Art. 5. 1. Il versamento di acconto di cui all' articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 , e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.
2. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 , e' sostituito dal seguente:
"Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente".
(( 2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto ))
2. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 , e' sostituito dal seguente:
"Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente".
(( 2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto ))