TRIB
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/05/2024, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
V.G. n. 365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 365/2024 promossa congiuntamente da:
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Pica Alfieri, elettivamente domiciliata in Prato, piazza Europa n. 8, presso lo studio del difensore;
e
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Daniele Villoresi, elettivamente domiciliato in Prato, Piazza Mercatale n. 17 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Parti private: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 25.07.1987 a Prato, Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 312, Parte II Serie A, anno 1987; 2) mandare il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) disporre a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 da Org_ rivalutarsi annualmente secondo l'indice 4) spese legali compensate
Pubblico Ministero: «Visto» del 16/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Prato in data 25/07/1987, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data (8/08/2017) in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti (n. cronol.
129/2019 del 19/02/2019), senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto alle domande a contenuto economico, preso atto che il figlio maggiorenne , Per_1
nato il [...], è economicamente indipendente, non si ravvisano ostacoli al recepimento dell'accordo tra le parti circa l'obbligo da parte del signor di versare alla signora Pt_2
pagina 2 di 3 un contributo di mantenimento di € 250,00 al mese, da qualificarsi come assegno Pt_1 divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970,
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e sposati a Prato il 25/07/1987 con atto trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 312, parte II Serie A, anno 1987;
2) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone che Parte_2
corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 8/05/2024 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 365/2024 promossa congiuntamente da:
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele Pica Alfieri, elettivamente domiciliata in Prato, piazza Europa n. 8, presso lo studio del difensore;
e
C.F.: , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Daniele Villoresi, elettivamente domiciliato in Prato, Piazza Mercatale n. 17 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Parti private: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 25.07.1987 a Prato, Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 312, Parte II Serie A, anno 1987; 2) mandare il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) disporre a carico del Sig.
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 da Org_ rivalutarsi annualmente secondo l'indice 4) spese legali compensate
Pubblico Ministero: «Visto» del 16/04/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Prato in data 25/07/1987, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data (8/08/2017) in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti (n. cronol.
129/2019 del 19/02/2019), senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto alle domande a contenuto economico, preso atto che il figlio maggiorenne , Per_1
nato il [...], è economicamente indipendente, non si ravvisano ostacoli al recepimento dell'accordo tra le parti circa l'obbligo da parte del signor di versare alla signora Pt_2
pagina 2 di 3 un contributo di mantenimento di € 250,00 al mese, da qualificarsi come assegno Pt_1 divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970,
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e sposati a Prato il 25/07/1987 con atto trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 312, parte II Serie A, anno 1987;
2) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone che Parte_2
corrisponda a entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 250,00 Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 8/05/2024 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3