Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7842 dell'anno 2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1
mandato in atti dall'Avv. Ticali Cosima;
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Lipani Laura;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.02.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Corleone il 25.05.2013 con , unione Controparte_1 coniugale dalla quale sono nati i figli: Gabriele, il 27.09.2015 e , il Per_1
3.06.2020 - ha chiesto a questo Tribunale, a seguito del decreto emesso il
30.03.2023 di omologa delle condizioni della separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, confermando il regime di affidamento condiviso dei minori con
1
Ha, inoltre, richiesto di disporre la ripartizione tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno dell'assegno unico erogato dall'Inps.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 il 7/01/2025, ha aderito alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha chiesto la conferma del regime di affidamento condiviso e domiciliazione prevalente dei minori presso la sua abitazione, un incremento del contributo al mantenimento pari ad euro 400,00, il versamento integrale in suo favore da parte dell'Inps dell'assegno unico, la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, nonché di “disporre che il padre provveda ad accompagnare i figli a scuola ogni mattina e possa tenerli con sé almeno due volte infrasettimanali nei giorni che verranno concordati secondo gli impegni lavorativi del padre e scolastici dei minori, seguendoli sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che avranno luogo in dette giornate. Il padre terrà, altresì, i figli a fine settimane alterni;
le feste civili e religiose alternativamente, nonché due settimane, anche consecutive, da concordare entro giorno 15 giugno di ogni anno”.
3. All'udienza di comparizione dei coniugi del 18/02/2025 le parti, su impulso del Giudice delegato, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 14/03/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto n. 3117/2023 del 30/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo
2 ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato, all'udienza del
18.02.2025, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito integralmente si riportano:
“regime di affidamento congiunto con domiciliazione prevalente presso
l'abitazione materna;
il padre potrà incontrare i figli secondo le modalità attuali ossia: il martedì e giovedì dall'uscita da scuola, con il pernottamento e due domeniche al mese per tutto il giorno, soltanto ove il SI non svolga attività lavorativa;
Pt_1 per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dall'1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare
i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora dei minori e di fare comunicare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
evidenziato che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti.
Conferma dei provvedimenti economici previsti in sede di separazione e dunque: il SI si obbliga a versare alla SIa , a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e acconsente che l'assegno unico per i figli a carico erogato dall'Inps, il cui importo attuale è di circa 450,00 euro, venga percepito integralmente dalla SIa;
CP_1 le parti provvederanno a far fronte alle spese straordinarie per la prole,
3 secondo il protocollo in atto vigente presso questo Tribunale, nella misura del
50% ciascuno”.
Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
4. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corleone (PA) il
25.05.2013, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1
, nata a [...] l'[...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 6, parte II, serie A dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Monica
Montante.
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