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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1568/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Eritrea n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Diego
Parente, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo 2) In Controparte_1 via principale, per tutte le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che Pt_1
, c.f.: , nata il [...] a [...] ed ivi residente
[...] C.F._1 alla Via IV Novembre , per il periodo dal 01/2021 al 12/2022 non era tenuta al C.F._2 versamento contributivo alla Gestione Commercianti dell' di Aversa e, pertanto, a CP_2 corrispondere la somma complessiva di € 4.559,10 indicata nell'avviso di addebito n. 328 CP_2
2023 00038866 21 000, notificatogli in data 29/12/2023 con raccomandata a.r. n. 66492922946-7.
3) Di conseguenza, disporre l'annullamento del suddetto avviso di addebito, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: - ordinare la cancellazione d'ufficio ab origine dalla Gestione Commercianti - dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese
CP_2 dall' per il periodo richiamato, per complessivi € 4.559,10. 4) In via ulteriormente
CP_2 subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dell' di Aversa contenute
CP_2 nella nota a.r. n. 66492922946-7, notificata in data 29/12/2023 per l'illegittima duplicazione del contributo previdenziale già versato dal ricorrente alla Gestione Separata, nonché per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate per tutti i motivi indicati sopra, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione della stessa nota impugnata. 5) In via ancor più gradata, disporre, per tutti i motivi sopra indicati, la riduzione delle sanzioni di cui agli atti dell' indicati in oggetto al minimo edittale. 6) Con
CP_2 condanna alle spese di lite del presente procedimento ed attribuzione delle stesse all'Avv. Diego
PARENTE, dichiaratosi antistatario”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 29/12/2023 l'avviso di addebito n. 328 2023 00038866 21 000 relativa a contributi previdenziali riferiti all'anno 2021 e
2022 e di non essere tenuta al pagamento di tali contributi non sussistendo i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
Al riguardo, essendo stato pacificamente notificato l'avviso di addebito in data 29/12/23, il termine di 40 giorni non appare decorso al momento della presentazione del ricorso.
Venendo all'analisi del merito del ricorso, quindi, lo stesso deve ritenersi fondato.
L'avviso di addebito, infatti, è stato notificato alla ricorrente con riferimento a crediti derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti in ragione della sua qualità di amministratore della Rosotta Immobiliare snc srl, come dedotto dallo stesso . CP_2
Con riferimento all'iscrizione alla gestione commercianti, tuttavia, la giurisprudenza consolidata è orientata nel senso che “Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
14/05/2020, n.8945), con orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito prevalente, secondo cui “L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio;
la piena responsabilità dell'impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Non è, dunque, sufficiente la mera qualità di socio o amministratore per cui, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo” (cfr.
Tribunale Terni sez. lav., 17/06/2020, n.238) e “Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, in forma individuale o societaria: di conseguenza la qualità di socio accomandatario non è sufficiente da sola a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (cfr. Tribunale Vibo Valentia sez. lav.,
07/04/2022, n.359).
Anche con riferimento all'onere della prova, con particolare riguardo ai caratteri dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, la giurisprudenza – con orientamento condiviso da questo giudice – è ormai assestata nel ritenere che lo stesso ricada sull'ente previdenziale: “In materia di iscrizione alla gestione commercianti,
l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa” (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 10/09/2020, n.897) e “In forza dell'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio di società in nome collettivo o in accomandita semplice, anche con veste di amministratore, non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, e con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (cfr. Tribunale Salerno sez. lav., 11/09/2020, n.1422).
Venendo al presente giudizio, quindi, l'istituto resistente non ha provato la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, essendosi limitato a far riferimento a degli indici essenzialmente di natura presuntiva.
A fronte della specifica contestazione offerta da parte ricorrente, che ha dedotto di svolgere esclusivamente l'attività amministrativa legata al proprio ruolo di amministratore unico, allegando che invece è il fratello ad occuparsi della gestione dell'attività.
Sulla base delle risultanze del giudizio, quindi, deve ritenersi che non siano sussistenti i presupposti per la riscossione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che deve quindi essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 328 2023 00038866 21 000;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 1.312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 13.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1568/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Eritrea n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Diego
Parente, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo 2) In Controparte_1 via principale, per tutte le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che Pt_1
, c.f.: , nata il [...] a [...] ed ivi residente
[...] C.F._1 alla Via IV Novembre , per il periodo dal 01/2021 al 12/2022 non era tenuta al C.F._2 versamento contributivo alla Gestione Commercianti dell' di Aversa e, pertanto, a CP_2 corrispondere la somma complessiva di € 4.559,10 indicata nell'avviso di addebito n. 328 CP_2
2023 00038866 21 000, notificatogli in data 29/12/2023 con raccomandata a.r. n. 66492922946-7.
3) Di conseguenza, disporre l'annullamento del suddetto avviso di addebito, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto: - ordinare la cancellazione d'ufficio ab origine dalla Gestione Commercianti - dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese
CP_2 dall' per il periodo richiamato, per complessivi € 4.559,10. 4) In via ulteriormente
CP_2 subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dell' di Aversa contenute
CP_2 nella nota a.r. n. 66492922946-7, notificata in data 29/12/2023 per l'illegittima duplicazione del contributo previdenziale già versato dal ricorrente alla Gestione Separata, nonché per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate per tutti i motivi indicati sopra, ove occorrendo dichiarandone l'annullamento e previa disapplicazione della stessa nota impugnata. 5) In via ancor più gradata, disporre, per tutti i motivi sopra indicati, la riduzione delle sanzioni di cui agli atti dell' indicati in oggetto al minimo edittale. 6) Con
CP_2 condanna alle spese di lite del presente procedimento ed attribuzione delle stesse all'Avv. Diego
PARENTE, dichiaratosi antistatario”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 29/12/2023 l'avviso di addebito n. 328 2023 00038866 21 000 relativa a contributi previdenziali riferiti all'anno 2021 e
2022 e di non essere tenuta al pagamento di tali contributi non sussistendo i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
In via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso.
Al riguardo, essendo stato pacificamente notificato l'avviso di addebito in data 29/12/23, il termine di 40 giorni non appare decorso al momento della presentazione del ricorso.
Venendo all'analisi del merito del ricorso, quindi, lo stesso deve ritenersi fondato.
L'avviso di addebito, infatti, è stato notificato alla ricorrente con riferimento a crediti derivanti dall'iscrizione alla gestione commercianti in ragione della sua qualità di amministratore della Rosotta Immobiliare snc srl, come dedotto dallo stesso . CP_2
Con riferimento all'iscrizione alla gestione commercianti, tuttavia, la giurisprudenza consolidata è orientata nel senso che “Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
14/05/2020, n.8945), con orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito prevalente, secondo cui “L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio;
la piena responsabilità dell'impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Non è, dunque, sufficiente la mera qualità di socio o amministratore per cui, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l'obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal caso sussistente il presupposto dell'obbligo contributivo” (cfr.
Tribunale Terni sez. lav., 17/06/2020, n.238) e “Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, in forma individuale o societaria: di conseguenza la qualità di socio accomandatario non è sufficiente da sola a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (cfr. Tribunale Vibo Valentia sez. lav.,
07/04/2022, n.359).
Anche con riferimento all'onere della prova, con particolare riguardo ai caratteri dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale, la giurisprudenza – con orientamento condiviso da questo giudice – è ormai assestata nel ritenere che lo stesso ricada sull'ente previdenziale: “In materia di iscrizione alla gestione commercianti,
l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa” (cfr. Tribunale Velletri sez. lav., 10/09/2020, n.897) e “In forza dell'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio di società in nome collettivo o in accomandita semplice, anche con veste di amministratore, non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, e con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (cfr. Tribunale Salerno sez. lav., 11/09/2020, n.1422).
Venendo al presente giudizio, quindi, l'istituto resistente non ha provato la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, essendosi limitato a far riferimento a degli indici essenzialmente di natura presuntiva.
A fronte della specifica contestazione offerta da parte ricorrente, che ha dedotto di svolgere esclusivamente l'attività amministrativa legata al proprio ruolo di amministratore unico, allegando che invece è il fratello ad occuparsi della gestione dell'attività.
Sulla base delle risultanze del giudizio, quindi, deve ritenersi che non siano sussistenti i presupposti per la riscossione dei contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che deve quindi essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 328 2023 00038866 21 000;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_2
€ 1.312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 13.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo