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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/08/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto
promossa da
(codice fiscale e partita iva ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
liquidatore unico e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Lorenzo Lorenzoni
parte opponente
nei confronti di
con unico socio (codice fiscale ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(codice fiscale ), quest'ultima in persona del procuratore speciale avv.
[...] P.IVA_3 [...]
giusta procura speciale conferita dall'amministratore delegato con atto CP_3 CP_4
autenticato nelle firme dal dott. , Notaio in Milano, in data 2.8.2023, rep. n.10860 e Persona_1
racc. n.3173, registrata in Milano 2 il 9.8.2022 al n.83073, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Tiradritti
parte opposta
conclusioni:
per : “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto: NEL MERITO Dichiarare che la " CP_1
, rappresentata da , non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti della
[...] Controparte_2
e dei terzi datori d'ipoteca, per gli importi eccedenti la somma di € Parte_1
1.007.822,99, in relazione all'esposizione al 10.4.2019 sul finanziamento concesso da Banca Medio Credito, 1 R.G. n. 1007/2024
e, per l'effetto, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'atto di precetto della cui opposizione trattasi
per gli importi non dovuti;
IN VIA ISTRUTTORIA A. Acquisire e prendere atto del contenuto della
seguente documentazione che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria all'atto
dell'iscrizione a ruolo del giudizio: 1)- Visura C.C.I.A.A. 2)- Comunicazione Dott. Controparte_5 Per_2
del 16.1.2021; 3)- Estratto conto esposizioni al 10.4.2019; contestualmente al deposito della prima memoria
ex art. 171 ter c.p.c.: 4)- “Provvedimento della Banca d'Italia - Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” del 12.12.2023; 5)-
Relazione Parlamentare alla Legge Cartolarizzazione;
6)- Sentenza Tribunale di Firenze 27.5.2024, n. 2360;
contestualmente al deposito della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.: 7)- Pec del 2.7.2024 da a Pt_1
Curatela 8)- Pec del 1.9.2024 da a Controparte_6 Pt_1 Controparte_7
9)- Istanza di accesso agli atti allegata alla pec del 1.9.2024 e rileva che, nonostante la
[...]
formale richiesta, la Curatela del non ha ancora consentito l'accesso agli atti Controparte_6
della procedura, indispensabile per confermare che il credito di alla data Parte_3
del 10.4.2019 è stato dalla stessa dichiarato ammontare ad euro 1.007.822,99 e non ad euro 1.122.595,80,
come invece intimato nell'atto di precetto opposto;
contestualmente al deposito della terza memoria ex art.
171 ter c.p.c.: 10)- Notifica telematica dell'atto di precetto del 25.6.2024; B. Ordinare ex art. 210 c.p.c.
all'opposta la esibizione / produzione in giudizio dell'insinuazione al passivo del Controparte_8
effettuata dalla Banca Medio Credito in forza del contratto di mutuo a rogito dott. del
[...] Persona_3
20.10.2006, al fine di accertare l'effettiva consistenza del credito rivendicato alla data del 10.4.2019; C.
Ordinare ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. alla la esibizione / produzione Controparte_9
in giudizio dell'insinuazione al passivo effettuata dalla Banca Medio Credito in forza del contratto di mutuo
a rogito dott. del 20.10.2006, al fine di accertare l'effettiva consistenza del credito Persona_3
rivendicato alla data del 10.4.2019; IN OGNI CASO Condannare la " , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata da , alla refusione dei compensi e Controparte_2
delle spese del giudizio”;
per on unico socio: “voler respingere l'opposizione proposta da perché Controparte_1 Parte_1
infondata, non provata per tutti i motivi esposti nella presente memoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 R.G. n. 1007/2024
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha Parte_1
opposto il precetto notificatole dalla società con unico socio, rappresentata da Controparte_1
per l'importo di euro 2.466.859,73, di cui: Controparte_2
i. euro 1.122.595,80 quale esposizione derivante da residuo capitale del finanziamento in pool di euro 1.500.000,00 concesso da banca Medio Credito per il tramite di atto a rogito dott. Per_3
, Notaio in Montevarchi, del 20.10.2006 rep. n.47176 e racc. n.20077, registrato in
[...]
