Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 21622/2019
Sent. n.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21622/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di risoluzione contrattuale , vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Ileana Capurro, in virtù di procura Parte_1
in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 CP_2
giusta procura per Notar del 9/10/2018, rep. n. 58895, rapp.ta e Persona_1 difesa dall'avv. Stefano Gregoroni, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
E
CONVENUTA
Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli, via G. Orsini n. 59
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
11/11/2024
FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio nei confronti della e della Parte_1 Controparte_3
esponendo: Controparte_1
- che aveva sottoscritto in data 14/7/2017 un contratto di acquisto e posa in opera di infissi in PVC Prolux con la Controparte_4 Controparte_5
inclusi di controtelai, cassonetti, avvolgibili motorizzati e motori, nonché della
R.G. n. 21622/2019 porta blindata con pannello sia interno che esterno, da consegnare entro il termine di 45 giorni a decorrere dall'ultimo sopralluogo del 12/11/2017;
- che il compenso pattuito era pari ad € 13.250,00 oltre IVA, di cui € 7.545,00 più
IVA versati a titolo di acconto;
- che in data 15/12/2017 aveva stipulato con la , presso la sede della Controparte_1
un contratto di “finanziamento a termine finalizzato altri settori” per CP_3
il costo residuo della fornitura pari ad € 6.275,04;
- che l'ammontare del finanziamento erogato da , in virtù della CP_1
convenzione esistente tra le parti, veniva direttamente versato a CP_3
convenzionata, mentre essa esponente assumeva l'obbligo di restituire ratealmente la somma finanziata dall'istituto di credito mediante rate mensili dell'importo di €
261,46;
- che la si era gravemente inadempiente agli obblighi assunti come CP_3
risultava dalla relazione tecnica allegata in atti;
- che inoltre la fornitura doveva essere effettuata entro il giorno 5/1/2018 mentre, in palese violazione degli obblighi contrattuali, la consegna parziale dei serramenti era avvenuta soltanto nei mesi di marzo ed aprile 2018;
- che, stante il perdurante inadempimento, aveva inviato alla in data CP_3
3/10/2018 una diffida ad adempiere e, decorso inutilmente il termine assegnato di trenta giorni, una successiva comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto;
- che, oltre al suindicato acconto, aveva corrisposto alla le rate di CP_1
finanziamento sino all'avvenuta risoluzione del contratto nel novembre 2018.
Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento posto in essere dalla risolversi il contratto di vendita per grave CP_3
inadempimento della predetta a far data dal 14/11/2018 e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
dichiararsi risolto il contratto di mutuo di scopo stipulato con la a far tempo dalla medesima data e condannarsi quest'ultima alla CP_1 restituzione della somma di € 3.137,52 percepita a titolo di ratei dal dicembre
2017 al novembre 2018, il tutto con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto la CP_1
la quale, resistendo alla domanda, ne chiedeva il rigetto in ragione della sua dedotta infondatezza;
in via subordinata, nel solo caso di accoglimento della domanda di risoluzione, chiedeva in via riconvenzionale condannarsi la Pt_2
[...]
[...] 3
[...]
R.G. n. 21622/2019
Casa, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, alla restituzione della somma di €
6.275,00 oltre agli interessi legali maggiorati di sette punti percentuali dalla data di erogazione al saldo ovvero in via ulteriormente subordinata condannarsi la predetta alla restituzione della suindicata somma ai sensi degli artt. 2033 e 2041
c.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
Autorizzata la notificazione della comparsa di costituzione nei confronti della convenuta la , con le note scritte di trattazione CP_3 CP_1
depositate in data 9/11/2020, dichiarava di rinunciare alle domande riconvenzionali proposte nei confronti della CP_3
Compiuta l'istruttoria, la causa, con ordinanza pronunciata in data
11/11/2024, veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente dichiarata la contumacia della società non costituitasi in giudizio, benchè CP_3
ritualmente evocata con pec ricevuta in data 29/7/2019.
Ciò posto, va rilevato che l'attrice, con atto depositato in data 31/1/2025, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., essendo le parti addivenute ad una composizione bonaria della lite.
Con atto depositato in data 3/2/2025, la ha dichiarato di Controparte_1
accettare la rinuncia agli atti notificatale dalla , confermando l'intervenuta Pt_1
transazione della lite e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, accertata la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, le stesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 306 comma 4° c.p.c., vanno interamente compensate tra le parti, attesa l'espressa richiesta formulata in tal senso dalla CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione notificato in data Parte_1
29/7/2019, nei confronti della Controparte_3
e della così provvede:
[...] Controparte_1
a) dichiara la contumacia della Controparte_3
b) dichiara estinto il giudizio;
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R.G. n. 21622/2019
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Napoli, 5/2/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)