al documento, come non proveniente dall'opponente.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 214 cpc e 2702 c. c. il disconoscimento può essere effettuato da colui che appaia l'autore del documento in quanto lo abbia personalmente redatto, ma ciò non riguarda il caso di specie.
Per la verità, il documento chiamato “accollo” può offrire solo un indizio dell'esistenza dei rapporti commerciali fra le parti, non riguarda il credito portato dall'ingiunzione, così come il pagamento effettuato dal terzo, sig. , che la Sig. ra sostiene di Tes_1 Pt_1 non conoscere.
La teste , dipendente di dal 1997, responsabile del credito, Testimone_2 CP_2 all'udienza del 28.10.20 ha dichiarato “mi occupo del recupero crediti. Sentita sulla 2 memoria di parte opposta, cap. 1: è vero, confermo la documentazione rammostrata.
Preciso che occupandomi di recupero crediti, ho predisposto la scrittura privata del
09/05/2017 (doc. n. 18), perché nel bonifico di € 500;00 pagato da , non Testimone_1 era specificato il n. di fattura che avesse pagato, e con tale scrittura sia CP_1 che confermano che il pagamento di € 500;00 si riferisce alle forniture di Tes_1
Cont generi alimentari di dal 14 al 20/12/2017. Adr. Dall'inizio dei rapporti vi erano già stati dei pagamenti effettuati da , anzi erano stati fatti solo da lui e Testimone_1 con riferimento specifico alle fatture indicato sui bonifici bancari”.
La teste ha confermato precedenti pagamenti avvenuti sempre dal sig. Testimone_1
(doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione).
Non era quindi opportuno effettuare alcuna verificazione, il documento era stato predisposto dalla sig.ra inoltre il disconoscimento di un timbro, proveniente non Tes_2 dalla vergatura della mano ma da una stampa, non richiedeva accertamento.
Il giudice non riteneva quindi necessario procedere con la verificazione.
La teste titolare della ditta Autotrasporti Carbone, a verbale del 23 Testimone_3 marzo 2022, della prova delegata effettuata avanti il tribunale di Cosenza, ha confermato i capitoli 4 – 5 della memoria n. 2 di parte convenuta opposta, ha dichiarato di avere consegnato la merce di cui alle fatture prodotte e di avere registrato le fatture da cui risulta la consegna della merce.
Parte opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, neppure a prova contraria.
La Sig.ra sentita in occasione dell'interrogatorio formale avanti il Tribunale di Pt_1
Cosenza, non ha fornito alcun elemento probatorio ma neppure chiarificatorio alla vicenda.
Nei propri atti difensivi ha solo negato qualsiasi circostanza, ed ha sostenuto d'essere estranea alla vicenda per cui è processo, sostenendo di essere “stata vittima di un
3 raggiro orchestrato da ignoti … che, fingendosi… parte attrice, hanno proceduto all'acquisto di merce facendo ricadere la responsabilità sulla ignara opponente”
Parte convenuta, come si evince sia dalla documentazione richiamata, che dalle testimonianze, ha pertanto dimostrato la fondatezza delle proprie ragioni a conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo telematico n. 4818/18, R.G.
n. 9363/18, emesso in data 09/10/18, va confermato.
La sig.ra titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
P.IV , andrà condannata al pagamento della somma Controparte_1 P.IV_1 di € 9.423,16,
Andranno corrisposti gli interessi, calcolati come previsto nel citato decreto, maturati e maturandi dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture fino al saldo, oltre alle spese liquidate nel decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Conferma il Decreto ingiuntivo opposto n. 4818/18, R.G. n. 9363/18 emesso dal
Tribunale di Brescia in data 09/10/18;
- Condanna titolare della ditta “ Parte_1 Controparte_1
P.IV n. a pagare, in favore di parte convenuta
[...] P.IV_1 opposta la complessiva somma di € 9.423,16 oltre interessi e spese CP_2 liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna , titolare della ditta “ Parte_1 [...]
P.IV n. alle spese di lite in favore di parte Controparte_1 P.IV_1 convenuta opposta quantificate in € 5.500,00, oltre anticipazioni, CP_2 spese generali, IV e CPA.
Così deciso in Brescia lì, 09 Settembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 543/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
11/01/20219 da
– nata a [...], il [...], C.F. : Parte_1
, in proprio e quale titolare della ditta individuale C.F._1
, P.IV , rappresentata e Controparte_1 P.IV_1 difesa dall'Avv. Graziano De Bonis, ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio in
Bisignano (CS), in viale Principe di Piemonte n. 13, il quale ha indicato di voler ricevere le comunicazioni del procedimento al fax n. 0984 679837 ovvero all'indirizzo pec Email_1
contro
- C. F. in persona Controparte_2 P.IV_2 del legale rappresentante pro tempore, rag. con sede legale in Flero Controparte_3
(BS), Via Marconi n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Zenobi, C.F.
[...]
, presso lo studio del quale in Flero (BS), Via Achille Grandi n. 1, è C.F._2 elettivamente domiciliata, indicando di voler ricevere le comunicazioni del procedimento al fax n. 030-48095 e pec Email_2
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/01/20219, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4818/2018,RG n. 9363/2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia in data 08/10/2018 che ordinava di pagare alla la somma di € 9.423,16, per forniture di merce portate dalle fatture nn. CP_2
242184, 244966, 244967, 244968,249491, 254239, 254358, 260220, 260221 e 260222,
1 per l'anno 2017, nonché le n. 443, 1054, 8011, 20179 per l'anno 2018 oltre agli interessi moratori dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture fino al saldo ed alle spese di procedura.
L'opponente eccepiva e contestava tutto quanto argomentato e dedotto dall'opposta sostenendo di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con la società CP_2
e chiedeva dichiarare nullo l'opposto Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto,
[...] revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla era dovuto dalla sig.ra Parte_1
[...]
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 contestando le deduzioni e le eccezioni avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Sosteneva che le affermazioni di parte attrice non corrispondessero al vero ed a conferma di ciò produceva la scrittura privata di accollo intercorsa tra la sig.ra
[...]
il sig. e la Dac. (doc. 18), nonché precedenti Parte_1 Testimone_1 CP_2 pagamenti corrisposti dal sig. (doc. 17 allegato alla comparsa di Testimone_1 costituzione).
Con provvedimento del 23/05/2019 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma c.p.c. a, venivano ammesse le prove richieste da parte opposta mentre l'opponente veniva dichiarata decaduta, espletate le prove testimoniali e l'interpello dell'opponente che veniva sentita a mezzo prova delegata presso il Tribunale di Cosenza, all'udienza del 20/12/2024 la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
L'opponente ha contestato genericamente le prestazioni indicate nelle fatture azionate in monitorio sostenendo che di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con la società disconoscendo le fatture poste a base del decreto ingiuntivo CP_2 opposto, perché “riguardanti merci non richieste o ricevute”.
A fronte della produzione, da parte della convenuta opposta, del doc. n. 18,
l'attrice ha affermato il disconoscimento, così come per l'assegno utilizzato per saldare parte della somma debitoria, e l'inutilizzabilità degli stessi.
In realtà l'opponente ha disconosciuto “formalmente ex art. 214 cpc ogni documentazione prodotta dalla società ”, effettuandola in modo generico. CP_2
Nei propri successivi atti difensivi a fatto preciso riferimento non alla firma ma al
2 timbro apposto in calce al documento, come non proveniente dall'opponente.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 214 cpc e 2702 c. c. il disconoscimento può essere effettuato da colui che appaia l'autore del documento in quanto lo abbia personalmente redatto, ma ciò non riguarda il caso di specie.
Per la verità, il documento chiamato “accollo” può offrire solo un indizio dell'esistenza dei rapporti commerciali fra le parti, non riguarda il credito portato dall'ingiunzione, così come il pagamento effettuato dal terzo, sig. , che la Sig. ra sostiene di Tes_1 Pt_1 non conoscere.
La teste , dipendente di dal 1997, responsabile del credito, Testimone_2 CP_2 all'udienza del 28.10.20 ha dichiarato “mi occupo del recupero crediti. Sentita sulla 2 memoria di parte opposta, cap. 1: è vero, confermo la documentazione rammostrata.
Preciso che occupandomi di recupero crediti, ho predisposto la scrittura privata del
09/05/2017 (doc. n. 18), perché nel bonifico di € 500;00 pagato da , non Testimone_1 era specificato il n. di fattura che avesse pagato, e con tale scrittura sia CP_1 che confermano che il pagamento di € 500;00 si riferisce alle forniture di Tes_1
Cont generi alimentari di dal 14 al 20/12/2017. Adr. Dall'inizio dei rapporti vi erano già stati dei pagamenti effettuati da , anzi erano stati fatti solo da lui e Testimone_1 con riferimento specifico alle fatture indicato sui bonifici bancari”.
La teste ha confermato precedenti pagamenti avvenuti sempre dal sig. Testimone_1
(doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione).
Non era quindi opportuno effettuare alcuna verificazione, il documento era stato predisposto dalla sig.ra inoltre il disconoscimento di un timbro, proveniente non Tes_2 dalla vergatura della mano ma da una stampa, non richiedeva accertamento.
Il giudice non riteneva quindi necessario procedere con la verificazione.
La teste titolare della ditta Autotrasporti Carbone, a verbale del 23 Testimone_3 marzo 2022, della prova delegata effettuata avanti il tribunale di Cosenza, ha confermato i capitoli 4 – 5 della memoria n. 2 di parte convenuta opposta, ha dichiarato di avere consegnato la merce di cui alle fatture prodotte e di avere registrato le fatture da cui risulta la consegna della merce.
Parte opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, neppure a prova contraria.
La Sig.ra sentita in occasione dell'interrogatorio formale avanti il Tribunale di Pt_1
Cosenza, non ha fornito alcun elemento probatorio ma neppure chiarificatorio alla vicenda.
Nei propri atti difensivi ha solo negato qualsiasi circostanza, ed ha sostenuto d'essere estranea alla vicenda per cui è processo, sostenendo di essere “stata vittima di un
3 raggiro orchestrato da ignoti … che, fingendosi… parte attrice, hanno proceduto all'acquisto di merce facendo ricadere la responsabilità sulla ignara opponente”
Parte convenuta, come si evince sia dalla documentazione richiamata, che dalle testimonianze, ha pertanto dimostrato la fondatezza delle proprie ragioni a conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto ingiuntivo telematico n. 4818/18, R.G.
n. 9363/18, emesso in data 09/10/18, va confermato.
La sig.ra titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
P.IV , andrà condannata al pagamento della somma Controparte_1 P.IV_1 di € 9.423,16,
Andranno corrisposti gli interessi, calcolati come previsto nel citato decreto, maturati e maturandi dalle scadenze di pagamento indicate nelle fatture fino al saldo, oltre alle spese liquidate nel decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Conferma il Decreto ingiuntivo opposto n. 4818/18, R.G. n. 9363/18 emesso dal
Tribunale di Brescia in data 09/10/18;
- Condanna titolare della ditta “ Parte_1 Controparte_1
P.IV n. a pagare, in favore di parte convenuta
[...] P.IV_1 opposta la complessiva somma di € 9.423,16 oltre interessi e spese CP_2 liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna , titolare della ditta “ Parte_1 [...]
P.IV n. alle spese di lite in favore di parte Controparte_1 P.IV_1 convenuta opposta quantificate in € 5.500,00, oltre anticipazioni, CP_2 spese generali, IV e CPA.
Così deciso in Brescia lì, 09 Settembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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