Articolo 1 della Legge 3 novembre 1980, n. 707
Articolo 2
Versione
19 novembre 1980
Art. 1. Copertura finanziaria dell'accordo per il personale docente e non docente della scuola

E' autorizzata la spesa di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 600.400 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 17 giugno 1980 dallo SNALS, per la corresponsione al personale della scuola indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 10 gennaio 1980.
Entrata in vigore il 19 novembre 1980