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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/09/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 25/09/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 918/2024
Sono comparsi:
1. l'avv. ELIBERTO DI BLASIO in sost. dell'avv. MATURO GIUSEPPE per CP_1
;
[...]
2. l'avv. MALTEMPO CATERINA per Controparte_2
Le parti rilevano che l'immobile è stato rilasciato in data 28.04.25.
L'avv. Di Blasio chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L'avv. Maltempo invece chiede condannare controparte alle spese.
IL GIUDICE
dato atto dell'allontanamento delle parti dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente decisione ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
n. 918/24 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE Il Giudice monocratico Dott.ssa Valeria Protano, all'esito della discussione orale all'udienza del 25.09.25, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 918 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Maturo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Gioacchino Toma, n. 86; RICORRENTE E
, Cod. Fisc. , rapp.ta e difesa, come da procura in Controparte_2 C.F._2 calce alla memoria di comparsa del 9.09.25, dall'Avv. Caterina Maltempo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Benevento in Benevento alla Via Porta Rufina n. 34;
RESISTENTE OGGETTO: diniego di rinnovo ex art. 3 L. 431/98; CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 18.03.24, ha agito in giudizio al CP_1 fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato con in data 05.05.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento il Controparte_2
18.05.2017, al n. 2825, e, per l'effetto, ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà oggetto di locazione, sito in Benevento alla Via Nuova Calore, n. 8.
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduce di aver comunicato il proprio diniego del rinnovo del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 431/98 con lettera raccomandata A.R. del 26.06.2023, ricevuta dalla conduttrice in data 03.07.2023.
Con memoria del 10.09.24, si è costituita , lamentando: l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
la non applicabilità dell'art. 3 L. 431/98 per essersi il contratto de quo già rinnovato alla prima scadenza.
All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa, dando atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile da parte della conduttrice e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per parte ricorrente, e con condanna alle spese del ricorrente, per la resistente.
Alla luce del principio della ragione più liquida, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della stessa possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. n. 4630/1987; Cass. n. 4719/1981).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti (cfr. Cass. n. 2038/1997).
Nel caso di specie, ricorrendo tutti gli elementi anzidetti (rilascio dell'immobile locato in corso di causa come da verbale di riconsegna in atti sottoscritto da entrambe le parti, all.to alle note della resistente del 26.08.25), può, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, non ravvisandosi i presupposti per disporne la compensazione, queste vanno poste a carico della parte ricorrente in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale. Ed infatti, dagli atti di causa e da quanto riferito dallo stesso ricorrente, è emerso che il tentativo di mediazione obbligatoria, il cui onere incombe sulla parte che intende esercitare un'azione giudiziale a pena di improcedibilità nelle materie stabilite dal D.lgs. 28/10, non è stato in concreto esperito, risultando documentata la sola domanda di mediazione cui non ha fatto seguito l'incontro tra le parti (cfr. note scritte depositate dal ricorrente il 2.01.25 e domanda di mediazione ad queste all.ta). Si aggiunga, peraltro, che, nel merito, non risulta applicabile alla fattispecie in oggetto il diniego di rinnovo previsto dall'art. 3 L. 431/98 atteso che, alla data di comunicazione del diniego (cfr. lettera raccomandata A.R. del 26.06.2023, ricevuta dalla conduttrice in data 03.07.2023, all.ta al ricorso), il contratto di locazione, stipulato in data 05.05.2017 per la durata di 4 anni, rinnovabili tacitamente per ulteriori 4, si era già rinnovato tacitamente alla prima scadenza (avvenuta il 05.05.2021).
Le spese, da corrispondersi in favore dello Stato considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa, vengono, quindi, liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, secondo i parametri medi ex D.M. 147/22 relativi ai giudizi dinnanzi al Tribunale ordinario (scaglione da euro 1.100,00 a euro 5.200,00).
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 2.552,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Benevento, il 25.09.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 25/09/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 918/2024
Sono comparsi:
1. l'avv. ELIBERTO DI BLASIO in sost. dell'avv. MATURO GIUSEPPE per CP_1
;
[...]
2. l'avv. MALTEMPO CATERINA per Controparte_2
Le parti rilevano che l'immobile è stato rilasciato in data 28.04.25.
L'avv. Di Blasio chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L'avv. Maltempo invece chiede condannare controparte alle spese.
IL GIUDICE
dato atto dell'allontanamento delle parti dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente decisione ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
n. 918/24 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE Il Giudice monocratico Dott.ssa Valeria Protano, all'esito della discussione orale all'udienza del 25.09.25, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 918 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Maturo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Gioacchino Toma, n. 86; RICORRENTE E
, Cod. Fisc. , rapp.ta e difesa, come da procura in Controparte_2 C.F._2 calce alla memoria di comparsa del 9.09.25, dall'Avv. Caterina Maltempo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Benevento in Benevento alla Via Porta Rufina n. 34;
RESISTENTE OGGETTO: diniego di rinnovo ex art. 3 L. 431/98; CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 18.03.24, ha agito in giudizio al CP_1 fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato con in data 05.05.2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento il Controparte_2
18.05.2017, al n. 2825, e, per l'effetto, ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà oggetto di locazione, sito in Benevento alla Via Nuova Calore, n. 8.
A sostegno della domanda, parte ricorrente deduce di aver comunicato il proprio diniego del rinnovo del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. 431/98 con lettera raccomandata A.R. del 26.06.2023, ricevuta dalla conduttrice in data 03.07.2023.
Con memoria del 10.09.24, si è costituita , lamentando: l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
la non applicabilità dell'art. 3 L. 431/98 per essersi il contratto de quo già rinnovato alla prima scadenza.
All'odierna udienza, le parti hanno discusso la causa, dando atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile da parte della conduttrice e chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per parte ricorrente, e con condanna alle spese del ricorrente, per la resistente.
Alla luce del principio della ragione più liquida, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della stessa possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. n. 4630/1987; Cass. n. 4719/1981).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti (cfr. Cass. n. 2038/1997).
Nel caso di specie, ricorrendo tutti gli elementi anzidetti (rilascio dell'immobile locato in corso di causa come da verbale di riconsegna in atti sottoscritto da entrambe le parti, all.to alle note della resistente del 26.08.25), può, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, non ravvisandosi i presupposti per disporne la compensazione, queste vanno poste a carico della parte ricorrente in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale. Ed infatti, dagli atti di causa e da quanto riferito dallo stesso ricorrente, è emerso che il tentativo di mediazione obbligatoria, il cui onere incombe sulla parte che intende esercitare un'azione giudiziale a pena di improcedibilità nelle materie stabilite dal D.lgs. 28/10, non è stato in concreto esperito, risultando documentata la sola domanda di mediazione cui non ha fatto seguito l'incontro tra le parti (cfr. note scritte depositate dal ricorrente il 2.01.25 e domanda di mediazione ad queste all.ta). Si aggiunga, peraltro, che, nel merito, non risulta applicabile alla fattispecie in oggetto il diniego di rinnovo previsto dall'art. 3 L. 431/98 atteso che, alla data di comunicazione del diniego (cfr. lettera raccomandata A.R. del 26.06.2023, ricevuta dalla conduttrice in data 03.07.2023, all.ta al ricorso), il contratto di locazione, stipulato in data 05.05.2017 per la durata di 4 anni, rinnovabili tacitamente per ulteriori 4, si era già rinnovato tacitamente alla prima scadenza (avvenuta il 05.05.2021).
Le spese, da corrispondersi in favore dello Stato considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa, vengono, quindi, liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, secondo i parametri medi ex D.M. 147/22 relativi ai giudizi dinnanzi al Tribunale ordinario (scaglione da euro 1.100,00 a euro 5.200,00).
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 2.552,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Benevento, il 25.09.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano