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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12792/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 12792/2021 promossa da:
Prof. (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MOMICH LUCA
Appellante contro
Avv. VINCENZO VITALE (C.F. , rappresentato e difeso da se stesso C.F._2
Appellato
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 28.11.24, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. Parte_1
1441/2021, depositata in data 03.08.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1966 del 16.05.19; dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, eccepiva l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c carente della motivazione in ordine al percorso logico giuridico seguito ed in ordine ai motivi di rigetto delle richieste istruttorie;
con un secondo motivo di appello eccepiva la violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la documentazione allegata dall'Avv. Vitale non era sufficiente a provare l'esistenza del diritto di credito e l'esecuzione della prestazione professionale;
chiedeva, inoltre, la sospensione provvisoria della esecutività della sentenza in considerazione della instabile situazione debitoria/finanziaria del Vitale, con rischio per il recupero delle somme corrisposte;
chiedeva dunque riformarsi la sentenza ed accogliersi l'opposizione promossa in primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
L'avv. Vitale Vincenzo si costituiva ribadendo di essere creditore del Prof. Parte_2 della somma di € 3.939,62, oltre interessi e successive occorrende, contestando di aver concordato di pagina 1 di 4 prestare assistenza professionale gratuitamente e rappresentando di avere rappresentato l'appellante in numerosi procedimenti civili e penali, in affiancamento ed eventuale sostituzione dei legali già nominati;
contestando la rilevanza probatoria della presunta telefonata tra la dott.ssa e il Prof. Per_1
, posto che la prima non era a conoscenza di accordi intercorsi, aggiungeva di avere ottenuto Pt_1 positivo parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania e di aver chiesto il pagamento del compenso per la prima volta già al momento della rinuncia al mandato
(contrariamente a quanto asserito dall'opponente e odierno appellante); rilevando l'insussistenza, ratione temporis, (29 agosto 2017 , data di entrata in vigore della L. n.124/2017) dell'obbligo di pattuizione scritta, eccepiva l'infondatezza del gravame, evidenziando che il decidente aveva correttamente valutato le risultante istruttorie, giungendo ad una decisione non censurabile sotto il profilo logico-giuridico, ribadendo il principio per cui il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, laddove nel caso di specie non era mai stata contestata l'esistenza del rapporto, nè la mancata corresponsione del compenso, in assenza di prova circa la gratuità della prestazione.
Opponendosi poi alla richiesta di sospensione di esecuzione della sentenza, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi e condanna per c.d. lite temeraria ex art. 96 c.p.c. del prof.
. Pt_1
All'udienza del 28.11.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per le ragioni di cui si dirà.
La pur sintetica motivazione della sentenza impugnata, tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie esaminate, anche alla luce di quelle emerse nel presente grado di giudizio, può essere ritenuta condivisibile ed è immune da errori.
La controversia origina da una opposizione a D.I. emesso in favore dell'avv. Vitale Vincenzo in virtù del credito maturato per l'attività professionale svolta in favore del prof. . Parte_1
Orbene, occorre premettere che non risulta contestato che l'avv. Vitale Vincenzo abbia svolto attività professionale in favore di e che per lo svolgimento di tale attività non sia stata Parte_1 corrisposta alcuna somma per compensi professionali.
Oggetto di contestazione è invece soltanto la natura del rapporto intercorso, perché l'appellante ne afferma il carattere gratuito, mentre l'avv. Vitale contesta che sia mai stata pattuita la gratuità dell'incarico professionale.
Orbene, com'è noto il rapporto professionale fra cliente e avvocato rientra nello schema del mandato che si presume senz'altro oneroso ai sensi dell'art. 1709 cc ( cfr Cass. Civ. sent. n. 13927/2015 “ n tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il pagina 2 di 4 professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte”).
La presunzione di onerosità ha carattere relativo e può essere superata tenuto conto delle risultanze istruttorie “ Deve premettersi che la presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dall'art. 1709 c.c., può essere superata da una prova contraria che persuasivamente dimostri la gratuità del mandato: tale estremo può essere desunto anche dalle circostanze nelle quali il rapporto si è instaurato, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle prestazioni. (Cass. 24-1-1980 n. 605). Va altresì rilevato che l'accertamento della volontà dei contraenti di attribuire al mandato natura gratuita si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice, oppure nella ipotesi - nella specie non prospettata dal ricorrente - di violazione delle norme ermeneutiche”.” Cfr Cass. Civ. sent. n. 14682/2014).
Nel caso che occupa, non sussistono ragioni per ritenere superata la presunzione di gratuità del mandato conferito dall'appellante all'avv. Vitale.
In particolare, è del tutto neutra la circostanza per la quale fra le parti intercorressero rapporti ventennali di amicizia, laddove il carattere fiduciario che connota il rapporto tra cliente ed avvocato induce in effetti a ritenere preferibile conferire un incarico professionale a colui nel quale si possa fare affidamento, non soltanto per la doti intellettuali e professionali, ma altresì per quelle umane e personali, conosciute proprio in virtù di un rapporto di amicizia, senza che con ciò possa essere messo in discussione il carattere oneroso della prestazione.
Poco o nulla è possibile trarre dalle dichiarazioni rese dal teste nell'ambito del Testimone_1 giudizio promosso da nei confronti dell'avv. Vitale, inerente controversia Parte_3 sostanzialmente analoga ( ed il cui verbale di deposizione è stato acquisito nel presente giudizio), avendo lo stesso genericamente riferito di aver partecipato ad una cena durante la quale l'avv. Vitale avrebbe affermato di voler fornire assistenza gratuita al prof. ; nulla viene specificato in ordine Pt_1 alla specifica controversia per la quale l'avv. Vitale avrebbe riferito di essere disposto a prestare assistenza gratuita, laddove non è oggetto di contestazione che lo stesso abbia prestato la sua attività in molteplici giudizi sia civili che penali, con conseguente impossibilità di collegare tale dichiarazione alle prestazioni oggetto del presente giudizio.
Nessun altro elemento istruttorio consente di ritenere che l'attività professionale, non contestata e dimostrata in atti, sia stata resa a titolo gratuito.
Concludendo l'appello va respinto.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo configurabile né il requisito del dolo né quello della colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.55/2014.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Vitale Vincenzo quantificate in complessivi € 2540,00 per compensi ciascuno oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 23.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 12792/2021 promossa da:
Prof. (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. MOMICH LUCA
Appellante contro
Avv. VINCENZO VITALE (C.F. , rappresentato e difeso da se stesso C.F._2
Appellato
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 28.11.24, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. Parte_1
1441/2021, depositata in data 03.08.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1966 del 16.05.19; dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, eccepiva l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c carente della motivazione in ordine al percorso logico giuridico seguito ed in ordine ai motivi di rigetto delle richieste istruttorie;
con un secondo motivo di appello eccepiva la violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la documentazione allegata dall'Avv. Vitale non era sufficiente a provare l'esistenza del diritto di credito e l'esecuzione della prestazione professionale;
chiedeva, inoltre, la sospensione provvisoria della esecutività della sentenza in considerazione della instabile situazione debitoria/finanziaria del Vitale, con rischio per il recupero delle somme corrisposte;
chiedeva dunque riformarsi la sentenza ed accogliersi l'opposizione promossa in primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
L'avv. Vitale Vincenzo si costituiva ribadendo di essere creditore del Prof. Parte_2 della somma di € 3.939,62, oltre interessi e successive occorrende, contestando di aver concordato di pagina 1 di 4 prestare assistenza professionale gratuitamente e rappresentando di avere rappresentato l'appellante in numerosi procedimenti civili e penali, in affiancamento ed eventuale sostituzione dei legali già nominati;
contestando la rilevanza probatoria della presunta telefonata tra la dott.ssa e il Prof. Per_1
, posto che la prima non era a conoscenza di accordi intercorsi, aggiungeva di avere ottenuto Pt_1 positivo parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania e di aver chiesto il pagamento del compenso per la prima volta già al momento della rinuncia al mandato
(contrariamente a quanto asserito dall'opponente e odierno appellante); rilevando l'insussistenza, ratione temporis, (29 agosto 2017 , data di entrata in vigore della L. n.124/2017) dell'obbligo di pattuizione scritta, eccepiva l'infondatezza del gravame, evidenziando che il decidente aveva correttamente valutato le risultante istruttorie, giungendo ad una decisione non censurabile sotto il profilo logico-giuridico, ribadendo il principio per cui il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, laddove nel caso di specie non era mai stata contestata l'esistenza del rapporto, nè la mancata corresponsione del compenso, in assenza di prova circa la gratuità della prestazione.
Opponendosi poi alla richiesta di sospensione di esecuzione della sentenza, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi e condanna per c.d. lite temeraria ex art. 96 c.p.c. del prof.
. Pt_1
All'udienza del 28.11.24 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per le ragioni di cui si dirà.
La pur sintetica motivazione della sentenza impugnata, tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie esaminate, anche alla luce di quelle emerse nel presente grado di giudizio, può essere ritenuta condivisibile ed è immune da errori.
La controversia origina da una opposizione a D.I. emesso in favore dell'avv. Vitale Vincenzo in virtù del credito maturato per l'attività professionale svolta in favore del prof. . Parte_1
Orbene, occorre premettere che non risulta contestato che l'avv. Vitale Vincenzo abbia svolto attività professionale in favore di e che per lo svolgimento di tale attività non sia stata Parte_1 corrisposta alcuna somma per compensi professionali.
Oggetto di contestazione è invece soltanto la natura del rapporto intercorso, perché l'appellante ne afferma il carattere gratuito, mentre l'avv. Vitale contesta che sia mai stata pattuita la gratuità dell'incarico professionale.
Orbene, com'è noto il rapporto professionale fra cliente e avvocato rientra nello schema del mandato che si presume senz'altro oneroso ai sensi dell'art. 1709 cc ( cfr Cass. Civ. sent. n. 13927/2015 “ n tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il pagina 2 di 4 professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte”).
La presunzione di onerosità ha carattere relativo e può essere superata tenuto conto delle risultanze istruttorie “ Deve premettersi che la presunzione di onerosità del mandato, stabilita iuris tantum dall'art. 1709 c.c., può essere superata da una prova contraria che persuasivamente dimostri la gratuità del mandato: tale estremo può essere desunto anche dalle circostanze nelle quali il rapporto si è instaurato, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle prestazioni. (Cass. 24-1-1980 n. 605). Va altresì rilevato che l'accertamento della volontà dei contraenti di attribuire al mandato natura gratuita si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice, oppure nella ipotesi - nella specie non prospettata dal ricorrente - di violazione delle norme ermeneutiche”.” Cfr Cass. Civ. sent. n. 14682/2014).
Nel caso che occupa, non sussistono ragioni per ritenere superata la presunzione di gratuità del mandato conferito dall'appellante all'avv. Vitale.
In particolare, è del tutto neutra la circostanza per la quale fra le parti intercorressero rapporti ventennali di amicizia, laddove il carattere fiduciario che connota il rapporto tra cliente ed avvocato induce in effetti a ritenere preferibile conferire un incarico professionale a colui nel quale si possa fare affidamento, non soltanto per la doti intellettuali e professionali, ma altresì per quelle umane e personali, conosciute proprio in virtù di un rapporto di amicizia, senza che con ciò possa essere messo in discussione il carattere oneroso della prestazione.
Poco o nulla è possibile trarre dalle dichiarazioni rese dal teste nell'ambito del Testimone_1 giudizio promosso da nei confronti dell'avv. Vitale, inerente controversia Parte_3 sostanzialmente analoga ( ed il cui verbale di deposizione è stato acquisito nel presente giudizio), avendo lo stesso genericamente riferito di aver partecipato ad una cena durante la quale l'avv. Vitale avrebbe affermato di voler fornire assistenza gratuita al prof. ; nulla viene specificato in ordine Pt_1 alla specifica controversia per la quale l'avv. Vitale avrebbe riferito di essere disposto a prestare assistenza gratuita, laddove non è oggetto di contestazione che lo stesso abbia prestato la sua attività in molteplici giudizi sia civili che penali, con conseguente impossibilità di collegare tale dichiarazione alle prestazioni oggetto del presente giudizio.
Nessun altro elemento istruttorio consente di ritenere che l'attività professionale, non contestata e dimostrata in atti, sia stata resa a titolo gratuito.
Concludendo l'appello va respinto.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo configurabile né il requisito del dolo né quello della colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.55/2014.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Vitale Vincenzo quantificate in complessivi € 2540,00 per compensi ciascuno oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 23.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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