Articolo 51 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 50Articolo 52
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18 marzo 1953
Art. 51. (Scioglimento del Consiglio regionale)

Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall' art. 126 della Costituzione , e' proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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