Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 da nata il [...] a [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv.to Paola Valle del foro di Trieste
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 8 novembre 2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio alle seguenti condizioni: Persona_1
“Voglia il Tribunale così disporre:
1) AFFIDAMENTO: Affidare in modo condiviso il figlio minore a entrambi i genitori e con suo collocamento prevalente residenza presso la madre.
2) TEMPI DI PERMANENZA:
b) Vacanze Estive: ciascuna parte trascorrerà con il figlio due settimane non consecutive da individuarsi di comune accordo entro il 30/03 di ogni anno in modo da consentire l'iscrizione ai centri estivi comunali o al ricreestate. In caso di disaccordo, la scelta dell'individuazione delle due settimane da trascorrere con il figlio spetterà a ciascuna parte ad anni alterni, a nulla rilevando l'eventuale accordo delle parti e o la mancata formalizzazione della scelta che in caso di mancato accordo e/o comunicazione da parte del genitore cui spetta il diritto di scelta per quell'anno, passerà all'altro genitore. Nel 2025 le parti concordano che la scelta spetti alla madre.
c) Compleanni: il minore trascorrerà il giorno del compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non possibile un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro; ferma restando in questo caso la possibilità per ciascun genitore di vedere il figlio secondo accordi da raggiungersi con l'altro genitore. Il giorno del compleanno del genitore, il figlio starà con il genitore che compie gli anni.
d) Telefonate: i genitori si impegnano a garantirsi la possibilità di chiamare il figlio durante il periodo di permanenza presso l'altro, verso le 20:00 di ogni giorno.
e) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute del minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora il minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
In caso di malattia del genitore che non possa per ciò accudire il figlio, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendo il minore nelle giornate che per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di lui.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
Ordinario: fermo il contribuito diretto al mantenimento ordinario per i tempi di rispettiva pertinenza genitoriale, si impegna a corrispondere con bonifico bancario e Parte_2
con valuta entro il 25 di ogni mese e con decorrenza aprile 2024 a mensili Parte_1
100€, adeguabili secondo indici Istat dal 21/10/2024.
Straordinario: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinarie per i figli in misura del
50% ciascuna con individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18/05/15, cui concordano di aggiungere con la stessa ripartizione, ogni ulteriore spesa da sostenersi per il figlio (tra queste a titolo esplicativo e ferme restando che dette spese verranno anticipata,
2 salvo diverso accordo, dalla madre, quelle per il vestiario, per la mensa, per i centri estivi e il
, per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, le ripetizioni in caso di Persona_2
insufficienza scolastica o se consigliate dalla scuola, quelle per le ricariche del telefono, per i tagli di capelli, per i regali per i compagni di classe etc.).
4) ULTERIORI STATUIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spetti in misura del 100% a altrettanto la fruizione di Parte_1
Pt_ bonus collegati al di lei .
b) DOCUMENTI ESPATRIO: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione del figlio e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per il figlio stesso;
si dichiarano sin d'ora consenzienti a loro espatri in Slovenia
Austria e Croazia giornalieri”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
3 Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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