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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 02.01.2024 avverso la sentenza n. 9281/2023 resa dal Tribunale di MI, pubblicata il 17.11.2023 e notificata in data 11.12.2023
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. ANGELO ARIAUDO (C.F.
), con studio in MILANO, CORSO DI PORTA VITTORIA N. 28, presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliato
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. MARIO PORTA
(C.F. , con studio in MILANO, VIA COMELICO N. 18, presso cui è C.F._3 elettivamente domiciliato;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello in materia di “Altri rapporti condominiali” – causa assegnata in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 4.2.2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI, precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc:
pagina 1 di 9 Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MI, per i motivi di cui tutti in atti e contrariis reiectis:
- in via principale di rito, accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, con ogni statuizione conseguente e connessa, e per l'effetto rimettere la causa al Tribunale di MI ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.
- in subordine nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
9281/2023 pubblicata il 17 novembre 2023 dal Tribunale di MI, Sez. XIII Civile, all'esito della causa n. 873/2023 R.G., dichiarare insussistente qualsiasi diritto del appellato di CP_1 accedere alla proprietà dell'appellante Sig. , dichiarando altresì che nessuna somma è da Parte_1 quest'ultimo dovuta al per qualunque causa, titolo e ragione;
CP_1
- in ogni caso, con le statuizioni conseguenti ed occorrenti in punto spese di lite del primo grado. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimb. forf., c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di MI, previo ogni accertamento del caso, ogni avversa eccezione e deduzione reietta, In via pregiudiziale, preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in carenza dei presupposti della stessa;
nel merito: respingere l'appello proposto confermando in ogni sua statuizione la sentenza impugnata n.
9281/2023 del Tribunale di MI. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del difensore.”
FATTO E DIRITTO
Il a MI (di qui innanzi anche solo il , con atto di Controparte_1 CP_1 citazione notificato in data 22.12.2022, conveniva in giudizio il al fine CP_1 Parte_1 di ottenere l'autorizzazione ad accedere al terrazzo del convenuto per eseguire lavori di adeguamento dell'impianto fognario, resisi necessari onde conformarsi all'ordinanza emessa dal Comune di MI
PG547638/2017, avente ad oggetto, per l'appunto, oltre che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria,
l'intimazione di eseguire determinate opere ai fini di regolarizzare la rete interna della fognatura del predetto . CP_1
In particolare, il chiedeva ordinarsi al convenuto di consentire l'accesso degli incaricati al CP_1 terrazzo di sua proprietà, per procedere alla demolizione della pavimentazione attorno ai cinque bocchettoni di scarico dell'acqua piovana, alla modifica della tubazione di scarico verticale per l'inserimento di un nuovo sfiatatoio nonché al ripristino dell'impermeabilizzazione, a mezzo della posa di tre strati di guaina con successiva ricopertura a piastrelle.
pagina 2 di 9 Chiedeva inoltre il la condanna del convenuto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al CP_1 pagamento di una somma per ogni violazione e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.
A sostegno delle proprie domande, il deduceva le seguenti circostanze: CP_1
- il , reparto fognatura, aveva effettuato un'ispezione in data 22/09/2017, rilevando Controparte_2 delle irregolarità nell'impianto fognario del : in conseguenza di ciò, il 30/11/2017 era stata CP_1 inflitta una sanzione amministrativa e, con altro atto protocollato nella stessa data, era stata emessa un'ordinanza che imponeva, tra le altre prescrizioni, la “sifonatura” delle pilette dei terrazzi e dei pluviali ed il prolungamento delle colonne di esalazione dei servizi igienici, oltre alla copertura delle stesse per garantire un'adeguata ventilazione;
- successivamente, l'assemblea condominiale del 24/10/2019 aveva approvato i lavori necessari per ottemperare all'ordinanza, compresi quelli riguardanti i terrazzi privati dei condomini dell'ultimo piano. Il aveva quindi avviato l'esecuzione degli interventi su tutti i terrazzi interessati, ad CP_1 eccezione di quello di proprietà di , il quale si era opposto, nonostante le reiterate Parte_1 richieste e i tentativi di mediazione svoltisi tra le parti;
- le opere da eseguire, come dettagliatamente indicato nel preventivo della ditta Bressanelli del
10/11/2022, consistevano nella: demolizione della pavimentazione del terrazzo, compresa la guaina, per mettere a nudo la tubazione ed inserire una nuova braga per lo sfiatatoio, fornitura e posa di una nuova tubazione in PVC rinforzato, rifacimento della pavimentazione con posa delle pilette di scarico, applicazione di tre strati di guaina impermeabilizzante, posa di nuove piastrelle con relativa stuccatura e pulizia, installazione di nuovi sfiatatoi H.220 cm, trasporto e smaltimento delle macerie in discarica.
Il , stante la mancanza di assenso del , evidenziava il rischio di ulteriori sanzioni CP_1 Parte_1 da parte del (cfr. verbale di irrogazione di sanzione amministrativa Controparte_2
PG547638/2017) e sosteneva la necessità di eseguire i lavori per garantire la conformità dell'impianto fognario alle norme tecniche e al regolamento comunale, a tutela dell'intero edificio.
2. Il condomino non si costituiva in giudizio e ne veniva dunque dichiarata la Parte_1 contumacia all'udienza del 12.07.2023.
Alla successiva udienza, svoltasi in data 07.09.2023, il Giudice rinviava la causa per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.11.2023, all'esito della quale pronunciava sentenza mediante allegazione a verbale e contestuale deposito.
3. Con sentenza n. 9281/2023 il Tribunale di MI accoglieva le domande del Parte_2
, condannando il convenuto a consentire immediatamente l'accesso
[...] Parte_1 al terrazzo agli addetti dell'Impresa incaricata di eseguire le opere di adeguamento per ottemperare pagina 3 di 9 all'ordinanza del comune di MI P.G. 547638/2017. Condannava altresì il , ai sensi Parte_1 dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento a favore del Condominio di una penale, equitativamente determinata in € 50,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della sentenza e sino all'effettivo soddisfo. Condannava infine il a rifondere CP_1 le spese di mediazione e di lite, liquidate, le prime, in € 698,42 per spese vive e le seconde in €
5.451,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, cpa e Iva.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 843
c.c., a mente del quale: “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”.
Rilevava, infatti, il Tribunale che tale norma consente non solo l'accesso e il passaggio degli addetti all'esecuzione delle opere, ma anche la permanenza e l'occupazione da parte di costoro del fondo altrui, per il tempo necessario per l'esecuzione di lavori non istantanei.
Non solo, il Tribunale rilevava altresì che il ha il dovere di provvedere alla riparazione e CP_1 alla manutenzione dei beni comuni per evitare i danni alle proprietà dei condomini o dei terzi, e ciò anche nel caso in cui l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, in quanto in tali casi il risponde in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei CP_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art.1130 comma 1, n.4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c.
Nel caso di specie, erano stati comprovati sia l'urgenza sia la necessità dei lavori, sia, infine, in dettaglio le opere da eseguire.
4. Avverso la citata sentenza ha interposto appello , chiedendo, in via principale di Parte_1 rito, accertarsi la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado e, per l'effetto, rimettersi la causa al Tribunale di MI ex art. 354 c.p.c., deducendo tre motivi di censura.
- Con il primo motivo di appello, il censura la statuizione con la quale il Tribunale aveva CP_1 ritenuto regolare la notifica effettuata al tramite posta elettronica certificata (PEC) Parte_1 all'indirizzo professionale , dichiarandolo contumace. Email_1
Tale notifica sarebbe invece nulla, in quanto il , che aveva svolto la professione di geometra Parte_1 fino al 28 dicembre 2012, aveva dichiarato la cessazione dell'attività e dismesso l'utilizzazione dell'indirizzo PEC professionale, non pagando più il relativo contributo annuale. Non risultava inoltre agli atti la prestazione di consenso scritto del per ricevere atti giudiziari all'indirizzo PEC Parte_1 professionale, né una specifica elezione di domicilio digitale ai sensi dell'art. 47 c.c. L'indirizzo PEC, inoltre, era stato rilevato dal registro INI-PEC riservato ai professionisti. Tuttavia, il procedimento in pagina 4 di 9 questione riguardava una controversia condominiale, non attinente alla professione di geometra cessata dieci anni prima, rendendo non valido l'utilizzo del suddetto domicilio digitale per tale finalità.
Peraltro, parte appellante sottolinea come la notifica a mezzo PEC sia stata frutto di una libera scelta da parte del , in quanto non sussisteva, alla data della notifica (22 dicembre 2022), alcun CP_1 obbligo in tal senso, introdotto dalla riforma Cartabia ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio
2023.
Dunque, in mancanza di un qualsiasi collegamento tra l'oggetto dell'odierno giudizio e la professione - oltretutto cessata - del , in assenza di un consenso espresso di questi alla ricezione, Parte_1 all'indirizzo professionale, di atti giudiziari "estranei" e di una specifica elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. fatta per iscritto, la notificazione sarebbe da considerarsi nulla.
- Con il secondo motivo di censura, parte appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, che aveva apoditticamente ritenuto sussistente il requisito della necessità dell'accesso alla proprietà del , peraltro non valutando, in violazione dell'art. 843 c.c., se la soluzione Parte_1 accolta fosse veramente la sola possibile o se, tra più soluzioni (individuabili sulla base dell'espletamento di una CTU. richiesta dal ), fosse quella l'unica idonea a consentire il Parte_1 raggiungimento dello scopo con minor sacrificio del fondo che doveva subirlo.
- Con il terzo motivo di appello, lamenta la violazione dell'art. 614-bis c.p.c., censurando Parte_1 la sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di applicabilità dell'astreinte, derivandoli dalla ritenuta urgenza di realizzare i lavori pretesi dal
. A dire di parte appellante, non solo non era riscontrabile nei fatti la citata urgenza (come CP_1 dimostrato anche dalla scelta processuale dello stesso di agire in via ordinaria anziché ex CP_1 art. 700 c.p.c.), ma la quantificazione della penale operata dal Giudice di primo grado (€ 50,00 per ogni giorno di ritardo) appariva manifestamente iniqua, specie in considerazione della circostanza per cui il c.d. danno prevedibile in caso di ritardo, nel caso di specie, consisteva unicamente nell'eventualità dell'irrogazione di ulteriori sanzioni da parte dell'Amministrazione comunale a norma dell'art. 45-bis del Regolamento di Fognatura, il quale prevede come sanzione massima per la mancata esecuzione delle opere quella di € 500,00, raddoppiata in caso di reiterata inottemperanza, dunque estremamente sproporzionata rispetto alla penale stabilita dal Tribunale.
5. Si costituiva in giudizio, in data 30.01.2024, il a MI, Controparte_1 contestando quanto dedotto da parte appellante e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
In particolare, in relazione al primo motivo di censura il da un punto di vista Controparte_3 formale, che il Tribunale aveva correttamente, dopo aver verificato la perdurante iscrizione (ancora a giugno del 2023) del convenuto nell'elenco pubblico Ini - Pec, quella all'Albo dei Geometri, nonché la consegna della citazione nella casella, dichiarato la contumacia dello stesso;
dal punto di vista pagina 5 di 9 sostanziale, il Condominio osserva come la produzione della ricevuta di avvenuta consegna faccia piena prova anche della permanente operatività della casella, e come le conseguenze del mancato concreto utilizzo non possano farsi ricadere sul notificante, stravolgendo il fondamentale principio dell'affidamento, aggiungendo peraltro che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante circa il mancato utilizzo dell'indirizzo Pec a partire dal 2012, il aveva utilizzato la casella di posta Parte_1 certificata in questione per contestare la richiesta stragiudiziale del di poter eseguire le CP_1 opere deliberate dall'assemblea (indirizzo utilizzato per riscontrare la mail dell'avvocato del nel maggio del 2020 . CP_1
Riguardo al secondo motivo di appello, il rileva che, da un lato, le opere erano state CP_1 imposte da un provvedimento amministrativo, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650
c.p., dall'altro che il aveva deliberato l'esecuzione di tali opere con le prescritte CP_1 maggioranze e la relativa decisione assembleare non era mai stata impugnata dall'appellante, che aveva addirittura espresso voto favorevole tramite suo delegato.
Sul terzo motivo di censura, il osserva, dopo aver ribadito la non fondatezza delle CP_1 considerazioni circa la tenuità delle sanzioni amministrative, avendo rilevanza penale l'attività omissiva auspicata dall'appellante, che la determinazione dell'astreinte operata dal Tribunale risultava pienamente legittima e per nulla iniqua, tenuto conto, come previsto dal codice di procedura, del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
&&&
L'appello è infondato e va respinto.
Con riferimento al primo dei motivi di appello, va rilevato, in primo luogo, che con ordinanza n.
1615/2025 del 22.1.2025 la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento già in precedenza espresso, secondo il quale l'indirizzo di posta elettronica INI-PEC, pur se riferito ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all'attività professionale.
Nel caso di specie il appellato ha poi comprovato che: CP_1
- ancora al giugno del 2023 (e cioè circa sei mesi dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) risultava operativo dal registro INI – PEC l'indirizzo professionale dell'appellante ; Parte_1
- alla data di notifica della citazione (22.12.2022) era stata generata la ricevuta di accettazione della PEC contenente il predetto atto;
- che diversamente da quanto sostenuto dal , l'indirizzo PEC era stato dallo stesso Parte_1 utilizzato per contestare la richiesta stragiudiziale del di poter eseguire le opere CP_1 pagina 6 di 9 deliberate dall'assemblea (indirizzo utilizzato per riscontrare una mail dell'avvocato del condominio nel maggio del 2020 cfr. fascicolo primo grado produzioni ). CP_1
Ne consegue che la dedotta nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado non può dirsi in alcun modo integrata, dovendosi al contrario ritenere che le modalità di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sono corrette e la notifica è stata idonea al raggiungimento dello scopo.
Di talché la contumacia in primo grado dell'odierno appellante deve ascriversi ad una libera scelta di condotta processuale.
Il primo dei motivi di appello va dunque disatteso.
