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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IN RR, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5467/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
(p.i.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RI AN (c.f.:
) e dall'avv. ON CA (c.f.: C.F._1
), ed elettivamente domiciliati nello studio dei difensori, in C.F._2
Battipaglia (SA), via Trieste n. 2;
- RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in
[...]
Battipaglia (SA), Piazza A. De Curtis 1-2 (c.f.: , rappresentata e difesa, P.IVA_2
giusta procura in atti, dall'avv. Edoardo Rossi (c.f.: ed C.F._3 elettivamente domiciliata nel suo studio, in Battipaglia, via Fratelli Rosselli n. 7;
- RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DEICSIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.05 2019, la società ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
, con la Controparte_1
quale aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 302575, acceso in data 02 febbraio 1998 ed estinto nel mese di marzo 2019. La ricorrente eccepiva che, l'Istituto di Credito in questione, avrebbe applicato nel corso del rapporto, interessi ultralegali ed anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni sul fido accordato, valute, e costi vari non concordati, comunque non dovuti, e in ogni caso superiori a quelli dovuti. Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di conto corrente per cui è causa, derivante dall'applicazione e nullità degli interessi anatocistici e ultralegali, dalla nullità delle cms e delle cc.dd. Nuove commissioni (c.i.v. e c.f.a.), dalla nullità delle spese non pattuite e dall'illegittimo esercizio dello ius variandi e, per l'effetto, condannare la alla CP_1 restituzione dei maggiori interessi passivi, ultralegali ed anatocistici addebitati dall'Istituto, dei maggiori interessi attivi non corrisposti, delle c.m.s., delle commissioni sul fido accordato,
e delle spese non dovute. Con vittoria di spese diritti ed onorari (anche di mediazione) in favore dei sottoscritti procuratori con clausola di attribuzione;
in via istruttoria si chiede sin d'ora di ordinare alla banca ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto di conto ordinario de quo, e dei relativi estratti conto e scalari;
si chiede inoltre ammettere e autorizzare nomina di TU contabile avente ad oggetto la verifica di tutte le somme illegittimamente applicate dalla sul c/c in oggetto a titolo di maggiori interessi passivi, CMS, spese non CP_1
contrattualizzate, minori interessi attivi riconosciuti, spese varie oltre ai giorni di valuta fittizi per tutta la durata del rapporto.” In data 04.11.2019 si costituiva la CP_1
convenuta contestando ed impugnando punto per punto l'atto introduttivo del giudizio, giacché infondato in fatto come in diritto e, peraltro, sfornito di prova alcuna. In particolare, rilevava: l'intervenuta estinzione del diritto alla ripetizione - nonché al ricalcolo o alla rideterminazione o, ancora all'accertamento - di tutte le somme in ipotesi addebitate al correntista, a titolo di interessi, spese, commissioni o altro, antecedentemente al decennio dall'avvenuta appostazione in conto, ex art. 2946
c.c.; che riguardo alla capitalizzazione degli interessi, nel caso di specie sono stati liquidati con medesima reciprocità, sia quelli attivi che quelli passivi, per la correntista e per la secondo le previsioni della Delibera CICR del 9 febbraio CP_1
2000; che nel caso di specie, in realtà, in considerazione dei contratti intercorsi tra
Banca e correntista, ricorre l'eccezione al divieto generale di anatocismo;
che non c'è stata nessuna violazione degli artt. 1283, 1284, comma 2, 1346 e 1325 c.c. nonché 117, comma 4 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ha avuto ingresso nel rapporto bancario in esame. Chiedeva quindi al Tribunale di 1) rigettare le domande proposte dalla ricorrente-attrice, in quanto infondate in fatto come in diritto;
2) condannare l'attrice- ricorrente al pagamento delle spese e compensi di avvocato in favore della CP_2
convenuta. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata Ctu contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del
09.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 05.08.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo dei seguenti rapporti:
a) contratto di c/c n. 300002575 sottoscritto in data 2.2.1998;
b) contratto di c/c n. 302575 sottoscritto in data 28/07/2004;
c) contratto di affidamento SBF n. 002884 sottoscritto il 28.09.2011.
Tutti questi contratti sono stati regolati sempre sullo stesso c/c n. 2575 i cui estratti conto sono presenti in atti dal 2003 alla data di estinzione 26/03/2019 .
Alla data di introduzione del giudizio il rapporto di c/c era già chiuso con saldo zero al
26/03/2019.
Parte attrice chiede la ripetizione di quanto illegittimamente pagato, previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile del rapporto in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
E' bene precisare che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento in punto di riparto dell'onere allegatorio e probatorio esso grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”. L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza e prova di un pagamento ed è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Nel caso di conto aperto l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo degli addebiti nulli (cfr. App.-Venezia-Sez.-I-7- dicembre-2023). Dunque, nel caso di accertamento , su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass.
21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Né assume rilievo la circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito : invero come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità tale circostanza “non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cassazione civile sez. I,
13/03/2024, n.6707).
Quindi la domanda di ripetizione è ammissibile risultando il conto corrente chiuso alla data di notifica dell'atto di citazione.
La documentazione offerta da parte attrice non è assolutamente completa avendo depositato la documentazione contrattuale ma non anche la serie completa degli estratti conto dall'inizio del rapporto. Invero dalla documentazione depositata, circostanza confermata anche dal consulente, emerge solo dal 1 gennaio 2010 la completezza degli estratti conto per tutti e quattro i trimestri mentre negli anni precedenti i vuoti sono così importanti da non consentire le operazioni di raccordo. Si condividono, sia pure in parte, le osservazioni svolte dal CTP della banca nella misura in cui ha contestato l'elaborato peritale redatto dall'ausiliare che, se da un lato non è riuscita a rispondere al quesito in merito alla prescrizione per carenza di estratti conto nel periodo dal 2003 al 2009, è riuscita, invece, a rielaborare il saldo dei rapporti con riferimento all'applicazione delle voci contestate. Proprio con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, è noto che a partire dalla pronuncia n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio secondo il quale , stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il “dies a quo” per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946
c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un “atto solutorio” da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un
“pagamento”, come laddove il conto corrente sia in passivo o “scoperto” oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo” della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass.
6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018,
n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto.
Nel caso in esame l'atto di citazione è stato notificato nel 2019 interrompendo il termine di prescrizione. Nel periodo anteriore al 2009 parte attrice non è riuscita a provare la natura ripristinatoria delle rimesse.
E' per questo motivo che questo Giudice ritiene di condividere ma solo in parte gli esiti della ctu espungendo dal conteggio finale la voce “ differenze interessi
2003-2009” in quanto la ricostruzione appare del tutto sganciata dai quesiti posti e in ogni caso carente dal punto di vista probatorio.
Fatta questa necessaria precisazione si osserva che di essere rigettata la domanda volta alla declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi in quanto il contratto prevede la pari periodicità degli interessi attivi e passivi. Tale circostanza risulta pacificamente dalla lettura del contratto di c/c ed è stata confermata anche dal TU ( cfr. pag.
9 della relazione) .
E' bene ricordare che la produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CICR 9/2/2000, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.
Per quanto attiene al c/c ordinario dalla documentazione contrattuale emerge che le parti avevano previsto ( art 23) la possibilità di modifica unilaterale del contratto ai sensi del D.L. 385/1993 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizi”) e successive modifiche allo stesso, art. 23 del contratto di conto corrente di corrispondenza. Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 118 TUB, nella formulazione originaria, sanciva come, ove nei contratti di durata fosse stata convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, “le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR” e che “entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attua t e a i sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto “non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 TUB” (Cass.
Civ. n. 17110/2019).
Esaminando le ultime doglianze sollevate dall'attore relative alla applicazione di cms e interessi oltre la soglia usura, si osserva quanto alla cms che il consulente ha verificato che il contratto non riporta criteri di determinazione dell'entità e della modalità di calcolo sufficientemente determinate ai sensi dell'art. 1346 c.c. in quanto applicata - al pari degli interessi - sul massimo saldo debitore e non sulla parte di affidamento non utilizzato, ed è quindi nulla per mancanza di causa in quanto duplicazione degli stessi interessi.
In relazione alla verifica dell'eventuale violazione della legge anti usura il consulente ha verificato che non è stata riscontrata usura contrattuale.
In applicazione dei principi sopra esposti questo Giudice condivide l'ipotesi ricostruttiva, epurata come detto in parte iniziale di motivazione della prima voce per carenza di prova. Pertanto spetta all'attrice la somma complessiva di euro 14.557,69 ( 21.473,28 – 6.915,59) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Tanto premesso, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2004 come aggiornato dal DM 37/2008 sulla base del valore del decisum.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la
[...]
a ripetere Controparte_1
in favore della parte attrice la somma di euro 14.557,69 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) Accoglie l'eccezione di prescrizione nei termini indicati in premessa.
3) Pone le spese processuali a carico di parte convenuta, liquidate in euro 5.077 ( euro 919.00 per la fase di studio, euro 777.00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 1701 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge, oltre euro 150.00 per esborsi con distrazione in favore dei procuratori
RI AN e ON CA dichiaratisi antistatari.
4) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, 20.11.2025
Il Giudice Dott.ssa IN RR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IN RR, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5467/2019 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
(p.i.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RI AN (c.f.:
) e dall'avv. ON CA (c.f.: C.F._1
), ed elettivamente domiciliati nello studio dei difensori, in C.F._2
Battipaglia (SA), via Trieste n. 2;
- RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in
[...]
Battipaglia (SA), Piazza A. De Curtis 1-2 (c.f.: , rappresentata e difesa, P.IVA_2
giusta procura in atti, dall'avv. Edoardo Rossi (c.f.: ed C.F._3 elettivamente domiciliata nel suo studio, in Battipaglia, via Fratelli Rosselli n. 7;
- RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DEICSIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.05 2019, la società ricorrente conveniva in giudizio la
[...]
, con la Controparte_1
quale aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 302575, acceso in data 02 febbraio 1998 ed estinto nel mese di marzo 2019. La ricorrente eccepiva che, l'Istituto di Credito in questione, avrebbe applicato nel corso del rapporto, interessi ultralegali ed anatocistici, commissioni di massimo scoperto, commissioni sul fido accordato, valute, e costi vari non concordati, comunque non dovuti, e in ogni caso superiori a quelli dovuti. Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di conto corrente per cui è causa, derivante dall'applicazione e nullità degli interessi anatocistici e ultralegali, dalla nullità delle cms e delle cc.dd. Nuove commissioni (c.i.v. e c.f.a.), dalla nullità delle spese non pattuite e dall'illegittimo esercizio dello ius variandi e, per l'effetto, condannare la alla CP_1 restituzione dei maggiori interessi passivi, ultralegali ed anatocistici addebitati dall'Istituto, dei maggiori interessi attivi non corrisposti, delle c.m.s., delle commissioni sul fido accordato,
e delle spese non dovute. Con vittoria di spese diritti ed onorari (anche di mediazione) in favore dei sottoscritti procuratori con clausola di attribuzione;
in via istruttoria si chiede sin d'ora di ordinare alla banca ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del contratto di conto ordinario de quo, e dei relativi estratti conto e scalari;
si chiede inoltre ammettere e autorizzare nomina di TU contabile avente ad oggetto la verifica di tutte le somme illegittimamente applicate dalla sul c/c in oggetto a titolo di maggiori interessi passivi, CMS, spese non CP_1
contrattualizzate, minori interessi attivi riconosciuti, spese varie oltre ai giorni di valuta fittizi per tutta la durata del rapporto.” In data 04.11.2019 si costituiva la CP_1
convenuta contestando ed impugnando punto per punto l'atto introduttivo del giudizio, giacché infondato in fatto come in diritto e, peraltro, sfornito di prova alcuna. In particolare, rilevava: l'intervenuta estinzione del diritto alla ripetizione - nonché al ricalcolo o alla rideterminazione o, ancora all'accertamento - di tutte le somme in ipotesi addebitate al correntista, a titolo di interessi, spese, commissioni o altro, antecedentemente al decennio dall'avvenuta appostazione in conto, ex art. 2946
c.c.; che riguardo alla capitalizzazione degli interessi, nel caso di specie sono stati liquidati con medesima reciprocità, sia quelli attivi che quelli passivi, per la correntista e per la secondo le previsioni della Delibera CICR del 9 febbraio CP_1
2000; che nel caso di specie, in realtà, in considerazione dei contratti intercorsi tra
Banca e correntista, ricorre l'eccezione al divieto generale di anatocismo;
che non c'è stata nessuna violazione degli artt. 1283, 1284, comma 2, 1346 e 1325 c.c. nonché 117, comma 4 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ha avuto ingresso nel rapporto bancario in esame. Chiedeva quindi al Tribunale di 1) rigettare le domande proposte dalla ricorrente-attrice, in quanto infondate in fatto come in diritto;
2) condannare l'attrice- ricorrente al pagamento delle spese e compensi di avvocato in favore della CP_2
convenuta. Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata Ctu contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del
09.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 05.08.2025 concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo dei seguenti rapporti:
a) contratto di c/c n. 300002575 sottoscritto in data 2.2.1998;
b) contratto di c/c n. 302575 sottoscritto in data 28/07/2004;
c) contratto di affidamento SBF n. 002884 sottoscritto il 28.09.2011.
Tutti questi contratti sono stati regolati sempre sullo stesso c/c n. 2575 i cui estratti conto sono presenti in atti dal 2003 alla data di estinzione 26/03/2019 .
Alla data di introduzione del giudizio il rapporto di c/c era già chiuso con saldo zero al
26/03/2019.
Parte attrice chiede la ripetizione di quanto illegittimamente pagato, previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile del rapporto in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
E' bene precisare che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Quindi le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in citazione, devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
È utile allora ricordare come nell'azione di accertamento in punto di riparto dell'onere allegatorio e probatorio esso grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”. L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza e prova di un pagamento ed è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Nel caso di conto aperto l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare/avere a seguito della depurazione del saldo degli addebiti nulli (cfr. App.-Venezia-Sez.-I-7- dicembre-2023). Dunque, nel caso di accertamento , su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass.
21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass. 24948/2017).
Né assume rilievo la circostanza che la domanda di accertamento sia strumentale alla domanda di ripetizione di indebito : invero come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità tale circostanza “non comporta che la domanda presupposta debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, il quale al contrario sussiste, per il principio consolidato, secondo cui in ipotesi di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. (Cassazione civile sez. I,
13/03/2024, n.6707).
Quindi la domanda di ripetizione è ammissibile risultando il conto corrente chiuso alla data di notifica dell'atto di citazione.
La documentazione offerta da parte attrice non è assolutamente completa avendo depositato la documentazione contrattuale ma non anche la serie completa degli estratti conto dall'inizio del rapporto. Invero dalla documentazione depositata, circostanza confermata anche dal consulente, emerge solo dal 1 gennaio 2010 la completezza degli estratti conto per tutti e quattro i trimestri mentre negli anni precedenti i vuoti sono così importanti da non consentire le operazioni di raccordo. Si condividono, sia pure in parte, le osservazioni svolte dal CTP della banca nella misura in cui ha contestato l'elaborato peritale redatto dall'ausiliare che, se da un lato non è riuscita a rispondere al quesito in merito alla prescrizione per carenza di estratti conto nel periodo dal 2003 al 2009, è riuscita, invece, a rielaborare il saldo dei rapporti con riferimento all'applicazione delle voci contestate. Proprio con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, è noto che a partire dalla pronuncia n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite Civili è stato elaborato il principio secondo il quale , stante la natura unitaria del contratto di conto corrente, il “dies a quo” per la prescrizione (ordinaria decennale ex art. 2946
c.c.) dell'azione di ripetizione proposta dal correntista inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, poiché è solo in questo momento che si attualizzano le reciproche pretese creditorie e, dunque, che vi può essere tecnicamente un pagamento, un “atto solutorio” da ripetere. Soltanto laddove emerga che il correntista abbia effettuato nel corso del rapporto un
“pagamento”, come laddove il conto corrente sia in passivo o “scoperto” oppure assistito da affidamento i cui limiti siano stati travalicati, il “dies a quo” della prescrizione comincerà a decorrere dalla data della singola operazione.
Con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio: a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass.
6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018,
n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto.
Nel caso in esame l'atto di citazione è stato notificato nel 2019 interrompendo il termine di prescrizione. Nel periodo anteriore al 2009 parte attrice non è riuscita a provare la natura ripristinatoria delle rimesse.
E' per questo motivo che questo Giudice ritiene di condividere ma solo in parte gli esiti della ctu espungendo dal conteggio finale la voce “ differenze interessi
2003-2009” in quanto la ricostruzione appare del tutto sganciata dai quesiti posti e in ogni caso carente dal punto di vista probatorio.
Fatta questa necessaria precisazione si osserva che di essere rigettata la domanda volta alla declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi in quanto il contratto prevede la pari periodicità degli interessi attivi e passivi. Tale circostanza risulta pacificamente dalla lettura del contratto di c/c ed è stata confermata anche dal TU ( cfr. pag.
9 della relazione) .
E' bene ricordare che la produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CICR 9/2/2000, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.
Per quanto attiene al c/c ordinario dalla documentazione contrattuale emerge che le parti avevano previsto ( art 23) la possibilità di modifica unilaterale del contratto ai sensi del D.L. 385/1993 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizi”) e successive modifiche allo stesso, art. 23 del contratto di conto corrente di corrispondenza. Al riguardo, occorre chiarire che l'art. 118 TUB, nella formulazione originaria, sanciva come, ove nei contratti di durata fosse stata convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, “le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR” e che “entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attua t e a i sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell'invio degli estratti conto “non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell'art. 118 TUB” (Cass.
Civ. n. 17110/2019).
Esaminando le ultime doglianze sollevate dall'attore relative alla applicazione di cms e interessi oltre la soglia usura, si osserva quanto alla cms che il consulente ha verificato che il contratto non riporta criteri di determinazione dell'entità e della modalità di calcolo sufficientemente determinate ai sensi dell'art. 1346 c.c. in quanto applicata - al pari degli interessi - sul massimo saldo debitore e non sulla parte di affidamento non utilizzato, ed è quindi nulla per mancanza di causa in quanto duplicazione degli stessi interessi.
In relazione alla verifica dell'eventuale violazione della legge anti usura il consulente ha verificato che non è stata riscontrata usura contrattuale.
In applicazione dei principi sopra esposti questo Giudice condivide l'ipotesi ricostruttiva, epurata come detto in parte iniziale di motivazione della prima voce per carenza di prova. Pertanto spetta all'attrice la somma complessiva di euro 14.557,69 ( 21.473,28 – 6.915,59) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Spese processuali
Tanto premesso, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2004 come aggiornato dal DM 37/2008 sulla base del valore del decisum.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la
[...]
a ripetere Controparte_1
in favore della parte attrice la somma di euro 14.557,69 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2) Accoglie l'eccezione di prescrizione nei termini indicati in premessa.
3) Pone le spese processuali a carico di parte convenuta, liquidate in euro 5.077 ( euro 919.00 per la fase di studio, euro 777.00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 1701 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge, oltre euro 150.00 per esborsi con distrazione in favore dei procuratori
RI AN e ON CA dichiaratisi antistatari.
4) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Così deciso in Salerno, 20.11.2025
Il Giudice Dott.ssa IN RR