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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/09/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4703/2024, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELLOMI ALESSANDRO ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VESCIO di MARTIRANO VALENTINO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 ha impugnato avanti Parte_1
al Tribunale di Tivoli, il licenziamento intimatogli in data 8.3.2024 dalla e CP_2
ha chiesto accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione disciplinare, la genericità della contestazione e l'ingiustificatezza e/o illegittimità del licenziamento comminato con condanna del datore di lavoro alla sua immediata reintegra così concludendo “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, A) accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità del licenziamento intimato l'8/3/2024. B) Voglia inoltre il
Tribunale adìto ordinare alla resistente di reintegrare l'istante nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere in suo favore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(cfr. buste paga degli ultimi 12 mesi) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o della diversa somma, maggiore o minore ritenuta provata e di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sempre dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura consentita dalla legge. C) Voglia altresì il Tribunale adìto condannare la resistente al risarcimento ulteriore dei danni morali patiti dall'istante, da liquidarsi in via equitativa. D) In via del tutto subordinata (e salvo il diritto di rispettoso gravame) voglia il Tribunale rideterminare secondo giustizia (ad esempio mediante attribuzione ad altro incarico, quale assistente tecnico della prevenzione) la sanzione Contr da comminarsi nei confronti del ricorrente, inogni caso condannando la alla corresponsione di retribuzione, contributi ed interessi dovuti ut supra. E) In ulteriore subordine, sempre fatto salvo il diritto di gravame, voglia il Tribunale condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura pari almeno a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
F) Voglia inoltre il Giudice adìto accertare e dichiarare l'illegittimità dei due provvedimenti di sospensione di cui sopra dal 26/10/2023 al 19/12/2023 (cfr. docc. nn. 27 e 28). G) Voglia il Giudice adìto accertare e dichiarare la nullità della sospensione dal servizio per due giorni disposto dall'UPD il 21/2/2024 (cfr. doc. n.
35). H) In estremo subordine, per il caso di denegato rigetto delle domande sopra riportate (fatto salvo rispettoso gravame), Voglia il Giudice adìto accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla remunerazione di 73,93 giorni di ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro e non godute per cause allo stesso non imputabili e per l'effetto condannare l al pagamento di un'indennità CP_2 sostitutiva dell'importo di € 6.210,12 o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta provata e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se eccedente la misura dei primi, dalla domanda al saldo. I) Con vittoria delle spese di lite (inclusi accessori e spese vive) del presente giudizio”
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso poiché CP_2
infondato in fatto e in diritto.
All'esito del deposito di note di trattazione scritte oltre che di note conclusive la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Emerge dagli atti del procedimento disciplinare che al ricorrente
[...]
è stato contestato di aver violato l'art 2 comma 3 della legge n.43/2006, l'art Pt_1
4 legge n.3/2018 ( cfr. “Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il
Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli
Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni”) nonché la grave violazione dolosa degli obblighi gravanti sul dipendente lesiva della fiducia datoriale ex art 83 e 84 ccnl comparto sanità.
Ciò premesso va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di tardività della contestazione degli addebiti sollevata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 55 d.vo
165/2001 e art.12 ccnl Del 2004.
L'art.. 55-bis, co. 9-ter, d.lvo 165/01, dispone che “la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55- quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”.
L'amministrazione può muovere la contestazione disciplinare anche a distanza di oltre 30 giorni dalla notizia dell'illecito, purché sia rispettato il diritto di difesa e non si incorra in un'irragionevole inerzia.
Fatte queste premesse deve ritenersi che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte dell'amministrazione non sia stato eccessivo e non sia stata violata la normativa applicabile al caso di specie. Contr Afferma, poi, il ricorrente che la sarebbe stata da sempre a conoscenza della propria condizione di non iscritto all'albo e avrebbe, già in data 17.06.2021, esortato il dipendente all'iscrizione.
Sarebbe, dunque, decaduta dal potere sanzionatorio per il decorso dei termini di esercizio dell'azione disciplinare previsti dall'art. 55-bis, d.lvo 165/01, e dall'art. 12, CCNL 19.4.2004.
Ebbene, non si condivide la tesi attorea atteso che l'art. 55-bis, d.lvo 165/01, richiede, anche a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato, una contestazione circostanziata, relativa a fatti determinati, individuati nello spazio e nel tempo (cfr.
Cass. 9313/21, 6989/18).
La norma stabilisce che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve provvedere alla contestazione scritta dell'addebito entro 30 giorni dal momento in cui abbia avuto “piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
Ciò è avvenuto quando l'Ufficio Procedimenti Disciplinari della CP_1
ha avuto notizia degli specifici fatti addebitati mentre la data indicata dal ricorrente si riferisce alla sola esortazione e diffida all'iscrizione all'Albo. La mera esortazione all'iscrizione non può radicare nel 2021 la data di conoscenza della situazione irregolare della parte ricorrente. Contr Né appare fondata l'affermazione secondo la quale la non aveva acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.445/2000 ed effettuati gli ulteriori controlli.
Quanto alla doglianza relativa alla asserita genericità del provvedimento, si osserva come in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (cfr.
Cass., sez. lav. , 14/10/2022 , n. 30271).
Ciò non è avvenuto nel caso in esame dove il ricorrente si lamenta dello spazio temporale in cui sono collocate le imputazioni specificando la difficoltà di approntare una difesa ma, in concreto, ha poi preso posizione nel merito insistendo in ordine alla sussistenza di una vera e propria prassi comportamentale diffusa nell'ufficio.
Quanto al contenuto delle contestazioni disciplinari e alle connesse risultanze istruttorie si osserva quanto segue.
La giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (cfr. Cass. 26 aprile
2012, n. 6498; 2 marzo 2011, n. 5095).
Ebbene, si imputa al lavoratore di non aver provveduto all'iscrizione all'albo professionale che sarebbe obbligatoria anche per i pubblici dipendenti nonché di aver precedentemente violato obblighi inerenti al rapporto di lavoro come da sanzione disciplinare irrogata in data 21.02.2024 per aver rifiutato di ricevere una raccomandata a mano.
Partendo da quest'ultima contestazione, si osserva come la Suprema Corte abbia statuito che “seppure non esista un obbligo o onere generale e incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione, tuttavia deve ritenersi ingiustificato il rifiuto di un lavoratore subordinato di ricevere dal datore di lavoro o da suoi delegati comunicazioni anche formali nel posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le due parti. Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 1335 c.c., il rifiuto del destinatario, nelle condizioni indicate, di ricevere un atto unilaterale recettizio a lui indirizzato comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto regolarmente giunta a quello che in quel momento era l'indirizzo del destinatario”
(così Cass. 3 novembre 2008 n. 26390; in termini cfr. Cass. 5 novembre 2007 n.
23061; Cass. 18 settembre 2009 n. 20272; Cass. 27 luglio 2017 n. 18661).
Dai suesposti principi deriva che, nel caso di specie, il rifiuto del di Pt_1
ricevere la lettera contenente la contestazione disciplinare (rifiuto dallo stesso espressamente ammesso in sede di interrogatorio libero) equivale all'effettiva ricezione, con le conseguenze che vi sono connesse.
Non è decisivo accertare se, nel contesto indicato, al lavoratore sia stata data lettura della lettera di contestazione, giacché gli effetti di cui all'art. 1335
c.c. discendono dal rifiuto del destinatario di ricevere l'atto “a prescindere dal fatto che sia o meno avvenuta la lettura del testo della comunicazione scritta” (cfr. Cass. 3 novembre 2008 n. 26390, cit.).
Pertanto, la relativa contestazione e conseguente sanzione appaiono legittime.
Quanto alla successiva contestazione in ordine alla mancata iscrizione all'albo di appartenenza si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 c. 1 L. n. 43/2006 “Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”.
Ai sensi dell'art. 2 c. 1 L. n. 43/2006 “L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione”.
Inoltre, l'art. 2 c. 3 L. n. 43/2006 dispone che “L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 13, L. 11/1/2018 n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, sono istituiti, tra gli altri, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n. 42.
Tale norma da ultimo citata prevede che i “ Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il
[...]
, sono stabiliti, con riferimento Controparte_3
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Orbene il ricorrente a seguito dell'avviso del 17 giugno 2021 di procedere all'iscrizione presso l'albo professionale dei tecnici della prevenzione dell'ambiente e del lavoro non vi ha provveduto ritenendo di non essere in possesso dei titoli necessari per poter procedere in tal senso.
Egli ha continuato a svolgere la propria attività fino all'instaurarsi del procedimento disciplinare, iniziato per la medesima motivazione, nel 2023. Cont Tale lasso temporale intercorso senza alcuna disposizione della che invitasse nuovamente il ricorrente o lo sollevasse dalle proprie funzioni può ritenersi aver generato un affidamento circa la possibilità di proseguire l'attività senza iscriversi all'albo per il quale il ricorrente non possedeva il titolo abilitante pur essendo in possesso di un titolo equipollente.
E' altrettanto vero, però, che egli avrebbe dovuto certamente iscriversi entro il 30 giugno 2020 nell'apposito elenco speciale istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione avendo svolto attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, con la conseguenza per cui la sanzione adottata dal datore di lavoro sia stata proporzionata rispetto al comportamento del ricorrente.
Ciò anche in virtù della presunzione di conoscenza del decreto del 2018 in virtù della comunicazione aziendale del 13.08.2018 n.7256 comunicata a tutti i dipendenti il 5 ottobre 2018 ( cfr.email in atti).
Peraltro, a seguito della riassegnazione disposta con nota prot. 3911 del
21/12/2023, a seguito della scadenza della sospensione cautelare, presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione al fine di svolgere attività che non siano proprie del
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 58/97, per cui necessaria l'iscrizione all'Ordine, requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere le funzioni proprie della figura professionale in oggetto, il ricorrente Contr avrebbe ben potuto procedere con la richiesta di iscrizione così da consentire alla di rivedere l'adozione della sanzione.
In conclusione, alla luce delle emergenze processuali sopra richiamate, risultando indiscutibilmente appurata la commissione dei fatti contestati al ricorrente e rispettato il criterio di proporzionalità tra sanzione e infrazione, la domanda non può che essere respinta.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle ferie non godute si osserva come la stessa sia stata rinunciata nel corso del giudizio e non sia quindi necessario scrutinarla in questa sede. Le spese di lite del l'intero giudizio sono compensate stante il susseguirsi di normative esaminate in motivazione che possono aver legittimamente determinato l'affidamento del ricorrente sulla correttezza della proposizione dell'azione giudiziale.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Tivoli, il 24.09.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4703/2024, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BELLOMI ALESSANDRO ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
VESCIO di MARTIRANO VALENTINO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 ha impugnato avanti Parte_1
al Tribunale di Tivoli, il licenziamento intimatogli in data 8.3.2024 dalla e CP_2
ha chiesto accertarsi e dichiararsi la decadenza dall'azione disciplinare, la genericità della contestazione e l'ingiustificatezza e/o illegittimità del licenziamento comminato con condanna del datore di lavoro alla sua immediata reintegra così concludendo “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, A) accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità del licenziamento intimato l'8/3/2024. B) Voglia inoltre il
Tribunale adìto ordinare alla resistente di reintegrare l'istante nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere in suo favore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(cfr. buste paga degli ultimi 12 mesi) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o della diversa somma, maggiore o minore ritenuta provata e di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sempre dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura consentita dalla legge. C) Voglia altresì il Tribunale adìto condannare la resistente al risarcimento ulteriore dei danni morali patiti dall'istante, da liquidarsi in via equitativa. D) In via del tutto subordinata (e salvo il diritto di rispettoso gravame) voglia il Tribunale rideterminare secondo giustizia (ad esempio mediante attribuzione ad altro incarico, quale assistente tecnico della prevenzione) la sanzione Contr da comminarsi nei confronti del ricorrente, inogni caso condannando la alla corresponsione di retribuzione, contributi ed interessi dovuti ut supra. E) In ulteriore subordine, sempre fatto salvo il diritto di gravame, voglia il Tribunale condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura pari almeno a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
F) Voglia inoltre il Giudice adìto accertare e dichiarare l'illegittimità dei due provvedimenti di sospensione di cui sopra dal 26/10/2023 al 19/12/2023 (cfr. docc. nn. 27 e 28). G) Voglia il Giudice adìto accertare e dichiarare la nullità della sospensione dal servizio per due giorni disposto dall'UPD il 21/2/2024 (cfr. doc. n.
35). H) In estremo subordine, per il caso di denegato rigetto delle domande sopra riportate (fatto salvo rispettoso gravame), Voglia il Giudice adìto accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla remunerazione di 73,93 giorni di ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro e non godute per cause allo stesso non imputabili e per l'effetto condannare l al pagamento di un'indennità CP_2 sostitutiva dell'importo di € 6.210,12 o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta provata e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se eccedente la misura dei primi, dalla domanda al saldo. I) Con vittoria delle spese di lite (inclusi accessori e spese vive) del presente giudizio”
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso poiché CP_2
infondato in fatto e in diritto.
All'esito del deposito di note di trattazione scritte oltre che di note conclusive la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Emerge dagli atti del procedimento disciplinare che al ricorrente
[...]
è stato contestato di aver violato l'art 2 comma 3 della legge n.43/2006, l'art Pt_1
4 legge n.3/2018 ( cfr. “Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il
Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli
Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni”) nonché la grave violazione dolosa degli obblighi gravanti sul dipendente lesiva della fiducia datoriale ex art 83 e 84 ccnl comparto sanità.
Ciò premesso va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di tardività della contestazione degli addebiti sollevata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 55 d.vo
165/2001 e art.12 ccnl Del 2004.
L'art.. 55-bis, co. 9-ter, d.lvo 165/01, dispone che “la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55- quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”.
L'amministrazione può muovere la contestazione disciplinare anche a distanza di oltre 30 giorni dalla notizia dell'illecito, purché sia rispettato il diritto di difesa e non si incorra in un'irragionevole inerzia.
Fatte queste premesse deve ritenersi che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte dell'amministrazione non sia stato eccessivo e non sia stata violata la normativa applicabile al caso di specie. Contr Afferma, poi, il ricorrente che la sarebbe stata da sempre a conoscenza della propria condizione di non iscritto all'albo e avrebbe, già in data 17.06.2021, esortato il dipendente all'iscrizione.
Sarebbe, dunque, decaduta dal potere sanzionatorio per il decorso dei termini di esercizio dell'azione disciplinare previsti dall'art. 55-bis, d.lvo 165/01, e dall'art. 12, CCNL 19.4.2004.
Ebbene, non si condivide la tesi attorea atteso che l'art. 55-bis, d.lvo 165/01, richiede, anche a garanzia del diritto di difesa dell'incolpato, una contestazione circostanziata, relativa a fatti determinati, individuati nello spazio e nel tempo (cfr.
Cass. 9313/21, 6989/18).
La norma stabilisce che l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve provvedere alla contestazione scritta dell'addebito entro 30 giorni dal momento in cui abbia avuto “piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
Ciò è avvenuto quando l'Ufficio Procedimenti Disciplinari della CP_1
ha avuto notizia degli specifici fatti addebitati mentre la data indicata dal ricorrente si riferisce alla sola esortazione e diffida all'iscrizione all'Albo. La mera esortazione all'iscrizione non può radicare nel 2021 la data di conoscenza della situazione irregolare della parte ricorrente. Contr Né appare fondata l'affermazione secondo la quale la non aveva acquisito d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n.445/2000 ed effettuati gli ulteriori controlli.
Quanto alla doglianza relativa alla asserita genericità del provvedimento, si osserva come in tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa (cfr.
Cass., sez. lav. , 14/10/2022 , n. 30271).
Ciò non è avvenuto nel caso in esame dove il ricorrente si lamenta dello spazio temporale in cui sono collocate le imputazioni specificando la difficoltà di approntare una difesa ma, in concreto, ha poi preso posizione nel merito insistendo in ordine alla sussistenza di una vera e propria prassi comportamentale diffusa nell'ufficio.
Quanto al contenuto delle contestazioni disciplinari e alle connesse risultanze istruttorie si osserva quanto segue.
La giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare;
quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (cfr. Cass. 26 aprile
2012, n. 6498; 2 marzo 2011, n. 5095).
Ebbene, si imputa al lavoratore di non aver provveduto all'iscrizione all'albo professionale che sarebbe obbligatoria anche per i pubblici dipendenti nonché di aver precedentemente violato obblighi inerenti al rapporto di lavoro come da sanzione disciplinare irrogata in data 21.02.2024 per aver rifiutato di ricevere una raccomandata a mano.
Partendo da quest'ultima contestazione, si osserva come la Suprema Corte abbia statuito che “seppure non esista un obbligo o onere generale e incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione, tuttavia deve ritenersi ingiustificato il rifiuto di un lavoratore subordinato di ricevere dal datore di lavoro o da suoi delegati comunicazioni anche formali nel posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le due parti. Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 1335 c.c., il rifiuto del destinatario, nelle condizioni indicate, di ricevere un atto unilaterale recettizio a lui indirizzato comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto regolarmente giunta a quello che in quel momento era l'indirizzo del destinatario”
(così Cass. 3 novembre 2008 n. 26390; in termini cfr. Cass. 5 novembre 2007 n.
23061; Cass. 18 settembre 2009 n. 20272; Cass. 27 luglio 2017 n. 18661).
Dai suesposti principi deriva che, nel caso di specie, il rifiuto del di Pt_1
ricevere la lettera contenente la contestazione disciplinare (rifiuto dallo stesso espressamente ammesso in sede di interrogatorio libero) equivale all'effettiva ricezione, con le conseguenze che vi sono connesse.
Non è decisivo accertare se, nel contesto indicato, al lavoratore sia stata data lettura della lettera di contestazione, giacché gli effetti di cui all'art. 1335
c.c. discendono dal rifiuto del destinatario di ricevere l'atto “a prescindere dal fatto che sia o meno avvenuta la lettura del testo della comunicazione scritta” (cfr. Cass. 3 novembre 2008 n. 26390, cit.).
Pertanto, la relativa contestazione e conseguente sanzione appaiono legittime.
Quanto alla successiva contestazione in ordine alla mancata iscrizione all'albo di appartenenza si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 c. 1 L. n. 43/2006 “Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”.
Ai sensi dell'art. 2 c. 1 L. n. 43/2006 “L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione”.
Inoltre, l'art. 2 c. 3 L. n. 43/2006 dispone che “L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 13, L. 11/1/2018 n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, sono istituiti, tra gli altri, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n. 42.
Tale norma da ultimo citata prevede che i “ Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il
[...]
, sono stabiliti, con riferimento Controparte_3
alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Orbene il ricorrente a seguito dell'avviso del 17 giugno 2021 di procedere all'iscrizione presso l'albo professionale dei tecnici della prevenzione dell'ambiente e del lavoro non vi ha provveduto ritenendo di non essere in possesso dei titoli necessari per poter procedere in tal senso.
Egli ha continuato a svolgere la propria attività fino all'instaurarsi del procedimento disciplinare, iniziato per la medesima motivazione, nel 2023. Cont Tale lasso temporale intercorso senza alcuna disposizione della che invitasse nuovamente il ricorrente o lo sollevasse dalle proprie funzioni può ritenersi aver generato un affidamento circa la possibilità di proseguire l'attività senza iscriversi all'albo per il quale il ricorrente non possedeva il titolo abilitante pur essendo in possesso di un titolo equipollente.
E' altrettanto vero, però, che egli avrebbe dovuto certamente iscriversi entro il 30 giugno 2020 nell'apposito elenco speciale istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione avendo svolto attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, con la conseguenza per cui la sanzione adottata dal datore di lavoro sia stata proporzionata rispetto al comportamento del ricorrente.
Ciò anche in virtù della presunzione di conoscenza del decreto del 2018 in virtù della comunicazione aziendale del 13.08.2018 n.7256 comunicata a tutti i dipendenti il 5 ottobre 2018 ( cfr.email in atti).
Peraltro, a seguito della riassegnazione disposta con nota prot. 3911 del
21/12/2023, a seguito della scadenza della sospensione cautelare, presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione al fine di svolgere attività che non siano proprie del
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 58/97, per cui necessaria l'iscrizione all'Ordine, requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere le funzioni proprie della figura professionale in oggetto, il ricorrente Contr avrebbe ben potuto procedere con la richiesta di iscrizione così da consentire alla di rivedere l'adozione della sanzione.
In conclusione, alla luce delle emergenze processuali sopra richiamate, risultando indiscutibilmente appurata la commissione dei fatti contestati al ricorrente e rispettato il criterio di proporzionalità tra sanzione e infrazione, la domanda non può che essere respinta.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle ferie non godute si osserva come la stessa sia stata rinunciata nel corso del giudizio e non sia quindi necessario scrutinarla in questa sede. Le spese di lite del l'intero giudizio sono compensate stante il susseguirsi di normative esaminate in motivazione che possono aver legittimamente determinato l'affidamento del ricorrente sulla correttezza della proposizione dell'azione giudiziale.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Tivoli, il 24.09.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti