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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/11/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1831/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1831 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EP MM (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via Luigi Pellizzo n. 39 a Padova, giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Michael Walzl (c.f. ) e C.F._3
OL AR (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
Via Duca D'Aosta n. 100 a Bolzano, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 508/2022 del 1.7.2022, pubblicata il
04.07.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.1.2025:
Appellante Pt_1
“In via principale e nel merito, Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 508/2022 pubblicata il 04.07.2022 Repert. n. 843/2022 del 04.07.2022 e notificata in data 30.09.2022, nel giudizio contrassegnato da RG n. 629/2021, resa inter-
pagina 1 di 12 partes dal Tribunale di Ferrara Sezione Civile nella persona giudice nella persona del
Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale, accertare e dichiarare la nullità dei tre contratti di investimento sottoscritti dal Sig. con la con la Parte_1 Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme investite, nonché al risarcimento dei danni per mancato conseguimento degli interessi avendo come parametro
“l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione dei tre contratti di investimento per inadempimento della società convenuta con la conseguente condanna della al risarcimento dei danni con la restituzione Controparte_1 capitale investito, nonché degli importi relativi al mancato conseguimento degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di
Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Ferrara per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Appellata Controparte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare e disattendere in toto l'impugnazione della sentenza appellata, con vittoria di onorari e spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui con atto di citazione del 15.3.2021, Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara la (da qui Controparte_1
) esponendo: CP_1
- nell'agosto del 2015, aveva ricevuto la proposta dal Sig. della SOL&FIN SIM Per_1
S.p.A., di un investimento di denaro per l'acquisto di oro fisico dalla Controparte_1
- la proposta di contratto prevedeva un piano di acquisto con il versamento di un importo di partenza e una successiva dilazione in rate mensili fino al raggiungimento della somma prevista;
- il 07.08.2015, l'attore aveva sottoscritto con il contratto di deposito n. I- CP_1
1002012-R (Diamond) con decorrenza 16.07.2015, versando l'importo di partenza di €
5.000,00 e, successivamente, una rata mensile di € 150,00;
- in tale occasione, nonostante l'esplicita richiesta non erano state fornite le condizioni di pagina 2 di 12 vendita;
- la SOL&FIN SIM S.p.A., nel gennaio 2017, aveva assegnato all'attore come nuovo promotore il Dott. il quale il 20.07.2017 aveva proposto un ulteriore Persona_2
investimento con la ed in tale occasione l'attore aveva chiesto copia del CP_1
contratto di acquisto di oro fisico del 07.08.2015, ricevendo però solo rassicurazioni sulla regolarità della procedura;
- l'attore aveva poi integrato il capitale investito con un ulteriore versamento di € 2,709,61 il 07.08.2017 e di € 800,00 il 30.09.2017, ma anche in questo caso, il promotore aveva omesso di precisare le condizioni previste dal contratto;
- il 30.09.2017, l'attore aveva chiesto al Dott. he venisse chiarita la diversificazione Per_2
degli investimenti effettuati a nome proprio e per la madre , senza alcun Controparte_2
esito;
- il 16.10.2017 l'attore era venuto a conoscenza dell'apertura di due ulteriori depositi (n. I-
100657-R Gold del 01.08.2017 con versamento capitale iniziale di € 2.400,00 e rata mensile di € 100,00 ed il n. I-100674-R Bronze del 30.09.2017 con acconto di € 600,00 e rata mensile di € 200,00);
- l'attore aveva quindi chiesto alla un estratto con tutti i suoi investimenti e, CP_1
in data 20.10.2017, aveva ricevuto una e-mail contenente le chiavi di accesso all'area riservata del sito della convenuta la quale aveva inviato i verbali attestanti il controllo di gestione sui depositi di oro;
- solo in seguito ad una serie di servizi giornalistici sulla stampa nonché ai servizi andati in onda per il programma “Le Iene”, l'attore era venuto a conoscenza che il Dott. aveva Per_2
carpito la buona fede di numerosi consumatori con il solo scopo di ottenerne un ingiusto vantaggio, per il quale era indagato per il reato di cui all'art. 640 c.p. dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rovigo;
- da un approfondito controllo sulla posizione dell'attore era emerso che il quantitativo di oro acquistato risultava assolutamente irrisorio e nettamente inferiore a quanto corrisposto in danaro alla e che, gran parte dell'importo era necessario alla sola apertura CP_1
del deposito;
- il 20.02.2019, l'attore aveva chiesto al Dott. per quale motivo avesse deciso di Per_2
aprire altri depositi, ma senza esito;
- la era responsabile sotto il profilo precontrattuale e contrattuale per le CP_1
modalità di vendita dei propri prodotti e della pubblicità ingannevole riportata sul proprio sito internet;
- la società convenuta aveva violato l'obbligo di informazione/protezione del pagina 3 di 12 cliente/investitore sia in fase precontrattuale sia successivamente;
- il contratto proposto dalla era configurabile come vendita di un “prodotto CP_1 finanziario” soggetto alla disciplina del TUF essendo stato promosso come forma di sicuro investimento;
- i contratti erano nulli per violazione dell'art. 33 co. 2 lett. L) D.lgs. 206/2005, per omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 co. 6 TUF, per omessa osservanza gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore (T.U.F e Regolamento CONSOB n.
11522/98) senza previa assunzione delle informazioni generali sul profilo di rischio del cliente.
L'attore concludeva chiedendo di dichiarare la nullità o comunque la risoluzione dei tre contratti di investimento con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite, nonché al risarcimento dei danni per mancato conseguimento degli interessi.
2. Si costituiva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- la convenuta svolgeva attività c.d. “banco metalli”, iscritta nell'albo degli operatori professionali in oro presso la Banca d'Italia;
- la proposta di adesione ad uno dei piani di acquisto era presentata al cliente da un consulente qualificato;
- l'oro acquistato poteva, alternativamente e a scelta del cliente, essere oggetto di deposito e custodia da parte della convenuta oppure consegnato al cliente stesso;
- i contratti di acquisto di oro rateali (“Bronzo”, Argento”, “Oro”, Platino”, “Diamante”) rappresentavano una forma di vendita rateale di oro fisico, con un importo di destinazione scelto dal cliente;
- al momento della sottoscrizione del contratto il cliente si impegnava a corrispondere una somma pari al 10% dell'importo di destinazione (c.d. Pagamento di Apertura
Deposito - PAD o Payment Gold Solution - PGS) che veniva impiegata per l'acquisto dell'oro, le spese amministrative e compensi di e le successive rate CP_1
venivano convertite in oro fisico, mentre il cliente riceveva uno sconto o bonus sugli acquisti di oro fisico operati con i versamenti mensili;
- a completamento del piano, il cliente recuperava interamente il PAD versato all'inizio del rapporto;
- l'attore aveva acquistato:
• il piano “Diamante” n. 100212 con il versamento del PAD di € 5.000,00 e per effetto dei versamenti fatti (n. 15 rate) era proprietario di 52,27 gr. di oro fisico;
pagina 4 di 12 • il piano “Bronze” n. 100674 del 30.09.2017, con il quale era stato versato solo l'importo del PAD di € 600,00 e una prima rata di € 200,00 e per effetto dei quali l'attore era proprietario di 4,14 gr. di oro fisico;
• il piano “Gold” n. 100657 (però mai attivato);
- operava come mandataria dei propri clienti, acquistando l'oro per conto CP_1
degli stessi e ritrasferendo loro gli effetti della compravendita e la proprietà del metallo prezioso e pertanto, i piani di acquisto di non potevano qualificarsi come CP_1
“prodotti finanziari”, come confermato dalla a delibera della CONSOB n. 12079227 del
04.10.2012;
- non sussisteva alcuna violazione dell'art. 33 co. 2, del Codice del consumo, non essendo stata allegato quale clausola sarebbe vessatoria;
- il comportamento della convenuta era stato corretto, avendo l'attore ribadito successivamente (v. e-mail 20.2.2019) di voler portare avanti il primo piano di acquisto del 2015.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree.
3. Espletate le prove orali, il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 508/2022 rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'udienza del 14.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La Corte ritiene di dover esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello, logicamente presupposto per l'analisi delle ulteriori censure.
8. L'appellante si duole dell'inquadramento giuridico del rapporto inter partes laddove il
Tribunale ha ritenuto che i piani di acquisto dell'oro non siano da considerarsi un “prodotto finanziario” e quindi soggetto alla disciplina del TUF (D. Lgs. n. 58/1998) per difetto degli elementi distintivi (capitale, aspettativa di rendimento e rischio connesso all'investimento). A fondamento della propria tesi, l'appellante richiama sia la circostanza che sul sito di e sui canali social, l'acquisto di oro fisico veniva proposto come investimento CP_1
sia la decisione della Suprema Corte (n. 2736/2013) che ha delimitato l'ambito applicativo del
“prodotto finanziario” come definito dall'art. 1 co. 1 lett. u) del TUF.
pagina 5 di 12 9. Il motivo è infondato.
10. L'art. 1 co. 1 lett. u) del TUF (D. Lgs. n. 58/1998) definisce "prodotti finanziari" quegli strumenti e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. L'ampia definizione normativa è stata oggetto di pronuncia da parte della Suprema Corte, la quale ha precisato che
“sebbene non sia tipizzato dal testo unico, il contratto di investimento si presta ad assurgere a forma giuridica di ogni investimento di natura finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u). L'atipicità del contratto riflette la natura aperta ed atecnica di prodotto finanziario
(come già evidenziato da questa Corte con riferimento alla disciplina recata dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, previgente art. 1: Sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10598), la quale, se da un lato costituisce la risposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, dall'altro risponde all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme innominate di prodotti finanziari.” La nozione di investimento di natura finanziaria quindi “comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità
a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass. n. 2736/2013).
11. Ciò premesso, la Corte non condivide la linea interpretativa seguita da altre Corti di merito (v. C. App. Venezia) laddove si è inquadrato l'operazione de qua come “prodotto finanziario”, ponendo l'accento non tanto sull'oggetto del contratto, quanto piuttosto sulle modalità con le quali l'operazione stessa è stata presentata al risparmiatore (“investimento sicuro”, “sicuro dall'inflazione” idoneo “a proteggere facilmente i propri risparmi”). Tin tal modo, difatti, si finisce per dilatare eccessivamente la nozione di “prodotto finanziario”, finendo per includervi qualsiasi operazione che coinvolga il risparmio, solo perché presentata come investimento, a prescindere dall'oggetto del contratto ovvero dal bene che viene offerto come contrapartita al conferimento del denaro da parte del risparmiatore. È pur vero che la
Cassazione ha inteso dare una connotazione ampia al concetto di “prodotto finanziario” ed al
“contratto di investimento” stante la sua natura atecnica, ma proprio per tale ragione, ciò non esclude che se l'oggetto dell'operazione sia un bene reale ed avvenga con modalità riconducibili a schemi negoziali codificati (i.e. la vendita rateale), si debba necessariamente assoggettare il rapporto alla stringente disciplina del TUF.
12. Pertanto, non ogni operazione nella quale vi sia una aspettativa di profitto del risparmiatore o presentata come forma di investimento può farsi rientrare in quelle aventi ad oggetto i “prodotti finanziari”, laddove in realtà questa si traduca nella disponibilità di un pagina 6 di 12 bene reale (come appunto l'oro o altri metalli preziosi). Occorre difatti distinguere fra oggetto del contratto ed effetti dello stesso, ovvero il valore finanziario legato al bene stesso. Se
l'investitore acquista un bene materiale come l'oro, non si crea un “valore finanziario” (e quindi un prodotto finanziario) poiché la somma versata per il suo acquisto è diretta al conseguimento del bene stesso. La prestazione che connota il contratto è il trasferimento del diritto di proprietà su determinati quantitativi di oro ed a consentirne il godimento da parte del risparmiatore.
13. D'altra parte, come precisato dalla Cassazione, mentre il “contratto di consumo” si caratterizza per il fatto che l'impiego del denaro è finalizzato a trasformare la disponibilità finanziaria in beni reali, l'”investimento di natura finanziaria” prevede la compresenza dei tre elementi: impiego di capitale, aspettativa di rendimento di natura finanziaria, assunzione di un rischio direttamente correlato all'impiego di capitale (c.d. rischio emittente).
14. Proprio l'ultimo elemento, ossia la capacità dell'emittente di restituire il capitale con la maggiorazione promessa, è quello che caratterizza di più il “prodotto finanziario”. In breve, il contratto di investimento in “prodotti finanziari” non ha ad oggetto tanto il prodotto finanziario in sé e per sé considerato, quanto il rischio finanziario che il prodotto porta intrinsecamente nell'operazione: ”poiché anche il "rischio emittente" è incluso nell'alea assunta dall'investitore mediante l'investimento, ai fini della configurabilità della presenza di un prodotto finanziario, con la correlata applicazione della disciplina in materia di sollecitazione, è sufficiente che sussista l'incertezza in merito - non all'entità della prestazione dovuta o al momento in cui questa sarà erogata - bensì alla capacità stessa dell'emittente di restituire il tantundem, con la maggiorazione promessa” (Cass. n. 2736/2013). Quindi il contratto di investimento in “prodotti finanziari” ha ad oggetto il “rischio finanziario” che il prodotto porta intrinsecamente nell'operazione e deve prevedere che il risparmiatore impieghi il proprio capitale a fronte di un rendimento predeterminato, con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale.
15. Orbene, nel caso di acquisto di metalli preziosi, difetta il suddetto rischio e ciò in ragione del fatto che il risparmiatore ha la proprietà della res stessa. Ed invero ciò ha trovato conferma nella Comunicazione Consob n. DIN/12079227 del 4.10.2012, avente ad oggetto “Richiesta di parere sulla compliance alla vigente normativa di specifici prodotti rientranti nell'ambito del commercio professionale di oro”, nella quale l'organo di controllo ha precisato che nel caso di acquisto della res non sussistono i caratteri minimi per ricondurre la fattispecie all'interno della nozione di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in quanto non vi rientrano le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di pagina 7 di 12 acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono dirette a procurare all'investitore il godimento del bene.
16. Nella fattispecie in esame, il piano di acquisto prevedeva che il cliente versasse una prima somma pari al 10% del capitale e poi - con cadenza rateale mensile – una somma destinata all'acquisto di grammi di oro fisico, la cui quantità varia in base alle quotazioni di mercato del momento. L'acquirente a fronte del pagamento rateale, riceve quindi in contropartita dei singoli acquisti frazionati il diritto di proprietà del metallo (v. § I.1 Cond. Gen. contratto che recita: “Le presenti condizioni generali disciplinano il mandato ad un piano di acquisto (di seguito anche “PDA”) che consiste nelle compravendite con cadenza programmata in forma di lingotti da dieci grammi d'Oro (di seguito denominato “Prodotto”), ovvero compravendite singole); oggetto del contratto è quindi la compravendita di oro per il cliente che viene conservato presso un deposito di o consegnato al cliente stesso (§ II.1), il quale CP_1
ha sempre il diritto di chiedere la consegna dei metalli preziosi da lui ordinati e per lui acquistati per conservarli presso di sé una volta raggiunto il peso minimo di 10 gr. (§ III.2).
17. Né può qualificarsi come rendimento di natura finanziaria l'eventuale apprezzamento (o deprezzamento) del metallo prezioso. Difatti, il § II.2 delle Condizioni generali di contratto prevede che “qualora il Cliente intendesse vendere il proprio prodotto, si CP_1
dichiara disponibile a riacquistare dal Cliente. Se il metallo è giacente presso i propri depositi, compra dal Cliente al prezzo riscontrabile, ovvero London Fixing più CP_1
1 Euro per grammo”. Ciò esclude (o comunque riduce apprezzabilmente) il “rischio emittente” ovvero alla capacità stessa dell'emittente di restituire il tantundem, tipico del prodotto finanziario, lasciando al cliente la possibilità di chiedere il riacquisto del metallo da parte della e scegliendo il momento migliore di mercato. Alla scadenza e CP_1
completamento del piano, il cliente ha la proprietà reale di oro corrispondente alla somma spesa. La possibile variazione del prezzo dell'oro nel corso del rapporto attiene al bene in quanto tale e non al valore del relativo investimento nel mercato finanziario e quindi non implica alcuna scommessa aleatoria sulle variazioni del prezzo di mercato del metallo (1); difatti, il cliente ha facoltà di aumentare, sospendere o ridurre i pagamenti mensili (§ IV.2) in relazione proprio all'andamento del mercato del metallo prezioso. Va quindi esclusa la configurabilità nella fattispecie di un investimento finanziario e quindi l'applicabilità della specifica disciplina del TUF in ordine all'attività di sollecitazione con conseguente conferma della sentenza impugnata.
(1) Così la CONSOB nella citata Comunicazione: “…né, si ritiene, possa qualificarsi come "rendimento di natura finanziaria" l'eventuale apprezzamento (o deprezzamento) della res materiale oggetto della vendita (oro) e dovendosi, nella fattispecie, escludersi l'assunzione di un rischio di perdita del capitale.
pagina 8 di 12 18. Passando quindi al primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la decisione del giudice di prime cure, lamentando una erronea valutazione delle prove documentali, dalle quali emergerebbe una responsabilità precontrattuale della convenuta, che - per mezzo dei suoi promotori finanziari - , avrebbe indotto il a sottoscrivere i contratti senza la Pt_1
dovuta corretta ed esaustiva informazione sul loro contenuto e sulle modalità dell'operazione
(in particolare sulla destinazione della somma iniziale all'apertura del deposito PGS). Detta responsabilità (oggettiva) della sarebbe ulteriormente aggravata dal CP_1
comportamento del promotore come è emerso in sentenza penale di condanna dello Per_2
stesso.
19. Il motivo è infondato.
20. La censura dell'appellante si traduce in una contestazione del comportamento tenuto dai due promotori finanziari che si sono succeduti ( prima e poi), per trarne una Per_1 Per_2
responsabilità dell'appellata. Esclusa l'applicabilità della disciplina del TUF che prevede ex art. 31 co. 3 una responsabilità oggettiva e solidale dell'intermediario finanziario per la natura dei contratti de quibus (vendita di un bene), va comunque ricordato che è necessaria la sussistenza di un nesso c.d. di “occasionalità necessaria”, ossia che le incombenze svolte dal consulente preposto devono aver reso possibile o, comunque agevolato, la produzione dell'evento dannoso. La giurisprudenza tende però ad escludere tale nesso laddove la condotta del danneggiato presenti dei connotati di anomalia o, addirittura, di collusione, desumibili da vari indici come l'esperienza acquisita dal cliente nell'investimento in prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimenti e le complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. n. 30161/2018): “in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire” (Cass. n. 10584/2024).
21. Ciò premesso, l'appellante lamenta una carente informazione - al momento della sottoscrizione dei contratti - da parte dei promotori finanziari. Tuttavia, le allegazioni sulla violazione dell'obbligo informativo precontrattuale sono generiche, come rilevato dal
Tribunale, non essendo chiarito in cosa in concreto detta informazione sia stata carente o pagina 9 di 12 elusiva. Quanto al comportamento del questo in sede testimoniale ha confermato di Per_1 aver fornito tutte le informazioni richieste (v. verb. del 17.1.2022): “Sì, nell'occasione dell'incontro del 16.7.2015, ho spiegato al sig. come funzionava il prodotto. Poi, ho Pt_1
fatto un riassunto e ho sottoposto al tutte le domande di cui al doc. 9 per verificare Pt_1 se aveva capito i termini dell'investimento. Gli ho detto anche che nel contratto c'erano le condizioni generali che poteva visionare in un secondo momento perché aveva due settimane di tempo per poter disdire l'investimento se non era di suo gradimento” precisando che “non ho mai parlato di guadagno nel breve periodo”.
22. Quanto sopra trova conferma nel documento del 16.7.2015 (n. 9 fasc. appellata) sottoscritto dal e non contestato, nel quale il cliente conferma il contenuto del Pt_1
colloquio, dando atto di aver ricevuto tutta una serie di informazioni ivi elencate (“Riassunto del colloquio”). A fronte di detta produzione, l'appellante non ha indicato nello specifico in cosa sia stata carente o fuorviante l'informazione ricevuta dal ed in che modo abbia Per_1
potuto incidere sulla formazione della propria volontà negoziale, limitandosi ad una generica lamentela sulla modalità di pubblicizzazione da parte della . CP_1
23. Analogamente, dicasi per quanto riguarda l'informazione circa la destinazione al PGS della somma inizialmente versata (pari al 10%). Premesso che il funzionamento del PGS è descritto sia nelle Condizioni Generali di contratto (secondo il quale l'importo inziale viene convertito in oro secondo la rateizzazione concordata e scontato nel corso del rapporto fino al completo versamento della somma concordata) (2), sia nel materiale pubblicitario (ove PGS e bonus vengono indicati), sia nel “Riassunto del colloquio” suddetto, non può revocarsi in dubbio che il fosse consapevole del meccanismo del PGS. Di tale consapevolezza ne Pt_1
è prova l'e-mail del 20.2.2019 (doc. 23 fasc. app.nte) inviata dallo stesso al Pt_1 Per_2
nella quale ammette che se non raggiunge il versamento concordato di € 50.000,00, non avrebbe recuperato il versamento iniziale del PGS (confermando di voler portare avanti il piano già sottoscritto con il . Per_1
24. Il quadro non muta con riferimento alla e-mail del 16.10.2017 (doc. 10 fasc. app.ta) che l'appellante ritiene essere stata manipolata dall'appellata; l'appellante rileva che la frase “Le ricordiamo che l'acquisto dell'oro avviene solo tramite le rate e che il PGS (Pagamento Gold
Solution) è solo un acconto che le verrà restituito al 100% versando le rate mensili,
(2) § I.2: “Il primo acquisto è costituito dal corrispondente in grammi della rata scelta, non relativo al piano tariffario scelto. Successivamente si ha diritto ad uno sconto del 2% per il piano E6, 4% per il piano E7 e 5% per il piano E8 ad ogni rata pagata, fino al raggiungimento della somma d'arrivo.”
§ V.5: “Il Cliente, a seconda del piano di acquisto scelto e dopo aver pagato il PGS con il relativo primo acquisto, riceverà ad ogni successivo acquisto di metallo prezioso un bonus sotto forma di sconto. …La somma di tutti i bonus è limitata all'ammontare del PGS versato.”
pagina 10 di 12 necessarie al raggiungimento della somma d'arrivo prefissata per ogni piano d'acquisto” non è presente nella copia “cartacea” (doc. 12 fas. app.nte) scannerizzata e depositata dall'appellante stesso. Fermo restando che la copia cartacea depositata dal è essa Pt_1 stessa mutilata e non completa (l'appellante a fronte del deposito con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. avrebbe dovuto contestare nella memoria di replica o nel successivo verbale del
26.10.2021, producendo il testo integrale della e-mail per il raffronto), la circostanza appare irrilevante alla luce degli altri elementi probatori, dai quali emerge che l'appellante sia stato correttamente edotto sulle modalità in cui si sarebbe svolta l'operazione senza alcuna incidenza sulla libera formazione del suo consenso negoziale. Il che esclude che sia stata fornita all'appellante una informazione carente o fuorviante, come emerge anche dalla e-mail inviata dall'appellante il 27.2.2019 ove lo stesso conferma la bontà del prodotto (doc. 24).
25. Va altresì esclusa la responsabilità dell'appellata con riferimento al comportamento assunto dal L'appellante, invero, non allega quale sia stato il comportamento in Per_2
concreto tenuto dal nella fattispecie e causalmente riconducibile al danno lamentato, Per_2
essendosi limitato a rilevare che lo stesso è stato condannato per truffa aggravata, facendo derivare da ciò una responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della . A ben vedere la CP_1 lamentela dell'appellante non assume i connotati della necessaria specificità rispetto al caso concreto, o meglio non indica quale sia stata la specifica condotta posta in essere dal ei Per_2 confronti dell'appellante, considerato che in ogni caso la sentenza penale di condanna non vedeva coinvolto direttamente il come parte offesa e quindi non vi è stato alcun Pt_1
accertamento diretto sul comportamento del ella fattispecie. Per_2
26. Né infine l'appellante deduce le conseguenze dannose che sarebbero derivate dal fatto che il vrebbe, di sua iniziativa, aperto nuovi depositi invece di integrare il capitale già Per_2
investito in precedenza, sebbene lo stesso (chiamato a teste) abbia confermato che fu il a chiedere “di riaprire un altro deposito, per blindare le cedole maturate per Pt_1
l'investimento in oro sia per lui che per la madre”, come emerge anche dalla corrispondenza successiva intercorsa (v. e-mail del 20.2.2019 doc. 23). Peraltro, è incontestato che il deposito
I-100657-R “Gold” non è stato attivato, mentre il deposito I-100674-R “Bronze” ha avuto un versamento di PGS di € 600,00 ed una sola rata di € 200,00, che però ha come contropartita la proprietà di 4,14 gr. di oro.
27. Da quanto precede consegue altresì il rigetto della richiesta di ammissione di CTU, dedotta con l'ultimo motivo di gravame.
28. In conclusione, gli elementi sopra riportati complessivamente esaminati (moduli e condizioni generali di contratto sottoscritte, “Riassunto del colloquio”, corrispondenza pagina 11 di 12 intercorsa, prove testimoniali), consentono di escludere la sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dei promotori e gli incarichi ad esso affidati dall'intermediario, che si avvalevano della sua opera professionale. Le allegazioni di parte appellante in merito alla violazione dei doveri informativi da parte dell'appellata appaiono generiche, così come le condotte che concretamente sarebbero state assunte dal prima Per_1
e dal poi, in violazione di specifici obblighi di protezione e informazione e tali da Per_2
generare un danno causalmente ad esse ricollegabili (danno peraltro non chiaramente determinato considerato che l'appellata ha allegato che la quotazione dell'oro al grammo dal
2015 al 2025 è pressoché triplicata).
29. In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
30. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ferrara n. 508/2022 del 1.7.2022, pubblicata il 04.07.2022;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_2 Controparte_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Bologna, 11 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1831 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EP MM (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via Luigi Pellizzo n. 39 a Padova, giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Michael Walzl (c.f. ) e C.F._3
OL AR (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
Via Duca D'Aosta n. 100 a Bolzano, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 508/2022 del 1.7.2022, pubblicata il
04.07.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 14.1.2025:
Appellante Pt_1
“In via principale e nel merito, Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 508/2022 pubblicata il 04.07.2022 Repert. n. 843/2022 del 04.07.2022 e notificata in data 30.09.2022, nel giudizio contrassegnato da RG n. 629/2021, resa inter-
pagina 1 di 12 partes dal Tribunale di Ferrara Sezione Civile nella persona giudice nella persona del
Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale, accertare e dichiarare la nullità dei tre contratti di investimento sottoscritti dal Sig. con la con la Parte_1 Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme investite, nonché al risarcimento dei danni per mancato conseguimento degli interessi avendo come parametro
“l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione dei tre contratti di investimento per inadempimento della società convenuta con la conseguente condanna della al risarcimento dei danni con la restituzione Controparte_1 capitale investito, nonché degli importi relativi al mancato conseguimento degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di
Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Ferrara per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Appellata Controparte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare e disattendere in toto l'impugnazione della sentenza appellata, con vittoria di onorari e spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui con atto di citazione del 15.3.2021, Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara la (da qui Controparte_1
) esponendo: CP_1
- nell'agosto del 2015, aveva ricevuto la proposta dal Sig. della SOL&FIN SIM Per_1
S.p.A., di un investimento di denaro per l'acquisto di oro fisico dalla Controparte_1
- la proposta di contratto prevedeva un piano di acquisto con il versamento di un importo di partenza e una successiva dilazione in rate mensili fino al raggiungimento della somma prevista;
- il 07.08.2015, l'attore aveva sottoscritto con il contratto di deposito n. I- CP_1
1002012-R (Diamond) con decorrenza 16.07.2015, versando l'importo di partenza di €
5.000,00 e, successivamente, una rata mensile di € 150,00;
- in tale occasione, nonostante l'esplicita richiesta non erano state fornite le condizioni di pagina 2 di 12 vendita;
- la SOL&FIN SIM S.p.A., nel gennaio 2017, aveva assegnato all'attore come nuovo promotore il Dott. il quale il 20.07.2017 aveva proposto un ulteriore Persona_2
investimento con la ed in tale occasione l'attore aveva chiesto copia del CP_1
contratto di acquisto di oro fisico del 07.08.2015, ricevendo però solo rassicurazioni sulla regolarità della procedura;
- l'attore aveva poi integrato il capitale investito con un ulteriore versamento di € 2,709,61 il 07.08.2017 e di € 800,00 il 30.09.2017, ma anche in questo caso, il promotore aveva omesso di precisare le condizioni previste dal contratto;
- il 30.09.2017, l'attore aveva chiesto al Dott. he venisse chiarita la diversificazione Per_2
degli investimenti effettuati a nome proprio e per la madre , senza alcun Controparte_2
esito;
- il 16.10.2017 l'attore era venuto a conoscenza dell'apertura di due ulteriori depositi (n. I-
100657-R Gold del 01.08.2017 con versamento capitale iniziale di € 2.400,00 e rata mensile di € 100,00 ed il n. I-100674-R Bronze del 30.09.2017 con acconto di € 600,00 e rata mensile di € 200,00);
- l'attore aveva quindi chiesto alla un estratto con tutti i suoi investimenti e, CP_1
in data 20.10.2017, aveva ricevuto una e-mail contenente le chiavi di accesso all'area riservata del sito della convenuta la quale aveva inviato i verbali attestanti il controllo di gestione sui depositi di oro;
- solo in seguito ad una serie di servizi giornalistici sulla stampa nonché ai servizi andati in onda per il programma “Le Iene”, l'attore era venuto a conoscenza che il Dott. aveva Per_2
carpito la buona fede di numerosi consumatori con il solo scopo di ottenerne un ingiusto vantaggio, per il quale era indagato per il reato di cui all'art. 640 c.p. dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rovigo;
- da un approfondito controllo sulla posizione dell'attore era emerso che il quantitativo di oro acquistato risultava assolutamente irrisorio e nettamente inferiore a quanto corrisposto in danaro alla e che, gran parte dell'importo era necessario alla sola apertura CP_1
del deposito;
- il 20.02.2019, l'attore aveva chiesto al Dott. per quale motivo avesse deciso di Per_2
aprire altri depositi, ma senza esito;
- la era responsabile sotto il profilo precontrattuale e contrattuale per le CP_1
modalità di vendita dei propri prodotti e della pubblicità ingannevole riportata sul proprio sito internet;
- la società convenuta aveva violato l'obbligo di informazione/protezione del pagina 3 di 12 cliente/investitore sia in fase precontrattuale sia successivamente;
- il contratto proposto dalla era configurabile come vendita di un “prodotto CP_1 finanziario” soggetto alla disciplina del TUF essendo stato promosso come forma di sicuro investimento;
- i contratti erano nulli per violazione dell'art. 33 co. 2 lett. L) D.lgs. 206/2005, per omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 co. 6 TUF, per omessa osservanza gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore (T.U.F e Regolamento CONSOB n.
11522/98) senza previa assunzione delle informazioni generali sul profilo di rischio del cliente.
L'attore concludeva chiedendo di dichiarare la nullità o comunque la risoluzione dei tre contratti di investimento con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite, nonché al risarcimento dei danni per mancato conseguimento degli interessi.
