Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 795/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 795/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Giannattasio C.F._2
Filomena, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 13.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.4.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1
(SA) il 31.5.1972 (C.F. ] e [nata a [...] C.F._1 Parte_2
Cipriano IC (SA) il 3.7.1976 (C.F. )], premesso di C.F._2 aver contratto matrimonio in data 5.7.1997 in Giffoni Valle Piana (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Giffoni
Valle Piana dell'anno 1997, al n. 24 Parte II serie A, dalla cui unione erano nati
1
tre figli, (14.11.1997), (05.08.2000) e (16.08.2004), Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed evidenziato che il Tribunale di
Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n.
16657/2016 del 25.10.2016, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 13.5.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
9.5.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni: “
2. accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto che gli accordi intervenuti fra i coniugi in sede di separazione consensuale, vengono confermati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in assenza di figli ed essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti svolgendo attività lavorativa e, pertanto, rinunciano a qualsiasi tipo di richiesta di mantenimento l'uno verso l'altra in quanto autosufficienti;
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3. le spese legali afferenti al presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
] e [nata a [...] il C.F._1 Parte_2
3.7.1976 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) dell'anno 1997, al n. 24 Parte
II serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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