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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3053/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3053/2024
Udienza del 06/03/2025
Oggi 06/03/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte attrice, l'avv. SACCÀ
Nessuno è presente per il MINISTERO convenuto alle ore 9,48.
Il presente verbale è redatto con la collaborazione della dott.ssa
, addetto all'Ufficio per il processo. Testimone_1
L'avv. Saccà chiede di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Saccà si riporta alle conclusioni formulate nei propri atti introduttivi, scritti e verbali di causa. Per quanto riguarda le spese di lite del giudizio cautelare, chiede la compensazione delle stesse, attesa l'avvenuta costituzione del successivamente CP_1 alla celebrazione dell'udienza.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
pagina1 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3053/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. ALIDA SACCÀ; Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio ex artt. 414 e 700 c.p.c. Parte_1 il premettendo di aver Controparte_2 presentato telematicamente in data 24.06.2024, tramite l'apposito portale, domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo -
GPS su posto comune per la classe A046 e su posto sostegno per la classe ADSS, I fascia, in applicazione dell'art. 10 O.M. 88/2024, dichiarando relativamente al titolo di accesso, alla graduatoria ed al relativo punteggio “Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
Ha dedotto che, a seguito della pubblicazione in data 06.08.2024 delle graduatorie provinciali, si avvedeva di aver commesso un errore materiale nella compilazione della domanda, non avendo compilato la
Sezione A.2 della domanda, relativa al “Dettaglio Titoli di accesso alla graduatoria”, avendo inserito la predetta abilitazione conseguita unicamente nella Sezione A.1 “Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di
pagina2 di 7 formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 59”.
Ha rappresentato di aver in data 09.08.2024 inviato messaggio PEC alla Scuola Polo di valutazione ed all'A.T. di Reggio Calabria, rappresentando l'erronea attribuzione del punteggio, ma che, comunque, in data 06.09.2024 venivano pubblicate le graduatorie provinciali, dalle quali si evinceva che le era stato attribuito un punteggio pari a punti 74 con posizione n. 832 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e un punteggio pari a punti 47 con posizione n. 262 per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico – Economiche, senza tener conto dell'abilitazione conseguita, comportante ulteriori 31 punti per ciascuna classe di concorso.
Ha, pertanto, chiesto che fosse accertato in via cautelare il suo diritto a vedersi riconosciuti, in aggiunta al punteggio di punti
74 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di punti 47 per la classe di concorso A046 Scienze – Giuridiche, già attribuitigli per la procedura di cui è causa, i 31 punti previsti per l'abilitazione conseguita attraverso il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU e, quindi, per complessivi 105 per la classe di concorso ADSS e 78 per la classe di concorso A046, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per il biennio aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADSS) e per materia (A046), I fascia, pubblicata con provvedimento n. 209 del 06/09/2024 dell'
[...]
Controparte_3
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l'errore,
[...] peraltro imputabile alla ricorrente, non potesse essere emendato, tenuto conto del fatto che il reclamo era stato proposto successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle domande.
1.2.- Rigettato il ricorso cautelare per difetto del requisito del periculum in mora, la causa è stata istruita in via documentale.
2.- Il ricorso è fondato.
pagina3 di 7 3.- I fatti di causa sono pacifici fra le parti e non è, quindi, necessario alcun approfondimento istruttorio. In particolare, entrambe hanno riferito e documentato che la ricorrente, in sede di domanda per l'iscrizione nelle GPS, ha dichiarato nella Sezione A.1 di essere in possesso della “Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59”, ma di non aver riportato detta abilitazione nella Sezione A.2, utile per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 31 punti per entrambe le classi di concorso.
La ricorrente ha sostenuto che fosse in dovere dell'amministrazione procedere alla rettifica in aumento del punteggio, sia a seguito dell'istanza formulata in data 09.08.2024 che in sede di verifica ufficiosa della veridicità dei titoli dichiarati, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) L. 241/1990, nonché in virtù del principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c, mentre il MINISTERO ha escluso la modificabilità ex post delle GPS, in virtù della loro immediata definitività, specialmente allorché l'istanza di rettifica sia intervenuta successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4.- Ciò detto, si premette che all'art. 8, comma 4, O.M. 88/2024 è espressamente previsto che “Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici
e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno”, mentre al successivo comma 5 è disposto che “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”, specificando il comma 6 che “In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla
pagina4 di 7 relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”.
Pertanto, secondo quanto indicato da detta disciplina, ad una prima fase gestita esclusivamente con modalità informatiche ed assegnazione preliminare di un punteggio, consegue una seconda fase di valutazione compiuta dagli uffici scolastici territorialmente competenti sui titoli dichiarati, all'esito della quale, in caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti, si procede alla relativa rettifica della graduatoria, dovendosi escludere, in ragione del principio generale di buona fede, che detta conseguenza, prevista dal comma 6 dell'art. 8 O.M. 88/2024, sia interpretata nel senso di consentire la rettifica solo in diminuzione del punteggio provvisoriamente assegnato, “e non in aumento, nel caso opposto in cui, nell'ambito delle verifiche compiute dal dirigente competente, emerga che ai titoli posseduti e correttamente dichiarati sia stato attribuito un punteggio inferiore a quello corretto” (T. Novara, 01.10.2021, n.221).
“Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito con la procedura, vale a dire la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020)
e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento.” (T. Foggia, 22.06.2023, n. 2221)
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, DPR 445/2000, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Infatti,
“con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a.”, relativi alla pagina5 di 7 sussistenza dell'abilitazione, già indicata nella domanda e, pertanto, conosciuta dalla pubblica amministrazione, trattandosi in sostanza “di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente” (T. Tribunale Frosinone,
22.02.2022, n.161).
5.- Nell'ipotesi di specie, dell'abilitazione conseguita dalla ricorrente non è stata fatta menzione nella Sezione A.2, concernente il “Dettaglio Titoli di accesso alla graduatoria”, seppur sia stata comunque data indicazione (e portata a conoscenza dell'amministrazione) nella Sezione A.1 “Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 59”, dovendosi, pertanto, ritenere evidente e facilmente riconoscibile da parte della amministrazione l'errore materiale commesso in sede di compilazione della domanda, ed avendo avuto, quindi, quest'ultima, alla luce della disciplina richiamata la possibilità di procedere alla rettifica della graduatoria.
Deve, quindi, essere dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 del punteggio di punti 105 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di punti 78 per la classe di concorso A046 Scienze – Giuridiche, I fascia, con conseguente rettifica della graduatoria, pubblicata con provvedimento n. 209 del 06.09.2024 dell'
[...]
Controparte_3
6.- Tenuto conto dell'accertato errore materiale, le spese di lite del presente giudizio e del giudizio cautelare, devono essere compensate in misura pari ad 1/3. Le restanti spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio cautelare.
P Q M
DICHIARA il diritto della ricorrente all'attribuzione nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 del punteggio di punti 105 per la pagina6 di 7 classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di punti 78 per la classe di concorso A046 Scienze – Giuridiche, I fascia, con conseguente rettifica della graduatoria, pubblicata con provvedimento n. 209 del
06.09.2024 dell' Controparte_3
;
[...]
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese di lite che, compensate in misura pari a 1/3, sono liquidate in complessivi euro
190,00 a titolo di spese documentate ed euro 2.539,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 06/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3053/2024
Udienza del 06/03/2025
Oggi 06/03/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte attrice, l'avv. SACCÀ
Nessuno è presente per il MINISTERO convenuto alle ore 9,48.
Il presente verbale è redatto con la collaborazione della dott.ssa
, addetto all'Ufficio per il processo. Testimone_1
L'avv. Saccà chiede di poter discutere la causa e precisare le conclusioni.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Saccà si riporta alle conclusioni formulate nei propri atti introduttivi, scritti e verbali di causa. Per quanto riguarda le spese di lite del giudizio cautelare, chiede la compensazione delle stesse, attesa l'avvenuta costituzione del successivamente CP_1 alla celebrazione dell'udienza.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
pagina1 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3053/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. ALIDA SACCÀ; Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio ex artt. 414 e 700 c.p.c. Parte_1 il premettendo di aver Controparte_2 presentato telematicamente in data 24.06.2024, tramite l'apposito portale, domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo -
GPS su posto comune per la classe A046 e su posto sostegno per la classe ADSS, I fascia, in applicazione dell'art. 10 O.M. 88/2024, dichiarando relativamente al titolo di accesso, alla graduatoria ed al relativo punteggio “Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
Ha dedotto che, a seguito della pubblicazione in data 06.08.2024 delle graduatorie provinciali, si avvedeva di aver commesso un errore materiale nella compilazione della domanda, non avendo compilato la
Sezione A.2 della domanda, relativa al “Dettaglio Titoli di accesso alla graduatoria”, avendo inserito la predetta abilitazione conseguita unicamente nella Sezione A.1 “Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di
pagina2 di 7 formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 59”.
Ha rappresentato di aver in data 09.08.2024 inviato messaggio PEC alla Scuola Polo di valutazione ed all'A.T. di Reggio Calabria, rappresentando l'erronea attribuzione del punteggio, ma che, comunque, in data 06.09.2024 venivano pubblicate le graduatorie provinciali, dalle quali si evinceva che le era stato attribuito un punteggio pari a punti 74 con posizione n. 832 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e un punteggio pari a punti 47 con posizione n. 262 per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico – Economiche, senza tener conto dell'abilitazione conseguita, comportante ulteriori 31 punti per ciascuna classe di concorso.
Ha, pertanto, chiesto che fosse accertato in via cautelare il suo diritto a vedersi riconosciuti, in aggiunta al punteggio di punti
74 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di punti 47 per la classe di concorso A046 Scienze – Giuridiche, già attribuitigli per la procedura di cui è causa, i 31 punti previsti per l'abilitazione conseguita attraverso il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU e, quindi, per complessivi 105 per la classe di concorso ADSS e 78 per la classe di concorso A046, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per il biennio aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADSS) e per materia (A046), I fascia, pubblicata con provvedimento n. 209 del 06/09/2024 dell'
[...]
Controparte_3
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l'errore,
[...] peraltro imputabile alla ricorrente, non potesse essere emendato, tenuto conto del fatto che il reclamo era stato proposto successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle domande.
1.2.- Rigettato il ricorso cautelare per difetto del requisito del periculum in mora, la causa è stata istruita in via documentale.
2.- Il ricorso è fondato.
pagina3 di 7 3.- I fatti di causa sono pacifici fra le parti e non è, quindi, necessario alcun approfondimento istruttorio. In particolare, entrambe hanno riferito e documentato che la ricorrente, in sede di domanda per l'iscrizione nelle GPS, ha dichiarato nella Sezione A.1 di essere in possesso della “Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59”, ma di non aver riportato detta abilitazione nella Sezione A.2, utile per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 31 punti per entrambe le classi di concorso.
La ricorrente ha sostenuto che fosse in dovere dell'amministrazione procedere alla rettifica in aumento del punteggio, sia a seguito dell'istanza formulata in data 09.08.2024 che in sede di verifica ufficiosa della veridicità dei titoli dichiarati, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) L. 241/1990, nonché in virtù del principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c, mentre il MINISTERO ha escluso la modificabilità ex post delle GPS, in virtù della loro immediata definitività, specialmente allorché l'istanza di rettifica sia intervenuta successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4.- Ciò detto, si premette che all'art. 8, comma 4, O.M. 88/2024 è espressamente previsto che “Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici
e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno”, mentre al successivo comma 5 è disposto che “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”, specificando il comma 6 che “In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla
pagina4 di 7 relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”.
Pertanto, secondo quanto indicato da detta disciplina, ad una prima fase gestita esclusivamente con modalità informatiche ed assegnazione preliminare di un punteggio, consegue una seconda fase di valutazione compiuta dagli uffici scolastici territorialmente competenti sui titoli dichiarati, all'esito della quale, in caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti, si procede alla relativa rettifica della graduatoria, dovendosi escludere, in ragione del principio generale di buona fede, che detta conseguenza, prevista dal comma 6 dell'art. 8 O.M. 88/2024, sia interpretata nel senso di consentire la rettifica solo in diminuzione del punteggio provvisoriamente assegnato, “e non in aumento, nel caso opposto in cui, nell'ambito delle verifiche compiute dal dirigente competente, emerga che ai titoli posseduti e correttamente dichiarati sia stato attribuito un punteggio inferiore a quello corretto” (T. Novara, 01.10.2021, n.221).
“Tale conclusione si impone alla luce dell'interesse pubblico perseguito con la procedura, vale a dire la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020)
e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento.” (T. Foggia, 22.06.2023, n. 2221)
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, DPR 445/2000, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Infatti,
“con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a.”, relativi alla pagina5 di 7 sussistenza dell'abilitazione, già indicata nella domanda e, pertanto, conosciuta dalla pubblica amministrazione, trattandosi in sostanza “di una regolarizzazione formale e documentale relativa a titoli già dichiarati dalla ricorrente” (T. Tribunale Frosinone,
22.02.2022, n.161).
5.- Nell'ipotesi di specie, dell'abilitazione conseguita dalla ricorrente non è stata fatta menzione nella Sezione A.2, concernente il “Dettaglio Titoli di accesso alla graduatoria”, seppur sia stata comunque data indicazione (e portata a conoscenza dell'amministrazione) nella Sezione A.1 “Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art.
2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 59”, dovendosi, pertanto, ritenere evidente e facilmente riconoscibile da parte della amministrazione l'errore materiale commesso in sede di compilazione della domanda, ed avendo avuto, quindi, quest'ultima, alla luce della disciplina richiamata la possibilità di procedere alla rettifica della graduatoria.
Deve, quindi, essere dichiarato il diritto della ricorrente all'attribuzione nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 del punteggio di punti 105 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di punti 78 per la classe di concorso A046 Scienze – Giuridiche, I fascia, con conseguente rettifica della graduatoria, pubblicata con provvedimento n. 209 del 06.09.2024 dell'
[...]
Controparte_3
6.- Tenuto conto dell'accertato errore materiale, le spese di lite del presente giudizio e del giudizio cautelare, devono essere compensate in misura pari ad 1/3. Le restanti spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio cautelare.
P Q M
DICHIARA il diritto della ricorrente all'attribuzione nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 del punteggio di punti 105 per la pagina6 di 7 classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di punti 78 per la classe di concorso A046 Scienze – Giuridiche, I fascia, con conseguente rettifica della graduatoria, pubblicata con provvedimento n. 209 del
06.09.2024 dell' Controparte_3
;
[...]
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese di lite che, compensate in misura pari a 1/3, sono liquidate in complessivi euro
190,00 a titolo di spese documentate ed euro 2.539,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 06/03/2025
Il giudice
Luca Coppola
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