Con il secondo dei motivi di doglianza il lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Parte_1
Tribunale, che avrebbe “apoditticamente ritenuto sussistente il requisito della necessità dell'accesso alla proprietà del , peraltro non valutando, in violazione dell'art. 843 c.c., se la soluzione Parte_1 accolta fosse veramente la sola possibile o se, tra più soluzioni (individuabili sulla base dell'espletamento di una CTU richiesta dal ), fosse quella l'unica idonea a consentire il Parte_1 raggiungimento dello scopo con minor sacrificio del fondo che doveva subirlo”.
È comprovato in atti che la necessità di accedere alle singole proprietà per eseguire le opere in atti puntualmente descritte è stata determinata dall'emissione dell'ingiunzione comunale del 30.11.2017 e la questione è stata discussa in sede assembleare (cfr. verbale in data 24.10.2019 alla quale il Parte_1 era presente tramite proprio delegato).
La relativa delibera non risulta essere stata oggetto di impugnazione ed il vi ha dato CP_1 esecuzione, eccezion fatta per quanto concerne le opere da realizzarsi nella proprietà . Parte_1
Mal si comprende quindi perché costui non abbia fatto valere né in sede assembleare (a mezzo voto contrario) né con successiva impugnazione le ragioni qui rassegnate.
La ricostruzione fattuale operata dal Tribunale risulta quindi esente da censure e le argomentazioni del vanno ascritte a ragioni di natura personale, che contrastano con quelle di necessità ed Parte_1 urgenza indubbiamente ricorrenti a sostegno dell'agire del : non solo era stata già irrogata CP_1 una sanzione a carico della parte qui appellata, ma è evidente che, a fronte dell'emissione e notifica del provvedimento amministrativo in questione, il aveva l'obbligo di conformarsi alle relative CP_1 prescrizioni.
La soluzione proposta ed adottata dall'assemblea condominiale (in termini dettagliati quanto alla natura delle opere da eseguire, ai relativi costi ed all'individuazione dell'Impresa incaricata) è stata assunta all'unanimità dei presenti, con le maggioranze di legge, presente per delega il , a seguito di Parte_1 attento vaglio, senza che vi sia stata impugnazione da parte di alcuno dei condomini.
Pertanto, anche il secondo dei motivi di appello va disatteso. pagina 7 di 9 Con il terzo dei motivi di appello lamenta l'erroneità dell'applicazione dell'art. 614-bis Parte_1
c.p.c. da parte del Tribunale, anche con riferimento al quantum.
Sulle ragioni di urgenza a sostegno dell'agire del si è già detto sopra, quanto alla ratio CP_1 dell'art. 614 bis cpc, come è noto, la previsione in esame rappresenta una forma di coercizione indiretta consistente nella prospettazione all'obbligato da parte del giudice di conseguenze negative per il caso in cui egli non dia attuazione ad un provvedimento giudiziale, in modo da rendere l'inadempimento più svantaggioso dell'adempimento e così indirizzando la sua volontà verso l'esecuzione personale della prestazione.
Chiarito quanto sopra, ritiene la Corte come, nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 614 bis cpc da parte del Tribunale risulti assolutamente funzionale al raggiungimento dello scopo perseguito dal
, e cioè tenuto conto della necessità di rendere effettivo l'obbligo del . CP_1 Parte_1
Parimenti, il quantum della sanzione non può che ritenersi equo alla luce della peculiarità della vicenda qui rappresentata: va, infatti, in tal senso valutata sia la preminente esigenza del di CP_1 adeguarsi al provvedimento amministrativo sia, per quanto sopra esposto in termini di correttezza dell'operato del l'atteggiamento ostruzionistico del . CP_1 Parte_1
Ragioni tutte che giustificano a pieno l'applicazione della previsione normativa da parte del Tribunale, nei termini concreti di cui sopra.
Da ultimo, va rilevato che l'applicazione della sanzione risulta ben calibrata anche quanto al lasso temporale avendo il Tribunale previsto una data congrua di decorrenza, e cioè a partire dal trentesimo giorno dalla notifica della sentenza: il che vale a dire che l'odierno appellante avrebbe avuto anche il tempo necessario di adeguarsi alle prescrizioni del Tribunale, onde non incorrere a livello economico nelle conseguenze negative del proprio inadempimento.
Anche il terzo dei motivi di appello va quindi disatteso.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore del : le stesse vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri CP_1 medi, per cause di media difficoltà, di cui alle vigenti tabelle, tenuto conto del valore della causa, nonché delle fasi difensive effettivamente svolte (con riduzione al minimo per la fase di trattazione esauritasi in un'unica udienza).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di MI n. 9281/2023 pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in data 17.11.2023, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 8.469,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in MI, l'11.2.2025
Il cons. rel. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 02.01.2024 avverso la sentenza n. 9281/2023 resa dal Tribunale di MI, pubblicata il 17.11.2023 e notificata in data 11.12.2023
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. ANGELO ARIAUDO (C.F.
), con studio in MILANO, CORSO DI PORTA VITTORIA N. 28, presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliato
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. MARIO PORTA
(C.F. , con studio in MILANO, VIA COMELICO N. 18, presso cui è C.F._3 elettivamente domiciliato;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello in materia di “Altri rapporti condominiali” – causa assegnata in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 4.2.2025 e decisa nella camera di consiglio dell'11.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI, precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc:
pagina 1 di 9 Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MI, per i motivi di cui tutti in atti e contrariis reiectis:
- in via principale di rito, accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado, con ogni statuizione conseguente e connessa, e per l'effetto rimettere la causa al Tribunale di MI ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.
- in subordine nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
9281/2023 pubblicata il 17 novembre 2023 dal Tribunale di MI, Sez. XIII Civile, all'esito della causa n. 873/2023 R.G., dichiarare insussistente qualsiasi diritto del appellato di CP_1 accedere alla proprietà dell'appellante Sig. , dichiarando altresì che nessuna somma è da Parte_1 quest'ultimo dovuta al per qualunque causa, titolo e ragione;
CP_1
- in ogni caso, con le statuizioni conseguenti ed occorrenti in punto spese di lite del primo grado. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimb. forf., c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di MI, previo ogni accertamento del caso, ogni avversa eccezione e deduzione reietta, In via pregiudiziale, preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in carenza dei presupposti della stessa;
nel merito: respingere l'appello proposto confermando in ogni sua statuizione la sentenza impugnata n.
9281/2023 del Tribunale di MI. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del difensore.”
FATTO E DIRITTO
Il a MI (di qui innanzi anche solo il , con atto di Controparte_1 CP_1 citazione notificato in data 22.12.2022, conveniva in giudizio il al fine CP_1 Parte_1 di ottenere l'autorizzazione ad accedere al terrazzo del convenuto per eseguire lavori di adeguamento dell'impianto fognario, resisi necessari onde conformarsi all'ordinanza emessa dal Comune di MI
PG547638/2017, avente ad oggetto, per l'appunto, oltre che l'irrogazione di una sanzione pecuniaria,
l'intimazione di eseguire determinate opere ai fini di regolarizzare la rete interna della fognatura del predetto . CP_1
In particolare, il chiedeva ordinarsi al convenuto di consentire l'accesso degli incaricati al CP_1 terrazzo di sua proprietà, per procedere alla demolizione della pavimentazione attorno ai cinque bocchettoni di scarico dell'acqua piovana, alla modifica della tubazione di scarico verticale per l'inserimento di un nuovo sfiatatoio nonché al ripristino dell'impermeabilizzazione, a mezzo della posa di tre strati di guaina con successiva ricopertura a piastrelle.
pagina 2 di 9 Chiedeva inoltre il la condanna del convenuto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al CP_1 pagamento di una somma per ogni violazione e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.
A sostegno delle proprie domande, il deduceva le seguenti circostanze: CP_1
- il , reparto fognatura, aveva effettuato un'ispezione in data 22/09/2017, rilevando Controparte_2 delle irregolarità nell'impianto fognario del : in conseguenza di ciò, il 30/11/2017 era stata CP_1 inflitta una sanzione amministrativa e, con altro atto protocollato nella stessa data, era stata emessa un'ordinanza che imponeva, tra le altre prescrizioni, la “sifonatura” delle pilette dei terrazzi e dei pluviali ed il prolungamento delle colonne di esalazione dei servizi igienici, oltre alla copertura delle stesse per garantire un'adeguata ventilazione;
- successivamente, l'assemblea condominiale del 24/10/2019 aveva approvato i lavori necessari per ottemperare all'ordinanza, compresi quelli riguardanti i terrazzi privati dei condomini dell'ultimo piano. Il aveva quindi avviato l'esecuzione degli interventi su tutti i terrazzi interessati, ad CP_1 eccezione di quello di proprietà di , il quale si era opposto, nonostante le reiterate Parte_1 richieste e i tentativi di mediazione svoltisi tra le parti;
- le opere da eseguire, come dettagliatamente indicato nel preventivo della ditta Bressanelli del
10/11/2022, consistevano nella: demolizione della pavimentazione del terrazzo, compresa la guaina, per mettere a nudo la tubazione ed inserire una nuova braga per lo sfiatatoio, fornitura e posa di una nuova tubazione in PVC rinforzato, rifacimento della pavimentazione con posa delle pilette di scarico, applicazione di tre strati di guaina impermeabilizzante, posa di nuove piastrelle con relativa stuccatura e pulizia, installazione di nuovi sfiatatoi H.220 cm, trasporto e smaltimento delle macerie in discarica.
Il , stante la mancanza di assenso del , evidenziava il rischio di ulteriori sanzioni CP_1 Parte_1 da parte del (cfr. verbale di irrogazione di sanzione amministrativa Controparte_2
PG547638/2017) e sosteneva la necessità di eseguire i lavori per garantire la conformità dell'impianto fognario alle norme tecniche e al regolamento comunale, a tutela dell'intero edificio.
2. Il condomino non si costituiva in giudizio e ne veniva dunque dichiarata la Parte_1 contumacia all'udienza del 12.07.2023.
Alla successiva udienza, svoltasi in data 07.09.2023, il Giudice rinviava la causa per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.11.2023, all'esito della quale pronunciava sentenza mediante allegazione a verbale e contestuale deposito.
3. Con sentenza n. 9281/2023 il Tribunale di MI accoglieva le domande del Parte_2
, condannando il convenuto a consentire immediatamente l'accesso
[...] Parte_1 al terrazzo agli addetti dell'Impresa incaricata di eseguire le opere di adeguamento per ottemperare pagina 3 di 9 all'ordinanza del comune di MI P.G. 547638/2017. Condannava altresì il , ai sensi Parte_1 dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento a favore del Condominio di una penale, equitativamente determinata in € 50,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, a decorrere dal 30° giorno dalla notifica della sentenza e sino all'effettivo soddisfo. Condannava infine il a rifondere CP_1 le spese di mediazione e di lite, liquidate, le prime, in € 698,42 per spese vive e le seconde in €
5.451,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, cpa e Iva.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 843
c.c., a mente del quale: “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”.
Rilevava, infatti, il Tribunale che tale norma consente non solo l'accesso e il passaggio degli addetti all'esecuzione delle opere, ma anche la permanenza e l'occupazione da parte di costoro del fondo altrui, per il tempo necessario per l'esecuzione di lavori non istantanei.
Non solo, il Tribunale rilevava altresì che il ha il dovere di provvedere alla riparazione e CP_1 alla manutenzione dei beni comuni per evitare i danni alle proprietà dei condomini o dei terzi, e ciò anche nel caso in cui l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, in quanto in tali casi il risponde in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei CP_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art.1130 comma 1, n.4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c.
Nel caso di specie, erano stati comprovati sia l'urgenza sia la necessità dei lavori, sia, infine, in dettaglio le opere da eseguire.
4. Avverso la citata sentenza ha interposto appello , chiedendo, in via principale di Parte_1 rito, accertarsi la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo grado e, per l'effetto, rimettersi la causa al Tribunale di MI ex art. 354 c.p.c., deducendo tre motivi di censura.
- Con il primo motivo di appello, il censura la statuizione con la quale il Tribunale aveva CP_1 ritenuto regolare la notifica effettuata al tramite posta elettronica certificata (PEC) Parte_1 all'indirizzo professionale , dichiarandolo contumace. Email_1
Tale notifica sarebbe invece nulla, in quanto il , che aveva svolto la professione di geometra Parte_1 fino al 28 dicembre 2012, aveva dichiarato la cessazione dell'attività e dismesso l'utilizzazione dell'indirizzo PEC professionale, non pagando più il relativo contributo annuale. Non risultava inoltre agli atti la prestazione di consenso scritto del per ricevere atti giudiziari all'indirizzo PEC Parte_1 professionale, né una specifica elezione di domicilio digitale ai sensi dell'art. 47 c.c. L'indirizzo PEC, inoltre, era stato rilevato dal registro INI-PEC riservato ai professionisti. Tuttavia, il procedimento in pagina 4 di 9 questione riguardava una controversia condominiale, non attinente alla professione di geometra cessata dieci anni prima, rendendo non valido l'utilizzo del suddetto domicilio digitale per tale finalità.
Peraltro, parte appellante sottolinea come la notifica a mezzo PEC sia stata frutto di una libera scelta da parte del , in quanto non sussisteva, alla data della notifica (22 dicembre 2022), alcun CP_1 obbligo in tal senso, introdotto dalla riforma Cartabia ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio
2023.
Dunque, in mancanza di un qualsiasi collegamento tra l'oggetto dell'odierno giudizio e la professione - oltretutto cessata - del , in assenza di un consenso espresso di questi alla ricezione, Parte_1 all'indirizzo professionale, di atti giudiziari "estranei" e di una specifica elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. fatta per iscritto, la notificazione sarebbe da considerarsi nulla.
- Con il secondo motivo di censura, parte appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, che aveva apoditticamente ritenuto sussistente il requisito della necessità dell'accesso alla proprietà del , peraltro non valutando, in violazione dell'art. 843 c.c., se la soluzione Parte_1 accolta fosse veramente la sola possibile o se, tra più soluzioni (individuabili sulla base dell'espletamento di una CTU. richiesta dal ), fosse quella l'unica idonea a consentire il Parte_1 raggiungimento dello scopo con minor sacrificio del fondo che doveva subirlo.
- Con il terzo motivo di appello, lamenta la violazione dell'art. 614-bis c.p.c., censurando Parte_1 la sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di applicabilità dell'astreinte, derivandoli dalla ritenuta urgenza di realizzare i lavori pretesi dal
. A dire di parte appellante, non solo non era riscontrabile nei fatti la citata urgenza (come CP_1 dimostrato anche dalla scelta processuale dello stesso di agire in via ordinaria anziché ex CP_1 art. 700 c.p.c.), ma la quantificazione della penale operata dal Giudice di primo grado (€ 50,00 per ogni giorno di ritardo) appariva manifestamente iniqua, specie in considerazione della circostanza per cui il c.d. danno prevedibile in caso di ritardo, nel caso di specie, consisteva unicamente nell'eventualità dell'irrogazione di ulteriori sanzioni da parte dell'Amministrazione comunale a norma dell'art. 45-bis del Regolamento di Fognatura, il quale prevede come sanzione massima per la mancata esecuzione delle opere quella di € 500,00, raddoppiata in caso di reiterata inottemperanza, dunque estremamente sproporzionata rispetto alla penale stabilita dal Tribunale.
5. Si costituiva in giudizio, in data 30.01.2024, il a MI, Controparte_1 contestando quanto dedotto da parte appellante e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
In particolare, in relazione al primo motivo di censura il da un punto di vista Controparte_3 formale, che il Tribunale aveva correttamente, dopo aver verificato la perdurante iscrizione (ancora a giugno del 2023) del convenuto nell'elenco pubblico Ini - Pec, quella all'Albo dei Geometri, nonché la consegna della citazione nella casella, dichiarato la contumacia dello stesso;
dal punto di vista pagina 5 di 9 sostanziale, il Condominio osserva come la produzione della ricevuta di avvenuta consegna faccia piena prova anche della permanente operatività della casella, e come le conseguenze del mancato concreto utilizzo non possano farsi ricadere sul notificante, stravolgendo il fondamentale principio dell'affidamento, aggiungendo peraltro che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante circa il mancato utilizzo dell'indirizzo Pec a partire dal 2012, il aveva utilizzato la casella di posta Parte_1 certificata in questione per contestare la richiesta stragiudiziale del di poter eseguire le CP_1 opere deliberate dall'assemblea (indirizzo utilizzato per riscontrare la mail dell'avvocato del nel maggio del 2020 . CP_1
Riguardo al secondo motivo di appello, il rileva che, da un lato, le opere erano state CP_1 imposte da un provvedimento amministrativo, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 650
c.p., dall'altro che il aveva deliberato l'esecuzione di tali opere con le prescritte CP_1 maggioranze e la relativa decisione assembleare non era mai stata impugnata dall'appellante, che aveva addirittura espresso voto favorevole tramite suo delegato.
Sul terzo motivo di censura, il osserva, dopo aver ribadito la non fondatezza delle CP_1 considerazioni circa la tenuità delle sanzioni amministrative, avendo rilevanza penale l'attività omissiva auspicata dall'appellante, che la determinazione dell'astreinte operata dal Tribunale risultava pienamente legittima e per nulla iniqua, tenuto conto, come previsto dal codice di procedura, del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
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L'appello è infondato e va respinto.
Con riferimento al primo dei motivi di appello, va rilevato, in primo luogo, che con ordinanza n.
1615/2025 del 22.1.2025 la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento già in precedenza espresso, secondo il quale l'indirizzo di posta elettronica INI-PEC, pur se riferito ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all'attività professionale.
Nel caso di specie il appellato ha poi comprovato che: CP_1
- ancora al giugno del 2023 (e cioè circa sei mesi dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) risultava operativo dal registro INI – PEC l'indirizzo professionale dell'appellante ; Parte_1
- alla data di notifica della citazione (22.12.2022) era stata generata la ricevuta di accettazione della PEC contenente il predetto atto;
- che diversamente da quanto sostenuto dal , l'indirizzo PEC era stato dallo stesso Parte_1 utilizzato per contestare la richiesta stragiudiziale del di poter eseguire le opere CP_1 pagina 6 di 9 deliberate dall'assemblea (indirizzo utilizzato per riscontrare una mail dell'avvocato del condominio nel maggio del 2020 cfr. fascicolo primo grado produzioni ). CP_1
Ne consegue che la dedotta nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado non può dirsi in alcun modo integrata, dovendosi al contrario ritenere che le modalità di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sono corrette e la notifica è stata idonea al raggiungimento dello scopo.
Di talché la contumacia in primo grado dell'odierno appellante deve ascriversi ad una libera scelta di condotta processuale.
Il primo dei motivi di appello va dunque disatteso.
Con il secondo dei motivi di doglianza il lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Parte_1
Tribunale, che avrebbe “apoditticamente ritenuto sussistente il requisito della necessità dell'accesso alla proprietà del , peraltro non valutando, in violazione dell'art. 843 c.c., se la soluzione Parte_1 accolta fosse veramente la sola possibile o se, tra più soluzioni (individuabili sulla base dell'espletamento di una CTU richiesta dal ), fosse quella l'unica idonea a consentire il Parte_1 raggiungimento dello scopo con minor sacrificio del fondo che doveva subirlo”.
È comprovato in atti che la necessità di accedere alle singole proprietà per eseguire le opere in atti puntualmente descritte è stata determinata dall'emissione dell'ingiunzione comunale del 30.11.2017 e la questione è stata discussa in sede assembleare (cfr. verbale in data 24.10.2019 alla quale il Parte_1 era presente tramite proprio delegato).
La relativa delibera non risulta essere stata oggetto di impugnazione ed il vi ha dato CP_1 esecuzione, eccezion fatta per quanto concerne le opere da realizzarsi nella proprietà . Parte_1
Mal si comprende quindi perché costui non abbia fatto valere né in sede assembleare (a mezzo voto contrario) né con successiva impugnazione le ragioni qui rassegnate.
La ricostruzione fattuale operata dal Tribunale risulta quindi esente da censure e le argomentazioni del vanno ascritte a ragioni di natura personale, che contrastano con quelle di necessità ed Parte_1 urgenza indubbiamente ricorrenti a sostegno dell'agire del : non solo era stata già irrogata CP_1 una sanzione a carico della parte qui appellata, ma è evidente che, a fronte dell'emissione e notifica del provvedimento amministrativo in questione, il aveva l'obbligo di conformarsi alle relative CP_1 prescrizioni.
La soluzione proposta ed adottata dall'assemblea condominiale (in termini dettagliati quanto alla natura delle opere da eseguire, ai relativi costi ed all'individuazione dell'Impresa incaricata) è stata assunta all'unanimità dei presenti, con le maggioranze di legge, presente per delega il , a seguito di Parte_1 attento vaglio, senza che vi sia stata impugnazione da parte di alcuno dei condomini.
Pertanto, anche il secondo dei motivi di appello va disatteso. pagina 7 di 9 Con il terzo dei motivi di appello lamenta l'erroneità dell'applicazione dell'art. 614-bis Parte_1
c.p.c. da parte del Tribunale, anche con riferimento al quantum.
Sulle ragioni di urgenza a sostegno dell'agire del si è già detto sopra, quanto alla ratio CP_1 dell'art. 614 bis cpc, come è noto, la previsione in esame rappresenta una forma di coercizione indiretta consistente nella prospettazione all'obbligato da parte del giudice di conseguenze negative per il caso in cui egli non dia attuazione ad un provvedimento giudiziale, in modo da rendere l'inadempimento più svantaggioso dell'adempimento e così indirizzando la sua volontà verso l'esecuzione personale della prestazione.
Chiarito quanto sopra, ritiene la Corte come, nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 614 bis cpc da parte del Tribunale risulti assolutamente funzionale al raggiungimento dello scopo perseguito dal
, e cioè tenuto conto della necessità di rendere effettivo l'obbligo del . CP_1 Parte_1
Parimenti, il quantum della sanzione non può che ritenersi equo alla luce della peculiarità della vicenda qui rappresentata: va, infatti, in tal senso valutata sia la preminente esigenza del di CP_1 adeguarsi al provvedimento amministrativo sia, per quanto sopra esposto in termini di correttezza dell'operato del l'atteggiamento ostruzionistico del . CP_1 Parte_1
Ragioni tutte che giustificano a pieno l'applicazione della previsione normativa da parte del Tribunale, nei termini concreti di cui sopra.
Da ultimo, va rilevato che l'applicazione della sanzione risulta ben calibrata anche quanto al lasso temporale avendo il Tribunale previsto una data congrua di decorrenza, e cioè a partire dal trentesimo giorno dalla notifica della sentenza: il che vale a dire che l'odierno appellante avrebbe avuto anche il tempo necessario di adeguarsi alle prescrizioni del Tribunale, onde non incorrere a livello economico nelle conseguenze negative del proprio inadempimento.
Anche il terzo dei motivi di appello va quindi disatteso.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore del : le stesse vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri CP_1 medi, per cause di media difficoltà, di cui alle vigenti tabelle, tenuto conto del valore della causa, nonché delle fasi difensive effettivamente svolte (con riduzione al minimo per la fase di trattazione esauritasi in un'unica udienza).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di MI n. 9281/2023 pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in data 17.11.2023, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 8.469,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in MI, l'11.2.2025
Il cons. rel. Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
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