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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/11/2025 N. 6992/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F.: ; C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F.: ); (C.F.: );
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F.: ); (C.F.: Parte_9 C.F._9 Parte_10
); (C.F.: ); C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv.to BARBONI
[...] C.F._12
OM nonchè dagli Avv.ti ON MA e LA PO ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano via A. Lamarmora, 36
RICORRENTE
contro
1/17 Dott. Controparte_1 [
- rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...] Controparte_2
OV EF e dall'Avv.to SERAFINO FRANESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI 24 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: CA DO
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, i ricorrenti , Parte_1 [...]
, , , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
; ; ;
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
; ; hanno convenuto in giudizio il Parte_10 Parte_11 Parte_12
, chiedendo al Giudice;
Controparte_3
“- ACCERTARE E DICHIARARE diritto di parte ricorrente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. carta docente) di importo pari a euro
500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 121, L. 107/2015, con riferimento a tutti gli anni di servizio a t.d. resi in favore dell'amministrazione scolastica – come infra elencati - nei limiti della prescrizione di legge, come di seguito elencati:
(5 anni scolastici): Parte_1
• a.s. 2020/21 dal 08.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 31.08.2022;
• a.s. 2022/23 dal 10.10.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.9.2024 al 30.06.2025;
(5 anni scolastici): Parte_2
• a.s. 2020/21 dal 14.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 20.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 12.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 02.10.2024 al 30.6.2025;
(5 anni scolastici): Parte_3
• a.s. 2020/21 dal 19.10.2020 al 31.08.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 30.06.2022;
2/17 Dott. Riccardo Atanasio • a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 31.08.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.6.2025
(5 anni scolastici): Parte_4
• a.s. 2020/21 dal 13.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 04.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.9.2024 al 30.6.2025;
(5 anni scolastici): Parte_5
• a.s. 2020/21 dal 14.09.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 31.08.2023;
• a.s. 2023/24 dal 04.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.9.2024 al 31.08.2025;
(5 anni scolastici): Parte_6 Parte_13
• a.s. 2020/21 dal 23.11.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 07.10.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 06.11.2023 al 12.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 31.08.2025;
(5 anni scolastici): Parte_7
• a.s. 2020/21:
o dal 14.09.2020 al 25.09.2020;
o dal 26.09.2020 al 30.10.2020:
o dal 31.10.2020 al 22.12.2020;
o dal 07.01.2021 al 08.01.2021;
o dal 11.01.2021 al 26.03.2021;
o dal 07.04.2021 al 09.04.2021;
o dal 12.04.2021 al 08.06.2021;
o dal 11.06.2021 al 11.06.2021;
• a.s. 2021/22:
o dal 13.09.2021 al 20.10.2021;
3/17
Dott. Riccardo Atanasio o dal 21.10.2021 al 17.12.2021;
o dal 20.12.2021 al 22.12.2021;
o dal 10.01.2022 al 16.02.2022;
o dal 17.02.2022 al 02.03.2022;
o dal 03.03.2022 al 08.06.2022;
o dal 9.06.2022 al 9.06.2022.
• a.s. 2022/23:
o dal 01.09.2022 al 08.06.2023;
o dal 09.06.2023 al 15.06.2023.
• a.s. 2023/24:
o dal 01.09.2023 al 07.06.2024;
o dal 12.06.2024 al 12.06.2024.
• a.s. 2024/25:
o dal 01.9.2024 al 06.06.2025.
(5 anni scolastici): Parte_8
• a.s. 2020/21 dal 12.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23:
o dal 10.10.2022 al 31.08.2023;
o dal 12.9.2022 al 30.6.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 9.12.204 al 31.8.2025,
(5 anni scolastici): Parte_9
• a.s. 2020/21 dal 26.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.10.2021 al 31.08.2022;
• a.s. 2022/23 dal 14.11.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 30.10.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 27.09.2024 al 30.6.2025.
(5 anni scolastici): Parte_10
• a.s. 2020/21 dal 5.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
4/17
Dott. Riccardo Atanasio • a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.6.2025.
(5 anni scolastici): Parte_11
• a.s. 2020/21 dal 19.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 11.10.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 23.09.2022 al 08.06.2023
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.9.2024 al 30.06.2025.
(5 anni scolastici): Parte_12
• a.s. 2020/21 dal 16.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 09.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 04.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025;
- PER L'EFFETTO CONDANNARE il , in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, il , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, il di Controparte_5
Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente detta CA del docente (o altro equipollente) con l'accredito degli importi suddetti, affinché i ricorrenti ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con riferimento a tutti gli anni di servizio a t.d. resi in favore dell'amministrazione scolastica nei limiti della prescrizione di legge, come sopra elencati;
- CONDANNARE il , in persona del , Controparte_3 Controparte_6 il , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, il , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio – ivi compreso il contributo unificato - oltre IVA, CPA e 15% per spese generali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I ricorrenti sono docenti che lavorano alle dipendenze del Controparte_3
, attualmente in servizio, in particolare,
[...]
5/17 Dott. Riccardo Atanasio - con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_1
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 16/09/2025 e Parte_2 cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_3
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_14
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 01/09/2025 Parte_5
e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal Parte_6
01/09/2025;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_7
01/09/2025 e cessazione al 08/06/2026;
- con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2025; Parte_8
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 30/09/2025 Parte_9
e cessazione al 31/12/2025;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_10
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal Parte_11
01/09/2025;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_12
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026.
Ogni docente ha, inoltre, prestato servizio in favore del convenuto negli aa.ss. CP_3
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (doc.
1-12 parte ricorrente).
I ricorrenti lamentano di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.
CA DO, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari.
I ricorrenti si dolgono della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avessero svolto medesime mansioni e sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
6/17 Dott. Riccardo Atanasio Il DPCM n. 32313 del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.
L'esclusione dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo DPCM del 28.11.2016.
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del
D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.
Tale condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
L'esclusione determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento.
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del Controparte_3 alla concessione in suo favore della CA elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato.
In particolare, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del CP_3 convenuto ad erogare ad ognuno di loro le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della CA elettronica.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_3 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.
Il resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 CP_3 del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile).
Eccepisce la carenza di interesse ad agire di , e per l'a.s. Pt_5 Parte_6 Pt_8
2024/2025 in quanto il diritto alla carta elettronica per tale annualità sarebbe stato già riconosciuto.
7/17 Dott. Riccardo Atanasio Eccepisce altresì l'insussistenza del diritto al beneficio della carta docente per i ricorrenti per l'a.s. 2023/24 e per gli aa.ss. dal 2020/21 al 2024/25, in quanto Parte_6 Pt_7
i ricorrenti hanno svolto solamente supplenze brevi e saltuarie.
Asserisce, inoltre, l'estinzione della pretesa dei ricorrenti, in quanto gli stessi non avrebbero mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata (consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni.
Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.
L'amministrazione resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.
Asserisce la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
13/7/2015 con la normativa comunitaria.
Infine, i ricorrenti non avrebbero provato di aver sostenuto personalmente spese al fine di curare la propria formazione professionale.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della CA DO, cioè
l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La CA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_8 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal
8/17 Dott. Controparte_9 [
, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
[...] dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla CA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della CA elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Con l'intervento del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 10/08/2023)
l'art. 15, ha previsto che «la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Pertanto, per l'a.s. 2023/2024 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, i docenti per l'anno 2023/2024 hanno sottoscritto contratti a termine con cessazione al 30/06/2024. Dunque, essendo esclusi dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica anche per tale annualità.
Successivamente, la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che la CA del docente, prevedendo che il beneficio della CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Pertanto, per l'a.s. 2024/2025 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, i docenti che per l'anno 2024/2025 hanno sottoscritto un contratto a termine con cessazione al 30/06/2025. Dunque, essendo esclusi dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica per tale annualità.
9/17 Dott. Riccardo Atanasio Al contrario, i docenti e – titolari di contratti con termine Parte_6 Pt_5 Pt_8 al 31/08/2025 – hanno già diritto all'ottenimento del beneficio con le modalità stabilite dal
. Controparte_3
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro
ES, IC e CE sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ES, IC e CE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_3 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_3 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
10/17 Dott. Riccardo Atanasio L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio CP_3
i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_10
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
CA del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
11/17 Dott. Riccardo Atanasio Relativamente all'eccezione del convenuto di insussistenza del diritto alla carta CP_3 docente per i ricorrenti per l'a.s. 2023/24 e per gli aa.ss. dal Parte_6 Pt_7
2020/21 al 2024/25, in quanto titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, i ricorrenti, nonostante la pluralità di contratti brevi stipulati, hanno prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente, rientrando quindi tra coloro che hanno maturato il diritto al beneficio in questione.
Pertanto, il diritto deve essere loro riconosciuto per gli anni sopra indicati.
