CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AO SI BA AS R.G.N. 24596/2025 LO AL SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 18/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, L Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l’istanza proposta da XXXXXXXXXXXX diretta ad ottenere la concessione dell'affidamento terapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’esecuzione della pena residua di anni sei, mesi sei e giorni ventisei di reclusione di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti adottato dalla Procura della Repubblica di Siracusa in data 18 gennaio 2025. Il Tribunale osserva che prevale la valutazione di pericolosità sociale del condannato, evinta dai numerosi e gravi reati commessi, dai precedenti penali per furto in abitazione, porto di arma, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, invasione di edifici, nonché dalle numerosissime pendenze, anche per fatti specifici, tra cui quelle relative a reati di furto aggravato, ricettazione, rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, evasione. L’ordinanza segnala le informative negative di polizia giudiziaria e l'inutile inserimento in un programma del RT territoriale, nell'anno 2020, tanto che il condannato ha continuato a delinquere fino al nuovo ingresso in carcere, con evidente inidoneità del programma ambulatoriale proposto, in considerazione delle prescrizioni blande e non individualizzate a questi connesse.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo vizio di motivazione. Il Tribunale fonda il diniego sui precedenti penali, senza specificare che alcuni di questi risalgono a decenni antecedenti, rispetto alla richiesta di misure alternativa. Le pendenze giudiziarie sono sintomo del disagio del condannato e non univoca espressione di una tendenza alla reiterazione del reato. L'abuso di sostanze stupefacenti, posta a base della richiesta di affidamento terapeutico, è la ragione delle condotte contra ius attuate dal condannato per procacciarsi il Penale Sent. Sez. 1 Num. 398 Anno 2026 Presidente: HI GI Relatore: AS BA Data Udienza: 19/11/2025 denaro per l'acquisto della sostanza stupefacente. Infatti, una delle sentenze inserite nel provvedimento di cumulo fa riferimento ad episodi commessi nel contesto spazio-temporale oggetto di verifica dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del RT di MA (sentenza del Tribunale di MA, resa in data 11 novembre e 21 dicembre 2023 del Tribunale di MA). Nessuna valutazione viene compiuta, nel provvedimento impugnato, sulle risultanze delle relazioni di sintesi dalle quali, invece, emerge il percorso di recupero effettuato dal detenuto. Anzi, il Tribunale richiama genericamente le negative informazioni di polizia le quali, tuttavia, non vengono illustrate nel provvedimento impugnato. Da queste, invece, emerge che il condannato non è mai stato sottoposto a procedimento per reato di tipo associativo, né a misure di prevenzione, né per reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione. Si segnala, inoltre, che il Tribunale evidenzia che il condannato si è fatto prendere in carico dal RT territoriale nel 2020 mentre dalla relazione del RT del 24 marzo 2025 emerge che, a seguito di accesso al RT nel 2020, non vi era presa in carico da parte della struttura. Quindi, non vi è mai stata partecipazione del condannato a un programma terapeutico;
anzi questi, solo nel 2023, nel corso della detenzione in carcere, maturava la decisione di intraprendere il percorso riabilitativo, con personalizzazione rimessa al personale del RT che ha redatto le prescrizioni cui condannato si sarebbe dovuto attenere come da progetto del 25 settembre 2024. Sicché la censura svolta riguarda il programma predisposto dalla struttura specifica, all'uopo deputata. Quanto all'osservazione relativa alla mancata indicazione di attività lavorativa, il Tribunale, a parere del ricorrente, ha ignorato le esigenze probatorie fornite dalla relazione di sintesi che invece evidenziano i progressi osservati dal detenuto anche in termini di prognosi di reinserimento sociale.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Cuomo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. È noto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa (fattispecie nella quale la pericolosità sociale è stata desunta dai precedenti penali, dalle informative negative della polizia giudiziaria e dai carichi pendenti per reati specifici: Sez. 1, 6/11/2012, n. 46810, Barbagallo, Rv. 253855; conf. Sez. 1, n. 48041 del 9/10/2018, Rv. 274675).
1.2. Posto, in via generale, tale principio, cui il Collegio senz’altro intende dare continuità, si deve riscontrare, nel caso al vaglio, che il provvedimento ha negato il beneficio motivando in modo non adeguato rispetto al giudizio di attuale pericolosità sociale del ricorrente che impedisce di formulare una prognosi di non recidiva e di agevolazione al reinserimento sociale. Il Tribunale, invero, ha considerato i precedenti penali e giudiziari, plurimi e reiterati, ma senza specificarne la collocazione temporale rispetto alla richiesta di misura alternativa. Né l’ordinanza ha spiegato, puntualmente, il contenuto delle informazioni di polizia onde verificare la coerenza del giudizio negativo che, da queste, è stato tratto in punto pericolosità sociale del condannato. 2 Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata ha reputato strumentale la presentazione al RT, nel 2020, indicando la presa in carico del condannato del tutto neutra sul piano preventivo, avendo costui continuato, anche in epoca successiva al 2020, a commettere plurimi illeciti. Si tratta, invece, di circostanza che, alla luce del contenuto della relazione di sintesi dell’Istituto ove il detenuto è ristretto, sembra esclusa perché detto atto evidenzia che il contatto con il Serd da parte del condannato è stato intrapreso presso la sede dell’Istituto di pena, concordando un percorso terapeutico, quindi in epoca successiva al 2020. La conclusione a cui è giunto il Tribunale di sorveglianza, infine, appare motivata in modo non completo anche nella parte in cui segnala, in modo assertivo, l’inadeguatezza del programma predisposto dal RT e proposto con l’istanza di affidamento terapeutico. Appare del tutto trascurato, da ultimo, il contenuto della relazione di sintesi dell’Istituto ove il detenuto è ristretto, del 12 giugno 2025, nella parte in cui prende atto del positivo percorso trattamentale e della possibilità per il condannato di seguire un programma terapeutico presso il Serd;
inoltre, viene segnalato positivamente il contesto familiare indicato come coeso e valido nel sostenere il condannato nel percorso terapeutico e di reinserimento oltre all’avvenuto svolgimento, in carcere, di attività lavorativa.
2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché il Tribunale, assolutamente libero nell’esito, colmi il rilevato difetto di motivazione sui punti di cui al § 1.2. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di tossicodipendenza del condannato, che si commentano nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA AS GI HI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, L Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l’istanza proposta da XXXXXXXXXXXX diretta ad ottenere la concessione dell'affidamento terapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’esecuzione della pena residua di anni sei, mesi sei e giorni ventisei di reclusione di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti adottato dalla Procura della Repubblica di Siracusa in data 18 gennaio 2025. Il Tribunale osserva che prevale la valutazione di pericolosità sociale del condannato, evinta dai numerosi e gravi reati commessi, dai precedenti penali per furto in abitazione, porto di arma, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, invasione di edifici, nonché dalle numerosissime pendenze, anche per fatti specifici, tra cui quelle relative a reati di furto aggravato, ricettazione, rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, evasione. L’ordinanza segnala le informative negative di polizia giudiziaria e l'inutile inserimento in un programma del RT territoriale, nell'anno 2020, tanto che il condannato ha continuato a delinquere fino al nuovo ingresso in carcere, con evidente inidoneità del programma ambulatoriale proposto, in considerazione delle prescrizioni blande e non individualizzate a questi connesse.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo vizio di motivazione. Il Tribunale fonda il diniego sui precedenti penali, senza specificare che alcuni di questi risalgono a decenni antecedenti, rispetto alla richiesta di misure alternativa. Le pendenze giudiziarie sono sintomo del disagio del condannato e non univoca espressione di una tendenza alla reiterazione del reato. L'abuso di sostanze stupefacenti, posta a base della richiesta di affidamento terapeutico, è la ragione delle condotte contra ius attuate dal condannato per procacciarsi il Penale Sent. Sez. 1 Num. 398 Anno 2026 Presidente: HI GI Relatore: AS BA Data Udienza: 19/11/2025 denaro per l'acquisto della sostanza stupefacente. Infatti, una delle sentenze inserite nel provvedimento di cumulo fa riferimento ad episodi commessi nel contesto spazio-temporale oggetto di verifica dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del RT di MA (sentenza del Tribunale di MA, resa in data 11 novembre e 21 dicembre 2023 del Tribunale di MA). Nessuna valutazione viene compiuta, nel provvedimento impugnato, sulle risultanze delle relazioni di sintesi dalle quali, invece, emerge il percorso di recupero effettuato dal detenuto. Anzi, il Tribunale richiama genericamente le negative informazioni di polizia le quali, tuttavia, non vengono illustrate nel provvedimento impugnato. Da queste, invece, emerge che il condannato non è mai stato sottoposto a procedimento per reato di tipo associativo, né a misure di prevenzione, né per reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione. Si segnala, inoltre, che il Tribunale evidenzia che il condannato si è fatto prendere in carico dal RT territoriale nel 2020 mentre dalla relazione del RT del 24 marzo 2025 emerge che, a seguito di accesso al RT nel 2020, non vi era presa in carico da parte della struttura. Quindi, non vi è mai stata partecipazione del condannato a un programma terapeutico;
anzi questi, solo nel 2023, nel corso della detenzione in carcere, maturava la decisione di intraprendere il percorso riabilitativo, con personalizzazione rimessa al personale del RT che ha redatto le prescrizioni cui condannato si sarebbe dovuto attenere come da progetto del 25 settembre 2024. Sicché la censura svolta riguarda il programma predisposto dalla struttura specifica, all'uopo deputata. Quanto all'osservazione relativa alla mancata indicazione di attività lavorativa, il Tribunale, a parere del ricorrente, ha ignorato le esigenze probatorie fornite dalla relazione di sintesi che invece evidenziano i progressi osservati dal detenuto anche in termini di prognosi di reinserimento sociale.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Cuomo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. È noto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa (fattispecie nella quale la pericolosità sociale è stata desunta dai precedenti penali, dalle informative negative della polizia giudiziaria e dai carichi pendenti per reati specifici: Sez. 1, 6/11/2012, n. 46810, Barbagallo, Rv. 253855; conf. Sez. 1, n. 48041 del 9/10/2018, Rv. 274675).
1.2. Posto, in via generale, tale principio, cui il Collegio senz’altro intende dare continuità, si deve riscontrare, nel caso al vaglio, che il provvedimento ha negato il beneficio motivando in modo non adeguato rispetto al giudizio di attuale pericolosità sociale del ricorrente che impedisce di formulare una prognosi di non recidiva e di agevolazione al reinserimento sociale. Il Tribunale, invero, ha considerato i precedenti penali e giudiziari, plurimi e reiterati, ma senza specificarne la collocazione temporale rispetto alla richiesta di misura alternativa. Né l’ordinanza ha spiegato, puntualmente, il contenuto delle informazioni di polizia onde verificare la coerenza del giudizio negativo che, da queste, è stato tratto in punto pericolosità sociale del condannato. 2 Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata ha reputato strumentale la presentazione al RT, nel 2020, indicando la presa in carico del condannato del tutto neutra sul piano preventivo, avendo costui continuato, anche in epoca successiva al 2020, a commettere plurimi illeciti. Si tratta, invece, di circostanza che, alla luce del contenuto della relazione di sintesi dell’Istituto ove il detenuto è ristretto, sembra esclusa perché detto atto evidenzia che il contatto con il Serd da parte del condannato è stato intrapreso presso la sede dell’Istituto di pena, concordando un percorso terapeutico, quindi in epoca successiva al 2020. La conclusione a cui è giunto il Tribunale di sorveglianza, infine, appare motivata in modo non completo anche nella parte in cui segnala, in modo assertivo, l’inadeguatezza del programma predisposto dal RT e proposto con l’istanza di affidamento terapeutico. Appare del tutto trascurato, da ultimo, il contenuto della relazione di sintesi dell’Istituto ove il detenuto è ristretto, del 12 giugno 2025, nella parte in cui prende atto del positivo percorso trattamentale e della possibilità per il condannato di seguire un programma terapeutico presso il Serd;
inoltre, viene segnalato positivamente il contesto familiare indicato come coeso e valido nel sostenere il condannato nel percorso terapeutico e di reinserimento oltre all’avvenuto svolgimento, in carcere, di attività lavorativa.
2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché il Tribunale, assolutamente libero nell’esito, colmi il rilevato difetto di motivazione sui punti di cui al § 1.2. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di tossicodipendenza del condannato, che si commentano nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA AS GI HI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3