2. Si costituiva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- la convenuta svolgeva attività c.d. “banco metalli”, iscritta nell'albo degli operatori professionali in oro presso la Banca d'Italia;
- la proposta di adesione ad uno dei piani di acquisto era presentata al cliente da un consulente qualificato;
- l'oro acquistato poteva, alternativamente e a scelta del cliente, essere oggetto di deposito e custodia da parte della convenuta oppure consegnato al cliente stesso;
- i contratti di acquisto di oro rateali (“Bronzo”, Argento”, “Oro”, Platino”, “Diamante”) rappresentavano una forma di vendita rateale di oro fisico, con un importo di destinazione scelto dal cliente;
- al momento della sottoscrizione del contratto il cliente si impegnava a corrispondere una somma pari al 10% dell'importo di destinazione (c.d. Pagamento di Apertura
Deposito - PAD o Payment Gold Solution - PGS) che veniva impiegata per l'acquisto dell'oro, le spese amministrative e compensi di e le successive rate CP_1
venivano convertite in oro fisico, mentre il cliente riceveva uno sconto o bonus sugli acquisti di oro fisico operati con i versamenti mensili;
- a completamento del piano, il cliente recuperava interamente il PAD versato all'inizio del rapporto;
- l'attore aveva acquistato:
• il piano “Diamante” n. 100212 con il versamento del PAD di € 5.000,00 e per effetto dei versamenti fatti (n. 15 rate) era proprietario di 52,27 gr. di oro fisico;
pagina 4 di 12 • il piano “Bronze” n. 100674 del 30.09.2017, con il quale era stato versato solo l'importo del PAD di € 600,00 e una prima rata di € 200,00 e per effetto dei quali l'attore era proprietario di 4,14 gr. di oro fisico;
• il piano “Gold” n. 100657 (però mai attivato);
- operava come mandataria dei propri clienti, acquistando l'oro per conto CP_1
degli stessi e ritrasferendo loro gli effetti della compravendita e la proprietà del metallo prezioso e pertanto, i piani di acquisto di non potevano qualificarsi come CP_1
“prodotti finanziari”, come confermato dalla a delibera della CONSOB n. 12079227 del
04.10.2012;
- non sussisteva alcuna violazione dell'art. 33 co. 2, del Codice del consumo, non essendo stata allegato quale clausola sarebbe vessatoria;
- il comportamento della convenuta era stato corretto, avendo l'attore ribadito successivamente (v. e-mail 20.2.2019) di voler portare avanti il primo piano di acquisto del 2015.
La convenuta concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree.
3. Espletate le prove orali, il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 508/2022 rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
5. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'udienza del 14.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La Corte ritiene di dover esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello, logicamente presupposto per l'analisi delle ulteriori censure.
8. L'appellante si duole dell'inquadramento giuridico del rapporto inter partes laddove il
Tribunale ha ritenuto che i piani di acquisto dell'oro non siano da considerarsi un “prodotto finanziario” e quindi soggetto alla disciplina del TUF (D. Lgs. n. 58/1998) per difetto degli elementi distintivi (capitale, aspettativa di rendimento e rischio connesso all'investimento). A fondamento della propria tesi, l'appellante richiama sia la circostanza che sul sito di e sui canali social, l'acquisto di oro fisico veniva proposto come investimento CP_1
sia la decisione della Suprema Corte (n. 2736/2013) che ha delimitato l'ambito applicativo del
“prodotto finanziario” come definito dall'art. 1 co. 1 lett. u) del TUF.
pagina 5 di 12 9. Il motivo è infondato.
10. L'art. 1 co. 1 lett. u) del TUF (D. Lgs. n. 58/1998) definisce "prodotti finanziari" quegli strumenti e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. L'ampia definizione normativa è stata oggetto di pronuncia da parte della Suprema Corte, la quale ha precisato che
“sebbene non sia tipizzato dal testo unico, il contratto di investimento si presta ad assurgere a forma giuridica di ogni investimento di natura finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u). L'atipicità del contratto riflette la natura aperta ed atecnica di prodotto finanziario
(come già evidenziato da questa Corte con riferimento alla disciplina recata dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, previgente art. 1: Sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10598), la quale, se da un lato costituisce la risposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, dall'altro risponde all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme innominate di prodotti finanziari.” La nozione di investimento di natura finanziaria quindi “comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità
a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass. n. 2736/2013).
11. Ciò premesso, la Corte non condivide la linea interpretativa seguita da altre Corti di merito (v. C. App. Venezia) laddove si è inquadrato l'operazione de qua come “prodotto finanziario”, ponendo l'accento non tanto sull'oggetto del contratto, quanto piuttosto sulle modalità con le quali l'operazione stessa è stata presentata al risparmiatore (“investimento sicuro”, “sicuro dall'inflazione” idoneo “a proteggere facilmente i propri risparmi”). Tin tal modo, difatti, si finisce per dilatare eccessivamente la nozione di “prodotto finanziario”, finendo per includervi qualsiasi operazione che coinvolga il risparmio, solo perché presentata come investimento, a prescindere dall'oggetto del contratto ovvero dal bene che viene offerto come contrapartita al conferimento del denaro da parte del risparmiatore. È pur vero che la
Cassazione ha inteso dare una connotazione ampia al concetto di “prodotto finanziario” ed al
“contratto di investimento” stante la sua natura atecnica, ma proprio per tale ragione, ciò non esclude che se l'oggetto dell'operazione sia un bene reale ed avvenga con modalità riconducibili a schemi negoziali codificati (i.e. la vendita rateale), si debba necessariamente assoggettare il rapporto alla stringente disciplina del TUF.
12. Pertanto, non ogni operazione nella quale vi sia una aspettativa di profitto del risparmiatore o presentata come forma di investimento può farsi rientrare in quelle aventi ad oggetto i “prodotti finanziari”, laddove in realtà questa si traduca nella disponibilità di un pagina 6 di 12 bene reale (come appunto l'oro o altri metalli preziosi). Occorre difatti distinguere fra oggetto del contratto ed effetti dello stesso, ovvero il valore finanziario legato al bene stesso. Se
l'investitore acquista un bene materiale come l'oro, non si crea un “valore finanziario” (e quindi un prodotto finanziario) poiché la somma versata per il suo acquisto è diretta al conseguimento del bene stesso. La prestazione che connota il contratto è il trasferimento del diritto di proprietà su determinati quantitativi di oro ed a consentirne il godimento da parte del risparmiatore.
13. D'altra parte, come precisato dalla Cassazione, mentre il “contratto di consumo” si caratterizza per il fatto che l'impiego del denaro è finalizzato a trasformare la disponibilità finanziaria in beni reali, l'”investimento di natura finanziaria” prevede la compresenza dei tre elementi: impiego di capitale, aspettativa di rendimento di natura finanziaria, assunzione di un rischio direttamente correlato all'impiego di capitale (c.d. rischio emittente).
14. Proprio l'ultimo elemento, ossia la capacità dell'emittente di restituire il capitale con la maggiorazione promessa, è quello che caratterizza di più il “prodotto finanziario”. In breve, il contratto di investimento in “prodotti finanziari” non ha ad oggetto tanto il prodotto finanziario in sé e per sé considerato, quanto il rischio finanziario che il prodotto porta intrinsecamente nell'operazione: ”poiché anche il "rischio emittente" è incluso nell'alea assunta dall'investitore mediante l'investimento, ai fini della configurabilità della presenza di un prodotto finanziario, con la correlata applicazione della disciplina in materia di sollecitazione, è sufficiente che sussista l'incertezza in merito - non all'entità della prestazione dovuta o al momento in cui questa sarà erogata - bensì alla capacità stessa dell'emittente di restituire il tantundem, con la maggiorazione promessa” (Cass. n. 2736/2013). Quindi il contratto di investimento in “prodotti finanziari” ha ad oggetto il “rischio finanziario” che il prodotto porta intrinsecamente nell'operazione e deve prevedere che il risparmiatore impieghi il proprio capitale a fronte di un rendimento predeterminato, con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale.
15. Orbene, nel caso di acquisto di metalli preziosi, difetta il suddetto rischio e ciò in ragione del fatto che il risparmiatore ha la proprietà della res stessa. Ed invero ciò ha trovato conferma nella Comunicazione Consob n. DIN/12079227 del 4.10.2012, avente ad oggetto “Richiesta di parere sulla compliance alla vigente normativa di specifici prodotti rientranti nell'ambito del commercio professionale di oro”, nella quale l'organo di controllo ha precisato che nel caso di acquisto della res non sussistono i caratteri minimi per ricondurre la fattispecie all'interno della nozione di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in quanto non vi rientrano le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di pagina 7 di 12 acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono dirette a procurare all'investitore il godimento del bene.
16. Nella fattispecie in esame, il piano di acquisto prevedeva che il cliente versasse una prima somma pari al 10% del capitale e poi - con cadenza rateale mensile – una somma destinata all'acquisto di grammi di oro fisico, la cui quantità varia in base alle quotazioni di mercato del momento. L'acquirente a fronte del pagamento rateale, riceve quindi in contropartita dei singoli acquisti frazionati il diritto di proprietà del metallo (v. § I.1 Cond. Gen. contratto che recita: “Le presenti condizioni generali disciplinano il mandato ad un piano di acquisto (di seguito anche “PDA”) che consiste nelle compravendite con cadenza programmata in forma di lingotti da dieci grammi d'Oro (di seguito denominato “Prodotto”), ovvero compravendite singole); oggetto del contratto è quindi la compravendita di oro per il cliente che viene conservato presso un deposito di o consegnato al cliente stesso (§ II.1), il quale CP_1
ha sempre il diritto di chiedere la consegna dei metalli preziosi da lui ordinati e per lui acquistati per conservarli presso di sé una volta raggiunto il peso minimo di 10 gr. (§ III.2).
17. Né può qualificarsi come rendimento di natura finanziaria l'eventuale apprezzamento (o deprezzamento) del metallo prezioso. Difatti, il § II.2 delle Condizioni generali di contratto prevede che “qualora il Cliente intendesse vendere il proprio prodotto, si CP_1
dichiara disponibile a riacquistare dal Cliente. Se il metallo è giacente presso i propri depositi, compra dal Cliente al prezzo riscontrabile, ovvero London Fixing più CP_1
1 Euro per grammo”. Ciò esclude (o comunque riduce apprezzabilmente) il “rischio emittente” ovvero alla capacità stessa dell'emittente di restituire il tantundem, tipico del prodotto finanziario, lasciando al cliente la possibilità di chiedere il riacquisto del metallo da parte della e scegliendo il momento migliore di mercato. Alla scadenza e CP_1
completamento del piano, il cliente ha la proprietà reale di oro corrispondente alla somma spesa. La possibile variazione del prezzo dell'oro nel corso del rapporto attiene al bene in quanto tale e non al valore del relativo investimento nel mercato finanziario e quindi non implica alcuna scommessa aleatoria sulle variazioni del prezzo di mercato del metallo (1); difatti, il cliente ha facoltà di aumentare, sospendere o ridurre i pagamenti mensili (§ IV.2) in relazione proprio all'andamento del mercato del metallo prezioso. Va quindi esclusa la configurabilità nella fattispecie di un investimento finanziario e quindi l'applicabilità della specifica disciplina del TUF in ordine all'attività di sollecitazione con conseguente conferma della sentenza impugnata.
(1) Così la CONSOB nella citata Comunicazione: “…né, si ritiene, possa qualificarsi come "rendimento di natura finanziaria" l'eventuale apprezzamento (o deprezzamento) della res materiale oggetto della vendita (oro) e dovendosi, nella fattispecie, escludersi l'assunzione di un rischio di perdita del capitale.
pagina 8 di 12 18. Passando quindi al primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la decisione del giudice di prime cure, lamentando una erronea valutazione delle prove documentali, dalle quali emergerebbe una responsabilità precontrattuale della convenuta, che - per mezzo dei suoi promotori finanziari - , avrebbe indotto il a sottoscrivere i contratti senza la Pt_1
dovuta corretta ed esaustiva informazione sul loro contenuto e sulle modalità dell'operazione
(in particolare sulla destinazione della somma iniziale all'apertura del deposito PGS). Detta responsabilità (oggettiva) della sarebbe ulteriormente aggravata dal CP_1
comportamento del promotore come è emerso in sentenza penale di condanna dello Per_2
stesso.
19. Il motivo è infondato.
20. La censura dell'appellante si traduce in una contestazione del comportamento tenuto dai due promotori finanziari che si sono succeduti ( prima e poi), per trarne una Per_1 Per_2
responsabilità dell'appellata. Esclusa l'applicabilità della disciplina del TUF che prevede ex art. 31 co. 3 una responsabilità oggettiva e solidale dell'intermediario finanziario per la natura dei contratti de quibus (vendita di un bene), va comunque ricordato che è necessaria la sussistenza di un nesso c.d. di “occasionalità necessaria”, ossia che le incombenze svolte dal consulente preposto devono aver reso possibile o, comunque agevolato, la produzione dell'evento dannoso. La giurisprudenza tende però ad escludere tale nesso laddove la condotta del danneggiato presenti dei connotati di anomalia o, addirittura, di collusione, desumibili da vari indici come l'esperienza acquisita dal cliente nell'investimento in prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimenti e le complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. n. 30161/2018): “in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire” (Cass. n. 10584/2024).
21. Ciò premesso, l'appellante lamenta una carente informazione - al momento della sottoscrizione dei contratti - da parte dei promotori finanziari. Tuttavia, le allegazioni sulla violazione dell'obbligo informativo precontrattuale sono generiche, come rilevato dal
Tribunale, non essendo chiarito in cosa in concreto detta informazione sia stata carente o pagina 9 di 12 elusiva. Quanto al comportamento del questo in sede testimoniale ha confermato di Per_1 aver fornito tutte le informazioni richieste (v. verb. del 17.1.2022): “Sì, nell'occasione dell'incontro del 16.7.2015, ho spiegato al sig. come funzionava il prodotto. Poi, ho Pt_1
fatto un riassunto e ho sottoposto al tutte le domande di cui al doc. 9 per verificare Pt_1 se aveva capito i termini dell'investimento. Gli ho detto anche che nel contratto c'erano le condizioni generali che poteva visionare in un secondo momento perché aveva due settimane di tempo per poter disdire l'investimento se non era di suo gradimento” precisando che “non ho mai parlato di guadagno nel breve periodo”.
22. Quanto sopra trova conferma nel documento del 16.7.2015 (n. 9 fasc. appellata) sottoscritto dal e non contestato, nel quale il cliente conferma il contenuto del Pt_1
colloquio, dando atto di aver ricevuto tutta una serie di informazioni ivi elencate (“Riassunto del colloquio”). A fronte di detta produzione, l'appellante non ha indicato nello specifico in cosa sia stata carente o fuorviante l'informazione ricevuta dal ed in che modo abbia Per_1
potuto incidere sulla formazione della propria volontà negoziale, limitandosi ad una generica lamentela sulla modalità di pubblicizzazione da parte della . CP_1
23. Analogamente, dicasi per quanto riguarda l'informazione circa la destinazione al PGS della somma inizialmente versata (pari al 10%). Premesso che il funzionamento del PGS è descritto sia nelle Condizioni Generali di contratto (secondo il quale l'importo inziale viene convertito in oro secondo la rateizzazione concordata e scontato nel corso del rapporto fino al completo versamento della somma concordata) (2), sia nel materiale pubblicitario (ove PGS e bonus vengono indicati), sia nel “Riassunto del colloquio” suddetto, non può revocarsi in dubbio che il fosse consapevole del meccanismo del PGS. Di tale consapevolezza ne Pt_1
è prova l'e-mail del 20.2.2019 (doc. 23 fasc. app.nte) inviata dallo stesso al Pt_1 Per_2
nella quale ammette che se non raggiunge il versamento concordato di € 50.000,00, non avrebbe recuperato il versamento iniziale del PGS (confermando di voler portare avanti il piano già sottoscritto con il . Per_1
24. Il quadro non muta con riferimento alla e-mail del 16.10.2017 (doc. 10 fasc. app.ta) che l'appellante ritiene essere stata manipolata dall'appellata; l'appellante rileva che la frase “Le ricordiamo che l'acquisto dell'oro avviene solo tramite le rate e che il PGS (Pagamento Gold
Solution) è solo un acconto che le verrà restituito al 100% versando le rate mensili,
(2) § I.2: “Il primo acquisto è costituito dal corrispondente in grammi della rata scelta, non relativo al piano tariffario scelto. Successivamente si ha diritto ad uno sconto del 2% per il piano E6, 4% per il piano E7 e 5% per il piano E8 ad ogni rata pagata, fino al raggiungimento della somma d'arrivo.”
§ V.5: “Il Cliente, a seconda del piano di acquisto scelto e dopo aver pagato il PGS con il relativo primo acquisto, riceverà ad ogni successivo acquisto di metallo prezioso un bonus sotto forma di sconto. …La somma di tutti i bonus è limitata all'ammontare del PGS versato.”
pagina 10 di 12 necessarie al raggiungimento della somma d'arrivo prefissata per ogni piano d'acquisto” non è presente nella copia “cartacea” (doc. 12 fas. app.nte) scannerizzata e depositata dall'appellante stesso. Fermo restando che la copia cartacea depositata dal è essa Pt_1 stessa mutilata e non completa (l'appellante a fronte del deposito con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. avrebbe dovuto contestare nella memoria di replica o nel successivo verbale del
26.10.2021, producendo il testo integrale della e-mail per il raffronto), la circostanza appare irrilevante alla luce degli altri elementi probatori, dai quali emerge che l'appellante sia stato correttamente edotto sulle modalità in cui si sarebbe svolta l'operazione senza alcuna incidenza sulla libera formazione del suo consenso negoziale. Il che esclude che sia stata fornita all'appellante una informazione carente o fuorviante, come emerge anche dalla e-mail inviata dall'appellante il 27.2.2019 ove lo stesso conferma la bontà del prodotto (doc. 24).
25. Va altresì esclusa la responsabilità dell'appellata con riferimento al comportamento assunto dal L'appellante, invero, non allega quale sia stato il comportamento in Per_2
concreto tenuto dal nella fattispecie e causalmente riconducibile al danno lamentato, Per_2
essendosi limitato a rilevare che lo stesso è stato condannato per truffa aggravata, facendo derivare da ciò una responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c. della . A ben vedere la CP_1 lamentela dell'appellante non assume i connotati della necessaria specificità rispetto al caso concreto, o meglio non indica quale sia stata la specifica condotta posta in essere dal ei Per_2 confronti dell'appellante, considerato che in ogni caso la sentenza penale di condanna non vedeva coinvolto direttamente il come parte offesa e quindi non vi è stato alcun Pt_1
accertamento diretto sul comportamento del ella fattispecie. Per_2
26. Né infine l'appellante deduce le conseguenze dannose che sarebbero derivate dal fatto che il vrebbe, di sua iniziativa, aperto nuovi depositi invece di integrare il capitale già Per_2
investito in precedenza, sebbene lo stesso (chiamato a teste) abbia confermato che fu il a chiedere “di riaprire un altro deposito, per blindare le cedole maturate per Pt_1
l'investimento in oro sia per lui che per la madre”, come emerge anche dalla corrispondenza successiva intercorsa (v. e-mail del 20.2.2019 doc. 23). Peraltro, è incontestato che il deposito
I-100657-R “Gold” non è stato attivato, mentre il deposito I-100674-R “Bronze” ha avuto un versamento di PGS di € 600,00 ed una sola rata di € 200,00, che però ha come contropartita la proprietà di 4,14 gr. di oro.
27. Da quanto precede consegue altresì il rigetto della richiesta di ammissione di CTU, dedotta con l'ultimo motivo di gravame.
28. In conclusione, gli elementi sopra riportati complessivamente esaminati (moduli e condizioni generali di contratto sottoscritte, “Riassunto del colloquio”, corrispondenza pagina 11 di 12 intercorsa, prove testimoniali), consentono di escludere la sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria tra la condotta dei promotori e gli incarichi ad esso affidati dall'intermediario, che si avvalevano della sua opera professionale. Le allegazioni di parte appellante in merito alla violazione dei doveri informativi da parte dell'appellata appaiono generiche, così come le condotte che concretamente sarebbero state assunte dal prima Per_1
e dal poi, in violazione di specifici obblighi di protezione e informazione e tali da Per_2
generare un danno causalmente ad esse ricollegabili (danno peraltro non chiaramente determinato considerato che l'appellata ha allegato che la quotazione dell'oro al grammo dal
2015 al 2025 è pressoché triplicata).
29. In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
30. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ferrara n. 508/2022 del 1.7.2022, pubblicata il 04.07.2022;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_2 Controparte_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Bologna, 11 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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