Art. 51. (Scioglimento del Consiglio regionale)
Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall' art. 126 della Costituzione , e' proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi previsti dall' art. 126 della Costituzione , e' proposto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.