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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1077/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2023 promossa da:
(C.F./P. IVA n. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del responsabile pro tempore del contenzioso Toscana Dott. con sede Parte_2 legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Citi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via G.B. Queirolo n.23
Attrice opposta – creditore procedente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) nata a [...], il [...] e
[...] C.F._2 CP_3
(C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentate e difese
[...] C.F._3 dall'Avv. Maria Giuseppina Bubbo ed elettivamente domiciliate nello studio della stessa in Pisa alla Via L.L. Zamenhof n. 8
Convenute - Opponenti
(C.F. residente in [...] C.F._4 Raffaello n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Carta ed elettivamente domiciliato nello studio della stassa in Pisa alla Via L.L. Zamenhof n. 8
Debitore esecutato- Terzo chiamato
Oggetto: Opposizione ex 619 c.p.c. – giudizio di merito - cassetta di sicurezza cointestata al debitore esecutato ed al coniuge opponente
1 La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni: per parte opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - revocare la sospensione dell'esecuzione ordinata in via cautelare;
- dichiarare non provato il diritto reale dei terzi sui beni pignorati e per l'effetto, rigettare l'opposizione di terzo, di- chiarando valido ed efficace il pignoramento eseguito con verbale n. 172 del 12.08.2022 dalla avverso il SI. , consentendo la Pt_1 Controparte_5 CP_4 riassunzione del processo esecutivo, da parte del creditore procedente. Con vittoria di spe- se ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito IN VIA PRELIMINARE: confermare la sospensione dell'esecuzione ordinata in via cautelare;
NEL MERITO 1) dichiarare nullo e privo di ef- fetti il pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' Controparte_6
Livorno e Grosseto;
2) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dei
[...] beni oggetto del pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' Pt_1 Controparte_7 nei confronti della SI.ra , nata a [...], il [...] CF
[...] CP_1
, residente in [...], della signora C.F._1 Per_1 rigu, nata a [...], il [...] CF e della signora C.F._2
, nata a [...], il [...] CF residente in [...], come meglio individuati all'interno del pignoramento predetto;
3) IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richie- ste di cui al punto 2), accertare e dichiarare in ogni caso che la metà del valore dei beni oggetto di pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' Controparte_8 (i cui beni vengono meglio individuati all'interno del Verbale predetto a cui ci si ri-
[...] porta) è di proprietà della SI.ra coniuge in separazione dei beni del si- CP_1 gnor e conseguentemente emettere tutti gli opportuni provvedimenti. Si insiste nelle CP_2 istanze istruttorie formulate e non ammesse.”
per terzo chiamato Controparte_4
“NEL MERITO 1) dichiarare nullo e privo di effetti il pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' Livorno e Grosse- Controparte_6 to;
2) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dei beni oggetto del pignoramento ese- guito in data 12.08.2022 dall' nei confronti della SI.ra Controparte_8
, nata a [...], il [...] CF , residente in [...]C.F._1
Venturina alla Via Fillini n. 5, della signora , nata a [...], il CP_2
23.09.1971 CF e della signora , nata a [...], il C.F._2 CP_3
30.12.1999 CF residente in [...], come C.F._3 meglio individuati all'interno del pignoramento predetto;
3) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui al punto 2), accertare e dichiarare che la metà del valore dei beni oggetto di pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' è di proprietà della SI.ra coniuge Controparte_8 CP_1
2 in separazione dei beni del signor e conseguentemente emettere tutti gli opportuni CP_2 provvedimenti. Il tutto con vittoria di spese e compensi (già diritti e onorari) del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato in data 31 agosto 2022, , CP_1
e formulavano opposizione avverso il verbale di pigno- CP_3 CP_2 ramento mobiliare effettuato in data 12 agosto 2022 da parte di Controparte_9
(da ora, per comodità, anche solo ), ,
[...] CP_10 Controparte_11 identificato con cronologico n. 172 e riguardante l'apertura della cassetta di sicurezza n. 148 presente presso filiale di Venturina Terme, via Don Sturzo 4, Controparte_12 cointestata sia a che a , a causa di debiti afferenti so- CP_1 Controparte_4 lo il sig. e a seguito di autorizzazione del Tribunale di Livorno. CP_4
Le opponenti eccepivano: i) la cointestazione della cassetta ad i coniugi, separandi e in re- gime di separazione dei beni, e con conseguen- Controparte_4 CP_1 te applicazione del principio di titolarità al 50% a ciascun cointestatario dei beni ivi presen- ti;
ii) l'assoluta estraneità di quanto contenuto e pignorato (e poi affidato alla custodia di
) alla persona del debitore esecutato , come già era Parte_3 Controparte_4 stato affermato con portata confessoria in sede di verbale, ciò considerando che i beni erano gioielli e preziosi in oro e argento ictu oculi da donna e bambina, ricevuti in eredità dalla famiglia o come dono in occasioni speciali. CP_1
In diritto, le opponenti, non essendo per i beni mobili non registrati necessario che il pro- prietario fosse in possesso di un documento con data certa, eccepivano la non applicabilità al caso di specie dei limiti sanciti agli artt. 58 e 59 del DPR 603/72 altrimenti i soggetti ter- zi non potrebbero mai rivendicare i propri beni, come invece garantito loro dalle tutele del codice di procedura civile, dovendo inoltre considerare che i beni erano stati pignorati pres- so una cassetta di sicurezza.
Tanto affermato, concludevano per l'accertamento e dichiarazione di esclusiva proprietà dei beni rivendicati dalle ricorrenti con conseguente dichiarazione di nullità e privazione di effetti del pignoramento eseguito;
in subordine, per l'accertamento e dichiarazione di pro- prietà in caso a , coniuge in separazione dei beni, della metà del valore degli CP_1 oggetti pignorati. Infine, era fatta istanza di sospensione dell'esecuzione affermando la sus- sistenza del periculum in mora per il caso di produzione in capo alle opponenti di un danno irreparabile in caso di vendita dei monili pignorati anche tenuto conto del valore affettivo degli stessi. La Giudice assegnataria della causa, Dott.ssa Emilia Grassi, disposto preliminarmente il passaggio da a , fissava in funzione di G.E. udienza in data 29.11.2022 al fi- Pt_4 CP_13 ne di provvedere sull'istanza cautelare di sospensione. All'udienza veniva verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia di parte opposta creditrice e, a scioglimento della riserva assunta in udienza, con provvedi- CP_10 mento del 21.01.2023 la Dott.ssa Emilia Grassi accoglieva l'istanza desumendo la verosi- miglianza della dedotta appartenenza di alcuni dei beni pignorati alle opponenti e fissava in giorni 60 il termine per l'introduzione nel giudizio di merito.
2. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. Parte_5
, nel rispetto dei termini concessi, citava in giudizio ,
[...] CP_1 CP_3
3 e , opponenti avverso il verbale n. 172 datato 12 agosto 2022 e inerente CP_2 CP_2 il pignoramento dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza cointestata a e CP_1
presso i locali della Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo Italiano, CP_4 sostenendo che, essendo il giudizio di merito autonomo rispetto a quello dell'esecuzione, spettasse al terzo opponente, tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa in giudizio, l'onere della prova rispetto alla titolarità dei beni oggetto di controversia al fine di sottrarli all'esecuzione. La creditrice opposta eccepiva l'applicabilità dei limiti alla prova testimoniale (valevoli an- che tra coniugi) di cui all'art. 621 c.p.c. affermando, per l'effetto, la necessità dei terzi op- ponenti di provare documentalmente, con scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, l'acquisto del diritto domenicale sui beni pignorati, anche nell'ipotesi in cui questi non fossero stati pi- gnorati nella casa o nell'azienda del debitore. Istruitosi il contraddittorio, , e , CP_1 CP_2 CP_3 terze opponenti al pignoramento mobiliare, ribadivano nella propria comparsa di costitu- zione e risposta l'infondatezza in fatto e diritto di quanto dedotto e argomentato da
contro
- parte. Preliminarmente, contestavano per sopravvenuta decadenza l'eccezione in merito all'onere della prova spettante al terzo sollevata da essendo stata dichiarata la contumacia di CP_10 quest'ultima nel procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; in ogni caso, ribadivano che fin dalla data del pignoramento (12 agosto 2022), essendo loro presenti, si erano dichia- rate, con portata confessoria del verbale, proprietarie dei beni contenuti nella cassetta di si- curezza e avevano più che provato con documentazione allegata al ricorso sia che la casset- ta fosse in contitolarità dei coniugi e , separandi e in regime CP_1 CP_4 di separazione dei beni, con la conseguenza che almeno il 50% del valore degli oggetti pi- gnorati spettasse a , sia che i beni fossero di loro esclusiva proprietà e non CP_1 del debitore esecutato, trattandosi infatti di preziosi in oro e argento palesemente da donna e da bambina regalati in occasioni speciali o comunque ereditati. Nello specifico, afferma- vano che i beni n. 1 e 5 fossero di titolarità di , i beni n. 4,6,7,11,15 di CP_3 CP_1
i beni n. 2,3,8,9,10,12 di , descrivendo questi e i restanti beni (in totale
[...] CP_2
36) come riportati nelle foto e nel verbale di pignoramento e producendo, a sostegno della titolarità, foto di famiglia dove comparivano i medesimi, oltre a un documento SIAE di re- gistrazione della canzone di con il titolo “Il buio passerà”, testo riportato sul CP_2 bracciale identificato nel verbale al n. 2.
In punto di diritto le opponenti/convenute sottolineavano che in occasione del pignoramen- to lo stesso aveva negato la proprietà dei beni. Ribadivano anche in Controparte_4 questa sede che per i beni mobili registrati fosse logico non avere un documento di proprie- tà con data certa e poiché trattavasi di preziosi non tipicamente da uomo fosse necessario1, al fine di tutelare i diritti delle terze opponenti, superare i limiti di cui agli artt. 58 e 59 del
DPR 602/73, non potendo tantomeno applicare le restrizioni di cui all'art. 621 c.p.c. essen- do i beni stati rinvenuti presso una cassetta di sicurezza, oltretutto cointestata con la coniu- ge.
Facevano infine presente che, nonostante il provvedimento pronunciato dalla Dott.ssa Emi- lia Grassi in funzione di G.E. di sospensione dell'esecuzione, la IVG, custode dei beni mo- bili pignorati, avesse loro comunicato in data 31.01.2023 che alcuni degli oggetti in que- stione fossero già stati venduti.
4 La Dott.ssa Emilia Grassi, assegnataria del presente procedimento, in data 8 maggio 2023 rilevata la pretermissione del litisconsorte necessario (il debitore esecutato), ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_4 Depositate le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c. e assegnata medio tempore la controver- sia allo scrivente Giudicante, in occasione della prima udienza in data 30.11.23 veniva inu- tilmente esperito il tentativo di conciliazione. Successivamente, disposta l'acquisizione del fascicolo di esecuzione mobiliare RG 1537/2022 nonché del connesso fascicolo relativo all'opposizione di terzo, la causa veniva istruita oralmente all'udienza del 17.04.2024 tra- mite svolgimento di interpello del SI. e di escussione delle testi Controparte_4
e rispettivamente sorella e amica di vecchia data Testimone_1 Testimone_2 dell'odierna opponente . CP_1 All'esito di tali incombenti istruttori, lo scrivente Giudicante fissava per la remissione della causa in decisione l'udienza dell'8.05.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
Si costituiva quindi in giudizio sostenendo e riportando nel- Controparte_4 le proprie conclusioni quanto già preteso dalle terze opponenti. All'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.L'opposizione merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motiva- zione. In via preliminare l'opposizione proposta da e dalle di lei figlie CP_1 CP_2
va qualificata come opposizione ex art. 619 c.p.c.
[...] CP_3
1 Quanto alle richieste delle parti volte ad ottenere rispettivamente alla revoca (ADER) ed alla conferma (parti opponenti) dell'ordinanza del G.E. con cui è stata disposta la sospen- sione della procedura esecutiva mobiliare instaurata a carico di ed Controparte_4 avente ad oggetto i beni mobili (prevalentemente monili/gioielli di foggia e di uso femmini- le) presenti nella cassetta di sicurezza n. 148 meglio descritta in atti e risultante nella conti- tolarità tra debitore esecutato e l'opponente sia consentito semplicemen- CP_1 te ricordare che l'opposizione di terzo all'esecuzione è giudizio unitario a cadenza bifasica, scandito cioè da una preliminare e necessaria fase sommaria innanzi il giudice dell'esecu- zione seguita da una - soltanto eventuale - fase di merito a cognizione piena. Nella descritta articolazione, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione a conclusione della fase sommaria ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio né carattere di definitività: è infatti il giu- dizio di merito - ove instaurato - la sedes deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalità della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell'oppo- sizione e della correttezza sotto ogni profilo - sostanziale e processuale - delle statuizioni del giudice dell'esecuzione, anche in punto di spese della fase sommaria. Pertanto, nella presente fase di merito la presente sentenza andrà ad assorbire l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione emessa il 21 gennaio 2023. 1.2 Ciò premesso, anche al fine di perimetrare l'oggetto del presente giudizio e meglio in- dividuare il contenuto del provvedimento decisionale che può essere emesso in questa sede, non sembra superfluo rammentare che l'opposizione ex art. 619 c.p.c., come noto, dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inse-
5 risce, in cui il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15278 del 13/10/2003, Rv.
567430 – 01; in tal senso, in motivazione, anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 20/12/2021, n.40751).
L'opposizione ex art. 619 c.p.c. non è dunque una rivendicazione, ma un'azione di accer- tamento dell'illegittimità dell'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 25/05/1978,
Rv. 392000 - 01) in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente una azione di revindica o di accertamento della proprietà o di al- tro diritto reale.
Ed invero, il terzo che promuove la controversia ex art. 619 c.p.c., fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva della res (da ultimo, cfr. Cassazione civile sez. III, 08/02/2023, n.3846); e la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropria- zione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica proce- dura esecutiva (sull'oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, cfr. Cass. 09/03/2017,
n. 6016, in parte motiva;
Cass. 12/04/2011, n. 8426; Cass. 13/10/2003, n. 15278; Cass. 06/03/2011, n. 3256; Cass. 26/03/1981, n. 1771).
Così qualificata l'azione prevista dall'art. 619 c.p.c., ne discende che essa resta soggetta al generale principio per cui l'onere della prova incombe a chi da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli. Incomberà, dunque, sull'opponente l'onere di provare il fatto giuridico dal quale egli fa discendere il suo preteso diritto sui beni mobili sottoposti ad esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 17/05/1972, Rv. 358182 - 01).
A questi principi generali non derogano affatto le regole dettate dal codice di rito in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, le quali incidono solo sul contenuto dell'onere della prova, ma non sulle regole di riparto di esso. In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, infatti, la legge stabilisce quali beni possano essere pignorati stabilendo tre regole:
a) la prima regola è che i beni rinvenuti nella casa del debitore possono essere pignorati sempre, a prescindere da qualsiasi accertamento od autorizzazione (art. 513 c.p.c., comma
1); b) la seconda regola è che i beni che non si trovano nella casa del debitore, ma che il terzo possessore consente di esibire all'ufficiale giudiziario, possono essere anch'essi pignorati sempre, a prescindere da accertamenti od autorizzazioni (art. 513 c.p.c., comma 4);
c) la terza regola è che i beni mobili che non si trovino nella casa del debitore, che il ter- zo possessore non consente spontaneamente di esibire, possono essere pignorati solo previa autorizzazione giudiziale (art. 513 c.p.c., comma 3).
Questa disciplina incide sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione di ter- zo come segue:
a) nell'ipotesi (a) (beni rinvenuti nella casa del debitore) il terzo opponente ha l'onere di provare sia la titolarità del diritto vantato, sia l'affidamento dei beni al debitore in epoca an- teriore al pignoramento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4222 del 24/04/1998, Rv. 514871 - 01;
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 29/08/1994, Rv. 487782 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
6097 del 22/11/1979, Rv. 402811 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 22/03/1979, Rv.
6 398001 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2486 del 13/09/1974, Rv. 370915 - 01; Cass., Sez.
3, Sentenza n. 2048 del 25/07/1966, Rv. 323991 - 01);
b) negli altri due casi (beni non rinvenuti nella casa del debitore) il terzo opponente è eso- nerato dalla sola prova dell'affidamento, ma non è affatto esonerato dalla prova di essere proprietario dei beni pignorati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3628 del 04/06/1980, Rv. 407482
- 01). Quando, infatti, i beni pignorati sono rinvenuti nella casa del debitore, la legge fa di- scendere da questo collegamento spaziale una presunzione di appartenenza all'esecutato, ed
è dunque ovvio che il terzo opponente, per vincere tale presunzione, debba provare sia la proprietà, sia l'affidamento.
Nelle ipotesi previste dall'art. 513 c.p.c., commi 3 e 4, invece, il collegamento spaziale tra la residenza del debitore e il luogo del pignoramento manca, sicché è conseguenza logica, prima che giuridica, l'impossibilità di esigere dall'opponente la prova dell'affidamento dei propri beni al debitore (Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011, Rv. 618000 - 01). Anche nei suddetti casi, però, non è impossibile esigere dall'opponente la prova della titolarità del diritto, sicché sotto questo aspetto non vi è alcuna differenza tra le tre ipotesi previste dall'art. 513 c.p.c.: che i beni pignorati si trovino a casa del debitore, in luoghi accessibili al debitore o nel possesso di terzi che consentano di esibirli, in tutti e tre i casi il terzo oppo- nente che ne rivendichi la proprietà ha l'onere di provare il proprio diritto. 1.3 Effettate tali premesse in punto di giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ed in punto di riparto dell'onere della prova, sia consentito richiamare il noto principio sancito all'art. 2740 cod. civ. secondo cui “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. A sostegno di questa regola fondamentale l'ordinamento prevede una serie di restrizioni e presunzioni al fine di favorire il creditore procedente e che permettono all'ufficiale giudi- ziario in fase esecutiva di cercare i beni in tutti quei luoghi di cui il debitore può liberamen- te disporre compresa, come nel caso di specie, una cassetta di sicurezza presso una banca e di cui il debitore sia titolare (o contitolare come nella fattispecie che oggi ci occupa).
Premesso quanto appena rammentato, ciò che in questa sede è necessario in primis rilevare è l'inapplicabilità rispetto alla controversia oggetto del presente procedimento dei li- miti sanciti agli articoli 621 c.p.c. e 58, comma 3, DPR 602/1973 i quali prevedono il di- vieto per il terzo opponente di provare con testimoni il proprio diritto sui beni mobili pigno- rati e la necessità di provare in via esclusivamente documentale la titolarità della res di cui si pretende la sottrazione al processo esecutivo. La ratio sottesa a tali disposizioni (in particolare all'art. 621 c.p.c.) mira a contrastare le possibili collusioni tra il terzo opponente e il debitore esecutato volte a sottrarre i beni all'azione esecutiva del creditore procedente, favorendo quest'ultimo tramite una presun- zione di appartenenza basata sull'idea che i luoghi stabilmente frequentati dal debitore con- tengano i beni di sua proprietà, nel rispetto del principio generale “possesso vale titolo”. Una presunzione di tale portata restrittiva è tuttavia rigorosamente limitata nella sua appli- cabilità, essendo lo stesso testo della norma a riferirla ai beni mobili pignorati “nella casa o nell'azienda del debitore” (art. 621 c.p.c.) “o in altri luoghi a loro – intendendo debitore
o coobbligato – appartenenti” (art. 58 DPR 602/1973), con la conseguenza in questi casi, e solo in questi casi, che l'opponente debba provare per iscritto tramite atti pubblici o scrittu- re private di data certa di aver affidato, a qualunque titolo, il bene al debitore esecutato (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 12684/2004; Cass. Civ. sent. 14873/2000; Cass. Civ. sent. n. 7564/1994;
Cass. Civ. sent. n. 96/1980).
7 La normativa addotta non è in ogni modo applicabile al caso di specie, ove i beni pignorati oggetto di opposizione risultavano, come da verbale n. 172 del 12 agosto 2022 allegato in atti, custoditi in una cassetta di sicurezza presso la Castagneto Banca 1910 – Credito Coo- perativo italiano, non trovandosi pertanto né nella casa né nell'azienda del debitore, bensì in luogo non appartenente allo stesso, pur potendo egli liberamente disporre delle cose ivi contenute.
A riprova della bontà di quanto appena esposto vi è la circostanza per cui il creditore - uffi- ciale di riscossione - ha precedentemente richiesto l'autorizzazione a poterle pignorare al Tribunale di Livorno, ottenuta l'11.07.2022 come risulta da verbale del 12.08.2022, pag. 6, nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dall'art. 513 comma 3° c.p.c. secondo cui
“il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può auto- rizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre” (così an- che Tribunale di Siena, Sezione Civile, Sentenza n. 852/2022 del 22 settembre 2022, pubblicata il 13 ottobre 2022 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che oggi ci occupa). Quanto esposto permette di affermare, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che i limiti alla prova testimoniale sono applicabili alle sole ipotesi in cui i beni mobili siano stati pignorati nella casa del debitore mentre, in mancanza di tale condi- zione, come nel presente procedimento, la prova della proprietà potrà essere fornita dall'opponente con ogni mezzo, ivi comprese testimonianze e presunzioni (vds. Cass. Civ. n. 5467/2005, Cass. Civ. 5636/1997; cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Sie- na, Sez. Civile, Sentenza n. 852/2022 del 22 settembre 2022, pubblicata il 13 ottobre 2022 - R.G. 989/2018 “Per completezza, si deve altresì osservare che all'odierna opponen- te non è applicabile neanche il limite alla prova testimoniale dettato dall'art. 621 c.p.c., in quanto tale limite si applica, ancora una volta, nel caso in cui il terzo opponente intenda provare il suo diritto “sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore”, laddove, come già evidenziato, nel caso di specie i beni sono stati rinvenuti nella cassetta di sicurezza presso una banca”; cfr., altresì, Tribunale di Torino, Sezione VIII Civile, Sentenza n. 1366/2022 pubblicata il 30 marzo 2022 - R.G. 18326/2020 “L'art 621 c.p.c. rubricato “Limiti alla prova testimoniale” dispone che “Il terzo opponente non può prova- re con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debito- re, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal com- mercio esercitati dal terzo o dal debitore”. Nel caso in esame non opera il predetto limite alla prova testimoniale né la presunzione sopra richiamata per essere i beni oggetto di pi- gnoramento rinvenuti in una cassetta di sicurezza e quindi al di fuori dei luoghi indicati dall'art 621 c.p.c.”; cfr., altresì, Tribunale di Asti, Sezione Civile, Sentenza n. 658/2024 del 9 ottobre 2024, pubblicata il 15 ottobre 2024 R.G. n. 3764/2022 “L'articolo 621 c.p.c. si riferisce infatti al pignoramento di beni rinvenuti presso la casa o l'azienda del debitore. Solo in questa eventualità il terzo non può provare tramite testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati e comunque salvo che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. La spiegazione di tale divieto si rinviene nella considerazione per la quale, in questo modo, si evita che testimoni compiacenti affermino falsamente che un dato bene rinvenuto nella casa o nell'azienda dell'esecutato appartenga a terzi e tanto sulla scorta del presupposto per il quale è del tut- to inverosimile che beni siti in tali luoghi non appartengano a chi ne ha l'esclusiva dispo-
8 nibilità in qualità di proprietario, a meno che l'attività svolta dal debitore non possa invece giustificare che egli tenga normalmente presso di sé beni altrui. Una cassetta di sicurezza cointestata con altri costituisce, invece, un luogo ove è addirittura formalizzata la possi- bilità che siano conservati beni appartenenti a terzi soggetti e in particolare ai cointesta- tari della cassetta stessa. Il che non solleva i cointestatari da dare la prova del loro diritto, ma impedisce l'applicabilità della limitazione legale alla prova prevista dall'articolo 621 c.p.c. con riferimento agli altri intestatari della cassetta”). In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e considerato, le limitazioni di cui all'art. 621 c.p.c. non operano nel caso di specie.
2. Tanto motivato, in considerazione di quanto asserito e provato (sia documentalmente che tramite istruzione orale) dalle opponenti è appena il caso di rammentare il principio sancito all'art. 2729 c.c. ovvero che il giudice può ritener provato quanto dedotto sulla base di indi- zi “gravi, precisi e concordanti”, per cui la prova per presunzione semplice è da ritenersi, salvo i casi in cui per legge sia esclusa la prova testimoniale, una prova completa, dotata del medesimo valore probatorio degli altri espedienti e prevalente nel convincimento del giudi- ce laddove siano valutati gli elementi indiziari nel loro complesso (cfr. Cass. Cass. 13 di- cembre 2017, n. 29956; o ancora Cass. 16 maggio 2017, n. 12002) o anche un singolo ele- mento se grave e preciso (così Cass. 26 settembre 2018, n. 23153), quindi è possibile af- fermare quanto di seguito.
Tramite le foto di famiglia prodotte (doc. n. 8 allegato a comparsa dell'opponente) e le di- chiarazioni testimoniali a conferma di quanto in esse ritratto emerse in sede istruttoria (vds. verbale udienza del 17.04.2024), si può ritenere provata nel presente giudizio la titolarità esclusiva in capo alle odierne opponenti di alcuni dei beni mobili/monili indicati nel verba- le di pignoramento opposto. Nello specifico:
- il bene di cui al n. 1 del verbale del pignoramento, contenuto nel Lotto 1, ovvero Girocol- lo con pendente marca Salvini, è da attribuire a poiché a lei è intestato il CP_3 certificato di garanzia dello stesso e datato 30.07.2000, oltre al fatto che lei stessa lo indos- sasse al proprio battesimo, occasione nella quale le fu regalato dalla sua madrina (sul punto, con portata dirimente, si tenga presente la deposizione della teste la qua- Testimone_2 le con narrato preciso, lineare ed esente da contraddizioni, ha precisato quanto segue:
si vede benissimo nella prima foto con la vestina bianca del battesimo e con la col- CP_3 lanina che le ho regalato come madrina. Si tratta di un brillante con del filo di oro bianco, marca Salvini se non ricordo male”; si confronti altresì la dichiarazione testimoniale di
, escussa anch'ella all'udienza del 17 aprile 2024, la quale dopo Testimone_1 aver riconosciuto nel compendio fotografico sottopostole l'opponente ha te- CP_3 nuto a precisare che “ si vede benissimo nella prima foto di cui al documento che mi CP_3 viene esibito. Era il giorno del suo battesimo” nonché le dichiarazioni, rese in sede di in- terpello, del litisconsorte debitore esecutato il quale, rispon- Controparte_4 dendo alla domanda “DVC n. 1 Girocollo con pendente marca Salvini con dentro certifica- to di garanzia a nome , trattasi del regalo di battesimo di come da docu- CP_3 CP_3 mentazione che le si mostra (cfr. 5 e 6)?” ha risposto con un perentorio “Confermo”).
- il bracciale argento con incisione “Il buio passerà” di cui al n. 2 del verbale di pigno- ramento contenuto nel Lotto 2 è da ritenersi di proprietà di dal momento CP_2 che l'incisione coincide con il titolo della canzone registrata alla SIAE (cfr. all. n. 7 di cui alla produzione documentale delle opponenti) avente come autrice la stessa CP_2
9 (la quale, nella foto n. 4 di cui all'allegato 8 della medesima produzione documentale, è ri- tratta mentre canta);
- i due collier (segnatamente, “collier dorato maglia larga, doppia maglia presunto pre- zioso in ottimo stato” ed il “collier dorato, maglia intrecciata, presunto prezioso in ottimo stato”) di cui ai nn. 34 e 35 del verbale di pignoramento e di cui al lotto 12 sono da rite- nersi di proprietà di atteso che la stessa nelle foto nn. 8 e 9 di cui CP_14 all'allegato 8 di parte opponente risulta indossare tali collier sia il giorno del di lei battesi- mo che in una successiva occasione (sul punto si consideri la cristallina deposizione della teste ove, previo riconoscimento della piccola elle foto Testimone_1 CP_2 nn. 2,4,5,6,7,8,9 e 10 del citato allegato 8 esibitole, ha avuto modo di esporre che “Al collo a il collier che le ho personalmente regalato al momento del suo battesimo”); CP_2
- il ciondolo raffigurante la lettera “G” dorato meglio descritto a verbale al n. 12 per essere del tutto verosimile che la lettera de qua sia ad indicare la prima lettera del nome del- la relativa titolare da individuare nell'opponente CP_3
- l'orecchino/pendente, pezzo unico (unico orecchino dorato con goccia dorata e gor- gia con pietra), descritto a verbale al n. 9 e contenuto nel Lotto n. 5 era di proprietà di
(ritratta nelle foto n. 3 e 10, così come riconosciuta dalle testi CP_15 [...]
e così che se ne può inferire la trasmissione per eredità in Testimone_3 Testimone_2 capo alla figlia, , e/o alle nipoti, ; CP_1 CP_2 CP_3
- alla medesima conclusione deve giungersi per l'orologio, inventariato a verbale al n. 36 e contenuto nel Lotto 13, indossato al polso dalla signora nella foto n. 10 CP_15
(doc. n 8 allegato).
I beni così come specificati sono quindi da ritenersi di proprietà esclusiva delle opponenti e pertanto non potevano essere pignorati per debiti riferibili a . I beni Controparte_4 suindicati devono essere, pertanto, sottratti all'esecuzione mobiliare che oggi ci occupa. 3. In merito a tutti gli altri beni mobili (e precisamente i beni di cui ai numeri da 3 a 8, non- CP_1 ché da 10 a 35 del verbale di pignoramento e contenuti nei da 3-8, 10-11), pur poten- do presumersi (vista la natura di monili di evidente foggia ed estetica femminile) che le op- ponenti li possano aver sicuramente indossati (come, peraltro, affermato in sede di inter- pello dal debitore esecutato “Tutti i monili che mi vengono rammostrati come allegati al verbale di identificazione beni sono stati indossati in varie occasioni dalle sig.re
[...]
e nonché da . Ad ogni modo, scorrendo l'ordine delle CP_3 CP_1 CP_2 fotografie che mi vengono mostrate do atto che non combacia la descrizione del bene così come riportato del capitoli con il numero di bene identificato nel verbale”), va detto che, rispetto agli altri monili, non è possibile stabilire in modo certo la loro esclusiva apparte- nenza ad una delle tre opponenti.
Ad ogni modo, con riferimento a tali preziosi/monili è necessario riconoscere in capo a
[...]
la titolarità del 50% del loro valore. Parte_6 Infatti, le parti in causa e erano al tempo dell'esecuzione CP_1 CP_4 coniugi separandi in regime di separazione dei beni, come risulta da atto “Manifestazione di volontà contraria al regime di comunione legale tra coniugi” (Doc. n. 3 di parte opponen- te), dalla quale è necessario evincere così come riportato che “i comparenti convengono che il loro regime patrimoniale divenga d'ora in poi quello della separazione dei beni, assu- mendo e conservando ciascuno dei coniugi la titolarità esclusiva dei beni che essi acquiste- ranno durante il matrimonio” mentre “i beni acquistati in regime di comunione legale sino a oggi (23.10.2001), resteranno di proprietà di essi coniugi in comunione ordinaria in par-
10 ti uguali, non dovendosi effettuare alcun rimborso o restituzione di cui all'art. 192 cod. civ.”. Nel caso di specie, ciò che preme rilevarsi è il regime patrimoniale da applicare ai beni contenuti in un luogo, ovvero la cassetta di sicurezza presso la banca che, come risulta sia dalle dichiarazioni delle parti, sia da verbale di pignoramento nonché da documento avente a oggetto “Estinzione rapporto cassetta di sicurezza” (Doc. 2, allegato comparsa), era cointestata sia al debitore esecutato, , che alla terza opponente, Controparte_4
. CP_1
A tal proposito, in ambito di cassette di sicurezza, giurisprudenza risalente e costante nel tempo ha affermato che si debba desumere dalla contitolarità del servizio di cassetta di si- curezza una presunzione semplice di comproprietà sulle cose depositate, in parti e quote uguali, così che la prova contraria per alcuni dei beni custoditi nella cassetta lascia ferma e operante l'anzidetta presunzione riguardo agli altri beni in essa contenuti (cfr. Cass. Civ. n. 2463/1993; cfr., nella giurisprudenza di merito, inter alia, Tribunale di Piacenza, Senten- za n. 70/2020 pubblicata il 4 febbraio 2020 - R.G. n. 2831/2018 “La cointestazione di una cassetta di sicurezza a più persone origina una presunzione "iuris tantum" di appartenenza alle stesse, in parti e quote uguali, di tutto quanto in essa contenuto, di modo che la prova contraria, per alcuni dei beni custoditi nella cassetta, lascia ferma ed operante l'anzidetta presunzione nei riguardi degli altri beni”; Corte di Appello di Bologna n. 777/2023 del 4 aprile 2023, pubblicata il 6 aprile 2023 – R.G. 1328/2020 “Come affermato dalla stessa appellante, il 22-6-2017 non è stato eseguito un pignoramento nella casa o in altri luoghi appartenenti al debitore, bensì un pignoramento presso terzi sul contenuto di una cassetta di sicurezza pacificamente cointestata al debitore esecutato ed alla di lui moglie,
[...]
. Incongruo è, quindi, il richiamo fatto dall'appellante all'art. 58 del DPR Parte_7
602/1973 riguardante, invece, i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o in altri luoghi che gli appartengono (...) Il fatto che la cointe- stazione permetta l'apertura della cassetta da parte di ciascuno dei cointestatari (come af- fermato dall' nel primo giudizio) non vale certo a far ritenere che si Controparte_9 versi nell'ipotesi prevista dall'art. 513 cpc”). Non essendo emersi, in corso di giudizio, elementi tali da escludere l'applicabilità della presunzione iuris tantum appena citata, che si allinea con i principi generalmente vigenti in materia di comunione dei diritti, si può confermare la comproprietà al 50% in capo a
[...]
dei beni oggetto di pignoramento eseguito in data 12 agosto 2022 ad eccezio- Parte_6 ne dei beni di cui è stata accertata la proprietà esclusiva in capo alle opponenti. In altri termini, per tutti i restanti monili, in mancanza di prova della proprietà esclusiva in capo alle opponenti, opera la presunzione di comproprietà tra l'opponente CP_17
[... ed il debitore esecutato . Controparte_4
Pertanto, si deve dichiarare il diritto della a procedere Controparte_9 ad esecuzione forzata nei confronti di sui beni pignorati, con Controparte_4 esclusione dei già citati oggetti preziosi indicati ai numeri 1, 2, 9, 12, 34, 35 e 36 e, per gli altri, limitatamente alla minor quota di ½ della piena proprietà.
In conclusione, con riferimento ai beni indicati in motivazione e rispetto ai quali è stata accertata l'esclusiva titolarità in capo alle odierne opponenti, va dichiarata la nullità del pignoramento. Con riferimento ai restanti beni rinvenuti nella cassetta di sicurezza e ritenuti di pro- prietà comune al debitore esecutato e dell'opponente Controparte_4 CP_18
11 va dichiarata la nullità del pignoramento mobiliare in relazione alla quo- CP_19 ta di ½ di proprietà dell'opponente su tali beni. CP_1
Ogni altra questione – ivi compresa la richiesta dei più opportuni provvedimenti in relazio- ne all'asserita (ma non documentata) vendita nelle more del presente giudizio di opposizio- ne ex art. 619 c.p.c. di alcuni dei monili oggetto di inventario - deve essere demandata al processo esecutivo. 4. Le spese di lite, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per metà e per la restante parte seguono la prevalente soccombenza dell'attrice opposta in applicazione del generale principio sancito dall'art. Parte_1
91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale avuto riguardo allo scaglione di riferi- mento (€ 5.201,00 - € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore, della natura e della esi- gua complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone: 1)in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., dichiara il diritto della
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_8 [...]
sui beni pignorati, con esclusione di quelli indicati ai numeri 1, 2, 9, 12, CP_4
34, 35 e 36 del verbale di pignoramento immobiliare n. 172 del 12/8/2022 da ritenersi di proprietà esclusiva delle opponenti e per i restanti, limitatamente alla minor quota di ½ del- la piena proprietà; 2) dichiara la nullità del pignoramento mobiliare (verbale n. 172 del 12/8/2022) sulla cas- setta di sicurezza n. 148 presente presso - filiale di Controparte_12 CP_20 via Don Sturzo 4 in ordine ai beni di cui numeri 1, 2, 9, 12, 34, 35 e 36;
[...]
3) dichiara che gli altri beni rinvenuti nella predetta cassetta di sicurezza sono di proprietà comune del debitore esecutato e dell'opponente Controparte_21 Parte_6 e, per l'effetto dichiara la nullità del pignoramento in relazione alla quota di ½ di
[...] proprietà dell'opponente su tali beni;
CP_1
4) Condanna l' alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore delle odierne opponenti che liquida, già ridotte alla metà per effetto della di- sposta parziale compensazione, in € 2.538,50 per compensi oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge;
5) Condanna l' alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore del debitore esecutato che liquida, già ridotte alla Controparte_4 metà per effetto della disposta parziale compensazione, in € 2.538,50 per compensi oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge
Così deciso in data 6 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2023 promossa da:
(C.F./P. IVA n. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del responsabile pro tempore del contenzioso Toscana Dott. con sede Parte_2 legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Citi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via G.B. Queirolo n.23
Attrice opposta – creditore procedente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) nata a [...], il [...] e
[...] C.F._2 CP_3
(C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentate e difese
[...] C.F._3 dall'Avv. Maria Giuseppina Bubbo ed elettivamente domiciliate nello studio della stessa in Pisa alla Via L.L. Zamenhof n. 8
Convenute - Opponenti
(C.F. residente in [...] C.F._4 Raffaello n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Carta ed elettivamente domiciliato nello studio della stassa in Pisa alla Via L.L. Zamenhof n. 8
Debitore esecutato- Terzo chiamato
Oggetto: Opposizione ex 619 c.p.c. – giudizio di merito - cassetta di sicurezza cointestata al debitore esecutato ed al coniuge opponente
1 La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni: per parte opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - revocare la sospensione dell'esecuzione ordinata in via cautelare;
- dichiarare non provato il diritto reale dei terzi sui beni pignorati e per l'effetto, rigettare l'opposizione di terzo, di- chiarando valido ed efficace il pignoramento eseguito con verbale n. 172 del 12.08.2022 dalla avverso il SI. , consentendo la Pt_1 Controparte_5 CP_4 riassunzione del processo esecutivo, da parte del creditore procedente. Con vittoria di spe- se ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito IN VIA PRELIMINARE: confermare la sospensione dell'esecuzione ordinata in via cautelare;
NEL MERITO 1) dichiarare nullo e privo di ef- fetti il pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' Controparte_6
Livorno e Grosseto;
2) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dei
[...] beni oggetto del pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' Pt_1 Controparte_7 nei confronti della SI.ra , nata a [...], il [...] CF
[...] CP_1
, residente in [...], della signora C.F._1 Per_1 rigu, nata a [...], il [...] CF e della signora C.F._2
, nata a [...], il [...] CF residente in [...], come meglio individuati all'interno del pignoramento predetto;
3) IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richie- ste di cui al punto 2), accertare e dichiarare in ogni caso che la metà del valore dei beni oggetto di pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' Controparte_8 (i cui beni vengono meglio individuati all'interno del Verbale predetto a cui ci si ri-
[...] porta) è di proprietà della SI.ra coniuge in separazione dei beni del si- CP_1 gnor e conseguentemente emettere tutti gli opportuni provvedimenti. Si insiste nelle CP_2 istanze istruttorie formulate e non ammesse.”
per terzo chiamato Controparte_4
“NEL MERITO 1) dichiarare nullo e privo di effetti il pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' Livorno e Grosse- Controparte_6 to;
2) accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dei beni oggetto del pignoramento ese- guito in data 12.08.2022 dall' nei confronti della SI.ra Controparte_8
, nata a [...], il [...] CF , residente in [...]C.F._1
Venturina alla Via Fillini n. 5, della signora , nata a [...], il CP_2
23.09.1971 CF e della signora , nata a [...], il C.F._2 CP_3
30.12.1999 CF residente in [...], come C.F._3 meglio individuati all'interno del pignoramento predetto;
3) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui al punto 2), accertare e dichiarare che la metà del valore dei beni oggetto di pignoramento eseguito in data 12.08.2022 dall' è di proprietà della SI.ra coniuge Controparte_8 CP_1
2 in separazione dei beni del signor e conseguentemente emettere tutti gli opportuni CP_2 provvedimenti. Il tutto con vittoria di spese e compensi (già diritti e onorari) del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato in data 31 agosto 2022, , CP_1
e formulavano opposizione avverso il verbale di pigno- CP_3 CP_2 ramento mobiliare effettuato in data 12 agosto 2022 da parte di Controparte_9
(da ora, per comodità, anche solo ), ,
[...] CP_10 Controparte_11 identificato con cronologico n. 172 e riguardante l'apertura della cassetta di sicurezza n. 148 presente presso filiale di Venturina Terme, via Don Sturzo 4, Controparte_12 cointestata sia a che a , a causa di debiti afferenti so- CP_1 Controparte_4 lo il sig. e a seguito di autorizzazione del Tribunale di Livorno. CP_4
Le opponenti eccepivano: i) la cointestazione della cassetta ad i coniugi, separandi e in re- gime di separazione dei beni, e con conseguen- Controparte_4 CP_1 te applicazione del principio di titolarità al 50% a ciascun cointestatario dei beni ivi presen- ti;
ii) l'assoluta estraneità di quanto contenuto e pignorato (e poi affidato alla custodia di
) alla persona del debitore esecutato , come già era Parte_3 Controparte_4 stato affermato con portata confessoria in sede di verbale, ciò considerando che i beni erano gioielli e preziosi in oro e argento ictu oculi da donna e bambina, ricevuti in eredità dalla famiglia o come dono in occasioni speciali. CP_1
In diritto, le opponenti, non essendo per i beni mobili non registrati necessario che il pro- prietario fosse in possesso di un documento con data certa, eccepivano la non applicabilità al caso di specie dei limiti sanciti agli artt. 58 e 59 del DPR 603/72 altrimenti i soggetti ter- zi non potrebbero mai rivendicare i propri beni, come invece garantito loro dalle tutele del codice di procedura civile, dovendo inoltre considerare che i beni erano stati pignorati pres- so una cassetta di sicurezza.
Tanto affermato, concludevano per l'accertamento e dichiarazione di esclusiva proprietà dei beni rivendicati dalle ricorrenti con conseguente dichiarazione di nullità e privazione di effetti del pignoramento eseguito;
in subordine, per l'accertamento e dichiarazione di pro- prietà in caso a , coniuge in separazione dei beni, della metà del valore degli CP_1 oggetti pignorati. Infine, era fatta istanza di sospensione dell'esecuzione affermando la sus- sistenza del periculum in mora per il caso di produzione in capo alle opponenti di un danno irreparabile in caso di vendita dei monili pignorati anche tenuto conto del valore affettivo degli stessi. La Giudice assegnataria della causa, Dott.ssa Emilia Grassi, disposto preliminarmente il passaggio da a , fissava in funzione di G.E. udienza in data 29.11.2022 al fi- Pt_4 CP_13 ne di provvedere sull'istanza cautelare di sospensione. All'udienza veniva verificata la regolarità della notifica e dichiarata la contumacia di parte opposta creditrice e, a scioglimento della riserva assunta in udienza, con provvedi- CP_10 mento del 21.01.2023 la Dott.ssa Emilia Grassi accoglieva l'istanza desumendo la verosi- miglianza della dedotta appartenenza di alcuni dei beni pignorati alle opponenti e fissava in giorni 60 il termine per l'introduzione nel giudizio di merito.
2. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. Parte_5
, nel rispetto dei termini concessi, citava in giudizio ,
[...] CP_1 CP_3
3 e , opponenti avverso il verbale n. 172 datato 12 agosto 2022 e inerente CP_2 CP_2 il pignoramento dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza cointestata a e CP_1
presso i locali della Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo Italiano, CP_4 sostenendo che, essendo il giudizio di merito autonomo rispetto a quello dell'esecuzione, spettasse al terzo opponente, tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa in giudizio, l'onere della prova rispetto alla titolarità dei beni oggetto di controversia al fine di sottrarli all'esecuzione. La creditrice opposta eccepiva l'applicabilità dei limiti alla prova testimoniale (valevoli an- che tra coniugi) di cui all'art. 621 c.p.c. affermando, per l'effetto, la necessità dei terzi op- ponenti di provare documentalmente, con scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, l'acquisto del diritto domenicale sui beni pignorati, anche nell'ipotesi in cui questi non fossero stati pi- gnorati nella casa o nell'azienda del debitore. Istruitosi il contraddittorio, , e , CP_1 CP_2 CP_3 terze opponenti al pignoramento mobiliare, ribadivano nella propria comparsa di costitu- zione e risposta l'infondatezza in fatto e diritto di quanto dedotto e argomentato da
contro
- parte. Preliminarmente, contestavano per sopravvenuta decadenza l'eccezione in merito all'onere della prova spettante al terzo sollevata da essendo stata dichiarata la contumacia di CP_10 quest'ultima nel procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; in ogni caso, ribadivano che fin dalla data del pignoramento (12 agosto 2022), essendo loro presenti, si erano dichia- rate, con portata confessoria del verbale, proprietarie dei beni contenuti nella cassetta di si- curezza e avevano più che provato con documentazione allegata al ricorso sia che la casset- ta fosse in contitolarità dei coniugi e , separandi e in regime CP_1 CP_4 di separazione dei beni, con la conseguenza che almeno il 50% del valore degli oggetti pi- gnorati spettasse a , sia che i beni fossero di loro esclusiva proprietà e non CP_1 del debitore esecutato, trattandosi infatti di preziosi in oro e argento palesemente da donna e da bambina regalati in occasioni speciali o comunque ereditati. Nello specifico, afferma- vano che i beni n. 1 e 5 fossero di titolarità di , i beni n. 4,6,7,11,15 di CP_3 CP_1
i beni n. 2,3,8,9,10,12 di , descrivendo questi e i restanti beni (in totale
[...] CP_2
36) come riportati nelle foto e nel verbale di pignoramento e producendo, a sostegno della titolarità, foto di famiglia dove comparivano i medesimi, oltre a un documento SIAE di re- gistrazione della canzone di con il titolo “Il buio passerà”, testo riportato sul CP_2 bracciale identificato nel verbale al n. 2.
In punto di diritto le opponenti/convenute sottolineavano che in occasione del pignoramen- to lo stesso aveva negato la proprietà dei beni. Ribadivano anche in Controparte_4 questa sede che per i beni mobili registrati fosse logico non avere un documento di proprie- tà con data certa e poiché trattavasi di preziosi non tipicamente da uomo fosse necessario1, al fine di tutelare i diritti delle terze opponenti, superare i limiti di cui agli artt. 58 e 59 del
DPR 602/73, non potendo tantomeno applicare le restrizioni di cui all'art. 621 c.p.c. essen- do i beni stati rinvenuti presso una cassetta di sicurezza, oltretutto cointestata con la coniu- ge.
Facevano infine presente che, nonostante il provvedimento pronunciato dalla Dott.ssa Emi- lia Grassi in funzione di G.E. di sospensione dell'esecuzione, la IVG, custode dei beni mo- bili pignorati, avesse loro comunicato in data 31.01.2023 che alcuni degli oggetti in que- stione fossero già stati venduti.
4 La Dott.ssa Emilia Grassi, assegnataria del presente procedimento, in data 8 maggio 2023 rilevata la pretermissione del litisconsorte necessario (il debitore esecutato), ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_4 Depositate le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c. e assegnata medio tempore la controver- sia allo scrivente Giudicante, in occasione della prima udienza in data 30.11.23 veniva inu- tilmente esperito il tentativo di conciliazione. Successivamente, disposta l'acquisizione del fascicolo di esecuzione mobiliare RG 1537/2022 nonché del connesso fascicolo relativo all'opposizione di terzo, la causa veniva istruita oralmente all'udienza del 17.04.2024 tra- mite svolgimento di interpello del SI. e di escussione delle testi Controparte_4
e rispettivamente sorella e amica di vecchia data Testimone_1 Testimone_2 dell'odierna opponente . CP_1 All'esito di tali incombenti istruttori, lo scrivente Giudicante fissava per la remissione della causa in decisione l'udienza dell'8.05.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
Si costituiva quindi in giudizio sostenendo e riportando nel- Controparte_4 le proprie conclusioni quanto già preteso dalle terze opponenti. All'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.L'opposizione merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motiva- zione. In via preliminare l'opposizione proposta da e dalle di lei figlie CP_1 CP_2
va qualificata come opposizione ex art. 619 c.p.c.
[...] CP_3
1 Quanto alle richieste delle parti volte ad ottenere rispettivamente alla revoca (ADER) ed alla conferma (parti opponenti) dell'ordinanza del G.E. con cui è stata disposta la sospen- sione della procedura esecutiva mobiliare instaurata a carico di ed Controparte_4 avente ad oggetto i beni mobili (prevalentemente monili/gioielli di foggia e di uso femmini- le) presenti nella cassetta di sicurezza n. 148 meglio descritta in atti e risultante nella conti- tolarità tra debitore esecutato e l'opponente sia consentito semplicemen- CP_1 te ricordare che l'opposizione di terzo all'esecuzione è giudizio unitario a cadenza bifasica, scandito cioè da una preliminare e necessaria fase sommaria innanzi il giudice dell'esecu- zione seguita da una - soltanto eventuale - fase di merito a cognizione piena. Nella descritta articolazione, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione a conclusione della fase sommaria ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio né carattere di definitività: è infatti il giu- dizio di merito - ove instaurato - la sedes deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalità della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell'oppo- sizione e della correttezza sotto ogni profilo - sostanziale e processuale - delle statuizioni del giudice dell'esecuzione, anche in punto di spese della fase sommaria. Pertanto, nella presente fase di merito la presente sentenza andrà ad assorbire l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione emessa il 21 gennaio 2023. 1.2 Ciò premesso, anche al fine di perimetrare l'oggetto del presente giudizio e meglio in- dividuare il contenuto del provvedimento decisionale che può essere emesso in questa sede, non sembra superfluo rammentare che l'opposizione ex art. 619 c.p.c., come noto, dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inse-
5 risce, in cui il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15278 del 13/10/2003, Rv.
567430 – 01; in tal senso, in motivazione, anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 20/12/2021, n.40751).
L'opposizione ex art. 619 c.p.c. non è dunque una rivendicazione, ma un'azione di accer- tamento dell'illegittimità dell'esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 25/05/1978,
Rv. 392000 - 01) in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente una azione di revindica o di accertamento della proprietà o di al- tro diritto reale.
Ed invero, il terzo che promuove la controversia ex art. 619 c.p.c., fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva della res (da ultimo, cfr. Cassazione civile sez. III, 08/02/2023, n.3846); e la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropria- zione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica proce- dura esecutiva (sull'oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione, cfr. Cass. 09/03/2017,
n. 6016, in parte motiva;
Cass. 12/04/2011, n. 8426; Cass. 13/10/2003, n. 15278; Cass. 06/03/2011, n. 3256; Cass. 26/03/1981, n. 1771).
Così qualificata l'azione prevista dall'art. 619 c.p.c., ne discende che essa resta soggetta al generale principio per cui l'onere della prova incombe a chi da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli. Incomberà, dunque, sull'opponente l'onere di provare il fatto giuridico dal quale egli fa discendere il suo preteso diritto sui beni mobili sottoposti ad esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 17/05/1972, Rv. 358182 - 01).
A questi principi generali non derogano affatto le regole dettate dal codice di rito in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, le quali incidono solo sul contenuto dell'onere della prova, ma non sulle regole di riparto di esso. In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, infatti, la legge stabilisce quali beni possano essere pignorati stabilendo tre regole:
a) la prima regola è che i beni rinvenuti nella casa del debitore possono essere pignorati sempre, a prescindere da qualsiasi accertamento od autorizzazione (art. 513 c.p.c., comma
1); b) la seconda regola è che i beni che non si trovano nella casa del debitore, ma che il terzo possessore consente di esibire all'ufficiale giudiziario, possono essere anch'essi pignorati sempre, a prescindere da accertamenti od autorizzazioni (art. 513 c.p.c., comma 4);
c) la terza regola è che i beni mobili che non si trovino nella casa del debitore, che il ter- zo possessore non consente spontaneamente di esibire, possono essere pignorati solo previa autorizzazione giudiziale (art. 513 c.p.c., comma 3).
Questa disciplina incide sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione di ter- zo come segue:
a) nell'ipotesi (a) (beni rinvenuti nella casa del debitore) il terzo opponente ha l'onere di provare sia la titolarità del diritto vantato, sia l'affidamento dei beni al debitore in epoca an- teriore al pignoramento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4222 del 24/04/1998, Rv. 514871 - 01;
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 29/08/1994, Rv. 487782 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
6097 del 22/11/1979, Rv. 402811 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 22/03/1979, Rv.
6 398001 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2486 del 13/09/1974, Rv. 370915 - 01; Cass., Sez.
3, Sentenza n. 2048 del 25/07/1966, Rv. 323991 - 01);
b) negli altri due casi (beni non rinvenuti nella casa del debitore) il terzo opponente è eso- nerato dalla sola prova dell'affidamento, ma non è affatto esonerato dalla prova di essere proprietario dei beni pignorati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3628 del 04/06/1980, Rv. 407482
- 01). Quando, infatti, i beni pignorati sono rinvenuti nella casa del debitore, la legge fa di- scendere da questo collegamento spaziale una presunzione di appartenenza all'esecutato, ed
è dunque ovvio che il terzo opponente, per vincere tale presunzione, debba provare sia la proprietà, sia l'affidamento.
Nelle ipotesi previste dall'art. 513 c.p.c., commi 3 e 4, invece, il collegamento spaziale tra la residenza del debitore e il luogo del pignoramento manca, sicché è conseguenza logica, prima che giuridica, l'impossibilità di esigere dall'opponente la prova dell'affidamento dei propri beni al debitore (Sez. 3, Sentenza n. 8746 del 15/04/2011, Rv. 618000 - 01). Anche nei suddetti casi, però, non è impossibile esigere dall'opponente la prova della titolarità del diritto, sicché sotto questo aspetto non vi è alcuna differenza tra le tre ipotesi previste dall'art. 513 c.p.c.: che i beni pignorati si trovino a casa del debitore, in luoghi accessibili al debitore o nel possesso di terzi che consentano di esibirli, in tutti e tre i casi il terzo oppo- nente che ne rivendichi la proprietà ha l'onere di provare il proprio diritto. 1.3 Effettate tali premesse in punto di giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ed in punto di riparto dell'onere della prova, sia consentito richiamare il noto principio sancito all'art. 2740 cod. civ. secondo cui “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. A sostegno di questa regola fondamentale l'ordinamento prevede una serie di restrizioni e presunzioni al fine di favorire il creditore procedente e che permettono all'ufficiale giudi- ziario in fase esecutiva di cercare i beni in tutti quei luoghi di cui il debitore può liberamen- te disporre compresa, come nel caso di specie, una cassetta di sicurezza presso una banca e di cui il debitore sia titolare (o contitolare come nella fattispecie che oggi ci occupa).
Premesso quanto appena rammentato, ciò che in questa sede è necessario in primis rilevare è l'inapplicabilità rispetto alla controversia oggetto del presente procedimento dei li- miti sanciti agli articoli 621 c.p.c. e 58, comma 3, DPR 602/1973 i quali prevedono il di- vieto per il terzo opponente di provare con testimoni il proprio diritto sui beni mobili pigno- rati e la necessità di provare in via esclusivamente documentale la titolarità della res di cui si pretende la sottrazione al processo esecutivo. La ratio sottesa a tali disposizioni (in particolare all'art. 621 c.p.c.) mira a contrastare le possibili collusioni tra il terzo opponente e il debitore esecutato volte a sottrarre i beni all'azione esecutiva del creditore procedente, favorendo quest'ultimo tramite una presun- zione di appartenenza basata sull'idea che i luoghi stabilmente frequentati dal debitore con- tengano i beni di sua proprietà, nel rispetto del principio generale “possesso vale titolo”. Una presunzione di tale portata restrittiva è tuttavia rigorosamente limitata nella sua appli- cabilità, essendo lo stesso testo della norma a riferirla ai beni mobili pignorati “nella casa o nell'azienda del debitore” (art. 621 c.p.c.) “o in altri luoghi a loro – intendendo debitore
o coobbligato – appartenenti” (art. 58 DPR 602/1973), con la conseguenza in questi casi, e solo in questi casi, che l'opponente debba provare per iscritto tramite atti pubblici o scrittu- re private di data certa di aver affidato, a qualunque titolo, il bene al debitore esecutato (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 12684/2004; Cass. Civ. sent. 14873/2000; Cass. Civ. sent. n. 7564/1994;
Cass. Civ. sent. n. 96/1980).
7 La normativa addotta non è in ogni modo applicabile al caso di specie, ove i beni pignorati oggetto di opposizione risultavano, come da verbale n. 172 del 12 agosto 2022 allegato in atti, custoditi in una cassetta di sicurezza presso la Castagneto Banca 1910 – Credito Coo- perativo italiano, non trovandosi pertanto né nella casa né nell'azienda del debitore, bensì in luogo non appartenente allo stesso, pur potendo egli liberamente disporre delle cose ivi contenute.
A riprova della bontà di quanto appena esposto vi è la circostanza per cui il creditore - uffi- ciale di riscossione - ha precedentemente richiesto l'autorizzazione a poterle pignorare al Tribunale di Livorno, ottenuta l'11.07.2022 come risulta da verbale del 12.08.2022, pag. 6, nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dall'art. 513 comma 3° c.p.c. secondo cui
“il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può auto- rizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre” (così an- che Tribunale di Siena, Sezione Civile, Sentenza n. 852/2022 del 22 settembre 2022, pubblicata il 13 ottobre 2022 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che oggi ci occupa). Quanto esposto permette di affermare, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che i limiti alla prova testimoniale sono applicabili alle sole ipotesi in cui i beni mobili siano stati pignorati nella casa del debitore mentre, in mancanza di tale condi- zione, come nel presente procedimento, la prova della proprietà potrà essere fornita dall'opponente con ogni mezzo, ivi comprese testimonianze e presunzioni (vds. Cass. Civ. n. 5467/2005, Cass. Civ. 5636/1997; cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Sie- na, Sez. Civile, Sentenza n. 852/2022 del 22 settembre 2022, pubblicata il 13 ottobre 2022 - R.G. 989/2018 “Per completezza, si deve altresì osservare che all'odierna opponen- te non è applicabile neanche il limite alla prova testimoniale dettato dall'art. 621 c.p.c., in quanto tale limite si applica, ancora una volta, nel caso in cui il terzo opponente intenda provare il suo diritto “sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore”, laddove, come già evidenziato, nel caso di specie i beni sono stati rinvenuti nella cassetta di sicurezza presso una banca”; cfr., altresì, Tribunale di Torino, Sezione VIII Civile, Sentenza n. 1366/2022 pubblicata il 30 marzo 2022 - R.G. 18326/2020 “L'art 621 c.p.c. rubricato “Limiti alla prova testimoniale” dispone che “Il terzo opponente non può prova- re con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debito- re, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal com- mercio esercitati dal terzo o dal debitore”. Nel caso in esame non opera il predetto limite alla prova testimoniale né la presunzione sopra richiamata per essere i beni oggetto di pi- gnoramento rinvenuti in una cassetta di sicurezza e quindi al di fuori dei luoghi indicati dall'art 621 c.p.c.”; cfr., altresì, Tribunale di Asti, Sezione Civile, Sentenza n. 658/2024 del 9 ottobre 2024, pubblicata il 15 ottobre 2024 R.G. n. 3764/2022 “L'articolo 621 c.p.c. si riferisce infatti al pignoramento di beni rinvenuti presso la casa o l'azienda del debitore. Solo in questa eventualità il terzo non può provare tramite testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati e comunque salvo che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. La spiegazione di tale divieto si rinviene nella considerazione per la quale, in questo modo, si evita che testimoni compiacenti affermino falsamente che un dato bene rinvenuto nella casa o nell'azienda dell'esecutato appartenga a terzi e tanto sulla scorta del presupposto per il quale è del tut- to inverosimile che beni siti in tali luoghi non appartengano a chi ne ha l'esclusiva dispo-
8 nibilità in qualità di proprietario, a meno che l'attività svolta dal debitore non possa invece giustificare che egli tenga normalmente presso di sé beni altrui. Una cassetta di sicurezza cointestata con altri costituisce, invece, un luogo ove è addirittura formalizzata la possi- bilità che siano conservati beni appartenenti a terzi soggetti e in particolare ai cointesta- tari della cassetta stessa. Il che non solleva i cointestatari da dare la prova del loro diritto, ma impedisce l'applicabilità della limitazione legale alla prova prevista dall'articolo 621 c.p.c. con riferimento agli altri intestatari della cassetta”). In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e considerato, le limitazioni di cui all'art. 621 c.p.c. non operano nel caso di specie.
2. Tanto motivato, in considerazione di quanto asserito e provato (sia documentalmente che tramite istruzione orale) dalle opponenti è appena il caso di rammentare il principio sancito all'art. 2729 c.c. ovvero che il giudice può ritener provato quanto dedotto sulla base di indi- zi “gravi, precisi e concordanti”, per cui la prova per presunzione semplice è da ritenersi, salvo i casi in cui per legge sia esclusa la prova testimoniale, una prova completa, dotata del medesimo valore probatorio degli altri espedienti e prevalente nel convincimento del giudi- ce laddove siano valutati gli elementi indiziari nel loro complesso (cfr. Cass. Cass. 13 di- cembre 2017, n. 29956; o ancora Cass. 16 maggio 2017, n. 12002) o anche un singolo ele- mento se grave e preciso (così Cass. 26 settembre 2018, n. 23153), quindi è possibile af- fermare quanto di seguito.
Tramite le foto di famiglia prodotte (doc. n. 8 allegato a comparsa dell'opponente) e le di- chiarazioni testimoniali a conferma di quanto in esse ritratto emerse in sede istruttoria (vds. verbale udienza del 17.04.2024), si può ritenere provata nel presente giudizio la titolarità esclusiva in capo alle odierne opponenti di alcuni dei beni mobili/monili indicati nel verba- le di pignoramento opposto. Nello specifico:
- il bene di cui al n. 1 del verbale del pignoramento, contenuto nel Lotto 1, ovvero Girocol- lo con pendente marca Salvini, è da attribuire a poiché a lei è intestato il CP_3 certificato di garanzia dello stesso e datato 30.07.2000, oltre al fatto che lei stessa lo indos- sasse al proprio battesimo, occasione nella quale le fu regalato dalla sua madrina (sul punto, con portata dirimente, si tenga presente la deposizione della teste la qua- Testimone_2 le con narrato preciso, lineare ed esente da contraddizioni, ha precisato quanto segue:
si vede benissimo nella prima foto con la vestina bianca del battesimo e con la col- CP_3 lanina che le ho regalato come madrina. Si tratta di un brillante con del filo di oro bianco, marca Salvini se non ricordo male”; si confronti altresì la dichiarazione testimoniale di
, escussa anch'ella all'udienza del 17 aprile 2024, la quale dopo Testimone_1 aver riconosciuto nel compendio fotografico sottopostole l'opponente ha te- CP_3 nuto a precisare che “ si vede benissimo nella prima foto di cui al documento che mi CP_3 viene esibito. Era il giorno del suo battesimo” nonché le dichiarazioni, rese in sede di in- terpello, del litisconsorte debitore esecutato il quale, rispon- Controparte_4 dendo alla domanda “DVC n. 1 Girocollo con pendente marca Salvini con dentro certifica- to di garanzia a nome , trattasi del regalo di battesimo di come da docu- CP_3 CP_3 mentazione che le si mostra (cfr. 5 e 6)?” ha risposto con un perentorio “Confermo”).
- il bracciale argento con incisione “Il buio passerà” di cui al n. 2 del verbale di pigno- ramento contenuto nel Lotto 2 è da ritenersi di proprietà di dal momento CP_2 che l'incisione coincide con il titolo della canzone registrata alla SIAE (cfr. all. n. 7 di cui alla produzione documentale delle opponenti) avente come autrice la stessa CP_2
9 (la quale, nella foto n. 4 di cui all'allegato 8 della medesima produzione documentale, è ri- tratta mentre canta);
- i due collier (segnatamente, “collier dorato maglia larga, doppia maglia presunto pre- zioso in ottimo stato” ed il “collier dorato, maglia intrecciata, presunto prezioso in ottimo stato”) di cui ai nn. 34 e 35 del verbale di pignoramento e di cui al lotto 12 sono da rite- nersi di proprietà di atteso che la stessa nelle foto nn. 8 e 9 di cui CP_14 all'allegato 8 di parte opponente risulta indossare tali collier sia il giorno del di lei battesi- mo che in una successiva occasione (sul punto si consideri la cristallina deposizione della teste ove, previo riconoscimento della piccola elle foto Testimone_1 CP_2 nn. 2,4,5,6,7,8,9 e 10 del citato allegato 8 esibitole, ha avuto modo di esporre che “Al collo a il collier che le ho personalmente regalato al momento del suo battesimo”); CP_2
- il ciondolo raffigurante la lettera “G” dorato meglio descritto a verbale al n. 12 per essere del tutto verosimile che la lettera de qua sia ad indicare la prima lettera del nome del- la relativa titolare da individuare nell'opponente CP_3
- l'orecchino/pendente, pezzo unico (unico orecchino dorato con goccia dorata e gor- gia con pietra), descritto a verbale al n. 9 e contenuto nel Lotto n. 5 era di proprietà di
(ritratta nelle foto n. 3 e 10, così come riconosciuta dalle testi CP_15 [...]
e così che se ne può inferire la trasmissione per eredità in Testimone_3 Testimone_2 capo alla figlia, , e/o alle nipoti, ; CP_1 CP_2 CP_3
- alla medesima conclusione deve giungersi per l'orologio, inventariato a verbale al n. 36 e contenuto nel Lotto 13, indossato al polso dalla signora nella foto n. 10 CP_15
(doc. n 8 allegato).
I beni così come specificati sono quindi da ritenersi di proprietà esclusiva delle opponenti e pertanto non potevano essere pignorati per debiti riferibili a . I beni Controparte_4 suindicati devono essere, pertanto, sottratti all'esecuzione mobiliare che oggi ci occupa. 3. In merito a tutti gli altri beni mobili (e precisamente i beni di cui ai numeri da 3 a 8, non- CP_1 ché da 10 a 35 del verbale di pignoramento e contenuti nei da 3-8, 10-11), pur poten- do presumersi (vista la natura di monili di evidente foggia ed estetica femminile) che le op- ponenti li possano aver sicuramente indossati (come, peraltro, affermato in sede di inter- pello dal debitore esecutato “Tutti i monili che mi vengono rammostrati come allegati al verbale di identificazione beni sono stati indossati in varie occasioni dalle sig.re
[...]
e nonché da . Ad ogni modo, scorrendo l'ordine delle CP_3 CP_1 CP_2 fotografie che mi vengono mostrate do atto che non combacia la descrizione del bene così come riportato del capitoli con il numero di bene identificato nel verbale”), va detto che, rispetto agli altri monili, non è possibile stabilire in modo certo la loro esclusiva apparte- nenza ad una delle tre opponenti.
Ad ogni modo, con riferimento a tali preziosi/monili è necessario riconoscere in capo a
[...]
la titolarità del 50% del loro valore. Parte_6 Infatti, le parti in causa e erano al tempo dell'esecuzione CP_1 CP_4 coniugi separandi in regime di separazione dei beni, come risulta da atto “Manifestazione di volontà contraria al regime di comunione legale tra coniugi” (Doc. n. 3 di parte opponen- te), dalla quale è necessario evincere così come riportato che “i comparenti convengono che il loro regime patrimoniale divenga d'ora in poi quello della separazione dei beni, assu- mendo e conservando ciascuno dei coniugi la titolarità esclusiva dei beni che essi acquiste- ranno durante il matrimonio” mentre “i beni acquistati in regime di comunione legale sino a oggi (23.10.2001), resteranno di proprietà di essi coniugi in comunione ordinaria in par-
10 ti uguali, non dovendosi effettuare alcun rimborso o restituzione di cui all'art. 192 cod. civ.”. Nel caso di specie, ciò che preme rilevarsi è il regime patrimoniale da applicare ai beni contenuti in un luogo, ovvero la cassetta di sicurezza presso la banca che, come risulta sia dalle dichiarazioni delle parti, sia da verbale di pignoramento nonché da documento avente a oggetto “Estinzione rapporto cassetta di sicurezza” (Doc. 2, allegato comparsa), era cointestata sia al debitore esecutato, , che alla terza opponente, Controparte_4
. CP_1
A tal proposito, in ambito di cassette di sicurezza, giurisprudenza risalente e costante nel tempo ha affermato che si debba desumere dalla contitolarità del servizio di cassetta di si- curezza una presunzione semplice di comproprietà sulle cose depositate, in parti e quote uguali, così che la prova contraria per alcuni dei beni custoditi nella cassetta lascia ferma e operante l'anzidetta presunzione riguardo agli altri beni in essa contenuti (cfr. Cass. Civ. n. 2463/1993; cfr., nella giurisprudenza di merito, inter alia, Tribunale di Piacenza, Senten- za n. 70/2020 pubblicata il 4 febbraio 2020 - R.G. n. 2831/2018 “La cointestazione di una cassetta di sicurezza a più persone origina una presunzione "iuris tantum" di appartenenza alle stesse, in parti e quote uguali, di tutto quanto in essa contenuto, di modo che la prova contraria, per alcuni dei beni custoditi nella cassetta, lascia ferma ed operante l'anzidetta presunzione nei riguardi degli altri beni”; Corte di Appello di Bologna n. 777/2023 del 4 aprile 2023, pubblicata il 6 aprile 2023 – R.G. 1328/2020 “Come affermato dalla stessa appellante, il 22-6-2017 non è stato eseguito un pignoramento nella casa o in altri luoghi appartenenti al debitore, bensì un pignoramento presso terzi sul contenuto di una cassetta di sicurezza pacificamente cointestata al debitore esecutato ed alla di lui moglie,
[...]
. Incongruo è, quindi, il richiamo fatto dall'appellante all'art. 58 del DPR Parte_7
602/1973 riguardante, invece, i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o in altri luoghi che gli appartengono (...) Il fatto che la cointe- stazione permetta l'apertura della cassetta da parte di ciascuno dei cointestatari (come af- fermato dall' nel primo giudizio) non vale certo a far ritenere che si Controparte_9 versi nell'ipotesi prevista dall'art. 513 cpc”). Non essendo emersi, in corso di giudizio, elementi tali da escludere l'applicabilità della presunzione iuris tantum appena citata, che si allinea con i principi generalmente vigenti in materia di comunione dei diritti, si può confermare la comproprietà al 50% in capo a
[...]
dei beni oggetto di pignoramento eseguito in data 12 agosto 2022 ad eccezio- Parte_6 ne dei beni di cui è stata accertata la proprietà esclusiva in capo alle opponenti. In altri termini, per tutti i restanti monili, in mancanza di prova della proprietà esclusiva in capo alle opponenti, opera la presunzione di comproprietà tra l'opponente CP_17
[... ed il debitore esecutato . Controparte_4
Pertanto, si deve dichiarare il diritto della a procedere Controparte_9 ad esecuzione forzata nei confronti di sui beni pignorati, con Controparte_4 esclusione dei già citati oggetti preziosi indicati ai numeri 1, 2, 9, 12, 34, 35 e 36 e, per gli altri, limitatamente alla minor quota di ½ della piena proprietà.
In conclusione, con riferimento ai beni indicati in motivazione e rispetto ai quali è stata accertata l'esclusiva titolarità in capo alle odierne opponenti, va dichiarata la nullità del pignoramento. Con riferimento ai restanti beni rinvenuti nella cassetta di sicurezza e ritenuti di pro- prietà comune al debitore esecutato e dell'opponente Controparte_4 CP_18
11 va dichiarata la nullità del pignoramento mobiliare in relazione alla quo- CP_19 ta di ½ di proprietà dell'opponente su tali beni. CP_1
Ogni altra questione – ivi compresa la richiesta dei più opportuni provvedimenti in relazio- ne all'asserita (ma non documentata) vendita nelle more del presente giudizio di opposizio- ne ex art. 619 c.p.c. di alcuni dei monili oggetto di inventario - deve essere demandata al processo esecutivo. 4. Le spese di lite, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per metà e per la restante parte seguono la prevalente soccombenza dell'attrice opposta in applicazione del generale principio sancito dall'art. Parte_1
91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale avuto riguardo allo scaglione di riferi- mento (€ 5.201,00 - € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore, della natura e della esi- gua complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone: 1)in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., dichiara il diritto della
[...]
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_8 [...]
sui beni pignorati, con esclusione di quelli indicati ai numeri 1, 2, 9, 12, CP_4
34, 35 e 36 del verbale di pignoramento immobiliare n. 172 del 12/8/2022 da ritenersi di proprietà esclusiva delle opponenti e per i restanti, limitatamente alla minor quota di ½ del- la piena proprietà; 2) dichiara la nullità del pignoramento mobiliare (verbale n. 172 del 12/8/2022) sulla cas- setta di sicurezza n. 148 presente presso - filiale di Controparte_12 CP_20 via Don Sturzo 4 in ordine ai beni di cui numeri 1, 2, 9, 12, 34, 35 e 36;
[...]
3) dichiara che gli altri beni rinvenuti nella predetta cassetta di sicurezza sono di proprietà comune del debitore esecutato e dell'opponente Controparte_21 Parte_6 e, per l'effetto dichiara la nullità del pignoramento in relazione alla quota di ½ di
[...] proprietà dell'opponente su tali beni;
CP_1
4) Condanna l' alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore delle odierne opponenti che liquida, già ridotte alla metà per effetto della di- sposta parziale compensazione, in € 2.538,50 per compensi oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge;
5) Condanna l' alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore del debitore esecutato che liquida, già ridotte alla Controparte_4 metà per effetto della disposta parziale compensazione, in € 2.538,50 per compensi oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge
Così deciso in data 6 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
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