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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7932 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Assunta De Vitis, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Ilaria Totaro, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 24 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 30.1.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con l'11.10.1980 in Controparte_1
Lizzanello (LE), in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 10.2.1981 e il 1°.8.1982, entrambi autonomi ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
che con decreto del 21.12.2017 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione personale, alle condizioni riportate in atti;
che a far data dalla separazione, le parti non si erano mai riconciliate, né avevano ripreso la convivenza;
che dalla data della separazione, inoltre, i coniugi avevano vissuto presso unità abitative distinte, sicché non vi erano state rivendicazioni economiche tra le parti;
che era in corso l'attuazione degli accordi, raggiunti dai coniugi in sede di separazione, relativi al frazionamento della casa coniugale al fine di ricavare unità abitative indipendenti, come più dettagliatamente illustrato in ricorso.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle stesse condizioni della separazione. si è costituita, con comparsa depositata il 18.1.2024, non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria richiesta, ma chiedendo un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 200,00 mensili, in considerazione delle sue condizioni economiche e di salute, nonché per le ulteriori ragioni esplicitate in atti, oltre all'esonero integrale, in suo favore, del pagamento della rata mensile del mutuo contratto dai coniugi e con scadenza al 2028, pari ad
220,00.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 24.10.2024 (nel corso della quale le parti hanno reso precisazioni in ordine alle rispettive condizioni abitative ed economiche), entrambe le parti, presenti di persona, hanno confermato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, come da separato atto allegato al verbale d'udienza, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, del seguente tenore:
“Ognuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento. La sig.ra si Controparte_1 impegna a rendere autonoma la propria fornitura AQP a servizio dell'immobile di sua esclusiva e piena proprietà a lei pervenuto in virtù di atto notarile di divisione del 15/10/2024, Reg. n.47007, Racc. 33823.
Il conto corrente cointestato ai coniugi verrà chiuso a seguito dell'estinzione del mutuo ipotecario in quanto sul medesimo le parti verseranno mensilmente il 50% della rata del mutuo, obbligandosi ognuno a farsi carico del pagamento in parola per la quota parte del 50% cadauno fino all'estinzione del mutuo, prevista per il
20/05/2028.”
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non sono in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 24.10.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 23.11.2023 da ei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lizzanello (LE)
l'11.10.1980 tra e trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 10 Parte II serie A anno 1980, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore