Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1452/22 R.G.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Genova
SEZIONE IMPRESE composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera...............................Presidente Dott. Daniele Bianchi ……..................................Giudice relatore Dott.ssa Francesca Lippi ….................................Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv. ti. Parte_1
Grippiotti, -attrice- Pt_2 Pt_3
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Lupo -convenuta - nonché contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Giorgi - convenuta -
Conclusioni delle parti: come da udienza a trattazione scritta del 23.4.24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
- che introduceva la presenta causa avverso Parte_1 [...]
e allegando: Controparte_1 Controparte_2 lar , Controparte_1 avente diffusione internazionale (e di seguito riprodotto) utilizzato per contraddistingue una nota linea di prodotti streetwear;
2. che la notorietà internazionale del marchio è provata dall'utilizzo di detti prodotti da parte di star internazionali ( , cfr. doc. Persona_1 Persona_2
21 fasc. Get fa
3. di aver registrato detto marchio nel 2016 anche in sede europea per abbigliamento classe 25 (T- shirt, felpe cappelli, doc. 5 att.);
4. di aver analogamente registrato anche il nome a dominio
” nel 2014; Controparte_3
5. conoscenza nel 2019 che la società convenuta:
▪ utilizzava illegittimamente il citato marchio come propria Controparte_1 denominazione sociale;
▪ produceva e commercializzava capi abbigliamento recanti il marchio CP_1
;
[...]
▪ aveva depositato le domande di registrazione dei seguenti marchi Controparte_1
(sia parol
[...] CP_1
CLUB” (sia parole, sia
” (sia parole, sia figura); CP_4
▪ aveva realizzato le pagine web antisocialsocialclub.it, antisocialsocialclub.eu e antisocialsocialclub.store in tutto ed esattamente
2 corrispondenti a quello originale antisocialsocialclub.com (docc. 8. 9 e 10);
5. che la convenuta era da considerarsi Controparte_2 partecipante della izzata dalla società convenuta, come dimostrato dalla circostanza di essere divenuta titolare (nel corso del procedimento cautelare) dei nomi a dominio contestati;
6. di aver introdotto procedimento cautelare ante causam presso questo Tribunale, che accoglieva integralmente la domanda in sede di reclamo, ordinando il sequestro e il ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti, l'inibitoria dei segni di titolarità attorea e di quelli confondibili (
[...]
Controparte_1 Controparte_1
”) e infine la descrizione delle scritture CP_4
c
- che quindi parte attrice chiedeva in questa sede di merito, in odio ai convenuti:
▪ l'accertamento della contraffazione dei segni attorei;
▪ l'accertamento della concorrenza sleale;
▪ la conferma dell'ordinanza di reclamo;
▪ fissazione di aistreinte e pubblicazione della sentenza;
▪ risarcimento dei danni
- che con separate difese si costituivano (sia in sede cautelare, sia in questa sede) (di seguito ) e Controparte_1 CP_5
o della do ed Controparte_2
legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attrice e della legittimazione passiva della convenuta;
CP_6
- che veniva disposta CTU contabile e quindi - e conclusioni - la causa veniva assunta in decisione in data 9.5.24;
- che le parti convenute hanno avanzato eccezione di carenza della legittimazione processuale attorea, allegando che il marchio CP_1
sarebbe stato ceduto a terzi in corso di causa;
Controparte_1
- ha pregio;
- che infatti la titolarità attorea del marchio emerge dall'attestazione Euipo di cui al doc. 5 attoreo, mentre l'allegato trasferimento di proprietà non risulta provato;
- che comunque – quand'anche si fosse realizzato detto trasferimento - è noto che l'art. 111 cpc mantiene la legittimazione al soggetto che ha ceduto per atto tra vivi la res litigiosa;
conseguentemente parte attrice è legittimata ad agire ed è titolare di interesse in causa;
3 - che analogamente va respinta l'eccezione di carenza della legittimazione passiva in capo a , in quanto la Controparte_2 stessa è quantomeno indicata in re attuale dei nomi a dominio contestati dall'attrice;
- che detto ciò, va osservato che le parti convenute non hanno contestato la ricostruzione storica della vicenda, limitandosi la società ad obiettare che i capi di abbigliamento sequestrati CP_5
“in ipote no essere genuini” (comp. risp. pag. 5) e quindi neppure allegando la legittimità della propria condotta;
- che peraltro non può negarsi l'evidente illegittimità dell'uso del marchio e del nome (addirittura come denominazione sociale della convenuta) corrispondenti a quelli registrati dall'attrice, al pari del nome a dominio, in assenza – da parte dei convenuti – di giustificazione alcuna;
- che va comunque ricordato che lo stesso legale rappresentante di in sede di verbale per esecuzione del sequestro presso la sede CP_5
, ha affermato “la merce veniva stampata presso la sede sociale”, con ciò riconoscendo che la merce prodotta e commercializzata dalla società veniva stampata (inevitabilmente con il marchio CP_5 sociale) dalla à dallo stesso amministrata;
- che non sussiste peraltro dubbio sulla confondibilità tra i capi contraffatti e quelli originali, come di seguito – a titolo semplificativo - rammostrato;
4 - che neppure può negarsi l'illiceità dell'uso dell'avvenuta e mai contestata
“clonazione” della pagina web originale da parte di mediante i siti CP_5 web antisocialsocialclub.it, antisocialsocialclub.eu e antisocialsocialclub.store, i quali risultano in tutto corrispondenti a quello originale antisocialsocialclub.com (identici i colori (lilla), i caratteri tipografici, le fotografie e i contenuti, cfr. docc. 28-31 fasc. , reclamo); Parte_1
sito originale sito SSSC
5 - che peraltro lo stesso utilizzo del marchio denominativo attoreo quale domain name da parte di terzi è da ritenersi illegittimo in assenza di motivi giustificativi, qui mai allegati (in tal senso Corte appello Venezia, Sez. spec. Impresa, 18/10/2021; Tribunale Bari Sez. spec. Impresa, 18/06/2018; Tribunale Roma , 15/06/2012);
- che quindi la condotta posta in essere da risulta indubitabilmente CP_5 confusoria e violativa dei diritti di a (in particolare della designazione europea n. 1299501 della registrazione internazionale del marchio ”) e quindi integrante gli estremi della Controparte_1 contraffazione e della concorrenza sleale, stante la non contestatata (né contestabile) riproduzione pedissequa e sistematica dei prodotti attorei e dei siti web;
- che peraltro della attività contraffattoria e anticoncorrenziale deve essere addebitata esclusivamente alla società convenuta;
- che infatti l'apporto personale di a detta illecita Controparte_2 attività è risultata sprovvista di pr ne insufficiente la mera intestazione in capo alla dei domain name;
CP_2
- che ciò nondimeno non esclude la legittimazione passiva di quest'ultima, quale attuale titolare delle pagine web costituenti abusivi cloni dell'originale attorea;
- che va accolta la domanda di trasferimento in favore dell'attrice dei citati nomi a dominio antisocialsocialclub.it, antisocialsocialclub.eu e antisocialsocialclub.store, a mente dell'art. 118 comma 3 c.p.i., con decorrenza retroattiva dalla data di deposito degli stessi;
6 - che vanno inoltre confermate le disposizioni di inibitoria, ritiro dal commercio e fissazione di penale contenute nell'ordinanza di reclamo in data 14-19.12.21 (RG.10296/2021) di seguito ritrascritte:
(omissis)
- che quanto al risarcimento, in relazione al lucro cessante la CTU - i cui risultati sono sul punto condivisi e fatti propri dal Collegio atteso il rigore metodologico adottato - ha quantificato:
▪ le ipotetiche royalties nella misura (prudenziale per difetto) nel 10% del fatturato;
▪ l'importo del fatturato totale nel periodo 2017-2021 in Euro 3.136.723 (pag. 17);
- che in considerazione del fatto che la società convenuta:
▪ ha utilizzato illegittimamente e parassitariamente quale proprio nome il marchio attoreo e
▪ ha “clonato” il sito web originale attoreo l'attività illecita causativa di danno non può essere delimitata alla mera produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento recanti il marchio contraffatto;
- che diversamente il danno lamentato dall'attrice deriva causalmente dal fatto stesso che la società convenuta si sia presentata al mercato utilizzando abusivamente i segni attorei e in sostanza “clonando” il sito web originale), con effetti palesemente confusori e parassitari
7 ottenuti giovandosi della notorietà internazionale del marchio (cfr. doc. 21 fasc. fase reclamo);
- che consegu ente il Collegio conclude che le royalties debbano essere calcolate sull'intero fatturato realizzato dalla convenuta, e non già sul solo fatturato imputabile a vendita dei capi contraffatti;
- che quindi il lucro cessante derivante dal mancato incasso delle royalties viene stimato in Euro 313.673 pari al 10% del fatturato totale (=3.136.723* 10%), arrotondato a euro 300.000;
- che la domanda di retroversione degli utili va respinta in quanto – come osservato dal CTU – non emergono agli atti i riscontri contabili necessari ad effettuare detto calcolo;
- che comunque il margine operativo lordo (175.000) nel periodo considerato (2017- 2021) sarebbe integralmente eroso ove di considerasse l'incidenza delle royalties dovute;
- che il danno emergente può liquidarsi in Euro 4.122 (= 3.500 + 672, cfr. docc. 34 e 36 att.) pari alle spese sostenute per gli accertamenti preliminari alla causa;
- che ulteriori danni da svilimento e/o diluizione del marchio non possono essere riconosciuti in assenza di allegazione e di prova:
▪ della qualità inferiore dei beni contraffatti rispetto a quelli originali (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 23/05/2016 , n. 6454) e
▪ della commercializzazione – da parte di – di CP_5 beni diversi da quelli distribuiti dall'a o in contesti inappropriati (Tribunale Bologna, 06/02/2009);
- che le spese processuali delle due fasi cautelari sono già state liquidate in sede di reclamo;
- che quindi deve essere condannata al pagamento dell'importo CP_5 complessiv uro 304.122 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazioni decorrenti dalla data (identificata equitativamente ex art 1225 cc, stante la continuazione della condotta illecita e alla difficoltà di imputare ad oggi annualità il danno cagionato) dalla domanda giudiziale al saldo;
- che le spese processuali (comprese quelle di CTU) seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore causa entro 520 mila euro), con addebito delle stesse anche , stante la Controparte_2 soccombenza della stessa in relazione
p.q.m.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la contraffazione della designazione europea n. 1299501 della registrazione internazionale del marchio “ ” da Controparte_1
8 parte della società convenuta con sede Controparte_7 legale in viale Trieste 27 Rimini;
2. dichiara responsabile di contraffazione e Controparte_7 della concorrenza sleale;
3. conferma l'ordinanza cautelare ai punti 3, 4 e 5 resa inter partes in data 14-19.12.21 (RG.10296/2021), con efficacia delle relative disposizioni nello spazio Europeo e nei confronti di ogni avente causa delle registrazioni oggetto della presente controversia e già nella titolarità dei convenuti;
4. trasferisce in favore dell'attrice i nomi a dominio Parte_1 antisocialsocialclub.it, antisocialsocialclub.eu e antisocialsocialclub.store, ex art. 118 comma 3 c.p.i., con decorrenza retroattiva dalla data di deposito degli stessi, mandando alle competenti Registration Authority per i conseguenti adempimenti;
5. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di Euro 304.122, oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
6. condanna e alla Controparte_1 Controparte_2 rifusione, in favore della , delle spese del presente Parte_1 procedimento, liquidate in €uro 23.000 per compensi professionali, in Euro 1063 per anticipazioni non imponibili, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
7. pone definitivamente a carico di e Controparte_1 le spese per la relazione di CTU, già Controparte_2 provvisoriamente liquidate in favore del consulente d'ufficio;
8. ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e per due volte in giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto - a cura della società attrice ma a spese dei convenuti - sulle edizioni nazionali dei quotidiani , Controparte_8 [...]
e , con diritto attoreo alla immediata CP_9 Controparte_10 rifusione delle spese dietro presentazione delle relative fatture;
Così deciso in Genova, addì 14.3.25
Il Giudice estensore
(Daniele Bianchi)
IL PRESIDENTE
(ENRICO RAVERA)
9