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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6791/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VITALE ANGELO Parte_1
Parte appellante
Contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CAPUANO FABRIZIO
Parte appellata e
Controparte_2
[...]
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza nr. 35/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Partinico depositata il 25.03.2022, avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appellante a seguito di incidente stradale, Parte_1
pagina 1 di 3 occorso a , in data 30.11.2019 allorquando l'autovettura di proprietà della Parte_2 Pt_1 tg. DK340ZL, nell'occorso condotta da , si scontrava con l'autovettura Controparte_3 tg. AC785JT di proprietà di e condotta nell'occorso da CP_2 CP_2
.
[...]
Con la pronuncia impugnata, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda della Pt_1 ritenendo che lo scontro fosse da attribuire al conducente della sua autovettura che non aveva rispettato il segnale di stop posto all'incrocio tra la via Di TT (che egli percorreva) e Corso dei Mille (nella quale si era immesso e dalla quale proveniva l'altra autovettura), considerato pure che l'unico teste sentito aveva reso una versione dei fatti differente da quella invece fornita agli agenti assicurativi e riportata dalla dichiarazione di pugno del teste, da questi sottoscritta il 27.2.2020, pure corredata dal suo documento di identità.
Con il presente gravame, l'odierna appellante lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure il quale, in violazione dell'art. 2697
c.c., ha ritenuto non raggiunta la prova del sinistro.
Si è invece costituita in giudizio già Controparte_1 [...]
, contestando l'impugnazione. CP_4
L'appello è infondato e va rigettato.
Orbene, va condivisa la conclusione del Giudice di prime cure che ha ritenuto inattendibile il teste il quale, nella dichiarazione sopra ricordata, ha dichiarato di non Testimone_1 avere assistito al sinistro, mentre al giudice ha dichiarato di avervi assistito.
Tanto premesso, è pure pacifico che era il conducente dell'autovettura tg. AC785JT a godere del diritto di precedenza, posto che, invece, il conducente dell'autovettura di proprietà dell'appellata era obbligato a rispettare il segnale di STOP.
Non è quindi possibile accertare la effettiva condotta dei due conducenti, in considerazione dell'assoluta assenza di prove. Peraltro, considerato che a fronte dello scontro tra i mezzi,
l'appellante non ha comprovato alcuna condotta imprudente del convenuto, ma, anzi, è risultato provato l'omesso rispetto del segnale di stop da parte del conducente della sua pagina 2 di 3 autovettura, non può nemmeno procedersi all'applicazione della presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 co. 2^ c.c..
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 3.387,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva, i minimi per la fase istruttoria e decisionale), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per applicare il doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia di e Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa CP_2
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 35/2022 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di che per l'effetto conferma;
Parte_2 condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
3.387,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002.
Palermo, 30.9.2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6791/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VITALE ANGELO Parte_1
Parte appellante
Contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CAPUANO FABRIZIO
Parte appellata e
Controparte_2
[...]
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza nr. 35/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Partinico depositata il 25.03.2022, avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appellante a seguito di incidente stradale, Parte_1
pagina 1 di 3 occorso a , in data 30.11.2019 allorquando l'autovettura di proprietà della Parte_2 Pt_1 tg. DK340ZL, nell'occorso condotta da , si scontrava con l'autovettura Controparte_3 tg. AC785JT di proprietà di e condotta nell'occorso da CP_2 CP_2
.
[...]
Con la pronuncia impugnata, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda della Pt_1 ritenendo che lo scontro fosse da attribuire al conducente della sua autovettura che non aveva rispettato il segnale di stop posto all'incrocio tra la via Di TT (che egli percorreva) e Corso dei Mille (nella quale si era immesso e dalla quale proveniva l'altra autovettura), considerato pure che l'unico teste sentito aveva reso una versione dei fatti differente da quella invece fornita agli agenti assicurativi e riportata dalla dichiarazione di pugno del teste, da questi sottoscritta il 27.2.2020, pure corredata dal suo documento di identità.
Con il presente gravame, l'odierna appellante lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure il quale, in violazione dell'art. 2697
c.c., ha ritenuto non raggiunta la prova del sinistro.
Si è invece costituita in giudizio già Controparte_1 [...]
, contestando l'impugnazione. CP_4
L'appello è infondato e va rigettato.
Orbene, va condivisa la conclusione del Giudice di prime cure che ha ritenuto inattendibile il teste il quale, nella dichiarazione sopra ricordata, ha dichiarato di non Testimone_1 avere assistito al sinistro, mentre al giudice ha dichiarato di avervi assistito.
Tanto premesso, è pure pacifico che era il conducente dell'autovettura tg. AC785JT a godere del diritto di precedenza, posto che, invece, il conducente dell'autovettura di proprietà dell'appellata era obbligato a rispettare il segnale di STOP.
Non è quindi possibile accertare la effettiva condotta dei due conducenti, in considerazione dell'assoluta assenza di prove. Peraltro, considerato che a fronte dello scontro tra i mezzi,
l'appellante non ha comprovato alcuna condotta imprudente del convenuto, ma, anzi, è risultato provato l'omesso rispetto del segnale di stop da parte del conducente della sua pagina 2 di 3 autovettura, non può nemmeno procedersi all'applicazione della presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 co. 2^ c.c..
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 3.387,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva, i minimi per la fase istruttoria e decisionale), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per applicare il doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia di e Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa CP_2
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 35/2022 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di che per l'effetto conferma;
Parte_2 condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
3.387,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002.
Palermo, 30.9.2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3