CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 133/2024
tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. PANTEZZI STEFANO elett. Dom Indirizzo Telematico appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CAPPELLARI Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO elett dom. indirizzo telematico appellato
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 1114/23
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 4.3.25
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
, e , quali soci illimitatamente
[...] Parte_2 Parte_1
responsabili della stessa, hanno proposto appello avverso la sentenza n.1114/23
pronunciata dal Tribunale di Trento, con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai medesimi appellanti (unitamente a , sul Controparte_2
presupposto della validità ed efficacia delle fideiussioni prestate dagli opponenti in favore del e della con riguardo alla Controparte_3 Controparte_4
posizione della fallita debitore principale. Il credito nascente da tali CP_5
fideiussioni era stato fatto valere con domanda monitoria dalla quale CP_1
mandataria di che si affermava cessionaria della Controparte_6 CP_3
(succeduta alle citate Casse Rurali). Deducevano che erroneamente il Controparte_7
giudice di primo grado aveva ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla società
opposta; che erroneamente aveva ritenuto coperte da giudicato le domande degli opponenti con riguardo alla exceptio doli;
che erroneamente aveva interpretato le domande formulate dagli appellanti cerca la nullità integrale ovvero parziale delle fideiussioni escusse, le quali dovevano invece ritenersi nulle per violazione della normativa in materia di tutela del consumatore e per violazione nella normativa anticoncorrenziale;
che erroneamente non aveva ritenuto intervenuta la decadenza di cui all'articolo 1957 c.c..
La quale mandataria di si è costituita CP_1 Controparte_6
in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza dd.12.11.24 veniva rigettata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 283 cpc dagli appellanti.
Con dichiarazione dep.il 18.1.25 gli appellanti rinunciavano agli atti del giudizio a spese di lite compensate, atto notificato a controparte il 17.1.25.
pag. 2/4 Con dichiarazione dep. il 17.1.25 parte appellata dichiarava di accettare la rinuncia atti del giudizio a spese compensate
Pertanto, verificata la regolarità dei poteri in capo ai procuratori e preso atto dell'accordo delle parti circa la regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo
306 co. 4 cpc, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento.
Tale pronuncia viene adottata con sentenza, tenuto conto del disposto dell'art. 350 cpc secondo cui l'estinzione dei processi a dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'art.348 cpc (e quindi con sentenza) con provvedimento pronunciato dal collegio,
trattandosi di caso di specie di ipotesi diverse da quelle espressamente previste ovvero quelle di cui agli artt. 309 e 355 cpc.
Del resto già prime della riforma introdotta con D.Lvo n. 164/24 l'insegnamento giurisprudenziale (Cass. n. 26914/20; Cass. n. 31635/21; Cass. n. 26914/20) era nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello aveva contenuto decisorio di una sentenza, insegnamento giurisprudenziale dal quale si argomentava la necessità di pronunciare appunto con sentenza l'estinzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo, con spese di lite compensate pag. 3/4 Cosi deciso in Trento, lì 4.3.25.
Il Consigliere est.
(dott. Renata Fermanelli)
Il Presidente
(dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 133/2024
tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'Avv. PANTEZZI STEFANO elett. Dom Indirizzo Telematico appellante e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CAPPELLARI Controparte_1 P.IVA_2
ALBERTO elett dom. indirizzo telematico appellato
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 1114/23
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 4.3.25
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
, e , quali soci illimitatamente
[...] Parte_2 Parte_1
responsabili della stessa, hanno proposto appello avverso la sentenza n.1114/23
pronunciata dal Tribunale di Trento, con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai medesimi appellanti (unitamente a , sul Controparte_2
presupposto della validità ed efficacia delle fideiussioni prestate dagli opponenti in favore del e della con riguardo alla Controparte_3 Controparte_4
posizione della fallita debitore principale. Il credito nascente da tali CP_5
fideiussioni era stato fatto valere con domanda monitoria dalla quale CP_1
mandataria di che si affermava cessionaria della Controparte_6 CP_3
(succeduta alle citate Casse Rurali). Deducevano che erroneamente il Controparte_7
giudice di primo grado aveva ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla società
opposta; che erroneamente aveva ritenuto coperte da giudicato le domande degli opponenti con riguardo alla exceptio doli;
che erroneamente aveva interpretato le domande formulate dagli appellanti cerca la nullità integrale ovvero parziale delle fideiussioni escusse, le quali dovevano invece ritenersi nulle per violazione della normativa in materia di tutela del consumatore e per violazione nella normativa anticoncorrenziale;
che erroneamente non aveva ritenuto intervenuta la decadenza di cui all'articolo 1957 c.c..
La quale mandataria di si è costituita CP_1 Controparte_6
in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza dd.12.11.24 veniva rigettata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 283 cpc dagli appellanti.
Con dichiarazione dep.il 18.1.25 gli appellanti rinunciavano agli atti del giudizio a spese di lite compensate, atto notificato a controparte il 17.1.25.
pag. 2/4 Con dichiarazione dep. il 17.1.25 parte appellata dichiarava di accettare la rinuncia atti del giudizio a spese compensate
Pertanto, verificata la regolarità dei poteri in capo ai procuratori e preso atto dell'accordo delle parti circa la regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo
306 co. 4 cpc, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento.
Tale pronuncia viene adottata con sentenza, tenuto conto del disposto dell'art. 350 cpc secondo cui l'estinzione dei processi a dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'art.348 cpc (e quindi con sentenza) con provvedimento pronunciato dal collegio,
trattandosi di caso di specie di ipotesi diverse da quelle espressamente previste ovvero quelle di cui agli artt. 309 e 355 cpc.
Del resto già prime della riforma introdotta con D.Lvo n. 164/24 l'insegnamento giurisprudenziale (Cass. n. 26914/20; Cass. n. 31635/21; Cass. n. 26914/20) era nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello aveva contenuto decisorio di una sentenza, insegnamento giurisprudenziale dal quale si argomentava la necessità di pronunciare appunto con sentenza l'estinzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo, con spese di lite compensate pag. 3/4 Cosi deciso in Trento, lì 4.3.25.
Il Consigliere est.
(dott. Renata Fermanelli)
Il Presidente
(dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 4/4