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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5657/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n.5657 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Quartu Sant'Elena, via Brigata Sassari n. 31, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Gianraimondo Fodde, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. Controparte_2 C.F._1
-resistente contumace-
Causa avente in oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703
c.p.c. e 1168 c.c.) tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: A) in via cautelare disporre la immediata reintegrazione della ricorrente al possesso Controparte_1 dell'immobile per cui è ricorso, ordinando nel contempo ai Signori
[...]
, cod. fisc. , residente in [...]S. CP_2 C.F._1
Elena Via Cipro n. 2/a e cod. fisc. Controparte_3
, residente in [...], il C.F._2 ripristino dello status quo ante con la rimozione dei rifiuti e del materiale di risulta;
B) in ogni caso nel merito a) disporre la immediata reintegra nel possesso del terreno per cui è causa della ricorrente Controparte_1
ordinando nel contempo che i convenuti
[...] CP_2
, cod. fisc. , residente in [...]S. Elena Via
[...] C.F._1
Cipro n. 2/a e , cod.fisc. , residente Controparte_3 C.F._2
in Quartu S.Elena Via Cipro n. 60, provvedano al ripristino dello status quo ante eliminando i rifiuti ed il materiale di risulta depositato nello stesso terreno per cui è causa;
b) condannare i Signori e Controparte_2
ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nel dare Controparte_3
esecuzione alla decisione, al pagamento della somma che il Tribunale riterrà equitativamente di giustizia;
c) condannare e Controparte_2
al risarcimento dei danni in favore della ricorrente Controparte_3 [...]
da quantificarsi in separato giudizio;
C) con Controparte_1
vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1168 c.c.., la (di seguito Controparte_1
Contr
) ha convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_3
esponendo:
- di essere proprietaria del terreno in Quartu Sant'Elena, località Foxi,
distinto in catasto al foglio 51, mappale 31, part. 2688, facente parte di un più ampio appezzamento ricomprendente anche la part. 2690, acquistato con atto notarile del 25 maggio 2020;
- di avere effettuato un accesso sul fondo subito dopo l'acquisto e di avere constatato che sul terreno erano presenti rifiuti di varia natura, depositati dal confinante che era stato bonariamente Controparte_2
invitato a rimuoverli e smaltirli;
- di avere ulteriormente sollecitato il vicino mediante formale diffida;
- che a seguito dell'avvio delle attività di bonifica da parte di
[...]
la società aveva perimetrato il terreno, aveva avviato le CP_2
pratiche per la realizzazione della recinzione e, nel giugno 2024, aveva cominciato a erigerla;
2 Contr
- che in data 15 luglio 2024 alcuni operai della , recatisi sul posto alle 7.30 per proseguire il lavoro, si erano accorti che Controparte_3
fratello di aveva rimosso una parte della recinzione CP_2
avvalendosi di un escavatore;
- che i fratelli nella stessa circostanza, avevano intimato agli CP_2
operai di allontanarsi e di non rientrare più nel terreno;
- che, informato dell'accaduto, legale rappresentante della Persona_1
società, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine;
- che alle ore 9.30 dello stesso giorno personale del Commissariato di
Quartu Sant'Elena si era recato sul posto e, constatata l'ostilità dei si CP_2
era limitato a prendere atto della situazione;
- che dopo tale accadimento i avevano apposto un lucchetto al CP_2
Contr cancello di accesso installato dalla;
- che nei giorni seguenti aveva sporto denuncia contro Persona_1
e e inoltrato una segnalazione al Comune e al CP_2 Controparte_3
Corpo Forestale relativa al deposito di rifiuti sul terreno;
- che a causa del comportamento tenuto dai fratelli il CP_2 proprietario del terreno aveva subito l'illegittimo spoglio, violento e clandestino, dal possesso dell'area.
Ha chiesto che fosse disposta inaudita altera parte l'immediata reintegra nel possesso del bene, con conferma del provvedimento all'esito del contraddittorio delle parti.
Con decreto del 25 settembre 2024 il Giudice non ha concesso il decreto inaudita altera parte e ha disposto la comparizione delle parti.
All'udienza del 14 gennaio 2025 nessuno è comparso per i resistenti;
la Contr
ha rinunciato alla domanda nei confronti di Controparte_3
Verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di
Controparte_2
Quanto alla rinuncia alla domanda nei confronti di Controparte_3 osservato che “nei giudizi possessori vale il principio secondo cui lo spoglio
e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi, cosicché quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti sussiste la legittimazione passiva di
3 entrambi, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere coltivata anche nei confronti di uno solo dei responsabili”, ,
è stata dichiarata l'estinzione del giudizio nei suoi confronti.
All'udienza del 13 febbraio 2025 sono stati sentiti due sommari informatori. Contr
ha riferito di essere dipendente della e di avere lavorato Testimone_1
l'estate scorsa nel terreno di Flumini, sul quale vi erano ingombri
(spazzatura) lasciati dal ( , proprietario dell'area CP_2 CP_2
confinante; dopo i primi giorni in cui vi era stata reciproca collaborazione e disponibilità e durante i quali era stato posto un cancello ed eretta una recinzione, il aveva impedito l'accesso nell'area di cantiere, CP_2
apponendo un lucchetto al cancello e posizionando dei picchetti.
Contr
anch'egli dipendente della , ha confermato le stesse Persona_2
circostanze. Ha riferito, ulteriormente, che il primo giorno di lavoro nel cantiere aveva concordato insieme a (individuato come Controparte_2
“il più grande” dei due fratelli) e a un topografo il confine sul quale posizionare la rete. Il giorno dei fatti si era accorto che una parte della recinzione era stata smantellata. Da quel giorno i lavori nel cantiere si erano interrotti perché non era stato più possibile farvi accesso.
_____
La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Presupposti dell'azione di reintegra sono la sussistenza di una situazione di possesso tutelabile e di uno spoglio violento o clandestino, da intendersi quale privazione dell'altrui possesso, posto in essere con la consapevolezza e volontà di privare l'altro della disponibilità materiale e giuridica del bene;
l'onere della relativa prova è a carico di chi invoca la tutela.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha dato piena prova della sua legittimazione attiva a esperire l'azione, avendo dimostrato di essere possessore del bene (acquistato nel 2020 e nella sua piena e diretta disponibilità dall'acquisto sino alla data dei fatti oggetto di causa); dello spoglio subito, essendo stato riferito dai sommari informatori
(concordemente a quanto denunciato in data 17 luglio 2024, doc. 6) che unitamente al fratello , avevano Controparte_2 CP_3
4 indebitamente impedito l'accesso mediante la chiusura con un lucchetto del cancello recentemente apposto e l'apposizione di materiali che rendevano impossibile il passaggio di mezzi;
la tempestività dell'azione, essendo documentato (docc. 6 e 7) che lo spoglio si era verificato il 15 luglio 2024.
Non vi è dubbio, infine, che sia stato autore dello Controparte_2
spoglio; egli, infatti, è stato concordemente individuato dai sommari informatori escussi come il proprietario dell'area confinante - presente sui luoghi il giorno dei fatti e rappresentato anche nelle fotografie agli atti – che dapprima aveva occupato il terreno con ingombri e materiali vari e che il 15 luglio 2024, con l'aiuto del fratello, aveva impedito l'accesso al cantiere con
Contr le modalità sopra indicate e intimato agli operai della di non presentarsi più sui luoghi.
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, deve concludersi che
[...]
ha posto in essere una condotta violenta e clandestina di CP_2
Contr spoglio, privando illegittimamente la del possesso del terreno individuato nella superiore parte espositiva, chiudendo il cancello posto dalla stessa società con un lucchetto e apponendo dei materiali che impedivano il passaggio attraverso lo stesso cancello, danneggiando peraltro una parte della rete posta a recinzione del terreno.
A deve essere quindi ordinato di reintegrare Controparte_2 immediatamente il ricorrente nel compossesso dell'immobile oggetto di causa, provvedendo a rimuovere il lucchetto indebitamente posto a chiusura Contr del cancello della e i materiali e gli ingombri posizionati sul terreno della ricorrente, anche a impedimento dell'accesso.
Su richiesta della ricorrente, si dispone che dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza sia dovuta da CP_2 alla la somma di € 200,00 per ogni
[...] Controparte_1
giorno di ritardo nella reintegra, secondo le modalità indicate.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. e 669 octies c.p.c. e, quindi, poste a carico del resistente contumace Controparte_2
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile,
5 ritenuto congruo applicare lo scaglione compreso fra 1.101,00 euro e
5.200,00 euro in ragione della modesta complessità della causa, valori minimi per i compensi di tutte le fasi.
P.Q.M.
1. ordina a residente in [...]
n. 2/a di reintegrare immediatamente la nel Controparte_1
possesso del terreno distinto in Catasto al foglio 51, mappale 31, part. 2688,
Contr rimuovendo il lucchetto posto a chiusura del cancello della e i materiali e gli ingombri posizionati sul terreno della ricorrente, anche a impedimento dell'accesso;
2. fissa in € 200,00 la somma di denaro dovuta da Controparte_2
per ogni giorno di ritardo nella reintegra secondo le modalità indicate, a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
3. condanna a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_1
le spese processuali, liquidate in € 1081,00 per compensi al
[...]
difensore, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, euro 286,00 per spese:
4. dispone che la cancelleria comunichi alle parti la presente ordinanza.
Cagliari, 07 aprile 2025
Il Giudice
dott. Luisa Rosetti
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n.5657 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Quartu Sant'Elena, via Brigata Sassari n. 31, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Gianraimondo Fodde, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. Controparte_2 C.F._1
-resistente contumace-
Causa avente in oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703
c.p.c. e 1168 c.c.) tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: A) in via cautelare disporre la immediata reintegrazione della ricorrente al possesso Controparte_1 dell'immobile per cui è ricorso, ordinando nel contempo ai Signori
[...]
, cod. fisc. , residente in [...]S. CP_2 C.F._1
Elena Via Cipro n. 2/a e cod. fisc. Controparte_3
, residente in [...], il C.F._2 ripristino dello status quo ante con la rimozione dei rifiuti e del materiale di risulta;
B) in ogni caso nel merito a) disporre la immediata reintegra nel possesso del terreno per cui è causa della ricorrente Controparte_1
ordinando nel contempo che i convenuti
[...] CP_2
, cod. fisc. , residente in [...]S. Elena Via
[...] C.F._1
Cipro n. 2/a e , cod.fisc. , residente Controparte_3 C.F._2
in Quartu S.Elena Via Cipro n. 60, provvedano al ripristino dello status quo ante eliminando i rifiuti ed il materiale di risulta depositato nello stesso terreno per cui è causa;
b) condannare i Signori e Controparte_2
ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nel dare Controparte_3
esecuzione alla decisione, al pagamento della somma che il Tribunale riterrà equitativamente di giustizia;
c) condannare e Controparte_2
al risarcimento dei danni in favore della ricorrente Controparte_3 [...]
da quantificarsi in separato giudizio;
C) con Controparte_1
vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1168 c.c.., la (di seguito Controparte_1
Contr
) ha convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_3
esponendo:
- di essere proprietaria del terreno in Quartu Sant'Elena, località Foxi,
distinto in catasto al foglio 51, mappale 31, part. 2688, facente parte di un più ampio appezzamento ricomprendente anche la part. 2690, acquistato con atto notarile del 25 maggio 2020;
- di avere effettuato un accesso sul fondo subito dopo l'acquisto e di avere constatato che sul terreno erano presenti rifiuti di varia natura, depositati dal confinante che era stato bonariamente Controparte_2
invitato a rimuoverli e smaltirli;
- di avere ulteriormente sollecitato il vicino mediante formale diffida;
- che a seguito dell'avvio delle attività di bonifica da parte di
[...]
la società aveva perimetrato il terreno, aveva avviato le CP_2
pratiche per la realizzazione della recinzione e, nel giugno 2024, aveva cominciato a erigerla;
2 Contr
- che in data 15 luglio 2024 alcuni operai della , recatisi sul posto alle 7.30 per proseguire il lavoro, si erano accorti che Controparte_3
fratello di aveva rimosso una parte della recinzione CP_2
avvalendosi di un escavatore;
- che i fratelli nella stessa circostanza, avevano intimato agli CP_2
operai di allontanarsi e di non rientrare più nel terreno;
- che, informato dell'accaduto, legale rappresentante della Persona_1
società, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine;
- che alle ore 9.30 dello stesso giorno personale del Commissariato di
Quartu Sant'Elena si era recato sul posto e, constatata l'ostilità dei si CP_2
era limitato a prendere atto della situazione;
- che dopo tale accadimento i avevano apposto un lucchetto al CP_2
Contr cancello di accesso installato dalla;
- che nei giorni seguenti aveva sporto denuncia contro Persona_1
e e inoltrato una segnalazione al Comune e al CP_2 Controparte_3
Corpo Forestale relativa al deposito di rifiuti sul terreno;
- che a causa del comportamento tenuto dai fratelli il CP_2 proprietario del terreno aveva subito l'illegittimo spoglio, violento e clandestino, dal possesso dell'area.
Ha chiesto che fosse disposta inaudita altera parte l'immediata reintegra nel possesso del bene, con conferma del provvedimento all'esito del contraddittorio delle parti.
Con decreto del 25 settembre 2024 il Giudice non ha concesso il decreto inaudita altera parte e ha disposto la comparizione delle parti.
All'udienza del 14 gennaio 2025 nessuno è comparso per i resistenti;
la Contr
ha rinunciato alla domanda nei confronti di Controparte_3
Verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di
Controparte_2
Quanto alla rinuncia alla domanda nei confronti di Controparte_3 osservato che “nei giudizi possessori vale il principio secondo cui lo spoglio
e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi, cosicché quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti sussiste la legittimazione passiva di
3 entrambi, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere coltivata anche nei confronti di uno solo dei responsabili”, ,
è stata dichiarata l'estinzione del giudizio nei suoi confronti.
All'udienza del 13 febbraio 2025 sono stati sentiti due sommari informatori. Contr
ha riferito di essere dipendente della e di avere lavorato Testimone_1
l'estate scorsa nel terreno di Flumini, sul quale vi erano ingombri
(spazzatura) lasciati dal ( , proprietario dell'area CP_2 CP_2
confinante; dopo i primi giorni in cui vi era stata reciproca collaborazione e disponibilità e durante i quali era stato posto un cancello ed eretta una recinzione, il aveva impedito l'accesso nell'area di cantiere, CP_2
apponendo un lucchetto al cancello e posizionando dei picchetti.
Contr
anch'egli dipendente della , ha confermato le stesse Persona_2
circostanze. Ha riferito, ulteriormente, che il primo giorno di lavoro nel cantiere aveva concordato insieme a (individuato come Controparte_2
“il più grande” dei due fratelli) e a un topografo il confine sul quale posizionare la rete. Il giorno dei fatti si era accorto che una parte della recinzione era stata smantellata. Da quel giorno i lavori nel cantiere si erano interrotti perché non era stato più possibile farvi accesso.
_____
La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Presupposti dell'azione di reintegra sono la sussistenza di una situazione di possesso tutelabile e di uno spoglio violento o clandestino, da intendersi quale privazione dell'altrui possesso, posto in essere con la consapevolezza e volontà di privare l'altro della disponibilità materiale e giuridica del bene;
l'onere della relativa prova è a carico di chi invoca la tutela.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha dato piena prova della sua legittimazione attiva a esperire l'azione, avendo dimostrato di essere possessore del bene (acquistato nel 2020 e nella sua piena e diretta disponibilità dall'acquisto sino alla data dei fatti oggetto di causa); dello spoglio subito, essendo stato riferito dai sommari informatori
(concordemente a quanto denunciato in data 17 luglio 2024, doc. 6) che unitamente al fratello , avevano Controparte_2 CP_3
4 indebitamente impedito l'accesso mediante la chiusura con un lucchetto del cancello recentemente apposto e l'apposizione di materiali che rendevano impossibile il passaggio di mezzi;
la tempestività dell'azione, essendo documentato (docc. 6 e 7) che lo spoglio si era verificato il 15 luglio 2024.
Non vi è dubbio, infine, che sia stato autore dello Controparte_2
spoglio; egli, infatti, è stato concordemente individuato dai sommari informatori escussi come il proprietario dell'area confinante - presente sui luoghi il giorno dei fatti e rappresentato anche nelle fotografie agli atti – che dapprima aveva occupato il terreno con ingombri e materiali vari e che il 15 luglio 2024, con l'aiuto del fratello, aveva impedito l'accesso al cantiere con
Contr le modalità sopra indicate e intimato agli operai della di non presentarsi più sui luoghi.
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, deve concludersi che
[...]
ha posto in essere una condotta violenta e clandestina di CP_2
Contr spoglio, privando illegittimamente la del possesso del terreno individuato nella superiore parte espositiva, chiudendo il cancello posto dalla stessa società con un lucchetto e apponendo dei materiali che impedivano il passaggio attraverso lo stesso cancello, danneggiando peraltro una parte della rete posta a recinzione del terreno.
A deve essere quindi ordinato di reintegrare Controparte_2 immediatamente il ricorrente nel compossesso dell'immobile oggetto di causa, provvedendo a rimuovere il lucchetto indebitamente posto a chiusura Contr del cancello della e i materiali e gli ingombri posizionati sul terreno della ricorrente, anche a impedimento dell'accesso.
Su richiesta della ricorrente, si dispone che dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza sia dovuta da CP_2 alla la somma di € 200,00 per ogni
[...] Controparte_1
giorno di ritardo nella reintegra, secondo le modalità indicate.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. e 669 octies c.p.c. e, quindi, poste a carico del resistente contumace Controparte_2
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile,
5 ritenuto congruo applicare lo scaglione compreso fra 1.101,00 euro e
5.200,00 euro in ragione della modesta complessità della causa, valori minimi per i compensi di tutte le fasi.
P.Q.M.
1. ordina a residente in [...]
n. 2/a di reintegrare immediatamente la nel Controparte_1
possesso del terreno distinto in Catasto al foglio 51, mappale 31, part. 2688,
Contr rimuovendo il lucchetto posto a chiusura del cancello della e i materiali e gli ingombri posizionati sul terreno della ricorrente, anche a impedimento dell'accesso;
2. fissa in € 200,00 la somma di denaro dovuta da Controparte_2
per ogni giorno di ritardo nella reintegra secondo le modalità indicate, a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
3. condanna a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_1
le spese processuali, liquidate in € 1081,00 per compensi al
[...]
difensore, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, euro 286,00 per spese:
4. dispone che la cancelleria comunichi alle parti la presente ordinanza.
Cagliari, 07 aprile 2025
Il Giudice
dott. Luisa Rosetti
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