Sentenza breve 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 10/03/2023, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 04144/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2023, proposto da LE NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Scaramella e Michele Mirante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LD NO, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) Della Determinazione Dirigenziale n° 2279 del 2022, repertorio GB/2279/2022 del 02/12/2022 pubblicata in data 2 dicembre 2022, numero protocollo GB/92585/2022 del 02/12/2022, adottata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Rettifica della graduatoria di merito approvata con Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22/03/2002)”;
b) dell'allegato A annesso alla suddetta determina, denominato “graduatoria di merito rettificata”, dell'allegato B, annesso alla suddetta determina denominato “Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell'accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria” nella parte in cui la ricorrente viene collocata a seguito di procedura di rettifica:
- nell'Allegato A, nella posizione 1627 con punti 13,0000 anziché nella posizione 1419 sempre con punti 13,0000 ma in preferenza a parità di punteggio ex art. 5 D.P.R. 487 del 1994;
- nell'Allegato B, nella posizione 1624 con punti 13,00000 anziché nella posizione 1416 con punti 13,00000 ma in precedenza a parità di punteggio ex art. 5 D.P.R. 487 del 1994;
e, specificatamente, nella misura in cui l'odierna ricorrente, in violazione dell'art. 3 del Bando relativo alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018, non si è vista attribuire nelle graduatorie rettificate suddette approvate ed allegate alla Determinazione Dirigenziale n° 2279 del 2022, repertorio GB/2279/2022 del 02/12/2022 pubblicata in data 2 dicembre 2022, numero protocollo GB/92585/2022 del 02/12/2022”, la preferenza ex art. 5 comma 5 del bando di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e ss.mm.ii., relativa al “numero dei figli a carico, indipendentemente, dal fatto che il candidato sia coniugato o meno”;
c) di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora LE NT ha partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto dal Comune di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 3 agosto 2018 finalizzato “alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli Asili Nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18 dicembre 2020 il Comune approvava la graduatoria di merito dove alla signora NT veniva attribuito il punteggio complessivo di 13 (di cui di 10 punti per la prova scritta e di cui 3 punti per il previo inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale), mentre non le veniva attribuita, a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria per i figli a carico prevista dall’art. 5 comma 5 del bando di concorso.
All’esito del riesame della graduatoria di merito, giustificato dall’erroneo mancato riconoscimento del punteggio previsto per i titoli professionali e di servizio di cui all’articolo 3 del bando, il Comune con la Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 5 luglio 2021 approvava la nuova graduatoria finale dove la ricorrente risultava posizionarsi al numero 1534 con punteggio complessivo di 13 e anche in tal caso non veniva attribuito alla concorrente, a parità di punteggio, la precedenza in graduatoria per i figli a carico prevista dall’art. 5 comma 5 del bando di concorso.
Il Comune, a seguito peraltro delle pronunce della Sezione di accoglimento di alcuni ricorsi proposti da altri concorrenti al medesimo concorso, provvedeva a riesaminare la graduatoria e con Determinazione Dirigenziale n. 570 del 22 marzo 2022 rettificava la precedente graduatoria di luglio 2021. La signora NT, pur mantenendo lo stesso punteggio di 13,00000 punti, veniva ricollocata in graduatoria in una posizione peggiorativa ossia al numero 1553 (rispetto alla graduatoria di luglio 2021 in cui era collocata al numero 1534), stante il superamento di altre concorrenti.
Il Comune in data 12 settembre 2022 decideva di avviare il procedimento di revisione in autotutela della graduatoria estendendo l’attività di revisione riguardante “il possesso dei titoli professionali e di servizio previsti dal bando di concorso da parte dei candidati risultati idonei” nei confronti di tutti i candidati e quindi non solo nei confronti di coloro che avevano ottenuto una pronuncia favorevole, anche cautelare, da parte del giudice amministrativo.
A conclusione del procedimento di riesame, il Comune con Determinazione Dirigenziale n. 2279 del 2 dicembre 2022 rettificava ulteriormente la graduatoria definitiva di luglio 2021 (già rettificata a marzo 2022) e la signora NT, pur mantenendo lo stesso punteggio di 13,00000 punti, veniva ricollocata in graduatoria in una posizione ancora peggiorativa ossia al numero 1627 (rispetto alla graduatoria di marzo 2022).
A questo punto la signora NT ha proposto ricorso avverso la Determinazione Dirigenziale n. 2279 del 2 dicembre 2022 lamentando la mancata attribuzione, a parità di punteggio (13 punti), della preferenza per i figli a carico stabilita dall’art. 5 comma 5 del bando.
Nel gravame si evidenza, con riferimento all’interesse ad agire, che “Date tali posizioni sempre più peggiorative da una graduatoria rettificata all’altra si ravvisa, permane e diviene più pregnante, pertanto, ora l’interesse della ricorrente … di impugnare le ultime graduatorie di cui agli allegati A e B alla D.D. n° 2279 del 2022, del 2 dicembre 2022, dato che in base a tale ultima graduatoria del 2 dicembre 2022, la ricorrente è degradata di ben 74 posizioni rispetto a quella di marzo 2022 e di ben 93 posizioni rispetto a quella di luglio 2021 e ritiene solo ora, pertanto, dato il detrimento peggiorativo avuto, di voler impugnare la graduatoria de qua onde rivendicare l’effettiva posizione spettantele in base alla preferenza attribuitale dall’art. 5 del D.P.R. 487 del 1994 (tre figli a carico)”. La ricorrente precisa pertanto che “tale ultima graduatoria del 2 dicembre 2022” costituisce “atto innovativo all’interno della sequenza procedimentale afferente alla procedura selettiva in questione ed interamente sostitutivo della graduatoria originaria di luglio 2021 e di quella rettificata di marzo 2022”.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio rilevando l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente “non ha impugnato” né la nuova graduatoria del 22 marzo 2022 né quella del 5 luglio 2022. Con tali provvedimenti, si afferma, non sarebbe stata compiuta “nessuna nuova istruttoria da parte dell’Amministrazione in merito alla posizione della ricorrente”, sicchè essi sarebbe atti meramente confermativi della precedente graduatoria.
Alla camera di consiglio dell’8 marzi 2023, il Collegio ha rilevato la possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata, dandone atto a verbale, ricorrendone i presupposti di legge ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La posizione giuridica dedotta in giudizio dalla ricorrente risulta essere stata lesa con l’adozione della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18 dicembre 2020. Con questo provvedimento il Comune ha approvato la graduatoria di merito e con esso non ha, per la prima volta, attribuito alla ricorrente, a parità di punteggio con quello conseguito da altri candidati, la precedenza in graduatoria per i figli a carico prevista dall’art. 5 comma 5 del bando di concorso.
Con i successivi provvedimenti di approvazione delle graduatorie del 22 marzo 2022, del 5 luglio 2022 e del 2 dicembre 2022 il Comune ha riformulato la graduatoria con riferimento alla mancata attribuzione dei punteggi per titoli e/o servizi senza ritornare sulla scelta di non aver attribuito alla ricorrente una posizione migliorativa per i titoli di preferenza a parità di punteggio, ribadendo di fatto il mancato scorrimento della graduatoria in virtù della precedenza prevista dal bando a parità di punteggio.
Il provvedimento che ha leso per la prima volta la posizione giuridica della ricorrente è quindi la Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18 dicembre 2020.
È con riferimento a questo provvedimento che va allora accertata la condizione dell’azione dell’interesse ad agire che il ricorrente mira ad ottenere tramite l’iniziativa processuale (art. 100 c.p.c), interesse la cui sussistenza va accertata in senso obiettivo ossia a prescindere dall’intensità della lesione subita o dal grado di percezione della lesione da parte dell’interessato.
Sulle base di queste coordinate, il provvedimento di approvazione della graduatoria del 2 dicembre 2022, impugnato in questa sede, non radica l’interesse ad agire della ricorrente poiché la lesione della posizione dedotta in giudizio risale al provvedimento di approvazione della graduatoria del 18 dicembre 2020.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria del 2 dicembre 2022 costituisce atto di mera conferma (e perciò non impugnabile in quanto non autonomamente lesivo) dei precedenti provvedimenti di approvazione della graduatoria, poiché con esso l’amministrazione non ha compiuto una nuova istruttoria sulla posizione della ricorrente, né esso reca una nuova motivazione in relazione alla posizione giuridica azionata in giudizio nei limiti di cui si lamenta la lesione (mancata attribuzione della precedenza in graduatoria).
Del resto, se fosse ammessa la possibilità di proporre ricorso avverso un atto che, pur confermando un precedente provvedimento, non incide comunque in via diretta e con carica lesiva sulla posizione giuridica dell’interessato, si consentirebbe a questi di posticipare a propria scelta il termine di decadenza per proporre ricorso, termine di decadenza che invece va rispettato in modo rigoroso poiché posto a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e dell’azione amministrazione (artt. 39 e 41, comma 2, c.p.a. e 100 c.p.c.).
In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
La peculiarità della controversia e la definizione in rito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Luca Iera, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO