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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 5299/2023, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
(Tribunale di Napoli, sentenza n. 9907/2023), vertente
FRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come da procura in allegato all'atto di gravame dall'avv. Roberta Buonanno (c.f.: ) e dall'avv. Rosanna C.F._2
Buonanno (c.f.: ) e domiciliata presso lo studio dei medesimi in C.F._3
Napoli, alla via dei Mille n. 16 (p.e.c.: Email_1
; Email_2
appellante
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), rappresentato e CP_1 C.F._4 difeso congiuntamente e disgiuntamente come da procura in calce alla memoria di costituzione e risposta recante appello incidentale dall'avv. Vincenza Carriero, del Foro di EN (c.f.:
), e dall'avv. Angela Klain, del Foro di Napoli (c.f.: C.F._5
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._6
Napoli, alla via Scarlatti n. 201 (p.e.c.: Email_3
; Email_4
appellato nonchè PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Per l'appellato: si è riportato alla memoria difensiva di costituzione e risposta recante appello incidentale, chiedendone l'accoglimento;
Per il P.G.: non ha formulato conclusioni, non essendo implicati nel procedimento - in relazione all'ambito del gravame - interessi riferibili a minori d'età od incapaci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 10.04.2020 e ritualmente notificato alla controparte, - premesso di avere contratto matrimonio concordatario con CP_1 la resistente il 06.06.2005 e che dall'unione erano nate, rispettivamente in data 26.09.2006 ed in data 09.08.2011, le figlie e - chiedeva pronunciarsi la separazione con Per_1 Per_2 addebito da;
assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale;
affidarsi le figlie Parte_1 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e fissazione di un dettagliato calendario di visita per il padre;
porsi a carico del ricorrente un assegno mensile per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 1.200,00, oltre al 100% delle spese straordinarie;
non stabilirsi alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva , la quale contestava le deduzioni di controparte, chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente;
affidarsi le figlie ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso di sé, previa assegnazione della ex casa coniugale;
regolamentarsi l'esercizio del diritto di visita del padre;
porsi a carico del ricorrente un assegno mensile per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 6.000,00, oltre al
100% delle spese straordinarie;
porsi a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno CP_1 di mantenimento pari ad euro 10.000,00 al mese.
All'udienza del 04.12.2020, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (alla quale veniva assegnata la casa coniugale), disciplinava l'esercizio del diritto di visita del padre nei riguardi della prole e poneva a carico del ricorrente l'assegno mensile di euro 1.600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonchè l'assegno mensile di euro 400,00 in favore della moglie (importi poi rideterminati, all'esito del reclamo interposto dalla dinanzi alla Corte di Appello, in euro 2.500,00 per le figlie ed in euro 2.000,00 Parte_1 in suo favore).
Nel prosieguo, il giudizio veniva istruito a mezzo del deposito di copiosa produzione documentale e dell'espletamento delle prove orali ammesse.
In sede conclusionale, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi;
il P.M. concludeva a sua volta per la determinazione in euro 1.500,00 ciascuna del contributo paterno per il mantenimento delle due minori.
1.1. Con sentenza n. 9907 del 22.09.2023 (pubblicata il 30.10.2023) - alla quale va fatto preliminare rinvio per la puntuale esposizione dei fatti di causa - il Tribunale adito - per quanto riguarda precipuamente l'oggetto del presente giudizio - pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi con addebito alla , ritenendo provata Parte_1 dall'escussione dei testi e dalla documentazione in atti la ricostruzione del ricorrente alla cui stregua l'uomo, in data 09.01.2020, era stato avvisato telefonicamente da che il CP_2 marito di costei ( intratteneva almeno dal 2018 una relazione sentimentale Controparte_3 con la di lui moglie la quale aveva all'uopo assunto in locazione un Parte_1 immobile ubicato alla via Roma n. 97 in CA. Secondo quanto riferito al la donna, CP_1 già insospettita per alcuni pregressi atteggiamenti sospetti del coniuge, il 12.12.2019 (in compagnia dell'amica aveva pedinato il marito fino a CA, ove aveva Persona_3 preso contatto con (titolare di un vicino esercizio commerciale di alimentari Persona_4 presso cui almeno due volte alla settimana i due amanti acquistavano il pranzo in occasione dei loro incontri), la quale riconosceva nelle foto esibitele le effigi della e del Parte_1
e confermava l'esistenza di un rapporto sentimentale fra i due, che credeva CP_3
“fidanzati”; con la donna la e la mantenevano contatti telefonici anche nei Parte_1 Per_3 giorni successivi, come da messaggistica trascritta in forma giurata e depositata in atti dal avente ad oggetto anche ulteriori contatti intrattenuti a sua volta dalla con la CP_1 _4
la quale spiegava alla commerciante di essere stata “sgamata” ma non direttamente Parte_1 vista dalla moglie di “ ”. Proprio in occasione dei detti accadimenti, nel medesimo giorno, Pt_2 il aveva un contatto telefonico con madre della la CP_1 Controparte_4 Parte_1 quale, convenendo con l'uomo, si era lamentata della poca presenza della figlia nella vita delle nipoti. Durante le successive feste natalizie, la contattava telefonicamente la CP_2 Parte_1 la quale negava la veridicità dei sospetti nutriti dalla prima. Il Tribunale dava atto, altresì, del deposito di ulteriore documentazione fotografica ritenuta comprovante anche altre infedeltà della verosimilmente in periodo anteriore alla relazione con il e riteneva Parte_1 CP_3 infondati gli argomenti posti dalla difesa della a fondamento della tesi secondo cui Parte_1 anche prima della presunta relazione fra la medesima ed il il si era allontanato CP_3 CP_1 fisicamente da lei, dando inizio alla crisi coniugale, e secondo cui pure il marito aveva a sua volta una relazione sentimentale proprio con la dal che sarebbe derivata l'assenza del CP_2 nesso di causalità fra il presunto tradimento della e la fine del suo matrimonio. Parte_1
Conseguenzialmente, sul piano economico, il Tribunale riteneva insussistenti i presupposti per la spettanza alla di un assegno di mantenimento, fissando a carico del il solo Parte_1 CP_1 assegno di contributo al mantenimento della prole nella misura complessiva di euro 3.000,00 al mese (oltre al 100% delle spese straordinarie), tenuto conto dell'alto tenore di vita familiare e delle floride condizioni economiche dell'uomo, percettore di un reddito netto di euro
20.000,00 al mese quale manager dell'azienda di famiglia “Ciro Paone S.p.a.” nonché titolare di partecipazioni e cariche societarie in diverse altre società del medesimo gruppo, attivo nel settore manifatturiero e titolare del noto marchio “Kiton”. Inoltre, il Tribunale poneva a carico del in via esclusiva, il pagamento delle rate dei mutui gravanti sulla ex casa coniugale CP_1 ubicata in Napoli, alla via A. Manzoni n. 131, e sull'immobile di proprietà dell'uomo ubicato in Capri (NA), ponendo a carico della le spese processuali contestualmente liquidate Parte_1 in ragione della soccombenza e della mancata adesione definitiva (ritenuta priva di giustificazione) alla proposta conciliativa sottoposta alle parti dal G.I. nel corso della procedura ed inizialmente accettata dalle medesime e dalla stessa Parte_1
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 04.12.2023
la quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava Parte_1 revocarsi la pronuncia di addebito della separazione e dichiararsi a lei dovuto dal marito un assegno di mantenimento decorrente dal deposito della domanda di separazione dell'importo di euro 6.300,00 al mese, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della rituale notifica del ricorso, si costituiva con comparsa di risposta
[...]
, il quale chiedeva dichiararsi il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e CP_1 comunque infondato nel merito nonché, con appello incidentale, modificarsi le statuizioni del
Tribunale in materia di spese processuali, aumentando l'importo delle medesime quale oggetto di condanna a carico della in euro 62.228,43, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge. Parte_1
2.1. Fissati i termini per il deposito delle note di trattazione scritta delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza in camera di consiglio, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il gravame proposto (e le note scritte depositate), lamenta Parte_1 innanzitutto l'erroneità della decisione di primo grado riguardo all'addebito della separazione posto a suo carico, rappresentando preliminarmente come sarebbe incontestato dalla controparte (ed altresì confermato dalla deposizione della propria madre CP_4
che, a decorrere dall'anno 2011, ed in particolare dalla nascita della secondogenita
[...]
il marito si era allontanato fisicamente da lei, dando di fatto la stura alla crisi coniugale Per_2 che, dunque, sarebbe anteriore ai (comunque inesistenti) tradimenti attribuitile e non conseguenza di questi;
a tale stregua - al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure
- irrilevante sarebbe che, solo per salvaguardare le forme e la dimensione sociale della coppia, ella si sarebbe poi adattata a quello che era divenuto un mero “matrimonio di facciata”, non indicativo - al di là delle apparenze - di una reale armonia coniugale.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame (da trattarsi, per la natura delle argomentazioni riportate, quale sostanziale motivo unico), l'appellante sostiene come il
Tribunale avrebbe erroneamente tratto il proprio convincimento in ordine alla presunta relazione adulterina con (“ ”) ed al nesso causale fra la stessa ed il Controparte_3 Pt_2 naufragio del progetto matrimoniale dalle dichiarazioni delle testi e CP_2 Per_3
in realtà - si sostiene - incentrate sulla sola “scoperta” della ritenuta relazione
[...] adulterina piuttosto che sull'effettiva esistenza di questa in data anteriore e compatibile con la considerazione della stessa come causa della crisi coniugale.
In tale ottica, la difesa rappresenta come le testi non abbiano mai dichiarato di avere visto i due “amanti” insieme, circostanza non accertata nemmeno dall'investigatore privato a suo tempo ingaggiato dalla per dare conferma ai suoi sospetti;
inoltre - si sottolinea - la CP_2
ha affermato che prima della richiesta dell'amica di accompagnarla a CA Per_3 CP_2 non conosceva nemmeno di vista la di poi, si rimarca che le investigazioni private Parte_1 successivamente svolte su incarico del dopo il disvelamento del 09.01.2020 si CP_1 riferiscono ad osservazioni successive a tale ultima data e non sarebbero probanti in ordine alla effettiva risalenza della presunta relazione extraconiugale della moglie;
contradittorio, pertanto, sarebbe che - invece - le dichiarazioni della teste (la quale ha riferito Testimone_1 di avere visto a Napoli il e la in atteggiamenti affettuosi nel febbraio del 2020) CP_1 CP_2 siano state ritenute indicative di un rapporto confidenziale fra i due solo nel periodo successivo alla scoperta da parte del del tradimento patito ad opera della moglie. CP_1
Analogamente - si sottolinea - nemmeno - titolare dell'esercizio commerciale Persona_4 ove si è ritenuto che i due “amanti” acquistassero il pranzo in occasione dei loro incontri - ha affermato di avere mai visto i due insieme, avendo invece dichiarato che il cibo (sempre per due) veniva per lo più ritirato dalla e tutt'al più solo in qualche occasione dall'uomo; Parte_1 pertanto, difetterebbe la prova dell'esistenza storica dell'ipotizzata relazione extraconiugale
, rimarcando sul punto la difesa come la teste abbia affermato di Persona_5 _4 avere avuto notizia della stessa solo per quanto riferitole dalla sulla base dei meri CP_2 sospetti della donna.
Relativamente alla contraddizione (rilevata in sentenza) fra le motivazioni addotte dalla per la locazione dell'appartamento di via Roma n. 97 in CA (ora ricondotte alla Parte_1 necessità di disporre di un luogo ove coltivare la sua passione per la pittura, ora ad esigenze lavorative), si sostiene come quest'ultima esigenza sia stata confermata (per quanto appreso dalla medesima dalla teste e dalla proprietaria del citato immobile (Caso Parte_1 _4
Immacolata).
Ancora, nell'atto di gravame si evidenzia come dalla messaggistica intercorsa il 12.12.2019 fra il e la madre della (in cui i due commentavano con preoccupazione l'assenza CP_1 Parte_1 della donna da casa ed una certa disattenzione della medesima nei riguardi delle vicende familiari), emerga che l'uomo già sospettava di essere tradito (“io credo che lei abbia un altro”), dal che discenderebbe l'inesistenza della prospettata protrazione di un rapporto di coppia
“idilliaco” fino al gennaio del 2020 ed anzi la ricorrenza di una crisi di coppia anteriore al disvelamento della presunta relazione extraconiugale della e discendente dalla citata Parte_1 carenza di intimità fisica, costituente la vera causa del (presunto) tradimento con il . CP_3
Peraltro - si argomenta - l'anteriorità della crisi di coppia alla “scoperta” della (supposta) relazione adulterina emergerebbe anche dall'eccessiva ed incongrua brevità del tempo intercorrente fra la data del 09.01.2020 e quella (22.01.2020) di comunicazione della lettera di invito alla negoziazione assistita trasmessa alla coniuge dal ciò che - unitamente al fatto CP_1 che a tale ultima data la relazione investigativa non era stata ancora redatta - deporrebbe per la rappresentata maturazione di anteriori sospetti in capo al e - dunque - per la CP_1 fondatezza della sostenuta diversa collocazione temporale della crisi di coppia.
Riguardo, poi, all'affermazione - contenuta nella motivazione della sentenza - dell'inverosimiglianza della casualità degli incontri dei due “amanti” in luoghi di vacanza comuni alle due famiglie (come Sardegna ed isole Eolie) anteriormente al 2020, la difesa osserva in chiave critica come - a ben vedere - la non abbia mai sorpreso sul fatto i CP_2 due e come nemmeno il abbia mai affermato di essersi accorto di alcunché di sospetto. CP_1
Circa, inoltre, i supposti tradimenti commessi dalla anteriormente alla relazione con il CP_2
, sostiene la difesa come la foto n. 11, ritraente la in atteggiamenti intimi CP_3 Parte_1 con un giovane, non sarebbe in alcun modo collocabile sul piano spazio-temporale, né ricorrerebbe prova della riferibilità della stessa a tale;
analogamente, i Persona_6 bigliettini fotografati dal ed attestanti la breve relazione (quantomeno sessuale) fra la CP_1
e tale “ ” (ritenuti dal Tribunale riferibili all'appellante anche perché vergati Parte_1 Per_7 sulla carta intestata del ristorante “Sunrise”, posto in prossimità dell'”alcova” di CA) non recherebbero caratteristiche suscettibili di attribuire i medesimi alla data anche la Parte_1 non particolare originalità della detta denominazione commerciale, sicchè si tratterebbe di documentazione confezionata ad arte da . CP_1
Tornando alla complessiva valutazione delle deposizioni testimoniali, la difesa dell'appellante sostiene come il giudice di prime cure non avrebbe valutato con equanimità le stesse, ed in particolare avrebbe ingiustificatamente attribuito credibilità selettiva a quelle della solo _4 nelle parti maggiormente aderenti alle dichiarazioni della e della , per il resto CP_2 Per_3 avanzando sospetti di inquinamento del narrato della commerciante a seguito dell'inavvertita comunicazione alla stessa da parte della Cancelleria delle deposizioni degli altri testi che erano stati escussi precedentemente alla medesima. In particolare, si sottolinea come _4 sarebbe stata erroneamente ritenuta sospetta (e sintomo di reticenza) la circostanza che la abbia riferito di non essere in grado di riferire alcunché in ordine alla messaggistica _4 intervenuta con la (che, secondo le trascrizioni in atti, le descriveva le convulse Parte_1 vicende del 12.12.2019), la quale non sarebbe in ogni caso dirimente perché sfornita di riferimenti idonei a consentirne la collocazione spazio-temporale.
Analogamente erronea sarebbe la valutazione di inattendibilità operata dal Tribunale in riferimento alla deposizione del teste , incongruamente basata - fra l'altro - sul fatto CP_3 che (avendo anch'egli avuto occasione di leggere le precedenti deposizioni testimoniali) si era premunito di documentazione diretta a “difendersi” (data la sua particolare situazione personale) pur rivestendo la veste terza di testimone;
in tal modo, l'A.G. avrebbe valutato in maniera preconcetta l'apporto narrativo del , non ritenuto credibile solo perché non CP_3
“adesivo” alla deposizione della laddove l'uomo ha invece recisamente negato CP_2 qualsivoglia relazione sentimentale con la riferendo che si era recato in sole due Parte_1 occasioni a CA per un breve percorso con uno psicoterapeuta reso necessario dai patimenti personali connessi alla separazione dalla moglie e che gli incontri avvenuti in occasione delle vacanze estive con la erano stati meramente casuali. Parte_1
Incongruamente, invece, il Tribunale non avrebbe valutato con pari cautela gli apporti dichiarativi della teste nonostante - come pacificamente emerso dall'istruttoria e come CP_2 riferito dalla stessa - la donna avesse collaborato con il difensore del nella stesura dei CP_1 capitoli di prova oggetto delle relative richieste istruttorie.
Con il quinto motivo di gravame, la lamenta, in conseguenza di quanto in Parte_1 precedenza eccepito, l'erroneità della decisione del Tribunale di non riconoscere il suo diritto a fruire di un assegno di mantenimento a carico del marito, da quantificarsi in euro 6.300,00 al mese in considerazione della florida situazione patrimoniale del (non tutta riscontrata CP_1 dalle dichiarazioni reddituali) e della cessazione della sua attività di dipendente della “Tessile Paone S.r.l.”, società dalla quale ella era stata ad ogni buon conto precedentemente posta in cassa integrazione.
Con il sesto motivo di gravame, infine, la a sostegno della richiesta di condanna Parte_1 della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sostiene come erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che ella - nel corso dell'udienza del 03.05.2022 - si fosse ingiustificatamente discostata dal consenso prestato (nel corso della precedente udienza del 29.03.2022) alle condizioni della proposta conciliativa sottoposta dal G.I. avanzando una diversa proposta in punto di intestazione dell'usufrutto della ex casa coniugale in suo favore, ed anzi rappresentando come ella avesse ribadito il suo consenso alla detta proposta, dalla quale era stato invece il a discostarsi immotivatamente. CP_1
3.1. Con la comparsa di costituzione e risposta (ed attraverso le note scritte depositate),
[...]
, nel domandare la declaratoria di inammissibilità dell'appello di controparte ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e nel contestare in ogni caso punto su punto le prospettazioni della
ST, rappresenta la correttezza della valutazione delle prove operata dal Tribunale, condivisibilmente conducente a supportare l'addebito alla moglie della separazione e la ritenuta inesistenza del diritto della donna ad ottenere da lui qualsivoglia assegno di mantenimento;
a supporto, poi, dell'appello incidentale sulle spese, il rappresenta CP_1
l'esiguità dell'importo liquidato in prime cure a carico della , tenuto conto della Parte_1 durata del processo e dell'ampiezza dell'attività istruttoria espletata.
4. Tanto premesso, reputa la Corte che l'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
4.1. Per ciò che concerne - innanzitutto - la domanda di riforma della sentenza impugnata in materia di addebito avanzata da deve premettersi che la relativa Parte_1 pronuncia - com'è noto - presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale, cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità fra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il - ovvero i - comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza, per cui il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (Cass., Sez. 1, n. 18618 del 12.09.2011; Cass., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità fra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno di due coniugi - o da entrambi - sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass., Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Va, inoltre, evidenziato che, “in tema di separazione fra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., Sez. I, n. 25618 del 07.12.2007). In particolare, mentre la parte che chiede l'addebito deve provare la violazione degli obblighi coniugali e l'incidenza causale sulla fine del rapporto, la parte che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass., 2059/2022; Cass.,
3923/2018; Cass., 16169/2023; Cass., Sez. I, ordinanza n. 35296 del 18.12.2023).
Ciò posto, e premesso che non si rilevano nell'atto di appello i profili di inammissibilità ipotizzati dal della memoria di costituzione e risposta, va posto in preliminare risalto CP_1 che le doglianze dell'appellante hanno ad oggetto i singoli elementi di prova tratti in primo grado dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione acquisita attraverso una metodologia di trattazione spiccatamente atomistica, tesa ad evidenziare singolarmente i ritenuti dati critici del valore significativo dei singoli fatti storici desumibili dalle fonti di prova, omettendo però di operare una ricognizione sistemica e sinergica del patrimonio conoscitivo acquisito, prodromica al complessivo apprezzamento dello stesso attraverso una dovuta analisi di tipo sintetico, basata su un ragionamento probatorio complesso e sincronico (sul punto, cfr., ex ceteris., Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9059 del 12.04.2018).
Ad ogni modo, deve evidenziarsi come anche l'esame frammentato del valore probatorio dei dati storici acquisiti operato seguendo la non sempre lineare esposizione riportata nell'atto di gravame non può che condurre a rilevare l'infondatezza delle censure elevate.
Ed invero, per ciò che concerne la tesi alla cui stregua la crisi coniugale (originata dall'asserito rifiuto del di avere intimità con la moglie successivamente alla nascita della loro CP_1 primogenita) fosse anteriore alla presunta relazione adulterina con il , non può non CP_3 considerarsi - a dispetto di quanto eccepito sul punto dall'appellante - come la stessa Parte_1 abbia affermato sin dalla comparsa di costituzione di primo grado che, nonostante tale distanza fisica, “la comunione di intenti e la progettualità condivisa rafforzava la coppia” e che
“l'allontanamento fisico della coppia non ha mai compromesso la comunione spirituale dei coniugi, entrambi desiderosi di salvaguardare l'idea della famiglia”, come del resto costantemente sostenuto dal quantomeno sino al mese di dicembre del 2019. Dunque, CP_1 fino alla scoperta da parte dell'appellato della relazione adulterina della moglie, deve ritenersi come la convivenza matrimoniale fosse inserita in un progetto di comunione spirituale e di condivisione di vita, di fatto immune da censure di sostanza che potessero in qualche modo far ritenere che la famiglia fosse già in crisi o comunque seriamente minata nelle sue fondamenta.
Sotto altro profilo, va evidenziato come l'unico elemento di conferma fornito a sostegno dell'argomentazione in discorso sia costituito dal passo della deposizione della madre dell'appellante in cui la medesima riferiva di avere raccolto la confidenza della figlia in ordine all'allontanamento fisico del marito;
senonché, trattandosi di dichiarazione all'evidenza de relato, alcuna efficacia dimostrativa può alla medesima riconoscersi in punto di corroborazione della mera prospettazione dell'appellante.
Né è fondata l'asserzione alla cui stregua il non abbia mai contestato la circostanza in CP_1 discorso, essendo costante negli scritti difensivi dell'appellato (e da ultimo ribadita ai ffll. 32-
33 della comparsa conclusionale di primo grado) la negazione del fatto che il matrimonio si fosse trasformato in un'unione di mera facciata.
Per ciò che concerne le argomentazioni tese ad infirmare la realtà storica della relazione extraconiugale con (e la relativa efficacia causale in ordine alla crisi di Controparte_3 coppia), la circostanza che le testi e non abbiano mai affermato di CP_2 Per_3 _4 avere visto i due fedifraghi insieme a CA, tenuto conto dell'insieme dei dati fattuali emersi, non appare di certo elemento dirimente nel senso prospettato, atteso che appare precauzione elementare di chi coltivi una relazione adulterina quella di non comparire in pubblico insieme al compagno.
Del resto, come testè anticipato, plurimi ed inoppugnabili sono gli elementi che conducono a suffragare il narrato sul punto della e della . CP_2 Per_3
Innanzitutto, la teste ha confermato di conoscere sia la che il Persona_4 Parte_1
(le cui effigi fotografiche erano loro state esibite dalla e dall'amica), CP_3 CP_2 evidenziando che, nel periodo in questione (e già almeno dal 2018), non meno di due volte alla settimana, la donna (ma a volte anche l'uomo) ritiravano il pranzo ordinato per due persone. Inoltre, dalla messaggistica intercorsa fra la e la emerge in maniera _4 CP_2 evidente come fra le due si fosse instaurata una certa confidenza e che - con chiaro riferimento agli eventi del 12.12.2019 - la (ringraziando l'interlocutrice per la collaborazione) CP_2 chiedeva conferma di avere inviato la foto del marito alla commerciante, la quale a sua volta faceva presente la sua esigenza di discrezione (“l'importante è che non esce il mio nome fuori, perché non so a che punto si può arrivare e mio marito non vuole assolutamente che mi trovo in determinati casini”); nella circostanza, le donne si chiedevano se gli amanti si sarebbero fatti nuovamente vedere a CA, la faceva presente che “lei è molto furba” e la _4 CP_2
(con incontrovertibile riferimento alla ST) conveniva sul punto (“eh, una che ha il coraggio di tenersi un uomo sposato”); significativo, poi, è che la chiedesse alla CP_2 _4 se “prima veniva sempre con mio marito o con un altro” e la collocutrice rispondesse “sola… poi è spuntato lui”: del tutto evidente, dunque, è l'associazione fra le contemporanee presenze in CA della e del . Parte_1 CP_3
Inoltre, di evidentissima rilevanza probatoria (contenendo una sorta di confessione stragiudiziale in ordine al diretto protagonismo della nelle vicende del 12.12.2019) Parte_1
è il contenuto della conversazione (la cui trascrizione è pure in atti) intervenuta con la _4
(con cui evidentemente pure l'appellante aveva un rapporto cordiale, collaudato nel lungo periodo in cui la era stata cliente della commerciante), nel corso della quale la Parte_1 affermava: “l'importante è che lei non mi vedeva quindi può aver capito… perché Parte_1 lei non vuole firmare il divorzio. Cioè, capito? è da un anno e mezzo che non va a casa. Pt_2
Cioè, veramente va per i figli eccetera e lei non accetta, perché come hai visto è anche il più grande. Cioè, quindi comunque… niente, non sono fatti che insomma forse ci riguardano e per me è importante che non mi vedeva, cioè hai capito? L'importante che non ci sgamava. Siamo riusciti a sfuggire. Poi ti racconto come. Quindi non ci ha acchiappato e questo è l'importante. Qualsiasi cosa tornasse o che state attente, perché può darsi che manderà qualcuno a spiare per vedere.
L'importante che voi non mi conoscete. Non sa nemmeno, cioè, non fa niente. Poi ovviamente avvisami sem…”. Non vi è chi non veda come del tutto chiari siano i riferimenti al blitz della e della ed alla circostanza (rappresentata da costoro nelle relative CP_2 Per_3 deposizioni) che i due amanti fossero riusciti a non farsi sgamare, espressione che costituisce inequivocabile e diretta conferma da parte della diretta interessata della sua relazione extraconiugale;
né pregiudica le valutazioni conseguenti al genuino accertamento dei fatti la circostanza che, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, la abbia fornito alla difesa del CP_2 indicazioni sulla formulazioni dei capitoli di prova, riconducibile alla semplice ragione CP_1 che la stessa era stata diretta protagonista delle vicende del 12.12.2019 e dei successivi contatti telefonici con la , e dunque particolarmente informata. _4
Alla stregua di quanto precede, non appare seriamente revocabile in dubbio la riferibilità alla della summenzionata messaggistica, non esplicitamente negata nemmeno dalla diretta _4 interessata, la quale, confermando in particolare di avere scambiato messaggi con la CP_2 non ha mai escluso nel complesso la summenzionata relazione “epistolare”, limitandosi a riferire di non ricordarne il contenuto (il che è obiettivamente poco credibile, atteso il non eccessivo lasso di tempo - tre anni - intercorso tra i fatti e l'epoca dell'escussione testimoniale e la peculiarità e non ordinarietà delle vicende di causa, riconosciuta dalla stessa _4 allorchè, nel ribadire di non ricordare il contenuto e le circostanze delle sue interlocuzioni, ha comunque riconosciuto “la particolarità” delle conversazioni in discorso). Peraltro, come emerge in maniera lampante dal contenuto delle conversazioni medesime (quale sopra riassunto), la , onde evitare ricadute reputazionali sulla sua attività commerciale, teneva _4 moltissimo a non essere coinvolta direttamente nelle vicende, il che - al di là di qualsivoglia considerazione operata sul punto dalla difesa in ordine alle valutazioni condotte dal giudice di primo grado - costituisce evidente ragione per ritenere che effettivamente la teste abbia cercato di ridimensionare la reale natura dei suoi contatti con le donne implicate nella scabrosa situazione per cui è causa, pur senza elidere nella sostanza i rilevanti dati di corroborazione emergenti dal suo narrato rispetto alla ricostruzione offerta dalla e dalla in CP_2 Per_3 ordine non solo al disvelamento della relazione fra la ed il , ma anche alla Parte_1 CP_3 collocazione temporale della medesima, avendo la riferito l'epilogo della vicenda _4
(come da parametrazione cronologica contenuta nel capitolo di prova su cui ha deposto) al dicembre del 2019 ma avendo anche evidenziato che la presenza della ST e del CP_3 nella città di CA risaliva con regolarità ad almeno un anno e mezzo prima.
Del resto, dal compendio probatorio è emerso come alcun effettivo interesse potesse avere la ad assumere in locazione l'appartamento di via Roma n. 97 in CA se non quello di CP_2 impiegarlo come “alcova” per i suoi incontri con il . CP_3
Ed invero, nel corso del procedimento di primo grado la prima faceva presente di Parte_1 avere la necessità di utilizzare l'immobile per coltivare la sua passione per la pittura, poi (contraddittoriamente) per esigenze di lavoro, da rinvenirsi nell'attività irregolare di vendita di cravatte dell'azienda “Kiton”; tuttavia, sia la prima che le seconde non hanno trovato riscontro aliunde nel corso dell'istruttoria (non avendo poi razionale spiegazione la rappresentata necessità di allontanarsi dal luogo di residenza per coltivare la sua passione artistica); inoltre, il fatto che la seconda giustificazione sia stata confermata dalla teste - la quale, _4 peraltro, ha parlato anche di un'attività di vendita di bulloni del tutto estranea all'occupazione lavorativa della - e dalla proprietaria dell'immobile (Caso Immacolata) non assume Parte_1 alcuna efficacia corroboratrice del narrato della trattandosi di dichiarazioni de relato Parte_1 da quest'ultima.
Nemmeno appare censurabile la valutazione giudiziale di sostanziale inaffidabilità delle dichiarazioni negatorie rese da e ciò per l'intrinseca scarsa logicità e Controparte_3 coerenza del suo apporto dichiarativo, anche a prescindere dal comportamento - evidenziato in sentenza - consistito nell'essersi preventivamente munito di documentazione impiegata per cercare di infirmare la valenza significativa delle pregresse acquisizioni probatorie di cui era incidentalmente venuto a conoscenza a seguito dell'inavvertita comunicazione dei relativi verbali da parte della Cancelleria del Tribunale di Napoli.
Ed invero, la giustificazione offerta alla sua presenza sul territorio di CA (ascritta al percorso di sostegno psicoterapeutico di cui aveva avvertito la necessità a seguito della separazione dalla moglie) risulta oltremodo fragile, ove si consideri che il ha CP_3 depositato solo due fatture relative peraltro a prestazioni avvenute in giorni consecutivi (11 e
12 dicembre 2019) - comunque congruenti con la collocazione temporale degli eventi offerta dal dalla e dalla - e recanti l'indicazione di tale dott. CP_1 CP_2 Per_3 Persona_8 ma non firmate dal professionista e rilasciate in Afragola (NA), luogo diverso da quello (per l'appunto CA, e per giunta nello stesso stabile ove insiste l'appartamento assunto in locazione dalla in cui l'uomo ha riferito di avere incontrato lo psicoterapeuta. Parte_1
Del pari poco verosimile è che il , conoscente della ST già da quando costei CP_3 era diciassettenne, avesse incontrato negli ultimi anni la donna in plurime località balneari di vacanza sempre in maniera del tutto casuale e non secondo preordinati accordi, come sostenuto dall'uomo.
Alla luce di quanto esposto, non può considerarsi (come opinato dall'appellante) elemento debole del compendio probatorio la circostanza che le investigazioni private delegate dal abbiano accertato gli incontri e gli atteggiamenti confidenziali fra la ed il CP_1 Parte_1
solo nelle settimane (dei mesi di gennaio e febbraio 2020) successive al CP_3
“disvelamento” dei fatti avvenuto a seguito della telefonata della al atteso che CP_2 CP_1
i relativi risultati si pongono in logica e cronologica linea di continuità con quanto in realtà già emerso dalle altre emergenze probatorie, da valutare - come in premessa avvertito - in maniera sinergica e non atomistica.
Né la brevità del lasso temporale intercorso fra la data del 9 gennaio 2020 e quella (22 gennaio
2020) di invio alla ST della lettera contenente la manifestazione della volontà di separarsi (anteriore al termine delle investigazioni private) appare indicativa della pregressa consapevolezza del tradimento e della necessità di retrodatare l'insorgenza della crisi coniugale rispetto all'acquisizione della notizia dell'adulterio, avendo coerentemente spiegato il CP_1 nella comparsa di risposta che egli aveva ricevuto per le vie brevi dall'investigatore le prime notizie in ordine all'esito fruttuoso dei suoi appostamenti già a partire dal 21.01.2020, allorquando la ST veniva vista recarsi presso l'abitazione del , pacificamente CP_3 sita alla via Chiaia 142 in Napoli (Palazzo Miranda), ivi trattenendosi per parecchio tempo.
Nella medesima prospettiva, non riveste particolare rilievo la circostanza - sottolineata dall'appellante - che, nel corso della conversazione intercorsa fra il e la suocera mentre CP_1 erano in corso le convulse vicende del 12.12.2019, la donna si dolesse del difficile momento personale della figlia (ricondotto - poco verosimilmente e peraltro senza dimostrazione - nel corso della testimonianza dalla alle reazioni allergiche di un intervento di CP_4 chirurgia estetica cui si era sottoposta la ST) e che, nell'occorso, l'uomo manifestasse il sospetto che la moglie lo tradisse.
Ed invero, ove anche non riconducibile ad un atteggiamento latamente provocatorio del
(come dallo stesso sostenuto nella comparsa di risposta), l'affermazione si colloca CP_1 comunque in un contesto cronologico di pochissimi giorni anteriore alla comunicazione ricevuta dalla il 09.01.2020 ed in ogni caso non avalla l'argomentazione dell'appellante CP_2 alla cui stregua la crisi di coppia era apprezzabilmente anteriore alla data del suo ufficiale disvelamento (sì da incidere sulla ravvisabilità del nesso causale fra la detta crisi ed il presunto adulterio della ST), atteso che, anche se si operasse una retrodatazione delle ragioni del citato “sospetto”, ciò non equivarrebbe in alcun modo a ritenere provata la ricorrenza di una causa della crisi di coppia alternativa alla detta relazione extraconiugale (che, secondo quanto emerso, appare incontestabile nella sua realtà storica).
Infondata è anche l'affermazione dell'appellante relativa all'esistenza di una relazione extraconiugale fra il e la suscettibile di porsi quale causa della crisi coniugale e CP_1 CP_2 dell'incrinarsi dell'affectio coniugalis.
Al riguardo, invero, sono pienamente corrette e condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure che prendono le mosse dalla totale disconferma proveniente dalla deposizione della teste in ordine al capitolo di prova vertente sulla diretta percezione da parte Testimone_2 della medesima circa la presenza del e della (il 09.12.20219) lungo la via Petrarca CP_1 CP_2 in Napoli, intenti a passeggiare ed a baciarsi;
sul punto, piuttosto, è emerso che della circostanza la teste era stata informata da sorella di da Persona_9 Parte_1 quest'ultima e dalla madre delle due donne.
In realtà, sullo specifico punto, dalle deposizioni dell'ulteriore teste e della Testimone_1 stessa è emerso che la succitata scena sarebbe caduta sotto la Controparte_4 percezione di e poi riferita all'amica ed alle congiunte;
sicché, non Persona_9 Tes_2 essendo quest'ultima stata indicata quale testimone, la circostanza è rimasta riportata dalle testi escusse sul punto solo de relato. In ogni caso, come riportato ai ffll. 20-21 della sentenza impugnata (cui qui va fatto richiamo), il ha fornito inoppugnabile prova documentale CP_1 della sua assenza dalla città di Napoli per ragioni di lavoro per tutto l'arco della giornata del
09.12.2019.
Circa, poi, il presunto avvistamento dei due (in data 16.01.2020) sulla terrazza di casa dell'uomo intenti a baciarsi, analogamente la teste ha negato di avere mai assistito alla Tes_2 scena.
Pertanto, è da ritenersi del tutto indimostrata la dedotta relazione extraconiugale fra il CP_1
e la in epoca anteriore al gennaio del 2020, allorquando - invece - l'uomo era già venuto CP_2
a conoscenza certa del tradimento della moglie con il . CP_3
Per quanto riguarda i capitoli di prova nn. 27) e 28), relativi a due presunti avvistamenti del e della in atteggiamenti affettuosi nel mese febbraio del 2020 lungo le vie del CP_1 CP_2 centro di Napoli, va rilevato come le circostanze siano state anch'esse confermate solo de relato dalla teste per averle apprese genericamente dalle due sorelle mentre la Tes_2 Parte_1 sola teste ha confermato di avere assistito di persona alle dette scene, afferenti Testimone_1
- però - ad epoca successiva alla conoscenza da parte del della relazione adulterina fra CP_1 la moglie e ed all'invio da parte dell'odierno appellato alla coniuge della Controparte_3 lettera di separazione.
Dunque, anche a volere ipotizzare per dimostrata l'esistenza di un avvicinamento sentimentale fra il e la successivamente alla data del 09.01.2020, lo stesso non potrebbe CP_1 CP_2 ritenersi avvinto da qualsivoglia nesso di causalità alla crisi coniugale che, per quanto consta,
è da ricondursi alla relazione adulterina allacciata dalla e dal almeno a Parte_1 CP_3 decorrere dal 2018.
Alla stregua di quanto precede, rilievo non dirimente assumono le ulteriori condotte adulterine ascritte dal alla moglie con tale “ ” e con il giovane;
peraltro, CP_1 Per_7 Persona_6 con speciale riferimento a quest'ultima ed a dispetto di quanto eccepito dalla difesa dell'appellante in ordine alla scarsa significatività del corredo documentale depositato dalla controparte sul punto anche in ordine alla collocazione spazio-temporale delle fotografie, deve obiettivamente osservarsi come ad alcun equivoco si presti in particolare - fra gli altri - lo scatto in cui un giovane uomo è intento a leccare l'ascella destra della donna avente (in maniera pacifica ed incontestata) le fattezze della Circa la collocazione temporale della foto, Parte_1 poi, è difficile ipotizzare che la stessa sia successiva alla data del disvelamento della relazione adulterina con il , non essendo risultati provati dalle investigazioni private in questo CP_3 periodo ulteriori tradimenti ed essendo inverosimile che, successivamente al confronto immediatamente conseguitone fra il e la moglie, costei potesse consentire CP_1 imprudentemente l'accesso del marito ai suoi device; peraltro, per l'aspetto fisico esibito l'immagine è perfettamente compatibile con l'età della ST negli anni 2017-2018.
In tale prospettiva, del tutto superfluo è che il giovane ritratto in compagnia della donna sia da identificarsi effettivamente nel succitato (circostanza che la difesa Persona_6 dell'appellante si è soffermata a cercare di confutare), anche se - pervero - poco casuale sembra la circostanza che - come da documentazione depositata dal - il 03.05.2018 dal conto CP_1 corrente della “Tessile Paone S.r.l.” (società della quale, al tempo, la era dipendente Parte_1 ed ai cui conti incontestatamente aveva accesso) veniva disposto un bonifico per l'acquisto di una motocicletta in favore di tale , cugino di e persona Persona_10 Persona_6 sconosciuta all'amministrazione della società.
Sulla base di tutto quanto precede, va confermata l'attribuzione a Parte_1 dell'addebito della separazione dal marito, dal che discende (ai sensi dell'art. 156, co. 1, c.c.) che la stessa non può beneficiare di alcun assegno di mantenimento a carico di . CP_1
Va rigettata anche la richiesta dell'appellante di condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, basata sull'assunto secondo cui erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che ella - nel corso dell'udienza del 03.05.2022 - si fosse ingiustificatamente discostata dal consenso prestato (nel corso della precedente udienza del 29.03.2022) alle condizioni della proposta conciliativa sottoposta dal G.I. avanzando una diversa proposta in punto di intestazione dell'usufrutto della ex casa coniugale in suo favore, laddove invece ella aveva asseritamente ribadito il suo consenso alla detta proposta, dalla quale era stato invece il a discostarsi immotivatamente. CP_1
Ed invero, dalla lettura del verbale dell'udienza celebratasi il 29.03.2022 si evince che il G.I. aveva sottoposto alle parti un possibile progetto transattivo basato sui seguenti punti: contributo in capo al per il mantenimento delle figlie dell'importo complessivo di euro CP_1
3.000,00 al mese (oltre al 100% delle spese straordinarie); accollo da parte dell'uomo della rata integrale del mutuo della ex casa coniugale e di quella relativa al mutuo gravante sull'appartamento sito in Capri;
intestazione della nuda proprietà della casa coniugale alle due figlie, in pari quota ciascuna, con riserva di usufrutto in favore della godimento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della donna limitato alla durata del giudizio di prime cure.
Nel corso dell'udienza del 03.05.2022, la difesa del evidenziava che “la trattativa si è CP_1 arenata sulla questione dell'intestazione non della nuda proprietà, ma della piena proprietà alle figlie da loro proposta”; dunque, si dava atto che il in controproposta, si impegnava ad CP_1 intestare la casa alle minori ed a lasciare al 50% l'usufrutto ad entrambi i coniugi sino al 2036, epoca in cui la secondogenita avrebbe compiuto i venticinque anni;
quindi, dopo “ampio” contraddittorio, il proponeva “l'usufrutto dell'immobile intestato solo alla ST CP_1 sino al 2036”.
Di fronte a tale proposta, sostanzialmente sovrapponibile a quella maturata nel corso dell'udienza del 29.03.2022, come si evince dal verbale “la difesa della ST dichiara di non aderire a tale proposta e di ritenere valida la bozza di cui al precedente verbale, con la previsione di riportare le medesime condizioni anche nell'imminente divorzio, e con la rinuncia al dare-avere tra le parti anche con lo scioglimento della comunione”.
Dunque, dalla riportata tempistica delle confuse trattative intercorse fra le parti sulla base della proposta transattiva del G.I. si evince che - a differenza di quanto eccepito dalla difesa dell'appellante - all'esito dell'udienza del 03.05.2022 la rifiutava una proposta Parte_1 sostanzialmente analoga a quella su cui le parti avevano alla precedente udienza raggiunto un'intesa di massima, cercando altresì di estendere l'eventuale accordo a taluni aspetti economici del giudizio di divorzio parallelamente in corso, introducendo in tal modo un tema nuovo non oggetto dei faticosi tentativi di conciliazione fino a quel momento praticati.
4.4. Da rigettare, infine, è anche l'appello incidentale proposto dal al fine di ottenere CP_1
l'elevazione dell'importo delle spese processuali al cui pagamento è stata condannata la controparte ad euro 62.228,43 (oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge) attraverso la considerazione del valore massimo dei compensi previsti per le cause di valore indeterminabile. Ed invero, la somma calcolata dal Tribunale (pari ad euro 7.616,00) appare equa alla luce dei tempi del processo di prime cure (che comunque ha risentito del periodo corrispondente alla pandemia da Sars Covid 2) e dell'attività istruttoria svolta nonché dei connessi impegni defensionali dei rispettivi legali.
5. L'integrale soccombenza di in ordine alle questioni di merito portate Parte_1 all'esame di questa Corte impone la condanna della medesima al pagamento delle spese del grado, liquidate - secondo i vigenti criteri tabellari - come da dispositivo.
Infine, trattandosi di gravami introdotti in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e da avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
9907/2023, emessa dal Tribunale di Napoli in data 22.09.2023 e pubblicata in data 30.10.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 grado, che si liquidano nella misura di euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo delle parti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Efisia Gaviano)