CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2008/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta n. 2008/22 del Ruolo Generale, promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Paola Babboni ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C. F. E P.I.: ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dell'Avv. Antonio Fabbri ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena pubblicata in data 12/10/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis Parte_1 rejectis, valutati i fatti esposti ed i documenti prodotti, respinta ogni contraria domanda e/o ogni contraria eccezione formulate dalla parte appellata accogliere il presente appello e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza condannare l' appellata al risarcimento dei danni subiti dalla parte appellante, quantificati in complessivi € 9.790,72 (di cui € 6.740,72 per spese e competenze legali sia stragiudiziali che relative al procedimento di ATP ed € 3.050,00 per spese mediche sostenute in occasione dell'ATP) o in quella somma ritenuta di giustizia o di ragione dalla adita Corte oltre interessi ex art.lo 1284 cc dalla data della domanda giudiziale di primo grado al saldo effettivo
Con vittoria delle competenze professionali e delle spese concernenti sia il giudizio di primo grado, che il presente giudizio di secondo grado e con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata : “Voglia la Corte di Appello di Controparte_1
Firenze, contrariis reiectis: - in via preliminare: dichiarare inammissibile ex 348 bis c.p.c. l'appello proposto dal sig. avverso l'ordinanza n. 1459/2022 emessa dal Tribunale di Siena Parte_1 il 12.10.2022 nel procedimento rubricato al r.g.n. 1553/2022; - nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. dal sig. avverso l'ordinanza n. 1459/2022 emessa dal Tribunale di Siena il Parte_1
12.10.2022 nel procedimento rubricato al r.g.n. 1553/2022, perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare integralmente la suddetta ordinanza;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Siena l' per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni alla persona e patrimoniali subiti a seguito di malpractice sanitaria – accertata in sede di giudizio ex art. 696 bis c.p.c. – dei sanitari del Pronto Soccorso del
P.O. di Poggibonsi (ospedale di Campostaggia), in occasione dell'accesso a seguito di un infortunio sul lavoro.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno biologico senza personalizzazione e di rimborso delle spese mediche antecedenti all'ATP come riconosciute dal CTU, per complessivi € 10.554,39 (di cui € 7.856,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 2.697,50 per spese mediche) e respingeva: 1) la domanda di rimborso delle spese di CCTTP sostenute in sede di ATP “in quanto non documentate, non risultando in atti alcun giustificativo di spesa”;
2) la domanda di pagamento delle spese e competenze legali della fase stragiudiziale e della fase dell'A.T.P. in quanto “parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione relativa al pagamento delle spese stragiudiziali nè di quelle legali relative all'ATP, non avendo nemmeno allegato una notula proforma e la domanda sul punto non può, pertanto, trovare accoglimento”;
3) compensava integralmente le spese di lite “stante la parziale reciproca soccombenza”.
Avverso siffatta decisione l'attore ha proposto appello, facendo valere i seguenti motivi:
1. errore nel mancato riconoscimento delle spese mediche per ATP;
2. errore nel mancato riconoscimento delle spese legali stragiudiziali e giudiziali relative al procedimento per ATP. ed ha chiesto altresì, in caso di accoglimento della impugnazione, la riforma dell'ordinanza anche in punto di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Si è costituita la la quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità ex 348 bis c.p.c. dell'appello; nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione perché infondata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 11.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte,
e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., anche in sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale. Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria, tuttavia. quando, come nel caso di specie, la causa sia stata nvece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c. Il perimetro del presente giudizio.
In primo grado è stata accertata la responsabilità dei sanitari dell'ospedale di
Campostaggia con condanna della azienda sanitaria convenuta a risarcire all'attore i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, e tale statuizione poiché non attinta da impugnazione incidentale, è divenuta definitiva;
medesime considerazioni valgono per il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, in quanto l' appellante ha manifestato acquiescenza sul punto.
Dunque, nel presente giudizio si discute unicamente del rigetto da parte del Tribunale della istanza attorea di risarcimento/ rimborso delle spese di ctp del procedimento ex art. 696 bis c.p.c, delle spese legali, stragiudiziali e giudiziali, sempre relative al procedimento per ATP.
Sulle spese di CTP del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.
696 bis c.p.c
L'appellante ha censurato l'ordinanza gravata nella parte in cui ha escluso il suo diritto alla refusione degli esborsi sostenuti per l'attività svolta dai suoi CCTTP in sede di ATP per la complessiva somma di euro 3.050,00; in particolare, trattasi del rimborso di tre fatture intestate all'odierno appellante (doc. n. 4 del fascicolo dello ATP): due del medico legale dott. - Fattura n. 31/TS del 3/9/2020 di euro 1.220,00 con causale Persona_1
Acconto ATP causa civile n. 523/2020 Tribunale di Siena Controparte_2
- Fattura n. 35 del 21/6/2021 di euro 610,00 con causale saldo
[...] consulenza tecnica di parte;
una della per Controparte_3 prestazioni del dott. medico specialista ortopedico, con allegata la Persona_2 documentazione afferente al relativo bonifico - Fattura n. 587/LP del 24/9/2020 di euro
1.220,00 con causale Acconto CTP effettuata dal dott. in attività libero Persona_2 professionale intra moenia nella causa 523/2020 Tribunale di Siena.
Il tribunale ha ritenuto che “Non possono, invece, essere riconosciute le “spese mediche per ATP” indicate dal ricorrente a pag. 6 del ricorso in quanto non documentate, non risultando in atti alcun giustificativo di spesa”. A sostegno di tale motivo l'appellante ha invocato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento essendo sufficiente la dimostrazione che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, la quale “costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell' insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (v. Cass., 10/11/2010,
n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
Il motivo è fondato.
Giova premettere che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate ( Cass. 30854/2023). Nel caso di specie l'attore ha documentato gli importi dovuti ai propri CCTTP e non ancora corrisposti, mediante produzione in giudizio delle notule da questi emesse, pertanto il
Tribunale avrebbe dovuto liquidare tale voce di danno in misura corrispondente, salvo riduzione qualora non le avesse ritenute congrue, senza dare rilievo all'effettivo pagamento, dal momento che la consolidata giurisprudenza di legittimità esclude radicalmente la necessità che l'esborso debba essere già avvenuto. Ciò che rileva, ai fini di ottenere il rimborso di tali voci di spesa, è che per il danneggiato esse costituiscono una posta passiva nel suo patrimonio, ovvero un debito, inoltre “ fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (così Cass. 20/11/2019 n. 30289).
In applicazione di siffatti principi, attesa la congruità delle somme richieste dall'appellante per le attività dei propri CCTTPP , pari ad euro 3.050,00, l'appellata va condannata al pagamento delle stesse oltre interessi legali.
Le spese legali stragiudiziali e giudiziali relative al procedimento per ATP In primo grado il danneggiato ha domandato altresì la refusione del compenso preteso dal proprio legale per la fase stragiudiziale e giudiziale relativa al procedimento per ATP per complessivi euro 6.740,72.
Il Tribunale ha respinto tale istanza affermando: “In proposito si osserva che le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis c.p.c. non hanno natura giudiziale come di recente precisato dalla S.C. (ord. 21975/19) secondo cui “la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis
c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del
22/10/2018)”. Le spese in oggetto, pertanto, devono essere liquidate come danno emergente purchè siano allegate e provate, secondo le ordinarie scansioni processuali (S.U. 16990/17, cfr. Cass. 2644/18). Nel caso in oggetto parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione relativa al pagamento delle spese stragiudiziali nè di quelle legali relative all'ATP, non avendo nemmeno allegato una notula proforma e la domanda sul punto non può, pertanto, trovare accoglimento).”
L'appellante ha censurato sul punto la decisione con argomentazioni in diritto similari a quelle sollevate in relazione al mancato riconoscimento delle spese di consulenza tecnica di parte.
La doglianza è meritevole di accoglimento
L'attività compiuta in via stragiudiziale è ampiamente dimostrata dalla documentazione depositata in giudizio (studio della pratica, mail, Pec con la azienda sanitaria con invio della documentazione richiesta, quali cartelle cliniche, relazioni m.l., posizione INAIL, valutazione della copiosa documentazione agli atti).
Come chiarito dalla Suprema Corte, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente, ancorché la loro liquidazione debba avvenire nel rispetto delle tariffe forensi (V. Cass.,
S.U., 10.7.2017 n. 16990/17; Cass. 30/05/2023 n. 15265).
L'utilità di tale attività, requisito indispensabile affinché il relativo costo possa essere posto a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva essere l'esito di un ipotetico futuro giudizio, e nel caso in esame non può essere posta in dubbio: l'attività stragiudiziale, che si è svolta 17/9/2018 fino al 26/11/2019, si è infatti sostanziata in un'ampia corrispondenza tra le parti, volta ad una definizione bonaria della controversia, non avvenuta sostanzialmente per volontà dell'azienda sanitaria, poi convenuta.
Tale attività deve essere liquidata sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n.
147/22 avuto riguardo allo scaglione di valore tra 5.201 a 26.000, posto che il danno oggetto del contendere in sede giudiziale rientrava in tale range, corrispondente anche al valore deldecisum nel giudizio di primo grado.
Dunque, in accoglimento del motivo, spetta al un maggior credito (rispetto a Pt_1 quanto liquidatogli dal tribunale) per spese stragiudiziali di € 2.896,35 in cui è compreso il rimborso spese generali 15%, e di iva e cap.
Per quanto riguarda le spese legali relative alla fase di ATP, l'importo richiesto è stato determinato secondo i parametri medi per i procedimenti di istruzione preventiva, per lo scaglione da 5.200 a 26.000 ed ammonta a euro 3.392,04, in cui è compreso il rimborso spese generali 15%, e di iva e cap.
Tale importo, per le ragioni già esposte, deve essere riconosciuto, pertanto l'ammontare complessivo delle spese legali, stragiudiziali e giudiziali in favore dell'appellante va liquidato in complessivi € 6.288,39 comprensivo di rimborso spese generali 15%, e di iva e cap.
Sebbene anche in questo caso si tratti di un credito di valore, esso non dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali perché il tale Pt_1 somma non l'ha ancora corrisposta, ed il suo avvocato ha mostrato di voler attendere l'esito del giudizio per pretenderla.
In definitiva, il complessivo maggior credito riconosciuto in questo grado, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale, è di euro 9.338,39 (3.050,00 + 2.896,35 + 3.392,04)
Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n.
11423 del 01/06/2016).
Spettano quindi al anche le spese processuali di primo grado, stante l'evidente Pt_1 soccombenza dell' Controparte_3
Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, per il primo grado, considerato il valore della controversia fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 applicati i valori medi alle prime due fasi, esclusa quella di trattazione/istruttoria del rito sommario di cognizione in quanto non espletata, applicati i minimi per quella decisionale, in ragione della natura semplificata del procedimento che non ha comportato la redazione di scritti conclusionali, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro
2.547,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
per il secondo grado quella di euro € 3011,00 oltre accessori di legge , sulla base del medesimo scaglione, applicati i valori medi alle prime due fasi, esclusa anche in questo caso quella di trattazione / istruttoria non svolta, applicati infine i valori minimi a quella decisionale in quanto sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica depositate, costituiscono una riproposizione molto sintetica delle difese già svolte nell'atto di appello.
P.Q.M
.
La Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c del Tribunale di Parte_1
Siena pubblicata in data 12/10/2022, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1. in parziale riforma dell'ordinanza appellata, ed in aggiunta a quanto già riconosciuto dal primo giudice, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante l'ulteriore somma di euro 9.338,39, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2. condanna altresì l' a rifondere Controparte_1
all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi € 2.547,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio in complessivi € 3.011,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Paola Babboni.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta n. 2008/22 del Ruolo Generale, promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Paola Babboni ed elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C. F. E P.I.: ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dell'Avv. Antonio Fabbri ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
AVVERSO
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena pubblicata in data 12/10/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis Parte_1 rejectis, valutati i fatti esposti ed i documenti prodotti, respinta ogni contraria domanda e/o ogni contraria eccezione formulate dalla parte appellata accogliere il presente appello e, quindi, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza condannare l' appellata al risarcimento dei danni subiti dalla parte appellante, quantificati in complessivi € 9.790,72 (di cui € 6.740,72 per spese e competenze legali sia stragiudiziali che relative al procedimento di ATP ed € 3.050,00 per spese mediche sostenute in occasione dell'ATP) o in quella somma ritenuta di giustizia o di ragione dalla adita Corte oltre interessi ex art.lo 1284 cc dalla data della domanda giudiziale di primo grado al saldo effettivo
Con vittoria delle competenze professionali e delle spese concernenti sia il giudizio di primo grado, che il presente giudizio di secondo grado e con distrazione a favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata : “Voglia la Corte di Appello di Controparte_1
Firenze, contrariis reiectis: - in via preliminare: dichiarare inammissibile ex 348 bis c.p.c. l'appello proposto dal sig. avverso l'ordinanza n. 1459/2022 emessa dal Tribunale di Siena Parte_1 il 12.10.2022 nel procedimento rubricato al r.g.n. 1553/2022; - nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. dal sig. avverso l'ordinanza n. 1459/2022 emessa dal Tribunale di Siena il Parte_1
12.10.2022 nel procedimento rubricato al r.g.n. 1553/2022, perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare integralmente la suddetta ordinanza;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di appello.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Siena l' per sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni alla persona e patrimoniali subiti a seguito di malpractice sanitaria – accertata in sede di giudizio ex art. 696 bis c.p.c. – dei sanitari del Pronto Soccorso del
P.O. di Poggibonsi (ospedale di Campostaggia), in occasione dell'accesso a seguito di un infortunio sul lavoro.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno biologico senza personalizzazione e di rimborso delle spese mediche antecedenti all'ATP come riconosciute dal CTU, per complessivi € 10.554,39 (di cui € 7.856,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 2.697,50 per spese mediche) e respingeva: 1) la domanda di rimborso delle spese di CCTTP sostenute in sede di ATP “in quanto non documentate, non risultando in atti alcun giustificativo di spesa”;
2) la domanda di pagamento delle spese e competenze legali della fase stragiudiziale e della fase dell'A.T.P. in quanto “parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione relativa al pagamento delle spese stragiudiziali nè di quelle legali relative all'ATP, non avendo nemmeno allegato una notula proforma e la domanda sul punto non può, pertanto, trovare accoglimento”;
3) compensava integralmente le spese di lite “stante la parziale reciproca soccombenza”.
Avverso siffatta decisione l'attore ha proposto appello, facendo valere i seguenti motivi:
1. errore nel mancato riconoscimento delle spese mediche per ATP;
2. errore nel mancato riconoscimento delle spese legali stragiudiziali e giudiziali relative al procedimento per ATP. ed ha chiesto altresì, in caso di accoglimento della impugnazione, la riforma dell'ordinanza anche in punto di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Si è costituita la la quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità ex 348 bis c.p.c. dell'appello; nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione perché infondata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 11.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte,
e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., anche in sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia, tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale. Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria, tuttavia. quando, come nel caso di specie, la causa sia stata nvece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c. Il perimetro del presente giudizio.
In primo grado è stata accertata la responsabilità dei sanitari dell'ospedale di
Campostaggia con condanna della azienda sanitaria convenuta a risarcire all'attore i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, e tale statuizione poiché non attinta da impugnazione incidentale, è divenuta definitiva;
medesime considerazioni valgono per il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno non patrimoniale, in quanto l' appellante ha manifestato acquiescenza sul punto.
Dunque, nel presente giudizio si discute unicamente del rigetto da parte del Tribunale della istanza attorea di risarcimento/ rimborso delle spese di ctp del procedimento ex art. 696 bis c.p.c, delle spese legali, stragiudiziali e giudiziali, sempre relative al procedimento per ATP.
Sulle spese di CTP del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.
696 bis c.p.c
L'appellante ha censurato l'ordinanza gravata nella parte in cui ha escluso il suo diritto alla refusione degli esborsi sostenuti per l'attività svolta dai suoi CCTTP in sede di ATP per la complessiva somma di euro 3.050,00; in particolare, trattasi del rimborso di tre fatture intestate all'odierno appellante (doc. n. 4 del fascicolo dello ATP): due del medico legale dott. - Fattura n. 31/TS del 3/9/2020 di euro 1.220,00 con causale Persona_1
Acconto ATP causa civile n. 523/2020 Tribunale di Siena Controparte_2
- Fattura n. 35 del 21/6/2021 di euro 610,00 con causale saldo
[...] consulenza tecnica di parte;
una della per Controparte_3 prestazioni del dott. medico specialista ortopedico, con allegata la Persona_2 documentazione afferente al relativo bonifico - Fattura n. 587/LP del 24/9/2020 di euro
1.220,00 con causale Acconto CTP effettuata dal dott. in attività libero Persona_2 professionale intra moenia nella causa 523/2020 Tribunale di Siena.
Il tribunale ha ritenuto che “Non possono, invece, essere riconosciute le “spese mediche per ATP” indicate dal ricorrente a pag. 6 del ricorso in quanto non documentate, non risultando in atti alcun giustificativo di spesa”. A sostegno di tale motivo l'appellante ha invocato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento essendo sufficiente la dimostrazione che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, la quale “costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell' insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (v. Cass., 10/11/2010,
n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
Il motivo è fondato.
Giova premettere che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate ( Cass. 30854/2023). Nel caso di specie l'attore ha documentato gli importi dovuti ai propri CCTTP e non ancora corrisposti, mediante produzione in giudizio delle notule da questi emesse, pertanto il
Tribunale avrebbe dovuto liquidare tale voce di danno in misura corrispondente, salvo riduzione qualora non le avesse ritenute congrue, senza dare rilievo all'effettivo pagamento, dal momento che la consolidata giurisprudenza di legittimità esclude radicalmente la necessità che l'esborso debba essere già avvenuto. Ciò che rileva, ai fini di ottenere il rimborso di tali voci di spesa, è che per il danneggiato esse costituiscono una posta passiva nel suo patrimonio, ovvero un debito, inoltre “ fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (così Cass. 20/11/2019 n. 30289).
In applicazione di siffatti principi, attesa la congruità delle somme richieste dall'appellante per le attività dei propri CCTTPP , pari ad euro 3.050,00, l'appellata va condannata al pagamento delle stesse oltre interessi legali.
Le spese legali stragiudiziali e giudiziali relative al procedimento per ATP In primo grado il danneggiato ha domandato altresì la refusione del compenso preteso dal proprio legale per la fase stragiudiziale e giudiziale relativa al procedimento per ATP per complessivi euro 6.740,72.
Il Tribunale ha respinto tale istanza affermando: “In proposito si osserva che le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis c.p.c. non hanno natura giudiziale come di recente precisato dalla S.C. (ord. 21975/19) secondo cui “la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis
c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del
22/10/2018)”. Le spese in oggetto, pertanto, devono essere liquidate come danno emergente purchè siano allegate e provate, secondo le ordinarie scansioni processuali (S.U. 16990/17, cfr. Cass. 2644/18). Nel caso in oggetto parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione relativa al pagamento delle spese stragiudiziali nè di quelle legali relative all'ATP, non avendo nemmeno allegato una notula proforma e la domanda sul punto non può, pertanto, trovare accoglimento).”
L'appellante ha censurato sul punto la decisione con argomentazioni in diritto similari a quelle sollevate in relazione al mancato riconoscimento delle spese di consulenza tecnica di parte.
La doglianza è meritevole di accoglimento
L'attività compiuta in via stragiudiziale è ampiamente dimostrata dalla documentazione depositata in giudizio (studio della pratica, mail, Pec con la azienda sanitaria con invio della documentazione richiesta, quali cartelle cliniche, relazioni m.l., posizione INAIL, valutazione della copiosa documentazione agli atti).
Come chiarito dalla Suprema Corte, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente, ancorché la loro liquidazione debba avvenire nel rispetto delle tariffe forensi (V. Cass.,
S.U., 10.7.2017 n. 16990/17; Cass. 30/05/2023 n. 15265).
L'utilità di tale attività, requisito indispensabile affinché il relativo costo possa essere posto a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva essere l'esito di un ipotetico futuro giudizio, e nel caso in esame non può essere posta in dubbio: l'attività stragiudiziale, che si è svolta 17/9/2018 fino al 26/11/2019, si è infatti sostanziata in un'ampia corrispondenza tra le parti, volta ad una definizione bonaria della controversia, non avvenuta sostanzialmente per volontà dell'azienda sanitaria, poi convenuta.
Tale attività deve essere liquidata sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n.
147/22 avuto riguardo allo scaglione di valore tra 5.201 a 26.000, posto che il danno oggetto del contendere in sede giudiziale rientrava in tale range, corrispondente anche al valore deldecisum nel giudizio di primo grado.
Dunque, in accoglimento del motivo, spetta al un maggior credito (rispetto a Pt_1 quanto liquidatogli dal tribunale) per spese stragiudiziali di € 2.896,35 in cui è compreso il rimborso spese generali 15%, e di iva e cap.
Per quanto riguarda le spese legali relative alla fase di ATP, l'importo richiesto è stato determinato secondo i parametri medi per i procedimenti di istruzione preventiva, per lo scaglione da 5.200 a 26.000 ed ammonta a euro 3.392,04, in cui è compreso il rimborso spese generali 15%, e di iva e cap.
Tale importo, per le ragioni già esposte, deve essere riconosciuto, pertanto l'ammontare complessivo delle spese legali, stragiudiziali e giudiziali in favore dell'appellante va liquidato in complessivi € 6.288,39 comprensivo di rimborso spese generali 15%, e di iva e cap.
Sebbene anche in questo caso si tratti di un credito di valore, esso non dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali perché il tale Pt_1 somma non l'ha ancora corrisposta, ed il suo avvocato ha mostrato di voler attendere l'esito del giudizio per pretenderla.
In definitiva, il complessivo maggior credito riconosciuto in questo grado, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale, è di euro 9.338,39 (3.050,00 + 2.896,35 + 3.392,04)
Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017; Sez. L, Sentenza n.
11423 del 01/06/2016).
Spettano quindi al anche le spese processuali di primo grado, stante l'evidente Pt_1 soccombenza dell' Controparte_3
Pertanto, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, per il primo grado, considerato il valore della controversia fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 applicati i valori medi alle prime due fasi, esclusa quella di trattazione/istruttoria del rito sommario di cognizione in quanto non espletata, applicati i minimi per quella decisionale, in ragione della natura semplificata del procedimento che non ha comportato la redazione di scritti conclusionali, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro
2.547,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
per il secondo grado quella di euro € 3011,00 oltre accessori di legge , sulla base del medesimo scaglione, applicati i valori medi alle prime due fasi, esclusa anche in questo caso quella di trattazione / istruttoria non svolta, applicati infine i valori minimi a quella decisionale in quanto sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica depositate, costituiscono una riproposizione molto sintetica delle difese già svolte nell'atto di appello.
P.Q.M
.
La Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c del Tribunale di Parte_1
Siena pubblicata in data 12/10/2022, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1. in parziale riforma dell'ordinanza appellata, ed in aggiunta a quanto già riconosciuto dal primo giudice, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante l'ulteriore somma di euro 9.338,39, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2. condanna altresì l' a rifondere Controparte_1
all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi € 2.547,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio in complessivi € 3.011,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Paola Babboni.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.