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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno
n. 1600/2024 del 21 agosto 2024, iscritto al n. 6552/2024 del ruolo generale
degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce C.F._1
alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'avvocato Egidio Felice Egidio
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Salerno, alla via Mercanti n. 46 -appellante-
E
nato a San Giorgio a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato IG DE VE
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Pomigliano d'Arco, alla via Trento n. 31;
con sede in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 3 (P. Controparte_2
IVA ), costituitasi in persona del procuratore dott. , P.IVA_1 CP_3 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta delibera del Consiglio di
Amministrazione del 1° marzo 2024, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Licia Polizio (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno C.F._5
alla via L. Cassese n. 19;
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata C.F._6
alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Antonio Terralavoro (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._7
alla via Mazziotti n.
1 -appellati-
NONCHÉ
con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 4 Controparte_5
(P. IVA ), costituitasi in persona del procuratore ad , dott. P.IVA_2 CP_6
, giusta procura speciale del 28 maggio 2021 per Notaio Dott. Controparte_7
di Bologna, n. , rappresentata e difesa, per Persona_1 P.IVA_3
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avvocati
Francesco Borza (C.F. ) e Fabio Borza (C.F. C.F._8
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._9
al Corso Vittorio Emanuele n. 193
-appellata ed appellante incidentale-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 23 febbraio 2022, evocò in Controparte_4
giudizio in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Salerno Parte_1 CP_1
pag. 2/19 DE VE, la e l Controparte_2 Controparte_5
per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni che le erano derivati dal sinistro verificatosi il 28 agosto 2021, alle ore 12:25 circa,
allorquando, mentre era seduta dinanzi all'Hotel Baia di Vietri sul Mare, era stata colpita al labbro dalla targa DE422XD dell'autovettura Smart di CP_1
assicurata con per la cosiddetta responsabilità civile automobilistica, CP_2
che, nello svoltare a sinistra, per accedere al detto hotel, s'era scontrata con il motociclo Piaggio targato EM25427 di assicurato con Pt_1 Controparte_5
che proveniva dal senso di marcia opposto a quello impegnato dall'autoveicolo.
Nel contraddittorio di di e di Controparte_2 CP_1
che negavano le rispettive responsabilità nel determinismo dello Parte_1
scontro, addebitandosela reciprocamente l'un l'altro, e nella non dichiarata contumacia della la causa fu istruita con Controparte_5
l'escussione dei testimoni addotti dalle parti e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, quindi decisa il 21
agosto 2024.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 1600/2024, pronunciata il 6 agosto 2024 e resa pubblica il 21 agosto successivo, il Giudice di pace di Salerno: rigettò
l'eccezione di nullità della citazione sollevata da affermò che la prova CP_1
non aveva offerto elementi di giudizio sufficienti per affermare la responsabilità
di uno solo dei conducenti i due veicoli coinvolti nel sinistro, inferendo la doverosa applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 2054 c.c.;
richiamò le conclusioni del suo ausiliario, condividendone le conclusioni in pag. 3/19 ordine alle lesioni patite dall'attrice; quantificò il danno patrimoniale in € 315,00
e il danno non patrimoniale temporaneo in € 897,78 e quello permanente in €
1.953,00; pose le spese di causa a carico dei convenuti.
In conclusione, il primo giudice dichiarò “ , Parte_2
proprietario dell'autovettura Smart tg. DE422XD e , proprietario del Parte_1
motociclo Piaggio tg. EM25427, ugualmente responsabili del sinistro de quo e,
per l'effetto”, condannò “ e la e Parte_2 Controparte_8 [...]
e la al pagamento, in solido tra loro, in favore di Pt_1 Controparte_5
, a 3.166,58, oltre interessi legali dalla data della domanda”, Controparte_4
nonché “al pagamento in solido delle spese del giudizio”, ed a sostenere in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione per l'udienza del 15 gennaio 2025, notificata il 3 settembre
2024, impugnò innanzi al Tribunale di Salerno detta decisione, Parte_1
assumendone l'erroneità per il mancato esame delle risultanze istruttorie, che dimostravano – nella sua tesi – la responsabilità esclusiva di nel CP_9
determinismo dello scontro, per avere costui invaso l'opposta corsia di marcia svoltando alla sua sinistra nonostante la striscia continua vietasse tale manovra;
l'appellante lamentò, inoltre, l'omessa pronuncia sulla sua richiesta ex art. 1917 c.c.. L'appellante, quindi, chiese: “- Riformare e/o annullare riforma la
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Grippo - n.
1600/2024 , pubblicata e comunicata in data 21.08.2024, cronol. 9591/2024 del
21/08/2024 (RG n. 2938/2022), e mai notificata, in forza dei motivi di
impugnazione innanzi indicati, ed in riforma, - dichiarare l'inammissibilità e
pag. 4/19 l'infondatezza della domanda spiegata dall'attore contro l'odierno convenuto
sig. e/o dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. Parte_1 CP_1
, proprietario dell'autoveicolo Smart DE422XD, nel sinistro per cui vi è
[...]
causa, con condanna a carico di quest'ultimo e della relativa compagnia di
assi. al risarcimento dei danni nei confronti della sig.ra CP_10 CP_4
, come quantificati nel giudizio di primo grado;
-in via subordinata
[...]
nell'ipotesi di conferma della responsabilità solidale dei convenuti, in merito ai
danni cagionati all'attrice, nel sinistro per cui vi è causa, si invoca la
disposizione di cui all'art. 1917 c.c. chiedendo la condanna della in CP_11
persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere all'attore il relativo danno
e/o tenere indenne il sig. dall'eventuale richiesta di risarcimento del Pt_1
danno, ivi compreso il pagamento delle spese di lite, sia dell'attore che del
convenuto. Condannare, in ogni caso, l'attore e/o gli altri convenuti che saranno
ritenuti responsabili, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,
come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara
antistatario.”
Il 9 ottobre 2024 si costituì eccependo la Controparte_2
“INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER CARENZA DI INTERESSE E/O
PREGIUDIZIO” in capo all'appellante, essendo stato interamente risarcito dal suo assicuratore per i danni patiti in occasione dell'incidente per cui è causa e parimenti essendo stata interamente soddisfatta del suo Controparte_4
credito risarcitorio, e l'infondatezza dei motivi di gravame. La compagnia,
quindi, chiese: “1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
per l'insussistenza di un interesse utile e concreto, e comunque per l'assenza di
pag. 5/19 pregiudizio derivante dalla sentenza impugnata, per i motivi esposti. 2) In via
subordinata, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e
per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, vinte le spese
del presente grado di giudizio.”
Il 29 ottobre 2024 si costituì Controparte_5
argomentando della fondatezza dell'appello principale e chiedendo: “accogliere
l'appello proposto in linea principale, e quindi relativamente alla richiesta di
accertamento della responsabilità esclusiva in capo al Sig. , CP_1
proprietario dell'autoveicolo Smart tg.DE422XD giacchè fondato in fatto ed in
diritto con riforma dell'impugnata sentenza. Rigettare, comunque e in ogni caso,
l'appello nella parte relativa alla richiesta di condanna della Controparte_12
ex art. 1917 cc “a corrispondere all'attore il relativo danno e/o tenere
[...]
indenne il sig. dall'eventuale richiesta di risarcimento del danno, ivi Pt_1
compreso il pagamento delle spese di lite, sia dell'attore che del convenuto”
giacchè, per tale richiesta, l'appello è infondato in fatto e in diritto. Con ogni
conseguente statuizione anche in ordine alla ripetizione degli importi liquidati
nella sentenza gravata, eventualmente medio tempore corrisposti all'appellata e
all'Avvocato, quest'ultimo dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese,
competenze, rimborso spese generali, oltre CAP ed IVA in sentenza come per
legge. Si producono: atto di appello.”
Costituendosi con comparsa del 30 ottobre 2024, ha Controparte_4
eccepito l'inammissibilità ed improponibilità dell'appello, per violazione delle regole dettate dall'art. 342 c.p.c., e la sua infondatezza, avendo il primo giudice correttamente valutato il materiale probatorio e accertato l'impossibilità di pag. 6/19 attribuire la responsabilità dell'incidente ad uno solo dei due conducenti.
L'appellata così concluse: “
1-In via preliminare dichiarare inammissibile
l'appello proposto ex art. 342 cpc e/o 348 bis cpc;
2-In subordine nel merito,
rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
confermare in toto la impugnata sentenza, con vittoria delle spese e delle
competenze del doppio grado di giudizio oltre spese generali CNPA ed IVA
come per legge con attribuzione ed in solido con l'impresa .” CP_5
si costituì il 6 novembre 2025, eccependo: CP_1
“L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER CARENZA DI INTERESSE AD
”, per essere stato esso appellante integralmente risarcito Controparte_13
da dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro per Controparte_5
cui è causa e per avere pagato interamente quanto spettante a CP_2
; “L'INAMMISSIBILITÀ DELL'AVVERSO ATTO DI Controparte_4
PERCHÉ REDATTO IN LESIONE DEL DIVIETO PREVISTO EX CP_13
ART. 345 CPC”, non essendo state prodotte in prime cure le fotografie allegate all'appello; “LA NULLITÀ DELL'ATTO DI APPELLO PER
[...]
”, avendo l'appellante indicato quale termine di costituzione CP_14
per gli appellati quello di 70 giorni prima della fissata udienza, applicabile solo al processo di primo grado;
l'infondatezza delle avverse doglianze, avendo il giudice di pace fato buon governo delle risultanze istruttorie e della regola di giudizio sussidiaria dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.;
l'inammissibilità e infondatezza dell'appello incidentale di Controparte_5
l'appellato, invocata la regola dell'art. 1917 c.c., così concluse: “I – In via
preliminare, in ragione di tutto quanto esposto in premessa ed argomentato al I
pag. 7/19 ed al II motivo della presente comparsa, accertare e dichiarare l'inammissibilità
del gravame principale proposto dal Sig. e, per l'effetto, accertare Parte_1
e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
, nonché, sempre per l'effetto, confermare la sentenza n. Controparte_5
1600/2024, resa dall'Ecc.mo Ufficio del Giudice di Pace di Salerno a definizione
del procedimento contraddistinto da RG n. 2938/2022; II – Sempre in Via
preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo
Tribunale adito non dovesse ritenere degno di accoglimento il capo precedente,
in ragione di tutto quanto esposto in premessa ed argomentato al III motivo
della presente comparsa, accertare e dichiarare la nullità del gravame
principale proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
n. 1600/2024, resa dall'Ecc.mo Ufficio del Giudice di Pace di Salerno a
definizione del procedimento contraddistinto da RG n. 2938/2022; III – In via
Gradata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo
Tribunale adito non dovesse ritenere degni di accoglimento i capo precedenti,
accertare e dichiarare, in ragione di tutto quanto esposto in premessa ed
argomentato al IV motivo della presente comparsa, l'infondatezza dell'avverso
gravame principale con afferenza la primo I motivo dello stesso, e, per l'effetto,
accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame incidentale proposto dalla
, nonché, sempre per l'effetto, confermare la sentenza n. CP_5
1600/2024, resa dall'Ecc.mo Ufficio del Giudice di Pace di Salerno a definizione
del procedimento contraddistinto da RG n. 2938/2022; IV – In via ancor più
Subordinata, nella denegata ipotesi in cui questo Ecc.mo giudicante adito
dovesse ritenere fondato l'avverso gravame, ed accertare una responsabilità
pag. 8/19 totale e/o parziale del convenuto Sig. nella causazione del sinistro CP_1
di cui in atti, condannare la compagnia assicurativa Controparte_2
, in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento del
[...]
danno, manlevandolo integralmente, e ancora per l'effetto condannare la
medesima compagnia assicurativa alla refusione delle spese di lite, e tanto in
ossequio ai dettami previsti ex Art. 1917 c.c.; V – Con vittoria di spese diritti ed
onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi
antistatario.”
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa, sulle conclusioni delle parti,
conformi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi, è stata riservata a sentenza.
4.- Questioni preliminari.
4.1.- Convenuto e appellato è (nato a [...] a CP_1
Cremano il 6 febbraio 1962 (C.F. ), come risulta dalle C.F._3
comparse di costituzione in entrambi i gradi di giudizio e dalle procure speciali da lui rilasciate, benché nell'atto di appello e nella stessa sentenza egli sia indicato anche con il nome DE (IG DE VE risulta essere il conducente della Smart in occasione del sinistro).
4.2.- Risultano depositati scritti conclusionali nell'interesse di “
[...]
. Controparte_15
La mancata allegazione dei rapporti tra le due società (fenomeni successori, conferimento di azienda, mero cambio di denominazione sociale)
non consente di ritenere validamente costituita in luogo di Controparte_15
che è ancora parte del giudizio. Controparte_2
pag. 9/19 Le circostanze che detti scritti conclusionali siano a firma dell'avvocato
Licia Polizio e che essi si riferiscano chiaramente al processo ne impone comunque l'esame e la valutazione, riferendoli alla parte appellata ritualmente costituita.
4.3.- Con gli scritti conclusionali degli appellati è – sia pure genericamente – riproposta l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di relativo accoglimento: è evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, è da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questo
Tribunale.
4.4.- L'impugnazione, poi, deve ritenersi ammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
pag. 10/19 dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così Cass., Sez. U, sentenza n. 27199 del 16/11/2017; nello stesso senso tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Sez. 2 - , ordinanza n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello nel suo complesso consente l'individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
4.5.1.- Contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, ha Parte_1
interesse a impugnare la decisione del giudice di pace di Salerno, che non solo l'ha dichiarato, quale “proprietario del motociclo Piaggio tg. EM25427W”,
civilmente responsabile del sinistro, in misura uguale a ma l'ha CP_1
anche condannato, in proprio e in solido con quello e con le due compagnie assicuratrici, a pagare a la somma di € 3.166,58, oltre Controparte_4
interessi e spese, nonché a pagare le spese della consulenza tecnica d'ufficio,
vieppiù senza esaminare la sua richiesta di manleva ex art. 1917 c.c., con statuizioni quindi certamente pregiudizievoli per lui. L'interesse concreto dell'appellante segue, quindi, all'affermazione della sua responsabilità per un pag. 11/19 fatto illecito, alla statuizione di condanna a pagare, ancorché in solido con altri,
ed alle conseguenze della decisione di corresponsabilità sui rapporti futuri con le compagnie assicuratrici (in termini di malus e di classi di merito).
4.5.2.- Non ha interesse l'appellante, invece, a dolersi dell'omessa pronuncia sulla sua domanda di manleva proposta, nei confronti dell'assicuratrice ex art. 1917 c.c. CP_5
È oggettivo che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di parte, formulata con la comparsa di costituzione in prime cure e pure fondata: invero, secondo l'invocata disposizione codicistica, l'assicuratore
è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Parimenti vero è che l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è
autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata –
materialmente – direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1917.
Tuttavia, se l'indicata compagnia mai ha revocato in dubbio il suo obbligo contrattuale a manlevare l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lite, va osservato che – per pacifiche deduzioni di parte –
[...]
è stata interamente soddisfatta da che lo CP_4 Controparte_2
stesso è stato indennizzato da Parte_1 Controparte_5
ante causam, a norma dell'art. 149 cod. ass., e che le due società hanno regolato i reciproci rapporti in stanza di compensazione, secondo gli accordi tra pag. 12/19 le compagnie assicuratrici, il che esclude un concreto interesse, effettivo e attuale, giuridicamente apprezzabile, al conseguimento di una utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile che con l'intervento del giudice: all'opposto,
questione posta dall'appellante appare strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica.
4.5.3.- Non pare inopportuno aggiungere che, alla luce delle generiche conclusioni rassegnate in prime cure (“Condannare, in ogni caso, l'attore e/o gli
altri convenuti che saranno ritenuti responsabili, al pagamento delle spese
processuali, come per legge”), non ulteriormente e meglio precisate, non può
ritenersi proposta una domanda di rimborso delle spese di resistenza
(comunque dovute sempre che l'assicurato ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato, prova nella specie insussistente).
5.- L'appello principale.
con articolato gravame, lamenta l'erroneità della decisione Parte_1
di primo grado nella parte in cui ha sostenuto l'impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro con certezza sufficiente ad affermare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Smart, che invece aveva svoltato a sinistra, invadendo l'opposta corsia allorquando sopraggiungeva il motociclo
Piaggio, senza considerare il divieto imposto dalla striscia orizzontale continua,
con violazione dell'art. 40 del codice della strada, come confermato dalle fotografie ritraenti i veicoli e i luoghi di causa e la deposizione del teste
. Testimone_1
Va premesso che il motivo di gravame si sottrae alla censura d'inammissibilità sollevata da parte appellata a norma dell'art. 345 c.p.c., posto pag. 13/19 che, per un verso, si fonda su una diversa ricostruzione della prova orale e, per altro verso, i documenti fotografici allegati all'impugnazione non sono nuovi,
risultando allegati al “Rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale” dei
Carabinieri di Vietri sul mare prot. n.- 36/36-2021, versato agli atti del giudizio di primo grado dall'attrice, dalla e da e alle Controparte_2 CP_1
note conclusionali della parte oggi appellante del 29 marzo 2024.
Il motivo di appello è, comunque, in definitiva infondato e va respinto.
Il giudice di pace ha motivato la sua decisione, di ricorrere alla presunzione di corresponsabilità dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.,
valorizzando il contrasto tra le deposizioni dei testimoni (“I testi indicati dal
convenuto hanno dichiarato che il conducente del ciclomotore CP_1
Piaggio, modello Liberty, targato EM25427, aveva impattato il veicolo Smart,
targato DE422XD, di proprietà del quando questi si trovava già CP_1
all'ingresso della struttura alberghiera Lloyd's Baia Hotel e che, sempre il
conducente del ciclomotore nell'occorso non aveva posto in essere alcuna
manovra di emergenza né aveva tentato di arrestare la propria corsa al fine di
evitare l'impatto. Di contro, il teste indicato dal convenuto ha Parte_1
riferito una diversa dinamica: il conducente dell'autoveicolo Smart DE422XD,
nel mentre saliva il predetto tratto stradale, direzione Vietri Sul mare/cava De
Tirreni, all'improvviso svoltava a sinistra e finiva per invadere la corsia opposta
ove sopraggiungeva, il motoveicolo targato EM25427 di proprietà del sig.
e condotto dalla figlia sig.ra ”: così a pagina 3 della Parte_1 Parte_3
sentenza).
Vero è che nell'impianto motivazionale del primo giudice non risulta pag. 14/19 essere stata considerata la deposizione del teste (il quale ha Testimone_1
riferito che lo scontro tra i due veicoli “è avvenuto mentre il veicolo smart era
posizionato con la parte posteriore nella sua corsia, mentre la parte anteriore
era a cavallo della medesima IN QUANTO ESEGUIVA MANOVRA DI SVOLTA
VERSO SINISTRA SENZA CONCEDERE LA PRECEDENZA ai veicoli
proveniente da destra. Io mi trovavo nel luogo del sinistro e procedevo verso la
stessa strada percorsa dal ciclomotore con direzione Salerno”), ma tale sua deposizione contrasta con quella dei testi e Testimone_2 Testimone_3
(i quali, identificati e sentiti di militari intervenuti sul luogo del sinistro nella sua immediatezza, hanno riferito che la Smart aveva presegnalato, con l'apposito indicatore di direzione, e quasi completato la manovra di svolta a sinistra al momento dell'urto, essendo quasi giunta nell'area di sosta antistante l'hotel),
oltre che con la rappresentazione fotografica dei luoghi e dei due veicoli: proprio tali fotografie, invece, non consentono di apprezzare nessun segno di trascinamento del motociclo verso il margine destro della strada dove è
raffigurato, in posizione di quiete dopo l'urto, in corrispondenza della parte anteriore destra dell'autovettura, così potendosi inferire che lo scontro è
avvenuto in prossimità del margine destro della corsia impegnata dal motociclo.
Se, quindi, le prove orali non restituiscono certezze sulla esatta dinamica dello scontro (unico dato sicuro è che a seguito dell'urto la targa dell'autoveicolo fu lanciata contro il volto di e la colpì al labbro), è Controparte_4
comunque possibile affermare, sulla scorta di dati oggettivi e non revocati in dubbio nella presente fase di gravame, che il conducente la Smart violò il divieto, imposto dagli artt. 40 e 146 del codice della strada, di superamento pag. 15/19 della linea orizzontale continua, che separava le due corsie di marcia e che,
invece, egli oltrepassò per accedere all'area di sosta antistante l'hotel. Tuttavia,
il conducente del motociclo non ha dimostrato di avere rispettato i doveri generici di prudenza imposti dall'art. 140 e 141 del medesimo codice, non avendo provato di aver tenuto una condotta di guida corretta, previdente anche le condotte errate altrui, vieppiù considerate le condizioni di tempo (sereno, in piena illuminazione solare) e di traffico (normale), che consentivano la piena visibilità del campo stradale e dei veicoli provenienti dall'opposta direzione di marcia, compresa la Smart, e di luogo (prossimità di un hotel, il cui ingresso e la cui area di sosta sono immediatamente prospicienti la strada, e immediata vicinanza di strisce pedonali), né di avere posto in essere le dovute manovre evasive dello scontro (spostandosi sulla sua destra, all'interno dell'area di sosta dell'albergo che, in quel frangente, risultava libera, ovvero semplicemente frenando, azione che nessuno dei testimoni addotti ha riferito).
Va quindi rammentato e ribadito il consolidato insegnamento per cui, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso: l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di pag. 16/19 stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Così integrata nella motivazione, la decisione del Giudice di pace di
Salerno va sul punto confermata.
6.- L'appello incidentale di Controparte_5
nel chiedere – con la comparsa di
[...]
costituzione in questa fase di giudizio, alla quale s'è riportata nel precisare le conclusioni – di “accogliere l'appello proposto in linea principale, e quindi
relativamente alla richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva in
capo al Sig. , proprietario dell'autoveicolo Smart tg.DE422XD CP_1
giacchè fondato in fatto ed in diritto con riforma dell'impugnata sentenza”) ha proposto un appello incidentale adesivo, perseguendo l'intento di rimuovere la parte della sentenza sfavorevole ad entrambi gli appellanti.
Il rigetto dell'appello principale giustifica il rigetto anche dell'appello incidentale adesivo, non supportato da specifiche ragioni di gravame, diverse da quelle fatte valere dall'appellante principale.
7.- La decisione del Tribunale.
In conclusione, gli appelli, principale e incidentale adesivo, vanno respinti, confermandosi la sentenza impugnata.
8.- Le spese.
8.1.- La soccombenza degli appellanti ne giustifica la condanna a pagare agli altri appellati le spese del grado, che si liquidano per ciascuno di essi in €
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed € 600,00 per la fase conclusionale, tenendo presente il pag. 17/19 valore della lite, l'attività professionale effettivamente svolta, l'assenza di una vera e propria fase istruttoria, la durata del procedimento e i parametri dettati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche.
Dette spese vanno poste a carico dei due appellanti con vincolo di solidarietà esterna e, nei rapporti interni tra loro, in ragione di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico di per la maggiore Parte_1 Controparte_5
soccombenza e la causalità del gravame, entrambi riferibili al primo, e vano distratte come in dispositivo, in ragione delle richieste di diretta attribuzione.
8.2.- Sussistono, infine, le condizioni processuali per l'applicazione agli appellanti del comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30
maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n.
1600/2024 del Giudice di pace di Salerno, così provvede;
1) rigetta sia l'appello principale di che l'appello incidentale di Parte_1
Controparte_5
2) condanna e con vincolo di Parte_1 Controparte_5
solidarietà esterna e nei rapporti interni tra loro in ragione di 2/3 il primo e pag. 18/19 di 1/3 la seconda, a pagare a , a ed a Controparte_4 CP_1
le spese del presente grado di appello, che Controparte_2
liquida per ciascuno di loro in € 1.826,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA;
3) direttamente attribuisce all'avvocato Antonio Terralavoro le spese dovute a e all'avvocato IG DE VE le spese Controparte_4
dovute a CP_1
4) dichiara la sussistenza delle condizioni processuali perché gli appellanti e versino un ulteriore Parte_1 Controparte_5
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
Salerno, 4 giugno 2025. Il giudice dott. Andrea Luce
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno
n. 1600/2024 del 21 agosto 2024, iscritto al n. 6552/2024 del ruolo generale
degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 28 maggio 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce C.F._1
alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'avvocato Egidio Felice Egidio
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Salerno, alla via Mercanti n. 46 -appellante-
E
nato a San Giorgio a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato IG DE VE
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Pomigliano d'Arco, alla via Trento n. 31;
con sede in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 3 (P. Controparte_2
IVA ), costituitasi in persona del procuratore dott. , P.IVA_1 CP_3 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta delibera del Consiglio di
Amministrazione del 1° marzo 2024, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Licia Polizio (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno C.F._5
alla via L. Cassese n. 19;
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata C.F._6
alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Antonio Terralavoro (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._7
alla via Mazziotti n.
1 -appellati-
NONCHÉ
con sede in Bologna, alla via Stalingrado n. 4 Controparte_5
(P. IVA ), costituitasi in persona del procuratore ad , dott. P.IVA_2 CP_6
, giusta procura speciale del 28 maggio 2021 per Notaio Dott. Controparte_7
di Bologna, n. , rappresentata e difesa, per Persona_1 P.IVA_3
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avvocati
Francesco Borza (C.F. ) e Fabio Borza (C.F. C.F._8
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, C.F._9
al Corso Vittorio Emanuele n. 193
-appellata ed appellante incidentale-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 23 febbraio 2022, evocò in Controparte_4
giudizio in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Salerno Parte_1 CP_1
pag. 2/19 DE VE, la e l Controparte_2 Controparte_5
per ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni che le erano derivati dal sinistro verificatosi il 28 agosto 2021, alle ore 12:25 circa,
allorquando, mentre era seduta dinanzi all'Hotel Baia di Vietri sul Mare, era stata colpita al labbro dalla targa DE422XD dell'autovettura Smart di CP_1
assicurata con per la cosiddetta responsabilità civile automobilistica, CP_2
che, nello svoltare a sinistra, per accedere al detto hotel, s'era scontrata con il motociclo Piaggio targato EM25427 di assicurato con Pt_1 Controparte_5
che proveniva dal senso di marcia opposto a quello impegnato dall'autoveicolo.
Nel contraddittorio di di e di Controparte_2 CP_1
che negavano le rispettive responsabilità nel determinismo dello Parte_1
scontro, addebitandosela reciprocamente l'un l'altro, e nella non dichiarata contumacia della la causa fu istruita con Controparte_5
l'escussione dei testimoni addotti dalle parti e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, quindi decisa il 21
agosto 2024.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 1600/2024, pronunciata il 6 agosto 2024 e resa pubblica il 21 agosto successivo, il Giudice di pace di Salerno: rigettò
l'eccezione di nullità della citazione sollevata da affermò che la prova CP_1
non aveva offerto elementi di giudizio sufficienti per affermare la responsabilità
di uno solo dei conducenti i due veicoli coinvolti nel sinistro, inferendo la doverosa applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 2054 c.c.;
richiamò le conclusioni del suo ausiliario, condividendone le conclusioni in pag. 3/19 ordine alle lesioni patite dall'attrice; quantificò il danno patrimoniale in € 315,00
e il danno non patrimoniale temporaneo in € 897,78 e quello permanente in €
1.953,00; pose le spese di causa a carico dei convenuti.
In conclusione, il primo giudice dichiarò “ , Parte_2
proprietario dell'autovettura Smart tg. DE422XD e , proprietario del Parte_1
motociclo Piaggio tg. EM25427, ugualmente responsabili del sinistro de quo e,
per l'effetto”, condannò “ e la e Parte_2 Controparte_8 [...]
e la al pagamento, in solido tra loro, in favore di Pt_1 Controparte_5
, a 3.166,58, oltre interessi legali dalla data della domanda”, Controparte_4
nonché “al pagamento in solido delle spese del giudizio”, ed a sostenere in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
3.- Il processo di appello.
Con citazione per l'udienza del 15 gennaio 2025, notificata il 3 settembre
2024, impugnò innanzi al Tribunale di Salerno detta decisione, Parte_1
assumendone l'erroneità per il mancato esame delle risultanze istruttorie, che dimostravano – nella sua tesi – la responsabilità esclusiva di nel CP_9
determinismo dello scontro, per avere costui invaso l'opposta corsia di marcia svoltando alla sua sinistra nonostante la striscia continua vietasse tale manovra;
l'appellante lamentò, inoltre, l'omessa pronuncia sulla sua richiesta ex art. 1917 c.c.. L'appellante, quindi, chiese: “- Riformare e/o annullare riforma la
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Grippo - n.
1600/2024 , pubblicata e comunicata in data 21.08.2024, cronol. 9591/2024 del
21/08/2024 (RG n. 2938/2022), e mai notificata, in forza dei motivi di
impugnazione innanzi indicati, ed in riforma, - dichiarare l'inammissibilità e
pag. 4/19 l'infondatezza della domanda spiegata dall'attore contro l'odierno convenuto
sig. e/o dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. Parte_1 CP_1
, proprietario dell'autoveicolo Smart DE422XD, nel sinistro per cui vi è
[...]
causa, con condanna a carico di quest'ultimo e della relativa compagnia di
assi. al risarcimento dei danni nei confronti della sig.ra CP_10 CP_4
, come quantificati nel giudizio di primo grado;
-in via subordinata
[...]
nell'ipotesi di conferma della responsabilità solidale dei convenuti, in merito ai
danni cagionati all'attrice, nel sinistro per cui vi è causa, si invoca la
disposizione di cui all'art. 1917 c.c. chiedendo la condanna della in CP_11
persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere all'attore il relativo danno
e/o tenere indenne il sig. dall'eventuale richiesta di risarcimento del Pt_1
danno, ivi compreso il pagamento delle spese di lite, sia dell'attore che del
convenuto. Condannare, in ogni caso, l'attore e/o gli altri convenuti che saranno
ritenuti responsabili, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio,
come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara
antistatario.”
Il 9 ottobre 2024 si costituì eccependo la Controparte_2
“INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO PER CARENZA DI INTERESSE E/O
PREGIUDIZIO” in capo all'appellante, essendo stato interamente risarcito dal suo assicuratore per i danni patiti in occasione dell'incidente per cui è causa e parimenti essendo stata interamente soddisfatta del suo Controparte_4
credito risarcitorio, e l'infondatezza dei motivi di gravame. La compagnia,
quindi, chiese: “1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
per l'insussistenza di un interesse utile e concreto, e comunque per l'assenza di
pag. 5/19 pregiudizio derivante dalla sentenza impugnata, per i motivi esposti. 2) In via
subordinata, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e
per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado, vinte le spese
del presente grado di giudizio.”
Il 29 ottobre 2024 si costituì Controparte_5
argomentando della fondatezza dell'appello principale e chiedendo: “accogliere
l'appello proposto in linea principale, e quindi relativamente alla richiesta di
accertamento della responsabilità esclusiva in capo al Sig. , CP_1
proprietario dell'autoveicolo Smart tg.DE422XD giacchè fondato in fatto ed in
diritto con riforma dell'impugnata sentenza. Rigettare, comunque e in ogni caso,
l'appello nella parte relativa alla richiesta di condanna della Controparte_12
ex art. 1917 cc “a corrispondere all'attore il relativo danno e/o tenere
[...]
indenne il sig. dall'eventuale richiesta di risarcimento del danno, ivi Pt_1
compreso il pagamento delle spese di lite, sia dell'attore che del convenuto”
giacchè, per tale richiesta, l'appello è infondato in fatto e in diritto. Con ogni
conseguente statuizione anche in ordine alla ripetizione degli importi liquidati
nella sentenza gravata, eventualmente medio tempore corrisposti all'appellata e
all'Avvocato, quest'ultimo dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese,
competenze, rimborso spese generali, oltre CAP ed IVA in sentenza come per
legge. Si producono: atto di appello.”
Costituendosi con comparsa del 30 ottobre 2024, ha Controparte_4
eccepito l'inammissibilità ed improponibilità dell'appello, per violazione delle regole dettate dall'art. 342 c.p.c., e la sua infondatezza, avendo il primo giudice correttamente valutato il materiale probatorio e accertato l'impossibilità di pag. 6/19 attribuire la responsabilità dell'incidente ad uno solo dei due conducenti.
L'appellata così concluse: “
1-In via preliminare dichiarare inammissibile
l'appello proposto ex art. 342 cpc e/o 348 bis cpc;
2-In subordine nel merito,
rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
confermare in toto la impugnata sentenza, con vittoria delle spese e delle
competenze del doppio grado di giudizio oltre spese generali CNPA ed IVA
come per legge con attribuzione ed in solido con l'impresa .” CP_5
si costituì il 6 novembre 2025, eccependo: CP_1
“L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER CARENZA DI INTERESSE AD
”, per essere stato esso appellante integralmente risarcito Controparte_13
da dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro per Controparte_5
cui è causa e per avere pagato interamente quanto spettante a CP_2
; “L'INAMMISSIBILITÀ DELL'AVVERSO ATTO DI Controparte_4
PERCHÉ REDATTO IN LESIONE DEL DIVIETO PREVISTO EX CP_13
ART. 345 CPC”, non essendo state prodotte in prime cure le fotografie allegate all'appello; “LA NULLITÀ DELL'ATTO DI APPELLO PER
[...]
”, avendo l'appellante indicato quale termine di costituzione CP_14
per gli appellati quello di 70 giorni prima della fissata udienza, applicabile solo al processo di primo grado;
l'infondatezza delle avverse doglianze, avendo il giudice di pace fato buon governo delle risultanze istruttorie e della regola di giudizio sussidiaria dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.;
l'inammissibilità e infondatezza dell'appello incidentale di Controparte_5
l'appellato, invocata la regola dell'art. 1917 c.c., così concluse: “I – In via
preliminare, in ragione di tutto quanto esposto in premessa ed argomentato al I
pag. 7/19 ed al II motivo della presente comparsa, accertare e dichiarare l'inammissibilità
del gravame principale proposto dal Sig. e, per l'effetto, accertare Parte_1
e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
, nonché, sempre per l'effetto, confermare la sentenza n. Controparte_5
1600/2024, resa dall'Ecc.mo Ufficio del Giudice di Pace di Salerno a definizione
del procedimento contraddistinto da RG n. 2938/2022; II – Sempre in Via
preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo
Tribunale adito non dovesse ritenere degno di accoglimento il capo precedente,
in ragione di tutto quanto esposto in premessa ed argomentato al III motivo
della presente comparsa, accertare e dichiarare la nullità del gravame
principale proposto dal Sig. e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
n. 1600/2024, resa dall'Ecc.mo Ufficio del Giudice di Pace di Salerno a
definizione del procedimento contraddistinto da RG n. 2938/2022; III – In via
Gradata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo
Tribunale adito non dovesse ritenere degni di accoglimento i capo precedenti,
accertare e dichiarare, in ragione di tutto quanto esposto in premessa ed
argomentato al IV motivo della presente comparsa, l'infondatezza dell'avverso
gravame principale con afferenza la primo I motivo dello stesso, e, per l'effetto,
accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame incidentale proposto dalla
, nonché, sempre per l'effetto, confermare la sentenza n. CP_5
1600/2024, resa dall'Ecc.mo Ufficio del Giudice di Pace di Salerno a definizione
del procedimento contraddistinto da RG n. 2938/2022; IV – In via ancor più
Subordinata, nella denegata ipotesi in cui questo Ecc.mo giudicante adito
dovesse ritenere fondato l'avverso gravame, ed accertare una responsabilità
pag. 8/19 totale e/o parziale del convenuto Sig. nella causazione del sinistro CP_1
di cui in atti, condannare la compagnia assicurativa Controparte_2
, in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento del
[...]
danno, manlevandolo integralmente, e ancora per l'effetto condannare la
medesima compagnia assicurativa alla refusione delle spese di lite, e tanto in
ossequio ai dettami previsti ex Art. 1917 c.c.; V – Con vittoria di spese diritti ed
onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi
antistatario.”
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa, sulle conclusioni delle parti,
conformi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi, è stata riservata a sentenza.
4.- Questioni preliminari.
4.1.- Convenuto e appellato è (nato a [...] a CP_1
Cremano il 6 febbraio 1962 (C.F. ), come risulta dalle C.F._3
comparse di costituzione in entrambi i gradi di giudizio e dalle procure speciali da lui rilasciate, benché nell'atto di appello e nella stessa sentenza egli sia indicato anche con il nome DE (IG DE VE risulta essere il conducente della Smart in occasione del sinistro).
4.2.- Risultano depositati scritti conclusionali nell'interesse di “
[...]
. Controparte_15
La mancata allegazione dei rapporti tra le due società (fenomeni successori, conferimento di azienda, mero cambio di denominazione sociale)
non consente di ritenere validamente costituita in luogo di Controparte_15
che è ancora parte del giudizio. Controparte_2
pag. 9/19 Le circostanze che detti scritti conclusionali siano a firma dell'avvocato
Licia Polizio e che essi si riferiscano chiaramente al processo ne impone comunque l'esame e la valutazione, riferendoli alla parte appellata ritualmente costituita.
4.3.- Con gli scritti conclusionali degli appellati è – sia pure genericamente – riproposta l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di relativo accoglimento: è evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, è da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questo
Tribunale.
4.4.- L'impugnazione, poi, deve ritenersi ammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 , convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
pag. 10/19 dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così Cass., Sez. U, sentenza n. 27199 del 16/11/2017; nello stesso senso tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Sez. 2 - , ordinanza n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello nel suo complesso consente l'individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
4.5.1.- Contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, ha Parte_1
interesse a impugnare la decisione del giudice di pace di Salerno, che non solo l'ha dichiarato, quale “proprietario del motociclo Piaggio tg. EM25427W”,
civilmente responsabile del sinistro, in misura uguale a ma l'ha CP_1
anche condannato, in proprio e in solido con quello e con le due compagnie assicuratrici, a pagare a la somma di € 3.166,58, oltre Controparte_4
interessi e spese, nonché a pagare le spese della consulenza tecnica d'ufficio,
vieppiù senza esaminare la sua richiesta di manleva ex art. 1917 c.c., con statuizioni quindi certamente pregiudizievoli per lui. L'interesse concreto dell'appellante segue, quindi, all'affermazione della sua responsabilità per un pag. 11/19 fatto illecito, alla statuizione di condanna a pagare, ancorché in solido con altri,
ed alle conseguenze della decisione di corresponsabilità sui rapporti futuri con le compagnie assicuratrici (in termini di malus e di classi di merito).
4.5.2.- Non ha interesse l'appellante, invece, a dolersi dell'omessa pronuncia sulla sua domanda di manleva proposta, nei confronti dell'assicuratrice ex art. 1917 c.c. CP_5
È oggettivo che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di parte, formulata con la comparsa di costituzione in prime cure e pure fondata: invero, secondo l'invocata disposizione codicistica, l'assicuratore
è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Parimenti vero è che l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è
autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata –
materialmente – direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1917.
Tuttavia, se l'indicata compagnia mai ha revocato in dubbio il suo obbligo contrattuale a manlevare l'assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lite, va osservato che – per pacifiche deduzioni di parte –
[...]
è stata interamente soddisfatta da che lo CP_4 Controparte_2
stesso è stato indennizzato da Parte_1 Controparte_5
ante causam, a norma dell'art. 149 cod. ass., e che le due società hanno regolato i reciproci rapporti in stanza di compensazione, secondo gli accordi tra pag. 12/19 le compagnie assicuratrici, il che esclude un concreto interesse, effettivo e attuale, giuridicamente apprezzabile, al conseguimento di una utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile che con l'intervento del giudice: all'opposto,
questione posta dall'appellante appare strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica.
4.5.3.- Non pare inopportuno aggiungere che, alla luce delle generiche conclusioni rassegnate in prime cure (“Condannare, in ogni caso, l'attore e/o gli
altri convenuti che saranno ritenuti responsabili, al pagamento delle spese
processuali, come per legge”), non ulteriormente e meglio precisate, non può
ritenersi proposta una domanda di rimborso delle spese di resistenza
(comunque dovute sempre che l'assicurato ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato, prova nella specie insussistente).
5.- L'appello principale.
con articolato gravame, lamenta l'erroneità della decisione Parte_1
di primo grado nella parte in cui ha sostenuto l'impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro con certezza sufficiente ad affermare l'esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura Smart, che invece aveva svoltato a sinistra, invadendo l'opposta corsia allorquando sopraggiungeva il motociclo
Piaggio, senza considerare il divieto imposto dalla striscia orizzontale continua,
con violazione dell'art. 40 del codice della strada, come confermato dalle fotografie ritraenti i veicoli e i luoghi di causa e la deposizione del teste
. Testimone_1
Va premesso che il motivo di gravame si sottrae alla censura d'inammissibilità sollevata da parte appellata a norma dell'art. 345 c.p.c., posto pag. 13/19 che, per un verso, si fonda su una diversa ricostruzione della prova orale e, per altro verso, i documenti fotografici allegati all'impugnazione non sono nuovi,
risultando allegati al “Rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale” dei
Carabinieri di Vietri sul mare prot. n.- 36/36-2021, versato agli atti del giudizio di primo grado dall'attrice, dalla e da e alle Controparte_2 CP_1
note conclusionali della parte oggi appellante del 29 marzo 2024.
Il motivo di appello è, comunque, in definitiva infondato e va respinto.
Il giudice di pace ha motivato la sua decisione, di ricorrere alla presunzione di corresponsabilità dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.,
valorizzando il contrasto tra le deposizioni dei testimoni (“I testi indicati dal
convenuto hanno dichiarato che il conducente del ciclomotore CP_1
Piaggio, modello Liberty, targato EM25427, aveva impattato il veicolo Smart,
targato DE422XD, di proprietà del quando questi si trovava già CP_1
all'ingresso della struttura alberghiera Lloyd's Baia Hotel e che, sempre il
conducente del ciclomotore nell'occorso non aveva posto in essere alcuna
manovra di emergenza né aveva tentato di arrestare la propria corsa al fine di
evitare l'impatto. Di contro, il teste indicato dal convenuto ha Parte_1
riferito una diversa dinamica: il conducente dell'autoveicolo Smart DE422XD,
nel mentre saliva il predetto tratto stradale, direzione Vietri Sul mare/cava De
Tirreni, all'improvviso svoltava a sinistra e finiva per invadere la corsia opposta
ove sopraggiungeva, il motoveicolo targato EM25427 di proprietà del sig.
e condotto dalla figlia sig.ra ”: così a pagina 3 della Parte_1 Parte_3
sentenza).
Vero è che nell'impianto motivazionale del primo giudice non risulta pag. 14/19 essere stata considerata la deposizione del teste (il quale ha Testimone_1
riferito che lo scontro tra i due veicoli “è avvenuto mentre il veicolo smart era
posizionato con la parte posteriore nella sua corsia, mentre la parte anteriore
era a cavallo della medesima IN QUANTO ESEGUIVA MANOVRA DI SVOLTA
VERSO SINISTRA SENZA CONCEDERE LA PRECEDENZA ai veicoli
proveniente da destra. Io mi trovavo nel luogo del sinistro e procedevo verso la
stessa strada percorsa dal ciclomotore con direzione Salerno”), ma tale sua deposizione contrasta con quella dei testi e Testimone_2 Testimone_3
(i quali, identificati e sentiti di militari intervenuti sul luogo del sinistro nella sua immediatezza, hanno riferito che la Smart aveva presegnalato, con l'apposito indicatore di direzione, e quasi completato la manovra di svolta a sinistra al momento dell'urto, essendo quasi giunta nell'area di sosta antistante l'hotel),
oltre che con la rappresentazione fotografica dei luoghi e dei due veicoli: proprio tali fotografie, invece, non consentono di apprezzare nessun segno di trascinamento del motociclo verso il margine destro della strada dove è
raffigurato, in posizione di quiete dopo l'urto, in corrispondenza della parte anteriore destra dell'autovettura, così potendosi inferire che lo scontro è
avvenuto in prossimità del margine destro della corsia impegnata dal motociclo.
Se, quindi, le prove orali non restituiscono certezze sulla esatta dinamica dello scontro (unico dato sicuro è che a seguito dell'urto la targa dell'autoveicolo fu lanciata contro il volto di e la colpì al labbro), è Controparte_4
comunque possibile affermare, sulla scorta di dati oggettivi e non revocati in dubbio nella presente fase di gravame, che il conducente la Smart violò il divieto, imposto dagli artt. 40 e 146 del codice della strada, di superamento pag. 15/19 della linea orizzontale continua, che separava le due corsie di marcia e che,
invece, egli oltrepassò per accedere all'area di sosta antistante l'hotel. Tuttavia,
il conducente del motociclo non ha dimostrato di avere rispettato i doveri generici di prudenza imposti dall'art. 140 e 141 del medesimo codice, non avendo provato di aver tenuto una condotta di guida corretta, previdente anche le condotte errate altrui, vieppiù considerate le condizioni di tempo (sereno, in piena illuminazione solare) e di traffico (normale), che consentivano la piena visibilità del campo stradale e dei veicoli provenienti dall'opposta direzione di marcia, compresa la Smart, e di luogo (prossimità di un hotel, il cui ingresso e la cui area di sosta sono immediatamente prospicienti la strada, e immediata vicinanza di strisce pedonali), né di avere posto in essere le dovute manovre evasive dello scontro (spostandosi sulla sua destra, all'interno dell'area di sosta dell'albergo che, in quel frangente, risultava libera, ovvero semplicemente frenando, azione che nessuno dei testimoni addotti ha riferito).
Va quindi rammentato e ribadito il consolidato insegnamento per cui, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso: l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di pag. 16/19 stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Così integrata nella motivazione, la decisione del Giudice di pace di
Salerno va sul punto confermata.
6.- L'appello incidentale di Controparte_5
nel chiedere – con la comparsa di
[...]
costituzione in questa fase di giudizio, alla quale s'è riportata nel precisare le conclusioni – di “accogliere l'appello proposto in linea principale, e quindi
relativamente alla richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva in
capo al Sig. , proprietario dell'autoveicolo Smart tg.DE422XD CP_1
giacchè fondato in fatto ed in diritto con riforma dell'impugnata sentenza”) ha proposto un appello incidentale adesivo, perseguendo l'intento di rimuovere la parte della sentenza sfavorevole ad entrambi gli appellanti.
Il rigetto dell'appello principale giustifica il rigetto anche dell'appello incidentale adesivo, non supportato da specifiche ragioni di gravame, diverse da quelle fatte valere dall'appellante principale.
7.- La decisione del Tribunale.
In conclusione, gli appelli, principale e incidentale adesivo, vanno respinti, confermandosi la sentenza impugnata.
8.- Le spese.
8.1.- La soccombenza degli appellanti ne giustifica la condanna a pagare agli altri appellati le spese del grado, che si liquidano per ciascuno di essi in €
400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione ed € 600,00 per la fase conclusionale, tenendo presente il pag. 17/19 valore della lite, l'attività professionale effettivamente svolta, l'assenza di una vera e propria fase istruttoria, la durata del procedimento e i parametri dettati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche.
Dette spese vanno poste a carico dei due appellanti con vincolo di solidarietà esterna e, nei rapporti interni tra loro, in ragione di 2/3 a carico di e di 1/3 a carico di per la maggiore Parte_1 Controparte_5
soccombenza e la causalità del gravame, entrambi riferibili al primo, e vano distratte come in dispositivo, in ragione delle richieste di diretta attribuzione.
8.2.- Sussistono, infine, le condizioni processuali per l'applicazione agli appellanti del comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30
maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n.
1600/2024 del Giudice di pace di Salerno, così provvede;
1) rigetta sia l'appello principale di che l'appello incidentale di Parte_1
Controparte_5
2) condanna e con vincolo di Parte_1 Controparte_5
solidarietà esterna e nei rapporti interni tra loro in ragione di 2/3 il primo e pag. 18/19 di 1/3 la seconda, a pagare a , a ed a Controparte_4 CP_1
le spese del presente grado di appello, che Controparte_2
liquida per ciascuno di loro in € 1.826,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA;
3) direttamente attribuisce all'avvocato Antonio Terralavoro le spese dovute a e all'avvocato IG DE VE le spese Controparte_4
dovute a CP_1
4) dichiara la sussistenza delle condizioni processuali perché gli appellanti e versino un ulteriore Parte_1 Controparte_5
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
Salerno, 4 giugno 2025. Il giudice dott. Andrea Luce
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