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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 11/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. 110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta
Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 110 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 vertente tra
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Castel di Sangro Via Fainzera n. 11, rappresentato e difeso dall'avv.
RA LO del Foro di Trieste come da procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE/OPPONENTE -
E
(C.F. ,), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sulmona Via Salvemini n. 7 presso lo Studio dell'Avv. Paolo
Sambenedetto che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-CONVENUTA/OPPOSTA –
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per essa la mandataria c.f. CP_3
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_3
1 2
domiciliata in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31 presso lo studio dell'avv. Alessia De Ambrosiis che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento in successione;
-INTERVENUTA IN SUCCESSIONE-
OGGETTO: Opposizione precetto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza del
13.3.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione all'atto di precetto notificato dalla
[...]
sulla base della titolarità di un credito derivante da Controparte_1
un mutuo ipotecario e nello specifico mutuo a rogito notaio Dott. Notaio
, Rep 51538 (n. 487087), del 5/2/2016, di originari euro 87.000,00. Per_1
In primo luogo, l'attore ha dedotto che la banca non avrebbe accolto la sua richiesta di sospendere il pagamento delle rate durante la pandemia determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19 come previsto dalla normativa, violando così la buona fede.
Nel merito, a sostegno della citata opposizione l'odierno attore ha eccepito:
1) NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI PATTUIZIONE DEL TASSO DI
INTERESSE PER APPLICAZIONE OCCULTA DEL REGIME
COMPOSTO – VIOLAZIONE ARTT. 821 3°COMMA C.C. -
RICALCOLO DEL RAPPORTO CON REGIME SEMPLICE DEGLI
INTERESSI
2) NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI PATTUIZIONE DEL TASSO DI
INTERESSE PER INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI
INTERESSE – VIOLAZIONE ARTT. 1418 C.C., 2° COMMA, 1284 C.C,
3° COMMA, 1283 C.C., 120 TUB, 1346 C.C., 1337 C.C., 1375 C.C., 117
TUB, 4°COMMA – NULLITA' O ANNULLAMENTO PARZIALE
RICALCOLO DEL RAPPORTO AL TASSO LEGALE.
2 3
Con comparsa del 15.6.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e Controparte_1 insistendo per il rigetto integrale della domanda.
Prima della celebrazione della prima udienza, in data 6.3.2022 si costituiva con atto di intervento in successione, la come mandataria CP_3
della in quanto cessionaria dei crediti, tra gli altri, Controparte_2
della . Controparte_1
In seguito alla concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., il precedente istruttore sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e riteneva di procedere a consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito della consulenza tecnica, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 28.11.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del
13.3.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
Prima di entrare nel merito della presente opposizione, occorre effettuare una premessa in fatto relativa al titolo azionato dall'istituto di credito convenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione al precetto con il quale è stato lui intimato il pagamento del complessivo importo di € 71.520,49, comprensivo degli interessi maturati al 26.10.2021 e dei compensi legali, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del precetto in forza di contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Dott. Notaio , Rep 51538 (n. 487087), del 5/2/2016. Per_1
Con il sopra citato contratto di mutuo la Banca di credito cooperativo di
Roma ha concesso a in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della l'importo di € 87.000 dietro rimborso a 15 Parte_2
anni con 30 ratei semestrali.
Il mutuo, della durata di anni 15, prevedeva il rimborso in n. 30 rate composte semestrali posticipate, comprensive di una quota capitale e di
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una quota interessi calcolati al tasso variabile, oltre che interessi di preammortamento, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sotto la lettera “C”.
Le condizioni di ammortamento e la determinazione degli interessi sono regolati nell'art. 3 del contratto che testualmente dispone: “a) il capitale mutuato sarà restituito in 30 rate posticipate e costituenti le quote capitale delle corrispondenti rate composte, secondo il piano di rimborso allegato sotto la lettera “C”; b) gli interessi sulla somma posta in ammortamento saranno pagati, al tasso come appresso determinato, in rate posticipate, costituenti le quote interessi delle corrispondenti rate composte ed aventi pari numero, medesima periodicità ed uguali scadenze delle rate di capitale di cui alla precedente lettera a).”
L'ultimo capoverso dell'art. 3, dopo aver precisato le modalità di determinazione del tasso di interesse variabile, statuisce che “le parti si danno reciproco atto che, in base a quanto sopra, il tasso praticato sulla prima rata di ammortamento è pari al complessivo 1,77% (TAEG 2,022%) e, pertanto, l'ammontare complessivo della rata è uguale a Euro 3.315,00
(tremilatrecentoquindici/00). Si conviene tra le parti che le quote interessi successive alla prima come indicato nel piano di ammortamento allegato sono da considerarsi puramente indicative in quanto calcolate supponendo la costanza nel tempo del tasso applicato alla prima rata di ammortamento”.
Il Documento di sintesi allegato al contratto sotto la lettera “A” precisa le
Modalità di calcolo degli interessi, più precisamente viene stabilito che “il calcolo degli interessi è definito secondo la formula: debito in linea capitale (tempo per tempo) moltiplicato per il tasso di interesse e per il numero dei giorni effettivi della singola rata di ammortamento, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile)”.
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Successivamente, è divenuta titolare del credito oggetto del presente giudizio, la Controparte_2
Invero, in data 2.5.2022, la ha concluso con diversi Controparte_2
istituti di credito, tra cui la di contratti Controparte_1 CP_1
di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”), il tutto come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05 maggio 2022.
In virtù dei Contratti di Cessione, la ha acquistato Controparte_2 pro-soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a ai Controparte_2
sensi dell'articolo 1263 del codice civile, i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'art. 7.1, comma
6, della Legge sulla Cartolarizzazione.
Ciò posto, la nuova titolare del credito, ha conferito Controparte_2
incarico a doNext S.p.A., con sede in Lungotevere Flaminio n. 18, CP_1 codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di n. e CP_1 P.IVA_4
partita IVA n. , affinché in suo nome e per suo conto in qualità P.IVA_5
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti
5 6
dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.
La doNext S.p.A., a sua volta, ha conferito a tra l'altro, CP_3
alcune attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti.
Al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, con scrittura privata Controparte_2
autenticata in data
14.06.2022 per atto Notaio rep. 33253 racc. 22333, Persona_2 registrato a Pordenone il 16.06.2022 al n. 8586 serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria affinché, in nome e per conto di CP_3
essa Mandante, possa compiere tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i
Crediti, e quindi compiere atti, adempimenti, attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della cedente.
Pertanto, la nuova titolare del credito, si costituiva in successione nei diritti della di a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_1
CP_3
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che non si ravvisano, come eccepito da parte attrice, omissioni o vizi relativi alla consulenza tecnica
6 7
che risulta esaustiva e completa e che, come si vedrà nel prosieguo, non era nemmeno necessaria ai fini del contendere.
Ciò posto, appare opportuno, dunque, analizzare singolarmente le eccezioni sollevate da parte attrice.
***
1.In primo luogo, parte attrice contesta l'illegittimo rifiuto dell'istituto di credito di concedere la sospensione delle rate di mutuo durante il periodo della diffusione del contagio da COVID-19.
Tuttavia, l'istituto convenuto ha prodotto la lettera con la quale ha rigettato la richiesta in quanto il debito dell'odierno attore era stato già classificato ad “inadempienza probabile” in quanto non erano state corrisposte con regolarità le rate per più di 90 giorni.
Ed effettivamente, la normativa di cui al DL n. 18/2020 prevedeva la concessione del beneficio della sospensione dei pagamenti dei mutui solo se le esposizioni non erano state già classificate come deteriorate (come nel caso di specie).
Pertanto, l'istituto non ha adottato alcun comportamento illegittimo o arbitrario.
2. In secondo luogo, parte attrice sostiene che il contratto di mutuo sarebbe illegittimo in quanto avrebbe portato un'applicazione di un interesse composto degli interessi.
Tale eccezione è priva di fondamento.
Risulta, infatti, che il contratto di mutuo è stato stipulato in data successiva alla delibera CICR del 9.2.2000 emanata secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3 decreto legislativo 342/1999 come trafuso nell'art. 120 comma
2 TUB che nella formulazione ratione temporis vigente prevede che “il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni di conto corrente
7 8
sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”.
Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non è illegittima tenuto conto della data di stipulazione dei contratti e del fatto che nei medesimi è espressamente prevista la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a debito che a credito.
Sul punto occorre rilevare che la consulenza tecnica, chiara, precisa, esente da vizi ed omissioni oltre che pienamente attendibile sul punto ha affermato che: Nel mutuo oggetto di causa non si ravvisa di fatto alcuna capitalizzazione degli interessi, parimenti non è presente in contratto alcuna clausola che faccia riferimento al calcolo degli interessi in regime composto”.
3. Parte attrice ha eccepito anche la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Secondo la consulenza tecnica espletata, le condizioni indicate espressamente nel contratto sono le medesime di quelle effettivamente applicate con la possibilità di ricostruire un solo piano di ammortamento.
Invero “Il contratto di mutuo consente di pervenire agevolmente al calcolo del piano di ammortamento e alla determinazione degli interessi. Il sottoscritto CTU ha provveduto al ricalcolo dell'intero piano di ammortamento in applicazione dei parametri statuiti nell'art.3 del contratto e della formula dettata nelle Modalità di calcolo degli interessi del Documento di sintesi al tasso di interesse iniziale dell'1,77% annuo. I dati ottenuti coincidono, a meno di trascurabili arrotondamenti, con i valori indicati nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. Ciò consente di affermare che la pedissequa applicazione delle condizioni economiche statuite nel contratto di mutuo consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento, di conseguenza non si ravvisa alcuna necessità di procedere a ricalcolare il rapporto al tasso legale.”
Pertanto si ritiene che il contratto è esente dai vizi eccepiti da parte attrice.
***
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In definitiva, le domande proposte dall'attore vanno integralmente rigettate con conseguente condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza secondo i parametri del DM 55/2014.
Le spese di CTU possono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
Nulla per le spese della in quanto la Controparte_1 [...]
è subentrata nella sua posizione nel presente giudizio. Controparte_2
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
[...]
- Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
così come rappresentata nel presente giudizio, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi (scaglione sino a € 260.000,00, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate) oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona il 11.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta
Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 110 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 vertente tra
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Castel di Sangro Via Fainzera n. 11, rappresentato e difeso dall'avv.
RA LO del Foro di Trieste come da procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE/OPPONENTE -
E
(C.F. ,), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sulmona Via Salvemini n. 7 presso lo Studio dell'Avv. Paolo
Sambenedetto che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-CONVENUTA/OPPOSTA –
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per essa la mandataria c.f. CP_3
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_3
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domiciliata in Teramo, Via Trento e Trieste n. 29/31 presso lo studio dell'avv. Alessia De Ambrosiis che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento in successione;
-INTERVENUTA IN SUCCESSIONE-
OGGETTO: Opposizione precetto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza del
13.3.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione all'atto di precetto notificato dalla
[...]
sulla base della titolarità di un credito derivante da Controparte_1
un mutuo ipotecario e nello specifico mutuo a rogito notaio Dott. Notaio
, Rep 51538 (n. 487087), del 5/2/2016, di originari euro 87.000,00. Per_1
In primo luogo, l'attore ha dedotto che la banca non avrebbe accolto la sua richiesta di sospendere il pagamento delle rate durante la pandemia determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19 come previsto dalla normativa, violando così la buona fede.
Nel merito, a sostegno della citata opposizione l'odierno attore ha eccepito:
1) NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI PATTUIZIONE DEL TASSO DI
INTERESSE PER APPLICAZIONE OCCULTA DEL REGIME
COMPOSTO – VIOLAZIONE ARTT. 821 3°COMMA C.C. -
RICALCOLO DEL RAPPORTO CON REGIME SEMPLICE DEGLI
INTERESSI
2) NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI PATTUIZIONE DEL TASSO DI
INTERESSE PER INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI
INTERESSE – VIOLAZIONE ARTT. 1418 C.C., 2° COMMA, 1284 C.C,
3° COMMA, 1283 C.C., 120 TUB, 1346 C.C., 1337 C.C., 1375 C.C., 117
TUB, 4°COMMA – NULLITA' O ANNULLAMENTO PARZIALE
RICALCOLO DEL RAPPORTO AL TASSO LEGALE.
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Con comparsa del 15.6.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e Controparte_1 insistendo per il rigetto integrale della domanda.
Prima della celebrazione della prima udienza, in data 6.3.2022 si costituiva con atto di intervento in successione, la come mandataria CP_3
della in quanto cessionaria dei crediti, tra gli altri, Controparte_2
della . Controparte_1
In seguito alla concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., il precedente istruttore sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e riteneva di procedere a consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito della consulenza tecnica, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 28.11.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del
13.3.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
Prima di entrare nel merito della presente opposizione, occorre effettuare una premessa in fatto relativa al titolo azionato dall'istituto di credito convenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione al precetto con il quale è stato lui intimato il pagamento del complessivo importo di € 71.520,49, comprensivo degli interessi maturati al 26.10.2021 e dei compensi legali, oltre interessi al tasso legale dalla notifica del precetto in forza di contratto di mutuo fondiario a rogito notaio Dott. Notaio , Rep 51538 (n. 487087), del 5/2/2016. Per_1
Con il sopra citato contratto di mutuo la Banca di credito cooperativo di
Roma ha concesso a in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della l'importo di € 87.000 dietro rimborso a 15 Parte_2
anni con 30 ratei semestrali.
Il mutuo, della durata di anni 15, prevedeva il rimborso in n. 30 rate composte semestrali posticipate, comprensive di una quota capitale e di
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una quota interessi calcolati al tasso variabile, oltre che interessi di preammortamento, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sotto la lettera “C”.
Le condizioni di ammortamento e la determinazione degli interessi sono regolati nell'art. 3 del contratto che testualmente dispone: “a) il capitale mutuato sarà restituito in 30 rate posticipate e costituenti le quote capitale delle corrispondenti rate composte, secondo il piano di rimborso allegato sotto la lettera “C”; b) gli interessi sulla somma posta in ammortamento saranno pagati, al tasso come appresso determinato, in rate posticipate, costituenti le quote interessi delle corrispondenti rate composte ed aventi pari numero, medesima periodicità ed uguali scadenze delle rate di capitale di cui alla precedente lettera a).”
L'ultimo capoverso dell'art. 3, dopo aver precisato le modalità di determinazione del tasso di interesse variabile, statuisce che “le parti si danno reciproco atto che, in base a quanto sopra, il tasso praticato sulla prima rata di ammortamento è pari al complessivo 1,77% (TAEG 2,022%) e, pertanto, l'ammontare complessivo della rata è uguale a Euro 3.315,00
(tremilatrecentoquindici/00). Si conviene tra le parti che le quote interessi successive alla prima come indicato nel piano di ammortamento allegato sono da considerarsi puramente indicative in quanto calcolate supponendo la costanza nel tempo del tasso applicato alla prima rata di ammortamento”.
Il Documento di sintesi allegato al contratto sotto la lettera “A” precisa le
Modalità di calcolo degli interessi, più precisamente viene stabilito che “il calcolo degli interessi è definito secondo la formula: debito in linea capitale (tempo per tempo) moltiplicato per il tasso di interesse e per il numero dei giorni effettivi della singola rata di ammortamento, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile)”.
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Successivamente, è divenuta titolare del credito oggetto del presente giudizio, la Controparte_2
Invero, in data 2.5.2022, la ha concluso con diversi Controparte_2
istituti di credito, tra cui la di contratti Controparte_1 CP_1
di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”), il tutto come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della
Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 52 del 05 maggio 2022.
In virtù dei Contratti di Cessione, la ha acquistato Controparte_2 pro-soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a ai Controparte_2
sensi dell'articolo 1263 del codice civile, i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'art. 7.1, comma
6, della Legge sulla Cartolarizzazione.
Ciò posto, la nuova titolare del credito, ha conferito Controparte_2
incarico a doNext S.p.A., con sede in Lungotevere Flaminio n. 18, CP_1 codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di n. e CP_1 P.IVA_4
partita IVA n. , affinché in suo nome e per suo conto in qualità P.IVA_5
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti
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dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.
La doNext S.p.A., a sua volta, ha conferito a tra l'altro, CP_3
alcune attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti.
Al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, con scrittura privata Controparte_2
autenticata in data
14.06.2022 per atto Notaio rep. 33253 racc. 22333, Persona_2 registrato a Pordenone il 16.06.2022 al n. 8586 serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria affinché, in nome e per conto di CP_3
essa Mandante, possa compiere tutto ciò che riterrà necessario od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i
Crediti, e quindi compiere atti, adempimenti, attività e formalità ritenute necessarie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma concessa originariamente costituita a favore della cedente.
Pertanto, la nuova titolare del credito, si costituiva in successione nei diritti della di a mezzo della mandataria Controparte_1 CP_1
CP_3
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che non si ravvisano, come eccepito da parte attrice, omissioni o vizi relativi alla consulenza tecnica
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che risulta esaustiva e completa e che, come si vedrà nel prosieguo, non era nemmeno necessaria ai fini del contendere.
Ciò posto, appare opportuno, dunque, analizzare singolarmente le eccezioni sollevate da parte attrice.
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1.In primo luogo, parte attrice contesta l'illegittimo rifiuto dell'istituto di credito di concedere la sospensione delle rate di mutuo durante il periodo della diffusione del contagio da COVID-19.
Tuttavia, l'istituto convenuto ha prodotto la lettera con la quale ha rigettato la richiesta in quanto il debito dell'odierno attore era stato già classificato ad “inadempienza probabile” in quanto non erano state corrisposte con regolarità le rate per più di 90 giorni.
Ed effettivamente, la normativa di cui al DL n. 18/2020 prevedeva la concessione del beneficio della sospensione dei pagamenti dei mutui solo se le esposizioni non erano state già classificate come deteriorate (come nel caso di specie).
Pertanto, l'istituto non ha adottato alcun comportamento illegittimo o arbitrario.
2. In secondo luogo, parte attrice sostiene che il contratto di mutuo sarebbe illegittimo in quanto avrebbe portato un'applicazione di un interesse composto degli interessi.
Tale eccezione è priva di fondamento.
Risulta, infatti, che il contratto di mutuo è stato stipulato in data successiva alla delibera CICR del 9.2.2000 emanata secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3 decreto legislativo 342/1999 come trafuso nell'art. 120 comma
2 TUB che nella formulazione ratione temporis vigente prevede che “il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni di conto corrente
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sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”.
Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non è illegittima tenuto conto della data di stipulazione dei contratti e del fatto che nei medesimi è espressamente prevista la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a debito che a credito.
Sul punto occorre rilevare che la consulenza tecnica, chiara, precisa, esente da vizi ed omissioni oltre che pienamente attendibile sul punto ha affermato che: Nel mutuo oggetto di causa non si ravvisa di fatto alcuna capitalizzazione degli interessi, parimenti non è presente in contratto alcuna clausola che faccia riferimento al calcolo degli interessi in regime composto”.
3. Parte attrice ha eccepito anche la nullità del contratto per indeterminatezza del tasso.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
Secondo la consulenza tecnica espletata, le condizioni indicate espressamente nel contratto sono le medesime di quelle effettivamente applicate con la possibilità di ricostruire un solo piano di ammortamento.
Invero “Il contratto di mutuo consente di pervenire agevolmente al calcolo del piano di ammortamento e alla determinazione degli interessi. Il sottoscritto CTU ha provveduto al ricalcolo dell'intero piano di ammortamento in applicazione dei parametri statuiti nell'art.3 del contratto e della formula dettata nelle Modalità di calcolo degli interessi del Documento di sintesi al tasso di interesse iniziale dell'1,77% annuo. I dati ottenuti coincidono, a meno di trascurabili arrotondamenti, con i valori indicati nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo. Ciò consente di affermare che la pedissequa applicazione delle condizioni economiche statuite nel contratto di mutuo consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento, di conseguenza non si ravvisa alcuna necessità di procedere a ricalcolare il rapporto al tasso legale.”
Pertanto si ritiene che il contratto è esente dai vizi eccepiti da parte attrice.
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In definitiva, le domande proposte dall'attore vanno integralmente rigettate con conseguente condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza secondo i parametri del DM 55/2014.
Le spese di CTU possono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
Nulla per le spese della in quanto la Controparte_1 [...]
è subentrata nella sua posizione nel presente giudizio. Controparte_2
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
[...]
- Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
così come rappresentata nel presente giudizio, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi (scaglione sino a € 260.000,00, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate) oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona il 11.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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