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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2496/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2496/2024 con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (con- tenzioso) promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Maria Teresa Seta
ATTORE contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Lorenzo Bianchi
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver avuto una relazione con con- troparte da cui nasceva c.f. el 2011; parte ricor- Persona_1 C.F._3
rente chiedeva la regolamentazione dei rapporti genitori-figlio, esponendo anche violenze e comunque chiedendo l'affido condiviso del minore. In relazione alle violenze esposte veni- vano acquisiti gli atti penali, abbreviati i termini e dato incarico ai SS territorialmente com- petente, che giuste relazioni in atti forniva un quadro della situazione comunque privo di pregiudizio per il minore, che manteneva significativi rapporti con entrambi i genitori
“Come già riferito nella precedente relazione, non si evidenziano rispetto al minore Per_2
le elementi di pregiudizio, la relazione del minore appare positiva con entrambi i genitori, che nonostante le loro difficoltà relazionali, appaiono adeguati e coerenti dal punto di vi- sta educativo e affettivo.”.
Nelle more del procedimento, costituitasi controparte, le parti raggiungevano un accordo
“1) il figlio oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente, verrà affidato Per_1
ad entrambi i genitori congiuntamente con prevalente collocazione e residenza anagrafica presso la casa materna;
2) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le que- stioni di straordinaria amministrazione, impegnandosi sin d'ora alla massima alleanza educativa, mentre adotteranno autonomamente le decisioni afferenti la quotidianità del mi- nore nei soli periodi di reciproca permanenza del figlio presso di sé;
3) il padre terrà con sé il figlio minore salvo diverso accordo tra le parti e tenuto Per_1
conto dei desiderata dello stesso, con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, preferibilmente secondo il criterio dell'alternanza, dal vener- dì sera al lunedì mattina, accompagnandolo a scuola (ove periodo); due giorni infrasetti- manali, con pernottamento, nella settimana di week-end con la madre ed uno nella setti- mana di week-end con il padre;
il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre preferibilmente secondo il criterio dell'alternanza annuale;
due settimane, anche non consecutive, durante l'estate e una settimana durante le festività natalizie;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquan- Per_1
ta/00), da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, a
2 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SInora entro e non Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplina- te dal Protocollo in corso di applicazione presso il Tribunale di Alessandria;
5) - l'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra , in qualità di ge- Parte_1
nitore collocatario anche successivamente al saldo delle cure odontoiatriche di Per_1 ammontanti ad € 5.000,00, per le quali al momento viene impiegato;
6) - si da atto che il minore al momento oltre all'impegno scolastico coltiva la passione per il calcetto ed il Kart, al termine del ciclo di Scuola media inferiore frequenterà l'Istituto
Tecnico Marconi in Tortona (AL);
7) le parti convengono che l'animale di affezione, il cagnolino, in proprietà della SI.ra
, già presso l'abitazione familiare, per il quale il minore nutre forte attacca- Parte_1 mento, seguirà la diade madre-figlio non appena sarà rinvenuta idonea abitazione.”.
L'accordo raggiunto dai genitori, anche considerate le dettagliate relazioni dei SS, risulta nell'interesse del minore e può venire recepito.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, in recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, di- spone
1) affida ad entrambi i genitori congiuntamente con prevalente colloca- Persona_1
zione e residenza anagrafica presso la casa materna;
2) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di straordinaria amministrazione, impegnandosi sin d'ora alla massima alleanza educativa, mentre adotteranno autonomamente le decisioni afferenti la quotidianità del minore nei soli periodi di reciproca permanenza del figlio presso di sé;
3) il padre terrà con sé il figlio minore salvo diverso accordo tra le parti e tenuto Per_1
conto dei desiderata dello stesso, con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, preferibilmente secondo il criterio dell'alternanza, dal venerdì sera al lunedì mattina, accompagnandolo a scuola (ove periodo); due giorni infrasettimana- li, con pernottamento, nella settimana di week-end con la madre ed uno nella settimana di
3 week-end con il padre;
il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, sempre preferibilmente secondo il criterio dell'alternanza annuale;
due settimane, anche non consecutive, durante l'estate e una settimana durante le festività nata- lizie;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquan- Per_1
ta/00), da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, a mez- zo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SInora entro e non oltre Parte_1
il giorno cinque di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo in corso di applicazione presso il Tribunale di Alessandria;
5) si dà atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra in Parte_1
qualità di genitore collocatario anche successivamente al saldo delle cure odontoiatriche di ammontanti ad € 5.000,00, per le quali al momento viene impiegato;
Per_1
6) si dà atto che il minore al momento oltre all'impegno scolastico coltiva la passione per il calcetto ed il Kart, al termine del ciclo di Scuola media inferiore frequenterà l'Istituto Tec- nico Marconi in Tortona (AL);
7) si dà atto che le parti convengono che l'animale di affezione, il cagnolino, in proprietà della SI.ra , già presso l'abitazione familiare, per il quale il minore nutre forte Parte_1
attaccamento, seguirà la diade madre-figlio non appena sarà rinvenuta idonea abitazione;
8) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 18 marzo 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2496/2024 con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (con- tenzioso) promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Maria Teresa Seta
ATTORE contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Lorenzo Bianchi
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver avuto una relazione con con- troparte da cui nasceva c.f. el 2011; parte ricor- Persona_1 C.F._3
rente chiedeva la regolamentazione dei rapporti genitori-figlio, esponendo anche violenze e comunque chiedendo l'affido condiviso del minore. In relazione alle violenze esposte veni- vano acquisiti gli atti penali, abbreviati i termini e dato incarico ai SS territorialmente com- petente, che giuste relazioni in atti forniva un quadro della situazione comunque privo di pregiudizio per il minore, che manteneva significativi rapporti con entrambi i genitori
“Come già riferito nella precedente relazione, non si evidenziano rispetto al minore Per_2
le elementi di pregiudizio, la relazione del minore appare positiva con entrambi i genitori, che nonostante le loro difficoltà relazionali, appaiono adeguati e coerenti dal punto di vi- sta educativo e affettivo.”.
Nelle more del procedimento, costituitasi controparte, le parti raggiungevano un accordo
“1) il figlio oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente, verrà affidato Per_1
ad entrambi i genitori congiuntamente con prevalente collocazione e residenza anagrafica presso la casa materna;
2) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le que- stioni di straordinaria amministrazione, impegnandosi sin d'ora alla massima alleanza educativa, mentre adotteranno autonomamente le decisioni afferenti la quotidianità del mi- nore nei soli periodi di reciproca permanenza del figlio presso di sé;
3) il padre terrà con sé il figlio minore salvo diverso accordo tra le parti e tenuto Per_1
conto dei desiderata dello stesso, con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, preferibilmente secondo il criterio dell'alternanza, dal vener- dì sera al lunedì mattina, accompagnandolo a scuola (ove periodo); due giorni infrasetti- manali, con pernottamento, nella settimana di week-end con la madre ed uno nella setti- mana di week-end con il padre;
il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre preferibilmente secondo il criterio dell'alternanza annuale;
due settimane, anche non consecutive, durante l'estate e una settimana durante le festività natalizie;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquan- Per_1
ta/00), da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, a
2 mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SInora entro e non Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplina- te dal Protocollo in corso di applicazione presso il Tribunale di Alessandria;
5) - l'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra , in qualità di ge- Parte_1
nitore collocatario anche successivamente al saldo delle cure odontoiatriche di Per_1 ammontanti ad € 5.000,00, per le quali al momento viene impiegato;
6) - si da atto che il minore al momento oltre all'impegno scolastico coltiva la passione per il calcetto ed il Kart, al termine del ciclo di Scuola media inferiore frequenterà l'Istituto
Tecnico Marconi in Tortona (AL);
7) le parti convengono che l'animale di affezione, il cagnolino, in proprietà della SI.ra
, già presso l'abitazione familiare, per il quale il minore nutre forte attacca- Parte_1 mento, seguirà la diade madre-figlio non appena sarà rinvenuta idonea abitazione.”.
L'accordo raggiunto dai genitori, anche considerate le dettagliate relazioni dei SS, risulta nell'interesse del minore e può venire recepito.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, in recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, di- spone
1) affida ad entrambi i genitori congiuntamente con prevalente colloca- Persona_1
zione e residenza anagrafica presso la casa materna;
2) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di straordinaria amministrazione, impegnandosi sin d'ora alla massima alleanza educativa, mentre adotteranno autonomamente le decisioni afferenti la quotidianità del minore nei soli periodi di reciproca permanenza del figlio presso di sé;
3) il padre terrà con sé il figlio minore salvo diverso accordo tra le parti e tenuto Per_1
conto dei desiderata dello stesso, con le seguenti modalità:
- due fine settimana al mese, preferibilmente secondo il criterio dell'alternanza, dal venerdì sera al lunedì mattina, accompagnandolo a scuola (ove periodo); due giorni infrasettimana- li, con pernottamento, nella settimana di week-end con la madre ed uno nella settimana di
3 week-end con il padre;
il giorno di Natale o quello di Santo Stefano, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, sempre preferibilmente secondo il criterio dell'alternanza annuale;
due settimane, anche non consecutive, durante l'estate e una settimana durante le festività nata- lizie;
4) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquan- Per_1
ta/00), da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi, a mez- zo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SInora entro e non oltre Parte_1
il giorno cinque di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo in corso di applicazione presso il Tribunale di Alessandria;
5) si dà atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra in Parte_1
qualità di genitore collocatario anche successivamente al saldo delle cure odontoiatriche di ammontanti ad € 5.000,00, per le quali al momento viene impiegato;
Per_1
6) si dà atto che il minore al momento oltre all'impegno scolastico coltiva la passione per il calcetto ed il Kart, al termine del ciclo di Scuola media inferiore frequenterà l'Istituto Tec- nico Marconi in Tortona (AL);
7) si dà atto che le parti convengono che l'animale di affezione, il cagnolino, in proprietà della SI.ra , già presso l'abitazione familiare, per il quale il minore nutre forte Parte_1
attaccamento, seguirà la diade madre-figlio non appena sarà rinvenuta idonea abitazione;
8) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in data 18 marzo 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott. Paolo Rampini
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