Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7351/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7351 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avvocati DANIELA MARCUCCI PILLI e GIOVANNI BOSI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato EMANUELA MANINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
- per il ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Firenze:
1) revocare l'assegno di mantenimento a favore di a far data dal febbraio 2020 Per_1
e quello di stabilito in sede di separazione, disponendo il mantenimento diretto Per_2 di quest'ultimo da parte dei genitori, con previsione di un contributo per le spese straordinarie in misura pari al 50% a carico di ciascun genitore;
in subordine ridurre ad € 500,00 l'importo dovuto per da versarsi alla madre per il mantenimento del Per_2
figlio;
2) revocare dal dì della presente domanda e/o dal dì del passaggio in giudicato della sentenza sullo status (già verificatosi il 17.06.2023) l'assegno di mantenimento a favore della Sig.ra condannandola alla restituzione delle somme Controparte_1
percepite a tale titolo a partire da dette date;
3) respingere comunque ogni domanda della Signora ”; CP_1
per la convenuta:
“- riconoscere il diritto di alla corresponsione in suo favore di un Controparte_1
assegno divorzile, sussistendone i presupposti;
- riconoscere in favore di un assegno divorzile, a carico di Controparte_1 [...]
in misura pari ad euro 685,00 mensili rivalutabili annualmente, salvo Parte_1
diversa misura di giustizia;
- riconoscere in favore di un assegno di mantenimento a carico di Controparte_2
in misura pari ad euro 685,00, mensili, rivalutabili annualmente, Parte_2
salvo diversa misura di giustizia, da corrispondersi indirettamente, con rimessa della somma in mano di;
Controparte_1
- mantenere ovvero disporre il sequestro dell'immobile di Pian dei Giullari n. 125, in proprietà di a garanzia delle somme che questi sarà obbligato a Parte_1
corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore di e di Controparte_1
mantenimento in favore del figlio (art. 156, V comma cc.); Per_2
CP_
- confermare l'ordine diretto ad ex art. 156 cc., di versare a Controparte_1
quanto ad essa dovuto a titolo di assegni per il figlio e per la moglie. Per_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1
la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di divorzio.
1.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che dalla coppia sono nati i figli il 20/10/1998 e il Per_1 Per_2
19/12/1999, i quali abitano con la madre nella casa coniugale a lei assegnata nella sentenza di separazione.
È pacifico che abbia conseguito la autosufficienza economica, avendo la stessa Per_1
instaurato un rapporto di lavoro come dipendente, con busta paga di circa € 1.300,00 mensili, ancor prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
per tale motivo in sede presidenziale è già stato revocato l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della figlia.
Risulta inammissibile la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto la revoca di detto contributo a partire dal 17/2/2020, sul presupposto che a tale data stesse già Per_1
lavorando, potendo il Tribunale, in questa sede, disporne la revoca soltanto con effetto a decorrere dal deposito del ricorso (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023).
Posto che la madre ha osservato che le somme versate per la figlia non sono ripetibili, è opportuno rilevare che in questo procedimento il ricorrente non ha formulato alcuna domanda restitutoria delle somme eventualmente versate per il mantenimento di Per_1
2. Con riferimento alla posizione del figlio si deve osservare che egli, ancora Per_2
studente, non ha conseguito una indipendenza economica.
Occorre dunque pronunciare sulla richiesta della convenuta di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento di Per_2
Al riguardo, si osserva che è architetto e svolge la sua attività Controparte_1
professionale quale esperto nell'ambito delle esecuzioni immobiliari. Pur risultando redditi esigui dalle ultime dichiarazioni dei redditi (un reddito complessivo di circa €
2.000,00 nell'anno 2022, come emerge dalla dichiarazione fiscale dell'anno 2023), dagli estratti conto prodotti si ricava l'esistenza di introiti non trascurabili. In particolare,
3 dall'estratto del conto corrente presso MPS emerge che da luglio a dicembre 2023 ella ha percepito circa € 20.000,00 (importo cui si aggiunge la somma di € 504,12 mensili prelevata direttamente dal cedolino della pensione del Camarlinghi ex art. 156 c.c., a causa del mancato pagamento degli assegni da parte dell'ex marito). D'altra parte, il suo conto corrente MPS a dicembre 2023 evidenzia un saldo a suo favore di circa €
73.000,00; pur derivando tale somma anche dalla serie dei pignoramenti effettuati a carico di a titolo di assegni di mantenimento non versati, si deve Parte_1
rilevare che la è stata comunque in grado di produrre un risparmio. CP_1
Ella, infine, non è proprietaria di immobili, ma abita con i figli nella casa coniugale ubicata in Firenze, via Pian dei Giullari.
Il è attualmente pensionato e ha percepito un reddito netto di circa € Parte_1
15.500,00 nell'anno 2021 (corrispondente a circa € 1.300,00 al mese), di circa €
16.000,00 nell'anno 2022 (v. c.u.d. 2023), e di circa € 17.600,00 nell'anno 2023 (v.
c.u.d. 2024).
Egli abita in una porzione dell'immobile di sua proprietà ove è ubicata anche la casa coniugale, in via Pian dei Giullari.
È pacifico che avesse in passato ereditato dal padre un ingente Parte_1
patrimonio immobiliare e mobiliare;
dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento di separazione (doc. 18 prodotto dalla convenuta) risulta che il patrimonio immobiliare del ricorrente avesse un valore superiore a € 2.000.000,00. Durante tale procedimento egli ha venduto la maggior parte degli immobili, fatti salvi quelli ubicati in via Pian dei Giullari, ma non ha adeguatamente e precisamente dato conto della destinazione del denaro, pari a centinaia di migliaia di euro, ricavato dalle predette vendite (v. interrogatorio libero espletato all'udienza del 6/10/2022).
Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia attualmente a suo carico un mutuo
(contratto circa 15 anni fa) che comporta l'esborso di una rata mensile di € 1.300,00, a fronte di una pensione di € 1.300,00 netti nell'anno 2021, e di poco superiore negli anni successivi, consente di presumere che la capacità di spesa del non dipenda Parte_1
dal reddito percepito, ma sia collegata ad altre risorse economiche.
Occorre poi rilevare che il ha realizzato una collezione di armi di grande Parte_1
valore: nell'anno 2009, epoca di redazione della consulenza tecnica nel giudizio di separazione, il valore di detta collezione era stato stimato in € 825.000,00, e lo stesso
4 ricorrente ha dichiarato di aver speso gran parte del denaro nell'acquisto di dette armi.
Tra le fonti di reddito occorre dunque considerare anche tali beni, che, pur essendo stati depositati presso il Museo delle Armi del Comune di Gardone Val Trompia, sono tuttavia oggetto di vendita, come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 6/10/2022.
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, valutati, in particolare, il fatto che il abbia fonti di reddito ulteriori rispetto alla pensione, il vantaggio Parte_1 economico che deriva al ricorrente dalla intervenuta revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento di le esigenze di un ragazzo di 25 anni, il quale, peraltro, Per_1
frequenta il padre solo sporadicamente, il Tribunale ritiene di porre a carico del ricorrente l'obbligo di continuare a versare per l'assegno periodico già stabilito Per_2
in sede di separazione, pari attualmente a € 685,00 mensili;
su tale importo deve essere calcolata la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Essendo pacifico che il ricorrente non ha mai versato spontaneamente gli assegni posti a suo carico, occorre anche in questa sede confermare l'obbligo di versamento diretto da parte di dell'importo di € 504,12, già disposto con decreto del Tribunale di CP_3
Firenze n. 1857/2020 (doc. 6 convenuta).
Le spese straordinarie necessarie per dovranno continuare ad essere suddivise in Per_2
pari misura tra i genitori, con rinvio alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
3. Con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata dalla , occorre CP_1
premettere che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli
5 per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Orbene, considerate le circostanze sopra descritte al punto 2, il Tribunale osserva che nel caso in esame risulta una disparità delle condizioni delle parti a sfavore della
, la quale, pur avendo una generica capacità lavorativa che la stessa è in grado CP_1
di far fruttare, non gode di un reddito certo e fisso né nell'an né nel quantum (essendo esso dipendente dagli incarichi ricevuti), e non risulta aver diritto ad ottenere nel futuro un trattamento pensionistico, che, comunque, non potrebbe che risentire negativamente del lungo periodo di inattività lavorativa, per essersi la moglie dedicata alla famiglia.
La circostanza che la ex moglie non abbia negli anni sviluppato la professione, pur avendo conseguito la laurea in architettura, deve ritenersi derivare dalla scelta, da presumersi condivisa dalla coppia, per cui la durante la vita coniugale non ha CP_1
svolto attività correlata al titolo di studio conseguito. Non è infatti contestato che ella, durante il matrimonio, si fosse dedicata alla cura della famiglia e dei figli, garantendo loro una presenza fissa, occupandosi di preparare i pasti, accompagnarli a scuola, assisterli nei compiti, in un contesto di benessere economico familiare.
Vengono dunque in rilievo, nel caso di specie, sia la funzione assistenziale, sia la funzione compensativa e perequativa attribuita all'assegno divorzile, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, valutata anche alla luce della lunghezza del matrimonio, durato dall'anno 1996 fino alla separazione, intervenuta tra le parti nell'anno 2010.
Con riferimento alla quantificazione, alla luce dei criteri appena indicati, valutato il fatto che la convenuta ha capacità di produrre reddito e di creare un risparmio (come sopra rilevato al punto 2), ed abita nella casa coniugale di proprietà del ricorrente, risulta congruo stabilire l'assegno divorzile in una misura minima, pari a € 100,00 mensili,
6 importo che il dovrà versare alla ex moglie a decorrere dal passaggio in Parte_1
giudicato della pronuncia di divorzio.
Considerato che il ricorrente non ha mai versato spontaneamente gli assegni a favore del coniuge e della prole posti a suo carico nel procedimento di separazione, si può fondatamente presumere che egli non intenda per il futuro adempiere spontaneamente neppure all'obbligo di versare un assegno divorzile;
ne consegue che va accolta l'istanza di ordine a di corrispondere in via diretta a la CP_3 Controparte_1 somma a quest'ultima dovuta a titolo di assegno divorzile, rispetto alla maggior somma spettante al quale pensione. Parte_1
4. Occorre ora esaminare la richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento (separatile) in favore della ex moglie “dal dì della presente domanda e/o dal dì del passaggio in giudicato della sentenza sullo status”.
Il Tribunale, valutate le condizioni delle parti, come sopra descritte, condivisa la motivazione dell'ordinanza presidenziale depositata il 29/10/2022 – da intendersi qui richiamata – che ha ridotto l'assegno di mantenimento a € 400,00 mensili, stabilisce che con riferimento al periodo decorrente dall'introduzione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sia tenuto a corrispondere alla Parte_1 convenuta un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili.
Anche con riferimento a tale obbligo, si deve confermare la previsione del versamento diretto da parte di nella misura indicata con decreto del Tribunale di Firenze n. CP_3
1857/2020, sopra citato.
5. Infine, preso atto che risulta trascritto un sequestro conservativo sui beni immobili ubicati in via Pian dei Giullari, 125 (v. doc. 17 prodotto dal ricorrente in data 1/3/2023),
a garanzia dei crediti al mantenimento del coniuge e della prole riconosciuti nel procedimento di separazione, si osserva che, avendo la presente decisione confermato l'obbligo del ricorrente di versare un assegno di mantenimento per il figlio e l'assegno di separazione alla ex moglie (quest'ultimo dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio), non vi sono ragioni per revocare detto sequestro, alla luce del comportamento del il quale ha omesso di adempiere spontaneamente agli Parte_1
obblighi di contenuto economico posti a suo carico.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile
7 della controversia (complessità bassa), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- revoca, a decorrere dal deposito del ricorso, l'obbligo di di Parte_1
contribuire al mantenimento della figlia Per_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 685,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio da versare entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per a carico di entrambi i genitori in Per_2
ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle Linee Guida del
CNF dell'anno 2017;
- pone a carico di con effetto a decorrere dall'introduzione del Parte_1 giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'obbligo di corrispondere a un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili, Controparte_1
soggetto a rivalutazione annuale Istat;
- dispone che l'assegno per il figlio e l'assegno separatile per la ex moglie vengano versati a direttamente da nella misura complessiva di € Controparte_1 CP_3
504,12 al mese, rispetto al maggior importo dovuto a a titolo di Parte_1
pensione;
- pone a carico di con effetto a decorrere dal passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza di divorzio, l'obbligo di corrispondere a un assegno Controparte_1 divorzile di € 100,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, tramite versamento diretto da parte di;
CP_3
- condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso, €
98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
8 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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