Montevarchi il 23.10.2006, al n.1605 serie 1T, così come modificato con atto di modifica del piano di ammortamento per sospensione del pagamento del debito e postergazione della scadenza del
19.2.2014 (oggi posizione a sofferenza n.9547/643-644-645);
ii. euro 1.343.763,93 quale esposizione derivante da residuo capitale del finanziamento in pool di euro 2.000.000,00 concesso dalla ex , poi ed ancora , CP_10 CP_11 Controparte_12
per il tramite di atto a rogito dott. , Notaio in Montevarchi, del 20.10.2006 rep. Persona_3
n.47176 e racc. n.20077, registrato in Montevarchi il 23.10.20206, al n.1605 serie 1T, per come modificato con atto di modifica del piano di ammortamento per sospensione del pagamento del debito e postergazione della scadenza del 19.2.2014 (oggi rapporto di sofferenza n.9545/295);
iii. euro 500,00 a titolo di compensi per l'atto di precetto
A fondamento dell'opposizione, la società Pt_1
a) ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di , in quanto dall'avviso di cessione di CP_1
crediti in blocco richiamato non si ricaverebbe l'inclusione anche dei diritti nascenti dal contratto di mutuo del 23.10.2006;
b) con riferimento all'esposizione portata dalla quota del finanziamento in pool erogato dall'allora
(v. supra, sub i.) il debito maturato alla data del 10.4.2019 ammonterebbe Controparte_13
alla somma di euro 1.007.822,99 e non alla maggior somma intimata in precetto per euro
1.122.595,80. Ciò anche in ragione di quanto risulta dall'insinuazione formulata da al CP_1
passivo del fallimento 1 e dai documenti ad essa allegati. Controparte_5
Su queste basi, la società opponente ha chiesto accertarsi, nel merito, l'insussistenza del diritto di rappresentata da ad agire esecutivamente nei confronti Controparte_1 Controparte_2
della , e dei terzi datori d'ipoteca, per gli importi eccedenti la somma Parte_1
di € 1.007.822,99, in relazione all'esposizione al 10.4.2019 sul finanziamento concesso da Banca
Medio Credito;
con conseguente nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto della cui opposizione trattasi per gli importi non dovuti.
3 R.G. n. 1007/2024
2. Si è costituita in giudizio la società con unico socio, rappresentata da Controparte_1 [...]
contestando le avverse domande, sul presupposto che: CP_2
i. le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (categoria del rapporto ceduti, collocazione temporale della sua conclusione)
consentono di ricondurre con certezza il credito per cui è causa (finanziamento ipotecario concluso il 23 ottobre 2006) nell'ambito della cessione sopra richiamata. A ciò va aggiunta la comunicazione del 21.5.2024 con cui ha dato informativa a ell'avvenuta cessione CP_12 CP_1
del rapporto per cui è causa, nonché la lista dei crediti oggetto di cessione in favore di
[...]
scaricata dalla pagina dedicata alle operazioni di cessioni anno 2021 (raggiungibile tramite CP_1
siti internet indicati in GU);
ii. l'esposizione derivante da residuo capitale del finanziamento in pool di euro 1.500.000,00
concesso da banca Medio Credito per il tramite di atto a rogito dott. , Notaio in Persona_3
Montevarchi, del 20.10.2006 ammonta ad euro 1.122.595,80, come da documento in atti che scompone i valori tra quote capitale, interessi moratori al 10.4.2019, interessi moratori successivi e sino al 17.5.2022. Se è vero che il valore dell'esposizione al 10.4.2019 è pari ad euro 1.007.822,96, è
tuttavia del pari vero che la somma intimata in precetto è corretta e che l'indicazione della data di riferimento del conteggio nel giorno 10.4.2019 è solo errore materiale;
iii. l'interesse ad agire dell'opponente è venuto meno, in quanto il precetto opposto è perento e ad esso non ha fatto seguito nessuna azione esecutiva, con ogni conseguenza di punto di spese di lite.
Su queste basi, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
3. In sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la parte opponente ha altresì eccepito che
[...]
non risulta iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e non risulta essere indicata quale CP_2
soggetto incaricato per l'attività di recupero del credito nella pubblicazione della cessione in
Gazzetta Ufficiale documentata dall'opposta.
4. La causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
****
6. Risulta evidente, nel caso in esame, che la materia del contendere sia cessata in conseguenza della circostanza che il precetto opposto risulta perento e che ad esso non ha fatto seguito alcuna azione esecutiva, con conseguente venir meno dell'interesse all'azione.
4 R.G. n. 1007/2024
Si osserva al riguardo che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale,
salva la facoltà di disporne la compensazione (Cass. 14939/2020).
7. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale sussistere i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ed invero, il primo motivo di opposizione sarebbe stato infondato, alla luce dell'indirizzo interpretativo secondo cui “le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata
solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base
alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova
della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. n.
17944/2023).
Nel caso di specie, anche a voler ritenere che le suddette indicazioni non consentano di ricondurre con certezza il credito per cui è causa nel perimetro della cessione evocata dalla , va CP_1
sottolineato che:
i. è pacifico tra le parti che si è fusa per incorporazione in Controparte_14 [...]
con atto stipulato in data 30.10.2019 ed avente effetto dal 11.11.2019, di talché CP_12 [...]
è subentrata di pieno diritto ed in modo automatico in tutti i rapporti già facenti capo a CP_12
Medio Credito;
ii. la odierna opposta ha altresì prodotto, a fondamento del proprio diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito derivante dal mutuo a rogito dott. , Notaio in Persona_3
Montevarchi, del 20.10.2006 rep. n.47176 e racc. n.20077, anche i seguenti documenti:
- lista dei crediti oggetto di cessione in favore di scaricata dalla pagina dedicata CP_1
alle operazioni di cessioni anno 2021 (raggiungibile tramite siti internet indicati in GU); a pag.
n.279, si rinviene anche il codice NDG del debitore ceduto (5314204109000), e, a fianco ad esso, le
5 R.G. n. 1007/2024
posizioni di sofferenza identificate dai rapporti n.950100000124 (soff. conto corr.),
n.00113/6152/68792025 e n.951100000323 (soff. spese), n.951100003566 (soff. spese), n.951100003803
(soff. spese), n.951100007294 (soff. spese), n.951100007328 (soff. spese), n.951100007329 (soff.
spese), n.951100007330 (soff. spese), n.954500104447 (soff. mutui risolti), n.00213/0006/0251086
contratto di mutuo ipotecario del 20.10.2006 a rogito del Notaio ai nn. rep. n.47176 Persona_3
e racc. n.20077, n.954700008877 (IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534401 e n.954700008878 (IMI:
fruttifero), n.06599/6904/40534402 e n.954700008879 (IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534403
954800009931 (IMI: int. pre. ris.), n.06599/6900/40534401 e n.954800009932 (IMI: int. pre. ris.),
n.06599/6900/40534402 e n.954800009933 (IMI: int. pre. ris.), n.06599/6900/40534403 e n.954900010995 (IMI: mora post. ris.), n.06599/6900/40534401 e n.954900010996 (IMI: mora post.
ris.), n.06599/6900/40534402 e n.954900010997 (IMI: mora post. ris.), n.06599/6900/40534403 e n.955000012059 (IMI: contributi), n.06599/6900/40534401 e n.955000012060 (IMI: contributi),
n.06599/6900/40534402, oggetto di cessione (doc.3);
- la comunicazione del 21.5.2024 con cui ha dato informativa a CP_12 CP_1
dell'avvenuta cessione del rapporto per cui è causa, recante l'indicazione dello stesso codice NDG
del debitore ceduto (n.5314204109000), unitamente alle posizioni di sofferenza collegate ed identificate dai rapporti n.950100000124 (soff. conto corr.), n.00113/6152/68792025 e n.951100000323
(soff. spese), n.951100003566 (soff. spese), n.951100003803 (soff. spese), n.951100007294 (soff.
spese), n.951100007328 (soff. spese), n.951100007329 (soff. spese), n.951100007330 (soff. spese),
n.954500104447 (soff. mutui risolti), n.00213/0006/0251086 contratto di mutuo ipotecario del
20.10.2006 a rogito del Notaio ai nn. rep. n.47176 e racc. n.20077, n.954700008877 Persona_3
(IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534401 e n.954700008878 (IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534402 e n.954700008879 (IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534403 954800009931 (IMI: int. pre. ris.),
n.06599/6900/40534401 e n.954800009932 (IMI: int. pre. ris.), n.06599/6900/40534402 e n.954800009933 (IMI: int. pre. ris.), n.06599/6900/40534403 e n.954900010995 (IMI: mora post. ris.)
n.06599/6900/4053440 (doc. 2).
Parimenti infondata sarebbe stata l'eccezione relativa al difetto di iscrizione ex art.106 T.U.B.,
considerato che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta (doc. 7) indica, quale soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati, Banca Finanziaria
Internazionale s.p.a., soggetto iscritto all'albo ex art.106 T.U.B. Banca Finanziaria ha poi delegato ad la specifica attività di riscossione (il c.d. special servicer), per la quale non si Controparte_2
6 R.G. n. 1007/2024
impone l'iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. (cfr., tra le altre, Trib. Roma, sez. IV, 15 ottobre 2024, n.
15568)
Quanto all'errore commesso dalla odierna opposta nell'indicazione del credito precettato, giova rammentare che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne
determina l'inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida
per la somma effettivamente dovuta ed il creditore non perde tale qualità ma si accerta solo ed esclusivamente
che sia titolare di un diritto inferiore” (Cass. n. 20374/2016). Nel caso di specie, peraltro, l'atto di precetto contempla anche il credito di euro 1.343.763,93, non oggetto di alcuna contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 7 agosto 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto
promossa da
(codice fiscale e partita iva ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
liquidatore unico e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Lorenzo Lorenzoni
parte opponente
nei confronti di
con unico socio (codice fiscale ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(codice fiscale ), quest'ultima in persona del procuratore speciale avv.
[...] P.IVA_3 [...]
giusta procura speciale conferita dall'amministratore delegato con atto CP_3 CP_4
autenticato nelle firme dal dott. , Notaio in Milano, in data 2.8.2023, rep. n.10860 e Persona_1
racc. n.3173, registrata in Milano 2 il 9.8.2022 al n.83073, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Tiradritti
parte opposta
conclusioni:
per : “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto: NEL MERITO Dichiarare che la " CP_1
, rappresentata da , non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti della
[...] Controparte_2
e dei terzi datori d'ipoteca, per gli importi eccedenti la somma di € Parte_1
1.007.822,99, in relazione all'esposizione al 10.4.2019 sul finanziamento concesso da Banca Medio Credito, 1 R.G. n. 1007/2024
e, per l'effetto, la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità dell'atto di precetto della cui opposizione trattasi
per gli importi non dovuti;
IN VIA ISTRUTTORIA A. Acquisire e prendere atto del contenuto della
seguente documentazione che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria all'atto
dell'iscrizione a ruolo del giudizio: 1)- Visura C.C.I.A.A. 2)- Comunicazione Dott. Controparte_5 Per_2
del 16.1.2021; 3)- Estratto conto esposizioni al 10.4.2019; contestualmente al deposito della prima memoria
ex art. 171 ter c.p.c.: 4)- “Provvedimento della Banca d'Italia - Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” del 12.12.2023; 5)-
Relazione Parlamentare alla Legge Cartolarizzazione;
6)- Sentenza Tribunale di Firenze 27.5.2024, n. 2360;
contestualmente al deposito della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.: 7)- Pec del 2.7.2024 da a Pt_1
Curatela 8)- Pec del 1.9.2024 da a Controparte_6 Pt_1 Controparte_7
9)- Istanza di accesso agli atti allegata alla pec del 1.9.2024 e rileva che, nonostante la
[...]
formale richiesta, la Curatela del non ha ancora consentito l'accesso agli atti Controparte_6
della procedura, indispensabile per confermare che il credito di alla data Parte_3
del 10.4.2019 è stato dalla stessa dichiarato ammontare ad euro 1.007.822,99 e non ad euro 1.122.595,80,
come invece intimato nell'atto di precetto opposto;
contestualmente al deposito della terza memoria ex art.
171 ter c.p.c.: 10)- Notifica telematica dell'atto di precetto del 25.6.2024; B. Ordinare ex art. 210 c.p.c.
all'opposta la esibizione / produzione in giudizio dell'insinuazione al passivo del Controparte_8
effettuata dalla Banca Medio Credito in forza del contratto di mutuo a rogito dott. del
[...] Persona_3
20.10.2006, al fine di accertare l'effettiva consistenza del credito rivendicato alla data del 10.4.2019; C.
Ordinare ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. alla la esibizione / produzione Controparte_9
in giudizio dell'insinuazione al passivo effettuata dalla Banca Medio Credito in forza del contratto di mutuo
a rogito dott. del 20.10.2006, al fine di accertare l'effettiva consistenza del credito Persona_3
rivendicato alla data del 10.4.2019; IN OGNI CASO Condannare la " , in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata da , alla refusione dei compensi e Controparte_2
delle spese del giudizio”;
per on unico socio: “voler respingere l'opposizione proposta da perché Controparte_1 Parte_1
infondata, non provata per tutti i motivi esposti nella presente memoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 R.G. n. 1007/2024
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha Parte_1
opposto il precetto notificatole dalla società con unico socio, rappresentata da Controparte_1
per l'importo di euro 2.466.859,73, di cui: Controparte_2
i. euro 1.122.595,80 quale esposizione derivante da residuo capitale del finanziamento in pool di euro 1.500.000,00 concesso da banca Medio Credito per il tramite di atto a rogito dott. Per_3
, Notaio in Montevarchi, del 20.10.2006 rep. n.47176 e racc. n.20077, registrato in
[...]
Montevarchi il 23.10.2006, al n.1605 serie 1T, così come modificato con atto di modifica del piano di ammortamento per sospensione del pagamento del debito e postergazione della scadenza del
19.2.2014 (oggi posizione a sofferenza n.9547/643-644-645);
ii. euro 1.343.763,93 quale esposizione derivante da residuo capitale del finanziamento in pool di euro 2.000.000,00 concesso dalla ex , poi ed ancora , CP_10 CP_11 Controparte_12
per il tramite di atto a rogito dott. , Notaio in Montevarchi, del 20.10.2006 rep. Persona_3
n.47176 e racc. n.20077, registrato in Montevarchi il 23.10.20206, al n.1605 serie 1T, per come modificato con atto di modifica del piano di ammortamento per sospensione del pagamento del debito e postergazione della scadenza del 19.2.2014 (oggi rapporto di sofferenza n.9545/295);
iii. euro 500,00 a titolo di compensi per l'atto di precetto
A fondamento dell'opposizione, la società Pt_1
a) ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di , in quanto dall'avviso di cessione di CP_1
crediti in blocco richiamato non si ricaverebbe l'inclusione anche dei diritti nascenti dal contratto di mutuo del 23.10.2006;
b) con riferimento all'esposizione portata dalla quota del finanziamento in pool erogato dall'allora
(v. supra, sub i.) il debito maturato alla data del 10.4.2019 ammonterebbe Controparte_13
alla somma di euro 1.007.822,99 e non alla maggior somma intimata in precetto per euro
1.122.595,80. Ciò anche in ragione di quanto risulta dall'insinuazione formulata da al CP_1
passivo del fallimento 1 e dai documenti ad essa allegati. Controparte_5
Su queste basi, la società opponente ha chiesto accertarsi, nel merito, l'insussistenza del diritto di rappresentata da ad agire esecutivamente nei confronti Controparte_1 Controparte_2
della , e dei terzi datori d'ipoteca, per gli importi eccedenti la somma Parte_1
di € 1.007.822,99, in relazione all'esposizione al 10.4.2019 sul finanziamento concesso da Banca
Medio Credito;
con conseguente nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto di precetto della cui opposizione trattasi per gli importi non dovuti.
