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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per responsabilità professionale iscritta al n. 3433/2019 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, via Calabria n. C.F._1
30, presso lo studio dell'Avv. Enrico Chiara, , che la C.F._2
rappresenta e difende
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
, residente in [...]v.le Giostra Cooperativa Casa Nostra pal. A16
[...]
ed elettivamente domiciliato in Messina via Primo Settembre 116 nello
Studio degli avv.ti DOMENICO PUSTORINO [ cod. fisc. C.F._4
] e LUCIANA PAINO [ cod. fisc. ] che lo
[...] CodiceFiscale_5
rappresentano e difendono
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il geom. ed esponeva: 1) che, dietro suggerimento Controparte_1 del geom. si determinava a realizzare un piano a sottotetto Controparte_1
nell'immobile di sua proprietà, sito in Messina, Viale Senatore Francesco
1 Arena n. 25; 2) che, in data 05.11.2017, conferiva al geom. CP_1
incarico professionale per la redazione del relativo progetto al fine di inoltrare al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e gli affidava la direzione dei lavori;
3) che, per l'avvio della pratica, versava al convenuto la complessiva somma di €. 5.801,65; 4) che, a seguito del deposito della S.C.I.A., il geom. le comunicava la declaratoria di CP_1
irricevibilità della segnalazione abilitativa a costruire, comunicata dal
Comune di Messina contestualmente all'annullamento del progetto in questione, in quanto « l'intervento in progetto non rispetta le distanze minime di legge dai confini altre ditte »; 5) che il convenuto ha dimostrato di “disconoscere le norme di legge relative alle nuove costruzioni, nonché quelle relative alle distanze minime da osservare rispetto ai fondi limitrofi, determinando l'arresto della
S.C.I.A.”, provocando un danno all'attrice; 6) che, vani sono stati i tentativi di ottenere un risarcimento in via bonaria. Quindi, parte attrice chiedeva all'adito Tribunale: I. in via principale, ritenere e dichiarare ex art. 1176 comma 2
c.c., la responsabilità professionale del convenuto;
II. ritenere e Controparte_1 dichiarare, altresì la responsabilità del convenuto per violazione degli artt. 1175 e
1375 c.c.; III. ritenere e dichiarare che la negligente condotta professionale della convenuta ha causato a parte attrice un ingiusto danno economico pari ad €
5.801,65; IV. condannare, per l'effetto, parte convenuta a risarcire parte attrice del danno ingiusto subito e che somma l'importo di € 5.801,65 o di quella somma maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia;
V. ammettere i mezzi istruttori necessari ed occorrendi;
VI. vittoria di spese e competenze di giudizio.
Costituitosi in giudizio, , in via preliminare, eccepiva il Controparte_1
difetto di legittimazione di parte attrice, nel merito, contestava in fatto e in diritto la fondatezza degli assunti e delle domande formulate da parte attrice, affermando che, in relazione all'effettivo e ben preciso incarico conferitogli dal
(“Progetto per la realizzazione della copertura a tetto, destinata a Per_1 deposito occasionale, di pertinenza dell'abitazione posta al piano terra di un fabbricato ad una elev. ft., a destinazione residenziale, sito in V.le Senatore
2
Francesco Arena n. 25, Vill. Torre Faro. del Comune di Messina”) non è ascrivibile alcuna incolpazione di responsabilità professionale a norma dell'art. 1176 cod. civ , negando, quindi, “la sussistenza di un pregiudizio risarcibile”. Parte convenuta concludeva chiedendo: Preliminarmente dichiarare, considerate le sollevate preclusioni di cui in parte narrativa, inammissibile ovvero improponibile per carenza di legittimazione attiva, e comunque nel merito infondata in fatto ed in diritto, l'azione giudiziaria intrapresa dalla sig.ra - ➋ ~ Parte_1
Conseguentemente, rigettare ogni domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio notificato al convenuto a mezzo " pec " in data 27 giugno 2019. - ➌ ~
Condannare l'attrice alle spese e ai compensi del giudizio e, a norma dell'art. 96/Ⅲ comma c.p.c., anche al pagamento in favore del convenuto di un'ulteriore somma secondo l'equo apprezzamento dell'illustre giudicante».
Con decreto del Presidente di sezione del 25.01.2022, la causa veniva assegnata a questo giudice.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 6.03.2025, la causa veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
L'eccezione di difetto di legittimazione è fondata. ha fornito prova documentale di avere conferito incarico Parte_1
professionale al geom. , mediante la produzione del Controparte_1
relativo atto sottoscritto dalla stessa attrice in data 5 novembre 2017, avente ad oggetto: Progetto per la realizzazione della copertura a tetto, destinata a deposito occasionale, di pertinenza dell'abitazione posta al piano terra di un fabbricato ad una elevazione f.t., a destinazione residenziale, sito in viale Senatore
Francesco Arena n. 25, Villagio torre faro del Comune di Messina. Lo stesso ha riconosciuto espressamente, con mail inviata in data 13 marzo CP_1
2018 a , coniuge della , che titolare del progetto è la Controparte_2 Pt_1
, allorché ha dichiarato di avere fatto i versamenti dei diritti di Pt_1
istruttoria a suo nome. Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti, si evince chiaramente che ogni pagamento è stato effettuato dal , il Per_1
3 quale non dichiara mai di pagare in nome e per conto della moglie. Infatti, con mail del 20 luglio 2018, trasmessa al il afferma di CP_1 Per_1 avere “appena fatto i bonifici come da te indicatomi”, con successiva mail dell'11 ottobre 2018, sempre il dichiara: “qunando ci siamo incontrati mi hai Per_1
dato la disponibilità di restituirmi per lo meno la parte che hai intascato tu e, comunque, sarebbe stato sempre il minimo in relazione a quanto ci sto perdendo per avere avuto fiducia in te … Mi sa che dimentichi che io ho uscito 5.802,00 euro per questo progetto e li ho dati tutti a te e a chi mi hai indicato tu. Pertanto, è di tutta evidenza che i pagamenti in relazione all'incarico professionale conferito dall'odierna attrice sono stati effettuati dal e non vi è prova che Per_1 quest'ultimo abbia agito in nome e per conto della moglie. La stessa
, in comparsa conclusionale, afferma che il non ha mai Pt_1 Per_1
agito con poteri di rappresentanza, limitandosi ad una collaborazione informale con il coniuge e che Non vi è un solo atto da cui risulti un'obbligazione Parte_1
reciproca tra i due coniugi e, soprattutto, che l'attrice abbia voluto delegargli in modo inequivocabile poteri giuridici. Ciò significa che ha Controparte_2
effettuato i pagamenti di sua iniziativa e con fondi propri e che la moglie non ha alcun diritto di pretendere dal convenuto la restituzione di somme di denaro che non ha sborsato. Ne consegue che unico legittimato a chiedere la restituzione di quanto versato al è . CP_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3433/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara la carenza di legittimazione attiva di e, Parte_1
per l'effetto, rigetta ogni domanda.
4 Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in €. 2.738,00 (scaglione €. 5.201,00
- €. 26.000,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 10.06.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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