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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3748/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Papaleo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Brambilla Pisoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in data 17/05/2013
(anno 2013 atto n. 0685 reg. 01 parte I serie)
separati consensualmente con verbale in data 16/03/2023 nel proc. 36301/2022 RG omologato con decreto del 21/03/2023 n. 4757/2019 - RG 36301/2022 con le seguenti figlie minorenni: , nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_5
(C.F.: ) cittadina italiana C.F._3
e
, nata a [...] il [...], residente a [...] CP_1
(C.F.: cittadina C.F._4 Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Contr 1) Le figlie minori, ed vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Pt_5 collocazione prevalente delle stesse presso la residenza di fatto della madre (l'appartamento in assegnazione alla nonna materna), sito a Milano, Via Nikolayevka n. 5.
2) Allo stato non vi è alcuna casa familiare.
3) Il padre trascorrerà con le minori tutti i fine settimana dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00 o, in alternativa dal sabato alle ore 16,00 alla domenica alle ore 18,00 quando lo stesso avrà il turno di lavoro al sabato mattina. Il SI. trascorrerà con le minori il periodo delle Pt_3
festività scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal giorno 23 dicembre alle ore 18,00 al giorno 30 dicembre alle ore 18,00 o dal giorno 30 dicembre alle ore 18 al giorno 6 gennaio alle ore 18,00.
Le minori staranno con il papà il giorno di Pasqua ad anni alterni. Durante il periodo estivo le minori trascorreranno 15 giorni di ferie consecutivi con entrambi i genitori.
4) Il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie, sino al mese di dicembre 2026, mediante Pt_3 la corresponsione dell'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00=), per ciascuna di esse, mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla SI.ra , bonifico che dovrà intervenire Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Dal mese di gennaio 2027 il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione dell'importo mensile di € 212,50 (euro duecentododici/50=), per ciascuna di esse con le modalità di cui sopra.
5) I genitori sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie, per tali riferendosi espressamente a quelle indicate nel protocollo del 14 novembre 2017, approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'Appello di Milano, definite “Linee Guida spese extra assegno”, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
La parte che le anticiperà avrà il diritto al rimborso della relativa quota da parte dell'altra entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione del giustificativo di spesa.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
7) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche per le figlie minori ed Pt_5 Contr * * * * * * * * *
All'udienza del 16/04/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 17/05/2013 (anno 2013 atto n.
0685 reg. 01 parte I serie) tra e Parte_1 Controparte_3 le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in
[...] conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Papaleo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Brambilla Pisoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in data 17/05/2013
(anno 2013 atto n. 0685 reg. 01 parte I serie)
separati consensualmente con verbale in data 16/03/2023 nel proc. 36301/2022 RG omologato con decreto del 21/03/2023 n. 4757/2019 - RG 36301/2022 con le seguenti figlie minorenni: , nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_5
(C.F.: ) cittadina italiana C.F._3
e
, nata a [...] il [...], residente a [...] CP_1
(C.F.: cittadina C.F._4 Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Contr 1) Le figlie minori, ed vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Pt_5 collocazione prevalente delle stesse presso la residenza di fatto della madre (l'appartamento in assegnazione alla nonna materna), sito a Milano, Via Nikolayevka n. 5.
2) Allo stato non vi è alcuna casa familiare.
3) Il padre trascorrerà con le minori tutti i fine settimana dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica alle ore 18,00 o, in alternativa dal sabato alle ore 16,00 alla domenica alle ore 18,00 quando lo stesso avrà il turno di lavoro al sabato mattina. Il SI. trascorrerà con le minori il periodo delle Pt_3
festività scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal giorno 23 dicembre alle ore 18,00 al giorno 30 dicembre alle ore 18,00 o dal giorno 30 dicembre alle ore 18 al giorno 6 gennaio alle ore 18,00.
Le minori staranno con il papà il giorno di Pasqua ad anni alterni. Durante il periodo estivo le minori trascorreranno 15 giorni di ferie consecutivi con entrambi i genitori.
4) Il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie, sino al mese di dicembre 2026, mediante Pt_3 la corresponsione dell'importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta/00=), per ciascuna di esse, mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla SI.ra , bonifico che dovrà intervenire Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Dal mese di gennaio 2027 il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione dell'importo mensile di € 212,50 (euro duecentododici/50=), per ciascuna di esse con le modalità di cui sopra.
5) I genitori sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie, per tali riferendosi espressamente a quelle indicate nel protocollo del 14 novembre 2017, approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'Appello di Milano, definite “Linee Guida spese extra assegno”, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
La parte che le anticiperà avrà il diritto al rimborso della relativa quota da parte dell'altra entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione del giustificativo di spesa.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
7) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio anche per le figlie minori ed Pt_5 Contr * * * * * * * * *
All'udienza del 16/04/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 17/05/2013 (anno 2013 atto n.
0685 reg. 01 parte I serie) tra e Parte_1 Controparte_3 le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in
[...] conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG