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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/11/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est. dott. Caparello Stefania Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONCHERA ILARIA e dell'avv. PAOLO MENSI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Verona, Stradone San Fermo n.21
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1 C.F._2
BE GA e dell'avv. LORENZO PICOTTI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA SANTA CHIARA 15, VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI congiunte: “Disporre che la figlia minore della coppia, di anni 17, sia affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la pagina 1 di 4 stessa, relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle relative capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Le decisioni relative alla gestione quotidiana ed ordinaria della figlia minore saranno assunte disgiuntamente dal genitore presso il quale la stessa di volta in volta si verrà a trovare.
La figlia minore avrà residenza anagrafica e stabile domicilio presso la madre, Persona_1 sig.ra attualmente stabilito nell'abitazione già coniugale di NO RO (VR), via Pt_1
IO SA n. 16;
1. Disporre che, in ragione dell'età della figlia minore le visite e Persona_1 permanenze della stessa con il padre, sig. siano rimesse al libero accordo CP_1 degli stessi;
2. Assegnare l'abitazione coniugale, sita in NO RO (VR), via IO SA,
n.16, in comproprietà dei coniugi e gravata di mutuo ipotecario, completa di arredi e corredi e delle pertinenze interne ed esterne (2 garages, taverna e locali annessi), alla sig.ra
[...]
la quale continuerà ad abitarla insieme alle figlie della coppia, ed Parte_1 Persona_2
Persona_1
3. Disporsi a carico del sig. ed in favore della sig.ra l'obbligo di CP_1 Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un Persona_1 assegno mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2026, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo – Famiglia in uso al Tribunale di Verona, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore;
4. Disporsi che l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia venga Persona_1 percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
5. Disporsi a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra per il Per_1 Pt_1 relativo mantenimento, un assegno mensile di importo pari ad euro 200,00, da corrispondersi sino (e non oltre) la data di stipula del rogito notarile avente ad oggetto il trasferimento, da parte del sig. in favore della sig.ra Per_1 Pt_1
(a titolo di liquidazione una tantum), della propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a residenza coniugale, da effettuarsi in sede divorzile entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autorizzazione del Pubblico Ministero sull'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita;
pagina 2 di 4 7. Disporsi che, in ragione dell'età e dell'autosufficienza economica ormai raggiunta dalla figlia nulla sia dovuto dal sig. in favore di quest'ultima per il Persona_2 CP_1 relativo mantenimento, ordinario e straordinario, con decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento dalla data del deposito delle conclusioni conformi congiuntamente dimesse dalle parti;
8. Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2436/2023 r.g., pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il
15.12.2023, veniva dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del
[...] CP_1 giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Le condizioni di separazione di cui alle conclusioni conformi precisate dalle parti devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alla prole minorenne il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di separazione di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli accordi raggiunti;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
pagina 3 di 4 La Presidente
dott. Claudia Dal Martello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudia Dal Martello Presidente rel/est. dott. Caparello Stefania Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONCHERA ILARIA e dell'avv. PAOLO MENSI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Verona, Stradone San Fermo n.21
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CP_1 C.F._2
BE GA e dell'avv. LORENZO PICOTTI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA SANTA CHIARA 15, VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI congiunte: “Disporre che la figlia minore della coppia, di anni 17, sia affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la pagina 1 di 4 stessa, relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle relative capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Le decisioni relative alla gestione quotidiana ed ordinaria della figlia minore saranno assunte disgiuntamente dal genitore presso il quale la stessa di volta in volta si verrà a trovare.
La figlia minore avrà residenza anagrafica e stabile domicilio presso la madre, Persona_1 sig.ra attualmente stabilito nell'abitazione già coniugale di NO RO (VR), via Pt_1
IO SA n. 16;
1. Disporre che, in ragione dell'età della figlia minore le visite e Persona_1 permanenze della stessa con il padre, sig. siano rimesse al libero accordo CP_1 degli stessi;
2. Assegnare l'abitazione coniugale, sita in NO RO (VR), via IO SA,
n.16, in comproprietà dei coniugi e gravata di mutuo ipotecario, completa di arredi e corredi e delle pertinenze interne ed esterne (2 garages, taverna e locali annessi), alla sig.ra
[...]
la quale continuerà ad abitarla insieme alle figlie della coppia, ed Parte_1 Persona_2
Persona_1
3. Disporsi a carico del sig. ed in favore della sig.ra l'obbligo di CP_1 Pt_1 contribuire al mantenimento della figlia mediante la corresponsione di un Persona_1 assegno mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di dicembre 2026, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo – Famiglia in uso al Tribunale di Verona, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore;
4. Disporsi che l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia venga Persona_1 percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
5. Disporsi a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra per il Per_1 Pt_1 relativo mantenimento, un assegno mensile di importo pari ad euro 200,00, da corrispondersi sino (e non oltre) la data di stipula del rogito notarile avente ad oggetto il trasferimento, da parte del sig. in favore della sig.ra Per_1 Pt_1
(a titolo di liquidazione una tantum), della propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a residenza coniugale, da effettuarsi in sede divorzile entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autorizzazione del Pubblico Ministero sull'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita;
pagina 2 di 4 7. Disporsi che, in ragione dell'età e dell'autosufficienza economica ormai raggiunta dalla figlia nulla sia dovuto dal sig. in favore di quest'ultima per il Persona_2 CP_1 relativo mantenimento, ordinario e straordinario, con decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento dalla data del deposito delle conclusioni conformi congiuntamente dimesse dalle parti;
8. Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2436/2023 r.g., pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il
15.12.2023, veniva dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del
[...] CP_1 giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
Con note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Le condizioni di separazione di cui alle conclusioni conformi precisate dalle parti devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono alla prole minorenne il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di separazione di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli accordi raggiunti;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
pagina 3 di 4 La Presidente
dott. Claudia Dal Martello
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