Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AR, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice relatore
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 444 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda congiunta di modifica delle condizioni della separazione, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
AR, alla Via Scesa Eroi 1799, n.23, presso lo studio dell'Avv. IA Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce e allegata al ricorso;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Messina, alla Via Pietro Castelli, n.216, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Genovese che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento necessario del PM in sede
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti: “CHE IL Tribunale di AR, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere il presente ricorso di revisione e modifica delle condizioni di separazione omologate relativamente agli aspetti patrimoniali pattuiti nel numero due del ricorso consensuale dei coniugi, per tutti i motivi sopra esposti nella parte narrativa del presente ricorso, e così statuire:
Relativamente al punto 2 delle condizioni della separazione consensuale le parti dichiarano di separarsi alle seguenti condizioni:
N. 444/2024 RGVG - Pagina 1 di 10
a cedere il proprio 50% alla medesima che in tal senso diverrà proprietaria unica ed esclusiva. Le ulteriori unità immobiliari in comproprietà tra i due coniugi saranno così divise;
relativamente al magazzino sito in AR DO in via
Niccoloso da Recco n. 12 piano T., di esclusiva proprietà del Sig. Parte_2
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di AR alla partita 13012 foglio 101 particella 99 subalterno 2 categoria C/2 i verrà donato alle due figlie e Per quanto riguarda invece i due immobili di S. IA di CP_1 CP_2
AR (scaturenti dalla divisione dell'unità abitativa originariamente unica ed avente inizialmente una consistenza di mq 181 e 8 vani) entrambi riportati al
Catasto fabbricati del Comune di AR al foglio 79 particella 358 subalterni
18 e 19 , p. 2 z. c. 3 categoria A/3 aventi rispettivamente metratura pari a mq 69
(sub 18) mq 118 (sub 19), attualmente di proprietà di entrambi per il 50% cadauno saranno invece suddivisi alle seguenti condizioni: relativamente all'immobile avente metratura di 118 mq lo stesso diventerà di proprietà esclusiva della sig.a ed in tal senso il Sig. provvederà a cedere la sua Parte_1 Parte_2
quota di proprietà pari al 50% al medesimo;
per quanto invece riguarda l'immobile di metratura di 69 mq la sig.a provvederà a cedere al sig. Parte_1 Parte_2
la sua quota del 50% e pertanto quest'ultimo diverrà unico ed esclusivo
[...]
proprietario”.
OSSERVA E RILEVA
1.1. Con ricorso depositato in data 04 marzo 2024 e Parte_1 Parte_2
– premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 17 agosto 1985 in
[...]
ET (CZ), in regime di comunione legale dei beni ed in costanza dal quale erano nate due figlie, e entrambe maggiorenni ed economicamente CP_2 CP_1
indipendenti - deducevano che con decreto dell'08 novembre 2023 il Tribunale di
AR omologava le condizioni della separazione consensualmente concordate dai coniugi, le quali prevedevano quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati ognuno per proprio conto in diverse dimore e portandosi reciproco rispetto;
N. 444/2024 RGVG - Pagina 2 di 10 2) La casa coniugale, sita in AR in via Bezzecca n. 8 identificata al catasto fabbricati del Comune di AR al foglio 89 particella 214 subalterno 44, acquistata dai coniugi in regime di comunione legale dei beni, diverrà di proprietà esclusivo della sig.ra in quanto il sig. provvederà Parte_1 Parte_2
a cedere il proprio 50% alla medesima che in tal senso diverrà proprietaria unica ed esclusiva.
Le ulteriori unità immobiliari in comproprietà tra i due coniugi saranno così divise;
relativamente al magazzino sito in AR DO in via Niccoloso da Recco n. 12 piano T. identificato al Catasto Fabbricati del Comune di AR alla partita
13012 foglio 101 particella 99 subalterno 2 categoria C/2 i sigg.ri Parte_2
e provvederanno a donare le rispettive quote di proprietà pari al Parte_1
50% cadauno alle due figlie con diritto però di usufrutto in favore del sig. Parte_2
. Per quanto riguarda invece i due immobili di S. IA di AR
[...]
(scaturenti dalla divisione dell'unità abitativa originariamente unica ed avente inizialmente una consistenza di mq 181 e 8 vani) entrambi riportati al Catasto fabbricati del
Comune di AR al foglio 79 particella 358 subalterni 14 e 19 , p. 2 z. c. 3 categoria A/3 aventi rispettivamente metratura pari a mq 112 per quanto attiene il sub. 14 e mq 69, attualmente di proprietà di entrambi per il 50% cadauno saranno invece suddivisi alle seguenti condizioni: relativamente all'immobile avente metratura di 69 mq lo stesso diventerà di proprietà esclusiva del sig. Parte_2
ed in tal senso la sig.ra provvederà a cedere la sua quota
[...] Parte_1 di proprietà pari al 50% al medesimo;
per quanto invece riguarda l'immobile di metratura di 112 mq il sig. provvederà a cedere alla sig.ra Pt_2 Parte_1
la sua quota del 50% e pertanto quest'ultima diverrà unica ed esclusiva proprietaria;
3) Il sig. provvederà a versare in favore della sig.ra Parte_2 Pt_1
a titolo di mantenimento mensile la somma di € 600,00 da versare ogni giorno
[...]
5 del mese con bonifico da effettuare sul conto Postepay della sig.ra Parte_1
e avente le seguenti coordinate IBAN: 5333 1711 6462 5408. Il sig. Parte_2
, inoltre, si impegna a pagare la somma trimestrale di € 900,00 per la durata
[...]
di anni 8 quale versamento di contributi previdenziali in favore della sig.ra Pt_1
affinché la medesima, in virtù di tali pagamenti, possa maturare il diritto a
[...]
N. 444/2024 RGVG - Pagina 3 di 10 percepire una seppure minima pensione. Il sig. si impegna inoltre a Pt_2
pagare il 50% delle spese mediche non previste dal S.S.N. previamente concordate;
4) I coniugi si impegnano a tenere un comportamento civile e decoroso tra di loro evitando quindi qualsiasi forma di minacce e/o ingiurie e/o insulti sia uno nei confronti dell'altro che nei confronti delle due figlie;
5) L'autovettura modello Nissan Juke tg. FG474HK attualmente di proprietà del sig. ma utilizzata dalla sig.ra , sarà trasferita a Parte_2 Parte_1 quest'ultima mentre la Volkswagen Polo -tg. EM465FV di proprietà della sig.ra ma utilizzata attualmente dal sig. sarà proprio a Parte_1 Parte_2 quest'ultimo trasferita di proprietà;
6) Le due figlie, essendo entrambe maggiorenni, provvederanno a concordare indipendentemente e liberamente le visite con i due genitori;
inoltre essendo economicamente indipendenti nessuna pretesa economica a titolo di mantenimento avanzano nei confronti dei medesimi”.
Esponevano, altresì, che nelle more, i coniugi si accorgevano che i dati catastali riprodotti al punto n. 2 delle suddette condizioni non erano stati correttamente riportati, di talché queste dovevano essere modificate.
Nel dettaglio, rappresentavano che “la casa coniugale sita in Via Bezzecca ed identificata la catasto fabbricati del Comune di AR al foglio 89 particella
214 non comprende il subalterno 44 ma il subalterno 82. relativamente al magazzino sito in AR DO in via Niccoloso da Recco n. 12 piano T. identificato al Catasto Fabbricati del Comune di AR alla partita 13012 foglio 101 particella 99 subalterno 2 categoria C/2 di esclusiva proprietà del Sig.
, viene donata la nuda proprietà da parte da quest'ultimo alla due Parte_2
figlie e con usufrutto in capo al Sig. . Per quanto CP_1 CP_2 Parte_2
riguarda invece i due immobili di S. IA di AR (scaturenti dalla divisione dell'unità abitativa originariamente unica ed avente inizialmente una consistenza di mq 181 e 8 vani) entrambi riportati al Catasto fabbricati del Comune di
AR al foglio 79 particella 358 subalterni 18 e non 14 e sub 19, p. 2 z. c. 3 categoria A/3 aventi rispettivamente metratura pari a mq 69 e non 112 per quanto attiene il sub. 18 e mq 118 e non 69 per il sub 19, attualmente di proprietà di entrambi per il 50% cadauno saranno invece suddivisi alle seguenti condizioni: relativamente all'immobile avente metratura di 118 mq lo stesso diventerà di
N. 444/2024 RGVG - Pagina 4 di 10 proprietà esclusiva della Sig.a ed in tal senso il Sig. Parte_1 Parte_2
provvederà a cedere la sua quota di proprietà pari al 50% alla medesima;
[...]
per quanto invece riguarda l'immobile di metratura di 69 mq la sig.a Parte_1
provvederà a cedere al sig. la sua quota del 50% e pertanto Parte_2 quest'ultimo diverrà unico ed esclusivo proprietario”.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti chiedevano la modifica delle condizioni della separazione in relazione agli aspetti patrimoniali stabiliti al punto n. 2, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
1.2. Fissata l'udienza del 12 giugno 2024, differita con provvedimento emesso fuori udienza in forza del decreto n. 10 del 24 maggio 2024 del Presidente del Tribunale di AR con cui era disposta la sospensione delle udienze civili ordinarie per consentire lo svolgimento degli incombenti relativi alle consultazioni per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo e le consultazioni amministrative , all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2024 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - il Giudice delegato alla trattazione del procedimento rimetteva la causa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 20 otto bre
2024.
2. Il Collegio ritiene che il ricorso congiuntamente proposto da e Parte_1
sia inammissibile, sia perché difetta il presupposto Parte_2
imprescindibile per la revisione delle condizioni della separazione omologate con decreto n. 8040/2023 del 30 ottobre 2023, vale a dire la ricorrenza di nuovi fatti in grado di incidere sulle pattuizioni consensualmente prese dalle parti, sia perché con esso i coniugi mirano a modificare il contenuto di quegli accordi che avendo natura eventuale, in quanto non afferenti a quelli essenziali (costituiti dal mantenimento del coniuge e dei figli, dall'affidamento e dalla regolamentazione dei tempi di visita e frequentazioni e dall'assegnazione della casa familiare), non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 473 bis. 29 c.p.c.
2.1. Quanto alla totale carenza del presupposto relativo alla sopravvenienza di nuove circostanze, non appare superfluo rammentare che, ancor prima della novella legislativa introdotta dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – c.d. “Riforma Cartabia”, il Legislatore prevedeva all'art. 710 c.p.c., oggi abrogato, la facoltà per le parti di chiedere in ogni tempo, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la
N. 444/2024 RGVG - Pagina 5 di 10 separazione, in caso di sopravvenienza di nuove circostanze, di fatto o di diritto, in grado di alterare in maniera significativa la situazione di fatto precedentemente valutata.
Oggi la materia è disciplinata dal nuovo art. 473 bis. 29 c.p.c. introdotto dal D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 il quale, analogamente, prevede che le parti possano chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a ssunti a tutela dei minori e/o in materia di contributi economici - vale a dire dei provvedimenti volti alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra queste e la prole, che si intendono sempre emanati rebus sic stantibus - nel caso in cui sopravvengano “giustificati motivi” che consentono la modifica di detti provvedimenti.
In altri e più chiari termini, anche la norma di recente introduzione prevede che ogni qual volta sopravvengano nuove e diverse circostanze che mutano in modo significativo la situazione di fatto posta a fondamento dei provvedimenti assunti con la sentenza di separazione/divorzio, le parti possono chiedere la modifica delle statuizioni assunte in detta sede.
Giova, altresì, precisare che la giurisprudenza di legittimità è uniforme e costante nello statuire che “in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento , deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. 10133/2007; Cass.
14143/2014)” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1984 del 2022).
Orbene, applicando i richiamati principi al caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorso proposto da e sia manifestamente Parte_1 Parte_2
inammissibile, dal momento che in esso non vengono dedotti né tanto meno allegati fatti nuovi, ma l'inesatta indicazione dei dati catastali relativi agli immobili riportati al punto n. 2 degli accordi di separazione, di cui chiedono, pertanto, la modifica.
La totale ed assoluta carenza, dunque, del principale quanto indefettibile presupposto per la revisione delle condizioni di separazione, rende la domanda proposta dai ricorrenti inammissibile.
N. 444/2024 RGVG - Pagina 6 di 10 2.2. Il ricorso è, altresì, inammissibile poiché con esso viene chiesta la modifica delle pattuizioni assunte consensualmente dai coniugi in sede di separazione che non attengono al contenuto essenziale della stessa, bensì a quello accessorio ed eventuale. Trattasi, invero, di convenzioni autonome, con le quali i coniugi hanno inteso regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali all'indomani della cessazione della convivenza, che trovano occasione nella separazione e che, pur potendo costituire parte integrante della stessa, in quanto espressione dell'autonomia contrattuale con cui mirano a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., non sono suscettibili di modifica con il procedimento di cui all'art. 473 bis. 29 c.p.c.
Ed invero, per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale, “la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso
"ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. ”
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015).
Trattasi di principio di diritto, peraltro, recentemente ribadito dalla Suprema Corte che con l'ordinanza n. 20034 del 22 luglio 2024, nel distinguere dettagliatamente tra contenuto essenziale e contenuto eventuale degli accor di di separazione, esclude per le parti la possibilità di ricorrere al procedimento di revisione oggi disciplinato dall'art. 473 bis. 29 c.p.c. per la modifica di questi ultimi.
Nella citata pronuncia si legge: “Questa Corte ha più volte affermato che l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile.
N. 444/2024 RGVG - Pagina 7 di 10 Viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali.
In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007).
Tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 15/05/1997;
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8516 del
12/04/2006).
In sintesi, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili.
Si tratta di quegli accordi assunti “in occasione” della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc…), e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015).
N. 444/2024 RGVG - Pagina 8 di 10 8.2. Ben possono, le dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non
è più interesse delle parti mantenere invariate) –, coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022)”.
La Suprema Corte enuncia, pertanto, il seguente principio di diritto: “In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c . né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando s e si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024).
Ebbene, applicando tali principi di diritto al caso di specie, il Tribunale non può che ritenere la domanda proposta dagli odierni ricorrenti inammissibile, giacché questi, come sopra rilevato, chiedono – mediante il rimedio di cui all'art. 473 bis. 29 c.p.c.
– la modifica dei dati castali “riguardanti le condizioni enunciate al punto 2”, ovvero di una parte dell'accordo vertente su una pattuizione accessoria, assunta in occasione della separazione al sol fine di regolamentare i rapporti patrimoniali.
N. 444/2024 RGVG - Pagina 9 di 10 3. In considerazione della domanda congiuntamente proposta dalle parti, il
Tribunale ritiene che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, pronunciando sul ricorso congiuntamente proposto da e Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto la modifica delle condizioni della separazione, così
[...]
provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in AR, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
18 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
N. 444/2024 RGVG - Pagina 10 di 10