3 R.G. n. 1007/2024
2. Si è costituita in giudizio la società con unico socio, rappresentata da Controparte_1 [...]
contestando le avverse domande, sul presupposto che: CP_2
i. le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (categoria del rapporto ceduti, collocazione temporale della sua conclusione)
consentono di ricondurre con certezza il credito per cui è causa (finanziamento ipotecario concluso il 23 ottobre 2006) nell'ambito della cessione sopra richiamata. A ciò va aggiunta la comunicazione del 21.5.2024 con cui ha dato informativa a ell'avvenuta cessione CP_12 CP_1
del rapporto per cui è causa, nonché la lista dei crediti oggetto di cessione in favore di
[...]
scaricata dalla pagina dedicata alle operazioni di cessioni anno 2021 (raggiungibile tramite CP_1
siti internet indicati in GU);
ii. l'esposizione derivante da residuo capitale del finanziamento in pool di euro 1.500.000,00
concesso da banca Medio Credito per il tramite di atto a rogito dott. , Notaio in Persona_3
Montevarchi, del 20.10.2006 ammonta ad euro 1.122.595,80, come da documento in atti che scompone i valori tra quote capitale, interessi moratori al 10.4.2019, interessi moratori successivi e sino al 17.5.2022. Se è vero che il valore dell'esposizione al 10.4.2019 è pari ad euro 1.007.822,96, è
tuttavia del pari vero che la somma intimata in precetto è corretta e che l'indicazione della data di riferimento del conteggio nel giorno 10.4.2019 è solo errore materiale;
iii. l'interesse ad agire dell'opponente è venuto meno, in quanto il precetto opposto è perento e ad esso non ha fatto seguito nessuna azione esecutiva, con ogni conseguenza di punto di spese di lite.
Su queste basi, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
3. In sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la parte opponente ha altresì eccepito che
[...]
non risulta iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e non risulta essere indicata quale CP_2
soggetto incaricato per l'attività di recupero del credito nella pubblicazione della cessione in
Gazzetta Ufficiale documentata dall'opposta.
4. La causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
****
6. Risulta evidente, nel caso in esame, che la materia del contendere sia cessata in conseguenza della circostanza che il precetto opposto risulta perento e che ad esso non ha fatto seguito alcuna azione esecutiva, con conseguente venir meno dell'interesse all'azione.
4 R.G. n. 1007/2024
Si osserva al riguardo che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale,
salva la facoltà di disporne la compensazione (Cass. 14939/2020).
7. Nel caso di specie, ritiene il Tribunale sussistere i presupposti per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ed invero, il primo motivo di opposizione sarebbe stato infondato, alla luce dell'indirizzo interpretativo secondo cui “le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata
solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base
alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova
della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. n.
17944/2023).
Nel caso di specie, anche a voler ritenere che le suddette indicazioni non consentano di ricondurre con certezza il credito per cui è causa nel perimetro della cessione evocata dalla , va CP_1
sottolineato che:
i. è pacifico tra le parti che si è fusa per incorporazione in Controparte_14 [...]
con atto stipulato in data 30.10.2019 ed avente effetto dal 11.11.2019, di talché CP_12 [...]
è subentrata di pieno diritto ed in modo automatico in tutti i rapporti già facenti capo a CP_12
Medio Credito;
ii. la odierna opposta ha altresì prodotto, a fondamento del proprio diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito derivante dal mutuo a rogito dott. , Notaio in Persona_3
Montevarchi, del 20.10.2006 rep. n.47176 e racc. n.20077, anche i seguenti documenti:
- lista dei crediti oggetto di cessione in favore di scaricata dalla pagina dedicata CP_1
alle operazioni di cessioni anno 2021 (raggiungibile tramite siti internet indicati in GU); a pag.
n.279, si rinviene anche il codice NDG del debitore ceduto (5314204109000), e, a fianco ad esso, le
5 R.G. n. 1007/2024
posizioni di sofferenza identificate dai rapporti n.950100000124 (soff. conto corr.),
n.00113/6152/68792025 e n.951100000323 (soff. spese), n.951100003566 (soff. spese), n.951100003803
(soff. spese), n.951100007294 (soff. spese), n.951100007328 (soff. spese), n.951100007329 (soff.
spese), n.951100007330 (soff. spese), n.954500104447 (soff. mutui risolti), n.00213/0006/0251086
contratto di mutuo ipotecario del 20.10.2006 a rogito del Notaio ai nn. rep. n.47176 Persona_3
e racc. n.20077, n.954700008877 (IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534401 e n.954700008878 (IMI:
fruttifero), n.06599/6904/40534402 e n.954700008879 (IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534403
954800009931 (IMI: int. pre. ris.), n.06599/6900/40534401 e n.954800009932 (IMI: int. pre. ris.),
n.06599/6900/40534402 e n.954800009933 (IMI: int. pre. ris.), n.06599/6900/40534403 e n.954900010995 (IMI: mora post. ris.), n.06599/6900/40534401 e n.954900010996 (IMI: mora post.
ris.), n.06599/6900/40534402 e n.954900010997 (IMI: mora post. ris.), n.06599/6900/40534403 e n.955000012059 (IMI: contributi), n.06599/6900/40534401 e n.955000012060 (IMI: contributi),
n.06599/6900/40534402, oggetto di cessione (doc.3);
- la comunicazione del 21.5.2024 con cui ha dato informativa a CP_12 CP_1
dell'avvenuta cessione del rapporto per cui è causa, recante l'indicazione dello stesso codice NDG
del debitore ceduto (n.5314204109000), unitamente alle posizioni di sofferenza collegate ed identificate dai rapporti n.950100000124 (soff. conto corr.), n.00113/6152/68792025 e n.951100000323
(soff. spese), n.951100003566 (soff. spese), n.951100003803 (soff. spese), n.951100007294 (soff.
spese), n.951100007328 (soff. spese), n.951100007329 (soff. spese), n.951100007330 (soff. spese),
n.954500104447 (soff. mutui risolti), n.00213/0006/0251086 contratto di mutuo ipotecario del
20.10.2006 a rogito del Notaio ai nn. rep. n.47176 e racc. n.20077, n.954700008877 Persona_3
(IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534401 e n.954700008878 (IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534402 e n.954700008879 (IMI: fruttifero), n.06599/6904/40534403 954800009931 (IMI: int. pre. ris.),
n.06599/6900/40534401 e n.954800009932 (IMI: int. pre. ris.), n.06599/6900/40534402 e n.954800009933 (IMI: int. pre. ris.), n.06599/6900/40534403 e n.954900010995 (IMI: mora post. ris.)
n.06599/6900/4053440 (doc. 2).
Parimenti infondata sarebbe stata l'eccezione relativa al difetto di iscrizione ex art.106 T.U.B.,
considerato che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta (doc. 7) indica, quale soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati, Banca Finanziaria
Internazionale s.p.a., soggetto iscritto all'albo ex art.106 T.U.B. Banca Finanziaria ha poi delegato ad la specifica attività di riscossione (il c.d. special servicer), per la quale non si Controparte_2
6 R.G. n. 1007/2024
impone l'iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. (cfr., tra le altre, Trib. Roma, sez. IV, 15 ottobre 2024, n.
15568)
Quanto all'errore commesso dalla odierna opposta nell'indicazione del credito precettato, giova rammentare che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne
determina l'inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida
per la somma effettivamente dovuta ed il creditore non perde tale qualità ma si accerta solo ed esclusivamente
che sia titolare di un diritto inferiore” (Cass. n. 20374/2016). Nel caso di specie, peraltro, l'atto di precetto contempla anche il credito di euro 1.343.763,93, non oggetto di alcuna contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 7 agosto 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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