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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 28.05.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 546/2024
TRA
Parte_1
( . IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e C.F._1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. P. Morelli (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._4
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2024, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2024 emesso in data 27.09.2024 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 571/2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore dell'odierna parte resistente/opposta, la somma di € 6.453,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione per “vacanza contrattuale”, nonché di ratei della 14sima mensilità maturati nel periodo febbraio-giugno 2023 e della 14sima mensilità 2024, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente/opponente - pur non contestando il credito vantato da parte opposta nell'an, tenuto conto del periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023 e la conseguente applicazione dell'art. 73 del CCNL SAFI, a cagione del passaggio dal predetto CCNL al CCNL
MULTISERVIZI a partire dal 01.02.2023 ed in base a quanto concordato con l'Accordo Sindacale del 07.12.2022 – ha contestato la pretesa creditoria nel quantum, deducendo, anzitutto, una diversa base di calcolo in ragione dei diversi livelli di inquadramento del lavoratore nel corso del tempo e, quindi, i differenti livelli retributivi, e, in secondo luogo, un differente calcolo del tasso IPCA applicabile in base agli indici annuali ISTAT;
inoltre, in via riconvenzionale, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione della somma di € 447,00, a titolo di indebita percezione da parte dell'opposto di nr. 149 buoni pasto giornalieri del valore di € 08,00 ciascuno, nonostante l'accordo intercorso tra le parti in data 09.10.2023 con cui si era stabilita la corresponsione di buoni pasto giornalieri del valore inferiore di € 05,00 ed il voto contrario espresso dal lavoratore all'assemblea dei soci del
Pag. 2 di 13 07.12.2023 di rinuncia ad emolumenti retributivi a fronte della corresponsione di buoni pasto giornalieri, giustappunto, del valore di € 08,00 ciascuno. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto revocando il d.i. n.52/2024 opposto ed il pedissequo precetto, accertare e dichiarare, anche alla luce della domanda riconvenzionale proposta, che il credito di lavoro del sig. è Controparte_1
quantificato nella minor somma di € 2.816,11 (pari ad € 3.263,112 -presunto credito del lavoratore- al netto della somma di € 447,00 indebitamente percepita dal lavoratore nel 2024 per i buoni pasto) lorda;
nel merito, in via subordinata, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto revocando il d.i. n.52/2024 opposto ed il pedissequo precetto, ricalcolare, eventualmente a mezzo di ctu, le somme dovute al lavoratore per gli aggiornamenti IPCA rivendicati nel corso del periodo 01 gennaio 2016 al 31 gennaio 2023, considerando i diversi livelli retributivi 5 e 4 ed il conseguente minimo retributivo previsto dal CCNL SAFI;
n via riconvenzionale, accertare e dichiarare non dovuto dal gennaio 2024 in poi, al lavoratore
[...]
il buono pasto del valore giornaliero di euro 8,00 deliberato in Controparte_1
sede di assemblea dei soci del 7 dicembre 2023, bensì il solo buono pasto giornaliero di € 5,00 concordato in sede sindacale del 09 ottobre 2023, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in restituzione della somma di Controparte_1
€ 447,00 indebitamente percepita attraverso il buono pasto di € 8,00 in luogo di quello da € 5,00”. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la condanna di parte ricorrente/opponente al pagamento della somma di € 6.453,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché il
Pag. 3 di 13 rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte ricorrente/opponente. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 55/14.
In sede di prima udienza di comparizione delle parti, parte ricorrente/opponente ha ammesso la debenza di parte delle somme invocate dal lavoratore, in particolare quelle a titolo di 14sima mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024, per un totale di
€ 1.549,60 per il 2024 ed € 637,47 per il 2023; quindi, in detta sede ha provveduto al pagamento di tali emolumenti, per complessivi € 2.187,07, a mezzo di assegno bancario, accettato da parte resistente/opposta, di talché il decreto ingiuntivo opposto va certamente revocato in parte qua e le indicate somme, conseguentemente, devono fuoriuscire dal thema decidendum del presente giudizio.
Per le somme restanti, invece, il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione
1) Sulla domanda principale
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda
Pag. 4 di 13 la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Ciò posto, acclarato – in quanto pacifico nella presente controversia – l'an del diritto vantato da parte resistente/opposta, non avendo parte ricorrente/opponente contestato il diritto del lavoratore a percepire gli emolumenti invocati a titolo di elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 73 del CCNL SAFI per il periodo di vacatio contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, a cagione del passaggio dall'applicazione del CCNL SAFI al CCNL MULTISRRVIZI nei confronti del lavoratori in forza alla società datrice di lavoro, il petitum del giudizio richiede di vagliare con esattezza il quantum debeatur spettante al lavoratore odierno opposto, con particolare riferimento ai criteri applicabili per determinate l'ammontare effettivo dell'elemento provvisorio della retribuzione a quest'ultimo spettante.
A tal riguardo, come concordemente richiesto dalle parti sia nei rispettivi scritti difensivi che in sede di udienza di comparizione, è stata disposta apposita CTU contabile, a mezzo della quale si è domandato al nominato CTU, giustappunto, di accertare “… le somme eventualmente dovute al ricorrente a titolo di “elemento provvisorio della retribuzione” per vacanza contrattuale, ai sensi dell'art. 73 CCNL
SAFI, con riferimento al periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al
31.01.2023”.
Orbene, il nominato CTU, a mezzo di relazione peritale cui si ritiene di prestare adesione, in quanto svolta con scrupolo professionale ed immune da vizi di carattere logico-contabile, nonché adeguatamente e ragionevolmente motivata in riscontro ai quesiti posti, partendo da quanto prescritto dal citato art. 73 CCNL SAFI e considerando il periodo di vacanza contrattuale di riferimento (01.01.2016 –
31.01.2023), come pacifico e non contestato in giudizio, ha esposto quanto segue:
Pag. 5 di 13 “… il calcolo è stato effettuato utilizzando gli indici IPCA su base annuale estratti dal sito web dell'ISTAT, in particolare dalla tabella ufficiale: “Tabella 8. Indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione Europea (IPCA), comprensivo delle riduzioni temporanee di prezzo e indice generale armonizzato dei prezzi al consumo a tassazione costante (IPCA-TC) – Italia. La variazione è calcolata confrontando l'indice IPCA di ciascun anno con quello dell'anno precedente. L'IVC è calcolata applicando il 30% della variazione IPCA ai minimi tabellari contrattuali dal 01/04/2016 (quarto mese successivo alla scadenza del
CCNL. Dopo sei mesi dalla scadenza contrattuale (dal 01/07/2016 al 31/01/2023),
l'IVC è adeguata al 50% della variazione IPCA. La retribuzione tabellare utilizzata come base di calcolo è progressivamente aggiornata considerando gli incrementi
IPCA già maturati nei periodi precedenti… Nel 2016, l'IPCA medio annuo risulta inferiore a quello del 2015. Per evitare riduzioni anomale della retribuzione, si è ritenuto corretto non applicare il valore negativo dell'IPCA e, pertanto, non effettuare il calcolo dell'IVC per l'anno 2016… A differenza del 2016, in cui l'IPCA negativo avrebbe comportato una riduzione della retribuzione tabellare, nel 2020 tale valore si limita a ridurre l'adeguamento IVC già maturato negli anni precedenti.
Per questo motivo, la variazione negativa è stata considerata nel calcolo del 2020, in quanto coerente con il meccanismo di aggiornamento progressivo dell'indennità”.
Sulla base dei predetti presupposti e metodologie di calcolo, alle quali, giova ribadirlo, si ritiene di prestare adesione, il nominato CTU ha concluso come segue: “I conteggi eseguiti con le modalità sopra indicate hanno consentito di determinare che le somme dovute al lavoratore a titolo di “elemento provvisorio della retribuzione” per vacanza contrattuale, ai sensi dell'art. 73 CCNL SAFI, con riferimento al periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, ammontano ad €
2.172,61”.
Pag. 6 di 13 Dunque, il nominato CTU ha così determinato l'effettivo ammontare delle somme cui il lavoratore – odierna parte resistente/opposta – ha diritto a percepire a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacatio contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, quantificandolo in complessivi € 2.172,61.
Da tale quantificazione, tuttavia, va detratta la somma pari ad di € 1.166,00 a titolo di acconto IPCA già erogato a parte creditrice – come pacifico e non contestato in giudizio -, di talché la somma complessiva di cui è stata accertata la debenza in favore di parte resistente/opposta va definitivamente quantificata in € 1.006,61, cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Tanto consente di ritenere provato il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della suddetta somma per i titoli su indicati, somma comunque inferiore rispetto a quanto richiesto da parte resistente/opposta medesima e conseguito a mezzo dell'opposto decreto ingiuntivo, il quale, dunque, andrà anche in parte qua revocato.
2) Sulla domanda riconvenzionale
Venendo, ora alla domanda riconvenzionale spiegata da parte ricorrente/opponente, la stessa deve ritenersi infondata e, pertanto, non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Nello specifico, come già anticipato, parte ricorrente/opponente domanda la corresponsione da parte dell'odierno resistente/opposto della somma complessivamente quantificata in € 447,00, a titolo di restituzione di buoni pasto giornalieri elargiti, in tesi, indebitamente al lavoratore per il periodo lavorativo compreso tra il gennaio 2024 ed il settembre 2024.
Pag. 7 di 13 La domanda, dunque, va correttamente qualificata come azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
A sostegno della suddetta domanda, parte ricorrente/opponente deduce che, in data
09.10.2023, le parti hanno sottoscritto “accordo di benefit buoni pasto giornaliero da
€ 5.00”, come per tutti gli altri lavoratori della cooperativa;
inoltre, in data
07.12.2023, in sede di assemblea soci, si è deliberato che i soci-lavoratori avrebbero rinunziato alla 14a mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024, a fronte della corresponsione di buoni pasto giornalieri nella misura di € 8,00 ciascuno, dal mese di gennaio 2024 in avanti, delibera rispetto alla quale il lavoratore, singolarmente, ha espresso voto contrario, di talché al medesimo, non potendo applicarsi la prefata delibera, sarebbero dovuti essere corrisposti buoni pasto non già nella misura di €
8,00 ciascuno (come da delibera assembleare), bensì nella misura precedentemente stabilita di € 5,00 ciascuno. Da ciò sarebbe derivato che al lavoratore sono stati corrisposti, per il predetto periodo lavorativo, buoni pasto in misura superiore al dovuto (€ 8,00 giornalieri, invece che € 5,00 giornalieri), con la ulteriore e diretta conseguenza che la somma elargita in eccedenza, per differenza, a titolo di buoni pasto giornalieri – complessivamente quantificata in € 447,00, come da conteggi allegati - sarebbe indebita e, in quanto tale, andrebbe restituita.
Le argomentazioni sostenute da parte ricorrente/opponente non colgono nel segno.
Invero, premesso che devono considerarsi pacifici – in quanto non contestati, oltre che documentalmente provati (cfr. fascicolo parte ricorrente/opponente) – tanto la sottoscrizione del citato accordo del 09.10.2023 quanto la emanazione della delibera assembleare del 07.12.2023, deve, cionondimeno, evidenziarsi che, con la prefata delibera assembleare, la cooperativa ha deciso per l'aumento del valore dei buoni pasto da corrispondere ai lavoratori da € 05,00 ad € 08,00 giornalieri, ma dal testo e dal tenore letterale della medesima delibera non si evince in alcun modo qualsivoglia
Pag. 8 di 13 nesso con la rinuncia agli emolumenti a titolo di 14sima mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024: più nello specifico, la delibera reca la prospettata volontà dei soci di andare in contro alle esigenze di riorganizzazione economica della società, mediante la rinuncia, giustappunto, agli emolumenti a titolo di 14sima mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024; di poi, viene approvato l'aumento del valore di buoni pasto giornalieri nella misura anzidetta in favore dei lavoratori, ma senza che sia in alcun modo esplicitato che ciò rappresentasse un “corrispettivo” per le altre rinunce economiche. In altri termini, la rinuncia alle 14sime mensilità è stata prospettata – ed in tal modo votata – unicamente allo scopo di consentire alla cooperativa di far fronte alla complessiva ricapitalizzazione in modo da “salvare” la società, ma non come contropartita all'aumento del valore dei buoni pasto, misura che è più verosimilmente connessa alla volontà della cooperativa medesima di andare in contro alle richieste di soci sul punto.
In ragione di tanto – e proprio in applicazione della suddetta delibera, rispetto alla quale è del tutto inconferente il voto contrario dell'odierno resistente/opposto, così come anche la mancata rinuncia ai suoi diritti economici sulle 14sime mensilità – al lavoratore sono stati correttamente corrisposti i buoni pasto nella misura da ultimo deliberata (pari ad € 08,00 giornalieri), di talché non ha fondamento la pretesa di restituzione avanzata dalla società odierna ricorrente/opponente.
Tanto consente di ritenere non meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di che trattasi, la quale, dunque, per le ragioni testé esposte, va rigettata.
3) Conclusioni
Pag. 9 di 13 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Previa revoca del decreto ingiuntivo n. 52/2024 emesso in data 27.09.2024 dal
Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 571/2024, deve dichiararsi il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della somma di € 1.006,61, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 1.006,61, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge. Deve rigettarsi la domanda riconvenzionale promossa da parte ricorrente/opponente.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda – tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo in ragione dell'accertamento del diritto di parte resistente/opposta in misura inferiore alla originaria pretesa creditoria ed anche dell'offerta conciliativa formulata da controparte in corso di giudizio, della condotta processuale di parte ricorrente/opponente in ordine al riconoscimento e all'avvenuto pagamento in sede di prima udienza di comparizione delle somme pretese da controparte a titolo di 14sima mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024, nonché, da ultimo, del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte ricorrente/opponente – giustifica la compensazione delle stesse nella misura di 1/2,
Pag. 10 di 13 mentre la residua parte deve essere posta a carico di parte ricorrente/opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00 in ragione del decisum) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente/opponente nella misura di 1/2 ed a carico di parte resistente/opposta per la residua parte di 1/2, tuttavia con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei riguardi del CTU, salva rivalsa, atteso che l'attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (Cass. n 17953/2005; Cass. n. 22962/2004; Cass. n.
25179/2013).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 11 di 13 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 52/2024 emesso in data 27.09.2024 dal
Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 571/2024, dichiara il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della somma di € 1.006,61, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 1.006,61, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte ricorrente/opponente;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2 e condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente opposta, della residua parte, che liquida in € 750,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Pag. 12 di 13 - pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di parte ricorrente/opponente nella misura di 1/2 ed a carico di parte resistente/opposta nella residua misura di 1/2 e con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei confronti del CTU.
Vasto, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 28.05.2025, svolta la discussione delle parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 546/2024
TRA
Parte_1
( . IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e C.F._1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. P. Morelli (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. M. Sonnini (C.F.: ) C.F._4
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2024, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2024 emesso in data 27.09.2024 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 571/2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore dell'odierna parte resistente/opposta, la somma di € 6.453,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione per “vacanza contrattuale”, nonché di ratei della 14sima mensilità maturati nel periodo febbraio-giugno 2023 e della 14sima mensilità 2024, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente/opponente - pur non contestando il credito vantato da parte opposta nell'an, tenuto conto del periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023 e la conseguente applicazione dell'art. 73 del CCNL SAFI, a cagione del passaggio dal predetto CCNL al CCNL
MULTISERVIZI a partire dal 01.02.2023 ed in base a quanto concordato con l'Accordo Sindacale del 07.12.2022 – ha contestato la pretesa creditoria nel quantum, deducendo, anzitutto, una diversa base di calcolo in ragione dei diversi livelli di inquadramento del lavoratore nel corso del tempo e, quindi, i differenti livelli retributivi, e, in secondo luogo, un differente calcolo del tasso IPCA applicabile in base agli indici annuali ISTAT;
inoltre, in via riconvenzionale, ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione della somma di € 447,00, a titolo di indebita percezione da parte dell'opposto di nr. 149 buoni pasto giornalieri del valore di € 08,00 ciascuno, nonostante l'accordo intercorso tra le parti in data 09.10.2023 con cui si era stabilita la corresponsione di buoni pasto giornalieri del valore inferiore di € 05,00 ed il voto contrario espresso dal lavoratore all'assemblea dei soci del
Pag. 2 di 13 07.12.2023 di rinuncia ad emolumenti retributivi a fronte della corresponsione di buoni pasto giornalieri, giustappunto, del valore di € 08,00 ciascuno. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto revocando il d.i. n.52/2024 opposto ed il pedissequo precetto, accertare e dichiarare, anche alla luce della domanda riconvenzionale proposta, che il credito di lavoro del sig. è Controparte_1
quantificato nella minor somma di € 2.816,11 (pari ad € 3.263,112 -presunto credito del lavoratore- al netto della somma di € 447,00 indebitamente percepita dal lavoratore nel 2024 per i buoni pasto) lorda;
nel merito, in via subordinata, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto revocando il d.i. n.52/2024 opposto ed il pedissequo precetto, ricalcolare, eventualmente a mezzo di ctu, le somme dovute al lavoratore per gli aggiornamenti IPCA rivendicati nel corso del periodo 01 gennaio 2016 al 31 gennaio 2023, considerando i diversi livelli retributivi 5 e 4 ed il conseguente minimo retributivo previsto dal CCNL SAFI;
n via riconvenzionale, accertare e dichiarare non dovuto dal gennaio 2024 in poi, al lavoratore
[...]
il buono pasto del valore giornaliero di euro 8,00 deliberato in Controparte_1
sede di assemblea dei soci del 7 dicembre 2023, bensì il solo buono pasto giornaliero di € 5,00 concordato in sede sindacale del 09 ottobre 2023, e per l'effetto condannare il sig. al pagamento in restituzione della somma di Controparte_1
€ 447,00 indebitamente percepita attraverso il buono pasto di € 8,00 in luogo di quello da € 5,00”. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la condanna di parte ricorrente/opponente al pagamento della somma di € 6.453,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché il
Pag. 3 di 13 rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte ricorrente/opponente. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 55/14.
In sede di prima udienza di comparizione delle parti, parte ricorrente/opponente ha ammesso la debenza di parte delle somme invocate dal lavoratore, in particolare quelle a titolo di 14sima mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024, per un totale di
€ 1.549,60 per il 2024 ed € 637,47 per il 2023; quindi, in detta sede ha provveduto al pagamento di tali emolumenti, per complessivi € 2.187,07, a mezzo di assegno bancario, accettato da parte resistente/opposta, di talché il decreto ingiuntivo opposto va certamente revocato in parte qua e le indicate somme, conseguentemente, devono fuoriuscire dal thema decidendum del presente giudizio.
Per le somme restanti, invece, il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione
1) Sulla domanda principale
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda
Pag. 4 di 13 la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n.
20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Ciò posto, acclarato – in quanto pacifico nella presente controversia – l'an del diritto vantato da parte resistente/opposta, non avendo parte ricorrente/opponente contestato il diritto del lavoratore a percepire gli emolumenti invocati a titolo di elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 73 del CCNL SAFI per il periodo di vacatio contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, a cagione del passaggio dall'applicazione del CCNL SAFI al CCNL MULTISRRVIZI nei confronti del lavoratori in forza alla società datrice di lavoro, il petitum del giudizio richiede di vagliare con esattezza il quantum debeatur spettante al lavoratore odierno opposto, con particolare riferimento ai criteri applicabili per determinate l'ammontare effettivo dell'elemento provvisorio della retribuzione a quest'ultimo spettante.
A tal riguardo, come concordemente richiesto dalle parti sia nei rispettivi scritti difensivi che in sede di udienza di comparizione, è stata disposta apposita CTU contabile, a mezzo della quale si è domandato al nominato CTU, giustappunto, di accertare “… le somme eventualmente dovute al ricorrente a titolo di “elemento provvisorio della retribuzione” per vacanza contrattuale, ai sensi dell'art. 73 CCNL
SAFI, con riferimento al periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al
31.01.2023”.
Orbene, il nominato CTU, a mezzo di relazione peritale cui si ritiene di prestare adesione, in quanto svolta con scrupolo professionale ed immune da vizi di carattere logico-contabile, nonché adeguatamente e ragionevolmente motivata in riscontro ai quesiti posti, partendo da quanto prescritto dal citato art. 73 CCNL SAFI e considerando il periodo di vacanza contrattuale di riferimento (01.01.2016 –
31.01.2023), come pacifico e non contestato in giudizio, ha esposto quanto segue:
Pag. 5 di 13 “… il calcolo è stato effettuato utilizzando gli indici IPCA su base annuale estratti dal sito web dell'ISTAT, in particolare dalla tabella ufficiale: “Tabella 8. Indice generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione Europea (IPCA), comprensivo delle riduzioni temporanee di prezzo e indice generale armonizzato dei prezzi al consumo a tassazione costante (IPCA-TC) – Italia. La variazione è calcolata confrontando l'indice IPCA di ciascun anno con quello dell'anno precedente. L'IVC è calcolata applicando il 30% della variazione IPCA ai minimi tabellari contrattuali dal 01/04/2016 (quarto mese successivo alla scadenza del
CCNL. Dopo sei mesi dalla scadenza contrattuale (dal 01/07/2016 al 31/01/2023),
l'IVC è adeguata al 50% della variazione IPCA. La retribuzione tabellare utilizzata come base di calcolo è progressivamente aggiornata considerando gli incrementi
IPCA già maturati nei periodi precedenti… Nel 2016, l'IPCA medio annuo risulta inferiore a quello del 2015. Per evitare riduzioni anomale della retribuzione, si è ritenuto corretto non applicare il valore negativo dell'IPCA e, pertanto, non effettuare il calcolo dell'IVC per l'anno 2016… A differenza del 2016, in cui l'IPCA negativo avrebbe comportato una riduzione della retribuzione tabellare, nel 2020 tale valore si limita a ridurre l'adeguamento IVC già maturato negli anni precedenti.
Per questo motivo, la variazione negativa è stata considerata nel calcolo del 2020, in quanto coerente con il meccanismo di aggiornamento progressivo dell'indennità”.
Sulla base dei predetti presupposti e metodologie di calcolo, alle quali, giova ribadirlo, si ritiene di prestare adesione, il nominato CTU ha concluso come segue: “I conteggi eseguiti con le modalità sopra indicate hanno consentito di determinare che le somme dovute al lavoratore a titolo di “elemento provvisorio della retribuzione” per vacanza contrattuale, ai sensi dell'art. 73 CCNL SAFI, con riferimento al periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, ammontano ad €
2.172,61”.
Pag. 6 di 13 Dunque, il nominato CTU ha così determinato l'effettivo ammontare delle somme cui il lavoratore – odierna parte resistente/opposta – ha diritto a percepire a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacatio contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, quantificandolo in complessivi € 2.172,61.
Da tale quantificazione, tuttavia, va detratta la somma pari ad di € 1.166,00 a titolo di acconto IPCA già erogato a parte creditrice – come pacifico e non contestato in giudizio -, di talché la somma complessiva di cui è stata accertata la debenza in favore di parte resistente/opposta va definitivamente quantificata in € 1.006,61, cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Tanto consente di ritenere provato il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della suddetta somma per i titoli su indicati, somma comunque inferiore rispetto a quanto richiesto da parte resistente/opposta medesima e conseguito a mezzo dell'opposto decreto ingiuntivo, il quale, dunque, andrà anche in parte qua revocato.
2) Sulla domanda riconvenzionale
Venendo, ora alla domanda riconvenzionale spiegata da parte ricorrente/opponente, la stessa deve ritenersi infondata e, pertanto, non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Nello specifico, come già anticipato, parte ricorrente/opponente domanda la corresponsione da parte dell'odierno resistente/opposto della somma complessivamente quantificata in € 447,00, a titolo di restituzione di buoni pasto giornalieri elargiti, in tesi, indebitamente al lavoratore per il periodo lavorativo compreso tra il gennaio 2024 ed il settembre 2024.
Pag. 7 di 13 La domanda, dunque, va correttamente qualificata come azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
A sostegno della suddetta domanda, parte ricorrente/opponente deduce che, in data
09.10.2023, le parti hanno sottoscritto “accordo di benefit buoni pasto giornaliero da
€ 5.00”, come per tutti gli altri lavoratori della cooperativa;
inoltre, in data
07.12.2023, in sede di assemblea soci, si è deliberato che i soci-lavoratori avrebbero rinunziato alla 14a mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024, a fronte della corresponsione di buoni pasto giornalieri nella misura di € 8,00 ciascuno, dal mese di gennaio 2024 in avanti, delibera rispetto alla quale il lavoratore, singolarmente, ha espresso voto contrario, di talché al medesimo, non potendo applicarsi la prefata delibera, sarebbero dovuti essere corrisposti buoni pasto non già nella misura di €
8,00 ciascuno (come da delibera assembleare), bensì nella misura precedentemente stabilita di € 5,00 ciascuno. Da ciò sarebbe derivato che al lavoratore sono stati corrisposti, per il predetto periodo lavorativo, buoni pasto in misura superiore al dovuto (€ 8,00 giornalieri, invece che € 5,00 giornalieri), con la ulteriore e diretta conseguenza che la somma elargita in eccedenza, per differenza, a titolo di buoni pasto giornalieri – complessivamente quantificata in € 447,00, come da conteggi allegati - sarebbe indebita e, in quanto tale, andrebbe restituita.
Le argomentazioni sostenute da parte ricorrente/opponente non colgono nel segno.
Invero, premesso che devono considerarsi pacifici – in quanto non contestati, oltre che documentalmente provati (cfr. fascicolo parte ricorrente/opponente) – tanto la sottoscrizione del citato accordo del 09.10.2023 quanto la emanazione della delibera assembleare del 07.12.2023, deve, cionondimeno, evidenziarsi che, con la prefata delibera assembleare, la cooperativa ha deciso per l'aumento del valore dei buoni pasto da corrispondere ai lavoratori da € 05,00 ad € 08,00 giornalieri, ma dal testo e dal tenore letterale della medesima delibera non si evince in alcun modo qualsivoglia
Pag. 8 di 13 nesso con la rinuncia agli emolumenti a titolo di 14sima mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024: più nello specifico, la delibera reca la prospettata volontà dei soci di andare in contro alle esigenze di riorganizzazione economica della società, mediante la rinuncia, giustappunto, agli emolumenti a titolo di 14sima mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024; di poi, viene approvato l'aumento del valore di buoni pasto giornalieri nella misura anzidetta in favore dei lavoratori, ma senza che sia in alcun modo esplicitato che ciò rappresentasse un “corrispettivo” per le altre rinunce economiche. In altri termini, la rinuncia alle 14sime mensilità è stata prospettata – ed in tal modo votata – unicamente allo scopo di consentire alla cooperativa di far fronte alla complessiva ricapitalizzazione in modo da “salvare” la società, ma non come contropartita all'aumento del valore dei buoni pasto, misura che è più verosimilmente connessa alla volontà della cooperativa medesima di andare in contro alle richieste di soci sul punto.
In ragione di tanto – e proprio in applicazione della suddetta delibera, rispetto alla quale è del tutto inconferente il voto contrario dell'odierno resistente/opposto, così come anche la mancata rinuncia ai suoi diritti economici sulle 14sime mensilità – al lavoratore sono stati correttamente corrisposti i buoni pasto nella misura da ultimo deliberata (pari ad € 08,00 giornalieri), di talché non ha fondamento la pretesa di restituzione avanzata dalla società odierna ricorrente/opponente.
Tanto consente di ritenere non meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di che trattasi, la quale, dunque, per le ragioni testé esposte, va rigettata.
3) Conclusioni
Pag. 9 di 13 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Previa revoca del decreto ingiuntivo n. 52/2024 emesso in data 27.09.2024 dal
Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 571/2024, deve dichiararsi il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della somma di € 1.006,61, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 1.006,61, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge. Deve rigettarsi la domanda riconvenzionale promossa da parte ricorrente/opponente.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda – tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo in ragione dell'accertamento del diritto di parte resistente/opposta in misura inferiore alla originaria pretesa creditoria ed anche dell'offerta conciliativa formulata da controparte in corso di giudizio, della condotta processuale di parte ricorrente/opponente in ordine al riconoscimento e all'avvenuto pagamento in sede di prima udienza di comparizione delle somme pretese da controparte a titolo di 14sima mensilità per gli anni lavorativi 2023 e 2024, nonché, da ultimo, del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte ricorrente/opponente – giustifica la compensazione delle stesse nella misura di 1/2,
Pag. 10 di 13 mentre la residua parte deve essere posta a carico di parte ricorrente/opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa
(procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00 in ragione del decisum) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della natura seriale della controversia e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Sul compenso così determinato si ritiene di applicare una maggiorazione del 10%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo stato redatto l'atto introduttivo a mezzo di collegamenti ipertestuali che ne hanno consentito la agevole navigazione e la immediata fruizione della documentazione allegata.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente/opponente nella misura di 1/2 ed a carico di parte resistente/opposta per la residua parte di 1/2, tuttavia con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei riguardi del CTU, salva rivalsa, atteso che l'attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (Cass. n 17953/2005; Cass. n. 22962/2004; Cass. n.
25179/2013).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 11 di 13 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 52/2024 emesso in data 27.09.2024 dal
Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 571/2024, dichiara il diritto di parte resistente/opposta alla corresponsione della somma di € 1.006,61, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge;
- condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente/opposta, della somma di € 1.006,61, a titolo di elemento provvisorio della retribuzione in applicazione dell'art. 73 CCNL SAFI per il periodo di vacanza contrattuale dal 01.01.2016 al 31.01.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo come per legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte ricorrente/opponente;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/2 e condanna parte ricorrente/opponente al pagamento, in favore di parte resistente opposta, della residua parte, che liquida in € 750,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Pag. 12 di 13 - pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di parte ricorrente/opponente nella misura di 1/2 ed a carico di parte resistente/opposta nella residua misura di 1/2 e con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei confronti del CTU.
Vasto, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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