Risulta fondata, invece, l'eccezione sollevata dal di carenza di interesse ad agire CP_3 per i ricorrenti , e per l'a.s. 2024/2025, ai quali il diritto Pt_5 Parte_6 Pt_8 all'ottenimento del beneficio per tale anno scolastico è già riconosciuta dalla legge.
Una ulteriore questione che merita chiarimento, risultando connessa all'eccezione sollevata dal convenuto, verte sulla presunta decadenza del diritto dei ricorrenti CP_3 dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, salvo l'ultima per l'anno in corso.
Tale eccezione è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500.
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia;
il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto.
Sulla base di ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
12/17 Dott. Riccardo Atanasio La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo.
Parte ricorrente, allegando in ricorso i contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato stipulati dai ricorrenti con l'amministrazione resistente, hanno dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra gli stessi e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica.
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto di
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_2
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_3
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_4
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di
13/17 Dott. Persona_1 [
, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli
[...] importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_5
2021/22, 2022/23, 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_6
2021/22, 2022/23, 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_7
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, Parte_8
2022/23, 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_9
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con
14/17 Dott. Riccardo Atanasio conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_10
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_11
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_12
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Per tutte le considerazioni che precedono,
15/17 Dott. Riccardo Atanasio - ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_1 accredito dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_2 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_3 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_4 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_5 dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_6 dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_7 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_8 dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_9 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_10 accredito dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_11 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_12 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato).
In quanto soccombente, il va condannato a Controparte_3 rimborsare ai difensori di parte ricorrente Avv.ti BARBONI OM, ON
MA e PO LA, che le hanno anticipate, le spese di lite che si determinano in €
4.000,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
accerta il diritto di
16/17 Dott. Riccardo Atanasio - ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Parte_1 totale di euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro Parte_2
2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale Parte_3 di euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_4 euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_5 euro 2.000,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_6 euro 2.000,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_7 euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro Parte_8
2.000,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_9 euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Parte_10 totale di euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_11 euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_12 euro 2.500,00.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle annualità 2024/25 per i docenti con contratto al 31/08/2025.
Condanna il a rimborsare Avv.ti BARBONI Controparte_3
OM, ON MA e PO LA - dichiaratisi distrattari - le spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
17/17 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/11/2025 N. 6992/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F.: ; C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F.: ); (C.F.: );
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F.: ); (C.F.: Parte_9 C.F._9 Parte_10
); (C.F.: ); C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv.to BARBONI
[...] C.F._12
OM nonchè dagli Avv.ti ON MA e LA PO ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano via A. Lamarmora, 36
RICORRENTE
contro
1/17 Dott. Controparte_1 [
- rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...] Controparte_2
OV EF e dall'Avv.to SERAFINO FRANESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI 24 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: CA DO
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 06/06/2025, i ricorrenti , Parte_1 [...]
, , , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
; ; ;
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
; ; hanno convenuto in giudizio il Parte_10 Parte_11 Parte_12
, chiedendo al Giudice;
Controparte_3
“- ACCERTARE E DICHIARARE diritto di parte ricorrente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. carta docente) di importo pari a euro
500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 121, L. 107/2015, con riferimento a tutti gli anni di servizio a t.d. resi in favore dell'amministrazione scolastica – come infra elencati - nei limiti della prescrizione di legge, come di seguito elencati:
(5 anni scolastici): Parte_1
• a.s. 2020/21 dal 08.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 31.08.2022;
• a.s. 2022/23 dal 10.10.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.9.2024 al 30.06.2025;
(5 anni scolastici): Parte_2
• a.s. 2020/21 dal 14.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 20.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 12.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 02.10.2024 al 30.6.2025;
(5 anni scolastici): Parte_3
• a.s. 2020/21 dal 19.10.2020 al 31.08.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 30.06.2022;
2/17 Dott. Riccardo Atanasio • a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 31.08.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.6.2025
(5 anni scolastici): Parte_4
• a.s. 2020/21 dal 13.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 04.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.9.2024 al 30.6.2025;
(5 anni scolastici): Parte_5
• a.s. 2020/21 dal 14.09.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 31.08.2023;
• a.s. 2023/24 dal 04.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.9.2024 al 31.08.2025;
(5 anni scolastici): Parte_6 Parte_13
• a.s. 2020/21 dal 23.11.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 06.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 07.10.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 06.11.2023 al 12.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 31.08.2025;
(5 anni scolastici): Parte_7
• a.s. 2020/21:
o dal 14.09.2020 al 25.09.2020;
o dal 26.09.2020 al 30.10.2020:
o dal 31.10.2020 al 22.12.2020;
o dal 07.01.2021 al 08.01.2021;
o dal 11.01.2021 al 26.03.2021;
o dal 07.04.2021 al 09.04.2021;
o dal 12.04.2021 al 08.06.2021;
o dal 11.06.2021 al 11.06.2021;
• a.s. 2021/22:
o dal 13.09.2021 al 20.10.2021;
3/17
Dott. Riccardo Atanasio o dal 21.10.2021 al 17.12.2021;
o dal 20.12.2021 al 22.12.2021;
o dal 10.01.2022 al 16.02.2022;
o dal 17.02.2022 al 02.03.2022;
o dal 03.03.2022 al 08.06.2022;
o dal 9.06.2022 al 9.06.2022.
• a.s. 2022/23:
o dal 01.09.2022 al 08.06.2023;
o dal 09.06.2023 al 15.06.2023.
• a.s. 2023/24:
o dal 01.09.2023 al 07.06.2024;
o dal 12.06.2024 al 12.06.2024.
• a.s. 2024/25:
o dal 01.9.2024 al 06.06.2025.
(5 anni scolastici): Parte_8
• a.s. 2020/21 dal 12.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23:
o dal 10.10.2022 al 31.08.2023;
o dal 12.9.2022 al 30.6.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 9.12.204 al 31.8.2025,
(5 anni scolastici): Parte_9
• a.s. 2020/21 dal 26.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.10.2021 al 31.08.2022;
• a.s. 2022/23 dal 14.11.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 30.10.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 27.09.2024 al 30.6.2025.
(5 anni scolastici): Parte_10
• a.s. 2020/21 dal 5.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 08.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
4/17
Dott. Riccardo Atanasio • a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.6.2025.
(5 anni scolastici): Parte_11
• a.s. 2020/21 dal 19.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 11.10.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 23.09.2022 al 08.06.2023
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.9.2024 al 30.06.2025.
(5 anni scolastici): Parte_12
• a.s. 2020/21 dal 16.10.2020 al 30.06.2021;
• a.s. 2021/22 dal 09.09.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 04.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025;
- PER L'EFFETTO CONDANNARE il , in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, il , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, il di Controparte_5
Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente detta CA del docente (o altro equipollente) con l'accredito degli importi suddetti, affinché i ricorrenti ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con riferimento a tutti gli anni di servizio a t.d. resi in favore dell'amministrazione scolastica nei limiti della prescrizione di legge, come sopra elencati;
- CONDANNARE il , in persona del , Controparte_3 Controparte_6 il , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, il , in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio – ivi compreso il contributo unificato - oltre IVA, CPA e 15% per spese generali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I ricorrenti sono docenti che lavorano alle dipendenze del Controparte_3
, attualmente in servizio, in particolare,
[...]
5/17 Dott. Riccardo Atanasio - con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_1
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 16/09/2025 e Parte_2 cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_3
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_14
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 01/09/2025 Parte_5
e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal Parte_6
01/09/2025;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_7
01/09/2025 e cessazione al 08/06/2026;
- con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2025; Parte_8
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 30/09/2025 Parte_9
e cessazione al 31/12/2025;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_10
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026;
- con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal Parte_11
01/09/2025;
- con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_12
01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026.
Ogni docente ha, inoltre, prestato servizio in favore del convenuto negli aa.ss. CP_3
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 (doc.
1-12 parte ricorrente).
I ricorrenti lamentano di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.
CA DO, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari.
I ricorrenti si dolgono della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avessero svolto medesime mansioni e sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
6/17 Dott. Riccardo Atanasio Il DPCM n. 32313 del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.
L'esclusione dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo DPCM del 28.11.2016.
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del
D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.
Tale condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
L'esclusione determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento.
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del Controparte_3 alla concessione in suo favore della CA elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato.
In particolare, i ricorrenti chiedono il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del CP_3 convenuto ad erogare ad ognuno di loro le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio
2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della CA elettronica.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_3 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.
Il resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 CP_3 del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile).
Eccepisce la carenza di interesse ad agire di , e per l'a.s. Pt_5 Parte_6 Pt_8
2024/2025 in quanto il diritto alla carta elettronica per tale annualità sarebbe stato già riconosciuto.
7/17 Dott. Riccardo Atanasio Eccepisce altresì l'insussistenza del diritto al beneficio della carta docente per i ricorrenti per l'a.s. 2023/24 e per gli aa.ss. dal 2020/21 al 2024/25, in quanto Parte_6 Pt_7
i ricorrenti hanno svolto solamente supplenze brevi e saltuarie.
Asserisce, inoltre, l'estinzione della pretesa dei ricorrenti, in quanto gli stessi non avrebbero mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata (consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni.
Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.
L'amministrazione resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.
Asserisce la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
13/7/2015 con la normativa comunitaria.
Infine, i ricorrenti non avrebbero provato di aver sostenuto personalmente spese al fine di curare la propria formazione professionale.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della CA DO, cioè
l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La CA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_8 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal
8/17 Dott. Controparte_9 [
, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
[...] dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla CA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della CA elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Con l'intervento del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 10/08/2023)
l'art. 15, ha previsto che «la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Pertanto, per l'a.s. 2023/2024 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, i docenti per l'anno 2023/2024 hanno sottoscritto contratti a termine con cessazione al 30/06/2024. Dunque, essendo esclusi dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica anche per tale annualità.
Successivamente, la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che la CA del docente, prevedendo che il beneficio della CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Pertanto, per l'a.s. 2024/2025 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, i docenti che per l'anno 2024/2025 hanno sottoscritto un contratto a termine con cessazione al 30/06/2025. Dunque, essendo esclusi dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica per tale annualità.
9/17 Dott. Riccardo Atanasio Al contrario, i docenti e – titolari di contratti con termine Parte_6 Pt_5 Pt_8 al 31/08/2025 – hanno già diritto all'ottenimento del beneficio con le modalità stabilite dal
. Controparte_3
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro
ES, IC e CE sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ES, IC e CE sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_3 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_3 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
10/17 Dott. Riccardo Atanasio L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio CP_3
i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_10
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
CA del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
11/17 Dott. Riccardo Atanasio Relativamente all'eccezione del convenuto di insussistenza del diritto alla carta CP_3 docente per i ricorrenti per l'a.s. 2023/24 e per gli aa.ss. dal Parte_6 Pt_7
2020/21 al 2024/25, in quanto titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, i ricorrenti, nonostante la pluralità di contratti brevi stipulati, hanno prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente, rientrando quindi tra coloro che hanno maturato il diritto al beneficio in questione.
Pertanto, il diritto deve essere loro riconosciuto per gli anni sopra indicati.
Risulta fondata, invece, l'eccezione sollevata dal di carenza di interesse ad agire CP_3 per i ricorrenti , e per l'a.s. 2024/2025, ai quali il diritto Pt_5 Parte_6 Pt_8 all'ottenimento del beneficio per tale anno scolastico è già riconosciuta dalla legge.
Una ulteriore questione che merita chiarimento, risultando connessa all'eccezione sollevata dal convenuto, verte sulla presunta decadenza del diritto dei ricorrenti CP_3 dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, salvo l'ultima per l'anno in corso.
Tale eccezione è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500.
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia;
il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto.
Sulla base di ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
12/17 Dott. Riccardo Atanasio La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo.
Parte ricorrente, allegando in ricorso i contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato stipulati dai ricorrenti con l'amministrazione resistente, hanno dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra gli stessi e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica.
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto di
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_2
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_3
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_4
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di
13/17 Dott. Persona_1 [
, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli
[...] importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_5
2021/22, 2022/23, 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_6
2021/22, 2022/23, 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_7
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, Parte_8
2022/23, 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_9
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con
14/17 Dott. Riccardo Atanasio conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_10
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_11
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_12
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Per tutte le considerazioni che precedono,
15/17 Dott. Riccardo Atanasio - ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_1 accredito dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_2 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_3 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_4 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_5 dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_6 dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_7 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_8 dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_9 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_10 accredito dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_11 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_12 dell'importo nominale di € 2.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato).
In quanto soccombente, il va condannato a Controparte_3 rimborsare ai difensori di parte ricorrente Avv.ti BARBONI OM, ON
MA e PO LA, che le hanno anticipate, le spese di lite che si determinano in €
4.000,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
accerta il diritto di
16/17 Dott. Riccardo Atanasio - ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Parte_1 totale di euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro Parte_2
2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale Parte_3 di euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_4 euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_5 euro 2.000,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_6 euro 2.000,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_7 euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro Parte_8
2.000,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_9 euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Parte_10 totale di euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_11 euro 2.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_12 euro 2.500,00.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle annualità 2024/25 per i docenti con contratto al 31/08/2025.
Condanna il a rimborsare Avv.ti BARBONI Controparte_3
OM, ON MA e PO LA - dichiaratisi distrattari - le spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
17/17 Dott. Riccardo Atanasio