TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18468 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 53312del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Sanfelice per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Victor Rossi per procura in Controparte_1
atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 5620/2020 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove orali ammesse, precisate le conclusioni dalle parti, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con ordinanza in data 24.7.2023, cui integralmente si rimanda, il Collegio, ritenuta la necessità di procedere al confronto ex art 254 cpc tra i due testimoni e Tes_1 Per_1
ed interrogare liberamente le parti, in particolare sulla documentazione fotografica in
[...]
atti e sulle modalità in cui allo stato viene esercitato il diritto di visita paterno, ha rimesso la causa sul ruolo innanzi al GI.
Alla udienza del 19.12.2023 la ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegno Pt_1
divorzile e di svolgere, da circa sei-sette mesi, l'attività lavorativa di educatrice presso una
Casa-Famiglia, percependo una retribuzione variabile in base all'orario tra i 700 e gli 800 euro mensili, mentre l finanziere, ha dichiarato di percepire un reddito netto di circa CP_1
21-22.000 euro annui e i difensori hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_2 Per_3 presso la madre;
- salvi diversi accordi, diritto di visita del padre nei giorni del martedì e del giovedì dalle 17.00 alle 21.30 con prelievo ed accompagnamento da parte del padre nonché a we alternati con la madre, dal venerdì alle 17.00 sino alla domenica alle 21.30 con prelievo ed accompagnamento da parte del padre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre , il 24 o il 25 dicembre e il
31 dicembre o l'1 gennaio;
durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con pari diritto per la madre, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno;
durane le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre, il giorno della domenica delle Palme o i giorni di Pasqua e del Lunedi in Albis;
nei giorni dei compleanni dei figli ad anni alterni con la madre;
- assegno a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei due figli, dell'importo di 700,00 euro complessivi (350,00 euro per ciascun figlio), così rideterminato a decorrere dalla mensilità di gennaio 2024, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine Forense”.
Il G.I., previa revoca del confronto, reso ultroneo dal raggiunto accordo, ha, quindi, rimesso la decisione al Collegio. Premesso che la ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile, nulla osta, valutato Pt_1
l'interesse dei figli minori, al recepimento delle concordate condizioni relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento degli stessi, conviventi con la madre, fermi sino al 31 dicembre 2023 i pregressi provvedimenti economici provvisori ed urgenti, prendendosi atto degli ulteriori accordi, esulanti dal contenuto necessario del divorzio, riportati nel verbale d'udienza del 19.12.2023.
Stante il raggiunto accordo, come concordemente richiesto, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti nonché della rinuncia della all'assegno divorzile, così provvede: Pt_1
regolamenta l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento dei due figli minori delle parti come da condizioni concordate e riportate in parte motiva, fermi sino al 31 dicembre 2023 i pregressi provvedimenti economici provvisori ed urgenti;
spese compensate.
Roma, 29.11.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 53312del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Sanfelice per procura in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Victor Rossi per procura in Controparte_1
atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 5620/2020 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove orali ammesse, precisate le conclusioni dalle parti, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con ordinanza in data 24.7.2023, cui integralmente si rimanda, il Collegio, ritenuta la necessità di procedere al confronto ex art 254 cpc tra i due testimoni e Tes_1 Per_1
ed interrogare liberamente le parti, in particolare sulla documentazione fotografica in
[...]
atti e sulle modalità in cui allo stato viene esercitato il diritto di visita paterno, ha rimesso la causa sul ruolo innanzi al GI.
Alla udienza del 19.12.2023 la ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegno Pt_1
divorzile e di svolgere, da circa sei-sette mesi, l'attività lavorativa di educatrice presso una
Casa-Famiglia, percependo una retribuzione variabile in base all'orario tra i 700 e gli 800 euro mensili, mentre l finanziere, ha dichiarato di percepire un reddito netto di circa CP_1
21-22.000 euro annui e i difensori hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_2 Per_3 presso la madre;
- salvi diversi accordi, diritto di visita del padre nei giorni del martedì e del giovedì dalle 17.00 alle 21.30 con prelievo ed accompagnamento da parte del padre nonché a we alternati con la madre, dal venerdì alle 17.00 sino alla domenica alle 21.30 con prelievo ed accompagnamento da parte del padre;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre , il 24 o il 25 dicembre e il
31 dicembre o l'1 gennaio;
durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con pari diritto per la madre, da concordare entro il 10 giugno di ogni anno;
durane le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre, il giorno della domenica delle Palme o i giorni di Pasqua e del Lunedi in Albis;
nei giorni dei compleanni dei figli ad anni alterni con la madre;
- assegno a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei due figli, dell'importo di 700,00 euro complessivi (350,00 euro per ciascun figlio), così rideterminato a decorrere dalla mensilità di gennaio 2024, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine Forense”.
Il G.I., previa revoca del confronto, reso ultroneo dal raggiunto accordo, ha, quindi, rimesso la decisione al Collegio. Premesso che la ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile, nulla osta, valutato Pt_1
l'interesse dei figli minori, al recepimento delle concordate condizioni relative all'affidamento, al collocamento, alla frequentazione e al mantenimento degli stessi, conviventi con la madre, fermi sino al 31 dicembre 2023 i pregressi provvedimenti economici provvisori ed urgenti, prendendosi atto degli ulteriori accordi, esulanti dal contenuto necessario del divorzio, riportati nel verbale d'udienza del 19.12.2023.
Stante il raggiunto accordo, come concordemente richiesto, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti nonché della rinuncia della all'assegno divorzile, così provvede: Pt_1
regolamenta l'affidamento, il collocamento, la frequentazione e il mantenimento dei due figli minori delle parti come da condizioni concordate e riportate in parte motiva, fermi sino al 31 dicembre 2023 i pregressi provvedimenti economici provvisori ed urgenti;
spese compensate.
Roma, 29.11.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi